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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2049/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale di autotrasporti, assistito e difeso dagli Avvocati Francesco Veggio (C.F.: , pec: C.F._2
e Nicola Magrini (C.F. Email_1
), pec: C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato nel loro studio in Lungadige Cangrande, n.
6, Verona
PARTE APPELLANTE contro
(P.IVA: Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avvocato Maurizio Tamburini P.IVA_1
(C.F. ), pec: elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Chiara Curculescu (C.F.
) C.F._5
PARTE APPELLATA nonché contro , domiciliata ex lege presso l' Controparte_2 [...]
(pec: ; Controparte_1 Email_4
Controparte_3
domiciliata ex lege presso l'
[...] Controparte_1
(pec: ;
[...] Email_4
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona 3 maggio 2024, n. 1048.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito: previa ogni e più utile declaratoria del caso e di legge, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 1048/2024, del Tribunale di Verona, Prima
Sezione Civile, Giudice Unico dott. Massimo Vaccari, pubblicata il 3 maggio 2024, Repert. N. 1408/2024, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado n. R.G. n. 1427/2022 da questo patrocinio, che qui si riportano: “IN VIA PRINCIPALE: accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro occorso al IG. , titolare dell'omonima ditta di Parte_1 autotrasporti, alla condotta posta in essere dal conducente del veicolo
Peugeot 208 con targa olandese HR-004-L, di proprietà della IG.ra
, e per l'effetto condannarsi l' Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, in Milano, Corso Sempione n. 39 , al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal IG.
, titolare dell'omonima ditta di autotrasporti, danni Parte_1 che si quantificano sin d'ora in € 100.000,00 o in quella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa o che verrà
pag. 2/16 ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali medio tempore maturati su tale importo, dalla data della messa in mora al pagamento effettivo;
IN OGNI CASO: diritti e competenze di lite, oltre C.P.A. 4%, I.V.A. 22% e rimborso forfetario spese generali 15%, interamente rifusi” e, conseguentemente, disattendere tutte le domande, eccezioni ed istanze formulate dall' Controparte_5 in persona del legale rapp.te pro tempore, dinanzi al Tribunale di
Verona nel giudizio di primo grado, n. 1427/2022 R.G., per tutti i motivi di appello meglio esposti nel presente atto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario 15% per spese generali, oltre C.P.A. come per legge, di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Si chiede che venga disposta prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che il giorno 21 giugno
2021, alle ore 17.00 circa, il mezzo di proprietà dell'attore (un
Daimler AG 934, targato DX354DC), mentre transitava sulla strada statale in Bussolengo (Vr), con direzione Verona, all'altezza del distributore di carburante veniva coinvolto in un sinistro;
CP_6
2) vero che il mezzo di cui sopra era condotto nell'occasione dal IG.
; 3) vero che il sinistro di cui al punto 1 si è verificato a Persona_1 causa della manovra posta in essere dal veicolo Peugeot 208 con targa olandese HR-004-L. (doc. n. 1 che si rammostra al teste); 4) vero che in tale occasione il conducente del veicolo con targa straniera compiva un'improvvisa quanto imprevedibile manovra che costringeva l'autista del mezzo di proprietà dell'attore a finire fuori strada, al fine di evitare l'impatto con altri veicoli;
5) vero che sul luogo del sinistro è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della
Stazione di Pescantina (Vr) che ha svolto gli accertamenti del caso;
6) vero che i verbalizzanti, in detta occasione, hanno raccolto la dichiarazione del teste oculare IG. 7) vero che Testimone_1
pag. 3/16 il IG. ha rilevato che "la fuoriuscita del camion Testimone_1 era stata causata da una macchina Peugeot 208 con targa olandese
HR-004-L, la quale compiva una manovra brusca e non prevista al fine di entrare all'interno del distributore " ; 8) vero che il CP_6
IG. ha riferito che “tale manovra obbligava la Testimone_1 macchina del ed un altro veicolo ad effettuare una frenata Tes_1 improvvisa mentre il camion guidato da non riuscendo a Per_1 frenare nello spazio a lui rimasto ed al fine di evitare una collisione con gli altri mezzi sterzava a destra fuori dalla carreggiata ribaltandosi all'interno del fosso, luogo dove lo abbiamo trovato"; 9) vero che in tale sede Il IG. "dichiarava di aver raggiunto il Tes_1 veicolo olandese presso il parcheggio del supermercato Auchan dove notava il cambio di passeggero e, dopo aver tentato di spiegare in inglese che avevano provocato un incidente, i passeggeri della macchina olandese riprendevano la marcia senza fornire alcuna generalità". 10) vero che dopo ulteriori indagini, svolte dai Carabinieri della stazione di Pescantina (Vr), l'auto con targa olandese è risultata di proprietà della IG.ra , nata a Controparte_2
Rotterdam, il 27/4/1963 e residente a [...]; 11) vero che a causa del sinistro sopra descritto il mezzo di proprietà del subiva ingenti danni;
12) vero che Pt_1
l'entità degli stessi è stata accertata con la perizia estimativa (che si rammostra al teste quale doc. n. 5) dello studio Maritati;
13) vero che in sede di perizia, il consulente di parte attrice ha evidenziato che “il veicolo……nell'indicente per cui è causa ha subito ingenti degradazioni interessanti sia la carrozzeria, sia il telaio, sia organi meccanici. È palese che un'eventuale rimessa in pristino del veicolo comporterebbe una spesa sicuramente superiore al suo valore mercantile ante- sinistro” 14) vero che il perito certificava anche che “il danno
pag. 4/16 emergente, individuato nella differenza tra valore commerciale ante sinistro ed il valore ricavabile dall'alienazione del relitto del veicolo, è conseguentemente da individuarsi in complessivi € 16.000,00”; 15) vero che per detta attività lo Studio maritati emetteva avviso di fattura pari a € 587,84, al netto della ritenuta d'acconto per € 110,00
(come da doc. n. 11 che si rammostra al teste); 16) vero che il IG.
onde sopperire alla carenza di mezzi idonei per lo Pt_1 svolgimento delle proprie attività imprenditoriali, ha sottoscritto con le Officine Brennero S.p.a., in data 30 luglio 2021, un contratto di locazione senza conducente della durata dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2024 (come da doc. n. 13 che si rammostra al teste); 17) vero che in detto contratto si è convenuto che il mezzo oggetto del noleggio/locazione è un IVECO S-WAY AS440551 (telaio C451661), targato GC307CS; 18) vero che in detto contratto si è stabilito che per l'utilizzo di detto bene il IG. ha dovuto versare un Pt_1 deposito cauzionale a garanzia di € 10.000,00 (come da doc. n. 12 che si rammostra al teste); 19) vero che nell'accordo di cui ai punti precedenti si è convenuto che l'attore debba corrispondere mensilmente alla società locatrice la somma di € 2.300,00, oltre
I.V.A. (come da doc. n. 13 che si rammostra al teste), per un importo complessivo di € 82.800,00; 20) vero che ad oggi il IG. ha Pt_1 già corrisposto, alle Officine Brennero S.p.a., la somma complessiva di € 54.064,00 (come da docc. nn. 14 e 15 che si rammostrano al teste), quale importo relativo alle rate mensili di noleggio/locazione già maturate. Si indicano a testi il IG. Testimone_1 residente in [...], il Perito Industriale
[...]
presso lo studio di Verona, Via Pitagora n. 4, i Carabinieri Tes_2
e , presso la Controparte_7 Controparte_8
Stazione dei Carabinieri di Pescantina (Vr), la IG.ra di Testimone_3
pag. 5/16 AS (Vr) ed il IG. di ZA (Vr). Si chiede che venga Tes_4 disposta C.T.U. volta ad accertare e quantificare tutti i danni subiti e subendi da parte attrice quale conseguenza immediata e diretta del sinistro per cui è causa, con l'indicazione delle singole voci di danno che dovranno riconoscersi.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA COSTIUITA: piaccia, all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria ed avversa istanza, confermare la sentenza di primo grado e per l'effetto. - nel merito, respingere la domanda dell'appellante siccome infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di prime cure oggi appellata, n. 1048/2024 pubblicata il 3 maggio 2024, R.G. n. 1427/2022, Repert. N.
1408/2024 del Tribunale di Verona -In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, limitare il quantum richiesto, ritenuta la prevalente responsabilità del conducente del veicolo attore nella causazione dell'evento lesivo e contenere altresì il risarcimento in ragione di quanto rappresentato in apicibus. - In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di
Giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. aveva adito il Tribunale di Verona allegando Parte_1 che in data 21 giugno 2021, alle ore 17.00 circa, un autoarticolato di sua proprietà, condotto nell'occasione da , mentre Persona_1 transitava su una strada statale nel Comune di Bussolengo (VR), era uscito di strada per evitare l'impatto con altri veicoli che lo precedevano, a causa di una manovra improvvisa e imprevedibile pag. 6/16 posta in essere, in prossimità del distributore dal CP_6 conducente dell'autovettura Peugeot 208 con targa olandese HR-004-
L. L'autovettura transitava nella sua stessa direzione di marcia ed è di proprietà di , assicurato presso Controparte_2 [...]
Essendo la Controparte_9 responsabilità del sinistro attribuibile al conducente dell'automobile
Peugeot 208, l' doveva essere condannata al risarcimento di CP_1 tutti i danni subiti dall'automezzo, quantificati in euro 100.000,00.
1.1 L'attore aveva prodotto l'annotazione di P.G. 27 giugno 2021 dei carabinieri della stazione di Pescantina (cfr. doc. 2 att.). Intervenuti nell'immediatezza del sinistro, i militi avevano raccolto la dichiarazione dell'informatore , secondo cui: Testimone_1
- la fuoriuscita del camion era stata causata da un'automobile
Peugeot 208 con targa olandese. L'automobile aveva compiuto una manovra brusca e non prevista al fine di entrare all'interno del distributore CP_6
- la manovra aveva obbligato l'automobile dell'informatore e Tes_1 un altro veicolo ad effettuare una frenata improvvisa. Il camion guidato da , non riuscendo a frenare nello spazio a lui Per_1 rimasto, aveva sterzato a destra per evitare una collisione con gli altri mezzi, fuoriuscendo dalla carreggiata e ribaltandosi all'interno di un fosso.
1.2. Per l' il sinistro era invece ascrivibile alla condotta di CP_1 guida colposa del conducente il mezzo pesante, che non aveva mantenuto la distanza di sicurezza ed una velocità adeguata allo stato dei luoghi. Non era applicabile la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. perché non vi era stata collisione tra i veicoli e,
pag. 7/16 pertanto, era onere dell'attore fornire la prova liberatoria. In ogni caso, il nesso di causa tra la condotta del conducente dell'automobile ed il danno era stato interrotto dal fatto colposo del danneggiato.
1.3 Per il giudice di primo grado, la responsabilità del sinistro deve essere ascritta al conducente dell'autoarticolato perché l'impossibilità di arrestare tempestivamente il mezzo era dipesa dal mancato rispetto della distanza di sicurezza e dal mancato adeguamento della velocità alle condizioni del traffico. Detta ricostruzione trova conferma anche nelle dichiarazioni del L'informatore aveva riferito che, Tes_1
a differenza dell'autoarticolato, i due veicoli che seguivano immediatamente l'automobile con targa olandese e precedevano l'autoarticolato, erano riusciti a frenare. La possibilità di un rallentamento del traffico è un evento prevedibile ed ogni conducente dev'essere in grado di adeguare la propria condotta di guida ad una simile evenienza. Anche il fatto che non fosse stata elevata alcuna contravvenzione al conducente è irrilevante, trattandosi di una valutazione discrezionale dei verbalizzanti. La manovra repentina dell'automobilista era stata la mera occasione dell'evento e non la causa dello stesso.
2. La sentenza del Tribunale di Verona è stata impugnata da Pt_1
che ne chiede la riforma, articolando le censure in tre motivi
[...] di gravame.
2.1 Con il primo motivo d'appello, parte appellante lamenta l'erroneità della motivazione, con violazione dell'art. 2054 c.c… Il sinistro non si è verificato in seguito ad un semplice “rallentamento del traffico” ma a causa di una “manovra brusca ed improvvisa” del pag. 8/16 conducente dell'automobile. Trova applicazione l'art. 2054, comma 1,
c.c., con la conseguenza che spetta al danneggiante provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In ogni caso, può trovare applicazione anche l'art. 2054, comma 2, c.c., in forza dell'applicazione estensiva della norma riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità. È stata fornita la prova del nesso di causalità in quanto, in assenza della manovra improvvisa dell'automobilista, il sinistro non si sarebbe verificato.
2.2 Con il secondo motivo di appello, parte appellante contesta l'erronea valutazione delle prove proposte e prodotte in giudizio, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. L'escussione dei testi indicati sarebbe stata determinante per chiarire i fatti e la dinamica del sinistro ed avrebbe consentito al Giudice di primo grado di fondare la decisione sulle risultanze probatorie invece che su mere congetture.
Sarebbe stato importante ascoltare le deposizioni dei soggetti presenti sul luogo del sinistro: l'informatore, perché aveva visto ciò che era successo;
i carabinieri, per verificare le circostanze oggetto della verbalizzazione e chiarire il motivo della mancata contravvenzione.
2.3 Con il terzo motivo di appello, parte appellante lamenta l'illogica e contraddittoria valutazione delle prove emerse nel corso del giudizio con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2699 e 2700
c.c.. Nel valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'informatore, il Tribunale cade in contraddizione. Se, da un lato, ha affermato che le dichiarazioni del non sono state Tes_1 sottoscritte, dall'altro ha riconosciuto che sono state inserite nell'annotazione di p.g.. Deve essere valorizzato il verbale ispettivo pag. 9/16 che, pur potendo essere oggetto di valutazione critica, ha comunque un'attendibilità intrinseca che può essere esclusa solo da una specifica prova contraria, nel caso di specie, non ammessa. Il giudice ha negato l'espletamento di una completa e dettagliata istruttoria.
3. Si è costituita in giudizio solo chiedendo, in via principale, CP_1 di confermare integralmente la sentenza di primo grado e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, di limitare l'importo della condanna, data la prevalente responsabilità del conducente il mezzo pesante. Parte appellata ha richiamato le argomentazioni del Tribunale e precisato, rispetto al secondo motivo di appello, che le richieste istruttorie non rispettavano l'art. 244 c.p.c.
e, quanto al terzo motivo, che il giudice non aveva affermato che le dichiarazioni dell'informatore non fossero attendibili. Le dichiarazioni dell'informatore non erano tali da consentire di addebitare la responsabilità del sinistro al conducente il veicolo con targa estera.
4. É necessario esaminare, in via preliminare, le doglianze relative alla carente attività istruttoria ed alla valenza probatoria dell'annotazione di P.G. per stabilire se sia necessario riaprire la fase istruttoria.
4.1 Il secondo motivo di appello, sulle prove proposte ed erroneamente non ammesse, non è fondato. La decisione del
Tribunale di non ammettere la prova orale si sottrae a censura. Circa
l'informatore, gli unici capitoli di prova che hanno ad oggetto la dinamica del sinistro, sono il n. 3 (“vero che il sinistro di cui al punto
1 si è verificato a causa della manovra posta in essere dal veicolo …”)
e il n. 4 (“vero che in tale occasione il conducente del veicolo con
pag. 10/16 targa straniera compiva un'improvvisa quanto imprevedibile manovra
…”). Con entrambi i capitoli è richiesto al teste di esprimere un inammissibile giudizio. Sia nel capitolo di prova n. 3 che nel capitolo n. 4 si demanda una valutazione sul nesso di causa o sulla rilevanza di una certa, non meglio descritta, improvvisa manovra di guida.
Entrambi i capitoli si limitano a riprendere il contenuto delle dichiarazioni rese dall'informatore ai carabinieri senza nulla aggiungere alla ricostruzione del fatto già cristallizzata nell'annotazione. Scontano i medesimi limiti della dichiarazione rilasciata dal alle forze dell'ordine. Il giudice non può legare il Tes_1 suo convincimento al giudizio di un testimone e può sempre rilevare di ufficio l'inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste (cfr. Cass., sez. 2, sent. n. 8620 del 2/10/1996).
L'eventuale audizione dell'informatore sui capitoli formulati dalla difesa attorea non avrebbe fornito nuovi elementi per ricostruire il sinistro ulteriori a quelli già noti. I carabinieri erano intervenuti sul luogo dopo il sinistro: nulla potrebbero aggiungere sulla dinamica dell'incidente stradale. Il fatto che sia stata o no elevata nell'immediatezza una contravvenzione all'autista del mezzo pesante
è irrilevante perché non preclude al giudice di valutare autonomamente i fatti di causa.
4.2 Il terzo motivo di appello, nella parte in cui non si risolve in una ripetizione del secondo sulla mancata ammissione delle prove orali, è inammissibile ex art. 342, comma 1, n. 2, c.p.c. perché non specifica la rilevanza delle violazioni denunciate ai fini della decisione.
Nonostante la precisazione sulla mancanza della sottoscrizione dell'informatore, il giudice non ha affermato che la dichiarazione resa dall'informatore sia inutilizzabile. A pag. 2 della sentenza, si legge:
pag. 11/16 “con riguardo agli assunti delle parti dalla ricostruzione del sinistro per cui è causa, fornita dallo stesso attore e desumibile anche dalla documentazione da lui versata in atti (..)”, facendo riferimento all'annotazione di P.G; a pag. 3 della sentenza, il Tribunale fa esplicito riferimento all'annotazione per concludere che le dichiarazioni dell'informatore “anziché confermare gli assunti attorei li smentiscono
(…)”. La dichiarazione resa dall'informatore non gode di alcuna particolare attendibilità intrinseca. L'annotazione di P.G. fa fede fino a querela di falso per i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato. È certo che Testimone_1 rilasciò determinate dichiarazioni ai carabinieri e dette
[...] dichiarazioni costituiscono materiale indiziario utilizzabile per la decisione, senza essere peraltro vincolanti nel loro contenuto (Cass.
Civ., sez. 3, Sent. n. 9620 del 16/06/2003).
5. Il primo motivo di appello sulla violazione dell'art. 2054
c.c., non è fondato. Parte appellante ritiene che sia applicabile l'art. 2054 comma 1, c.c. e, in via estensiva, anche il comma 2 dello stesso articolo.
5.1 Circa l'applicazione dell'art. 2054 comma 1 c.c. nel caso non vi sia scontro fra i veicoli, è necessario precisare che: “la presunzione di responsabilità prevista nel primo comma dello stesso articolo (…) sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e la condotta del conducente dello stesso ed il danno all'altro veicolo” (Cass., sez. 3, ord. n. 5433 del 27/02/2020). La prova del nesso di causalità ricade sull'attore e si risolve nella prova di un comportamento del conducente, contrario alle norme generiche e specifiche, che regolano la circolazione pag. 12/16 stradale, idoneo a causare il danno posto a fondamento della domanda (Cass., sez. 3, sent. n. 8249 del 20/8/1998). La difesa di parte appellante si concentra sulla dichiarazione resa dall'informatore.
Dalla dichiarazione dell'informatore, tuttavia, non emergono fatti grazie ai quali valutare il nesso di causa tra la condotta dell'automobilista ed il sinistro, risultando solo un inammissibile giudizio. In seguito all'improvvisa ma non meglio chiarita manovra del veicolo con targa olandese, e un altro automobilista riuscirono Tes_1
a rallentare mentre il camion guidato da non riuscì a Persona_1 frenare nello spazio a disposizione. Nel descrivere la condotta di guida del conducente la vettura con targa estera, l'informatore parla di “manovra” ma non precisa in cosa sia consistita, con conseguente impossibilità di individuare nella condotta dello stesso conducente un comportamento contrario alle norme che regolano la circolazione stradale. Solo qualora l'attore dimostri che il danno sia stato prodotto dal presunto responsabile, allora sorge in capo al convenuto l'onere di fornire la prova liberatoria. Il comma 1 dell'art. 2054 c.c. non è applicabile perché non è stata raggiunta la prova circa il comportamento contrario alle norme che regolano la circolazione stradale del conducente della Peugeot 208.
5.2 La presunzione di pari responsabilità, prevista dall'art. 2054 comma 2, c.c. è applicabile, di regola, solo quando tra i veicoli coinvolti vi sia stata una collisione. Anche quando manchi una collisione diretta, è consentito applicare estensivamente la norma al fine di graduare il concorso di colpa, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causa tra la guida di un veicolo rimasto estraneo alla collisione e un sinistro (cfr. Cass. sez. 3, sent. n. 3704 del pag. 13/16 9/03/2012, Cass., sez. 3, ord. n. 19197 del 19/07/2018 e Cass., sez.
3, ord. n. 3764 del 12/02/2021).
Non è stata provata una qualche responsabilità a carico del conducente l'automobile con targa olandese, poiché come già evidenziato, non è stata dimostrata la violazione da parte sua di norme sulla sicurezza stradale. Tra la manovra del veicolo con targa estera e l'uscita di strada del mezzo pesante, non può stabilirsi un diretto collegamento. Le due vetture che precedevano il mezzo pesante erano riuscite ad arrestare la marcia, senza subire conseguenze. Solo il mezzo pesante non era riuscito a frenare “nello spazio a lui rimasto”, evidentemente perché, a differenza degli altri veicoli, non rispettava la distanza di sicurezza del veicolo che lo precedeva e non aveva adeguato la velocità alle condizioni del traffico. Il ragionamento è analogo a quello applicabile nell'ipotesi di tamponamento. Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del
1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" d'inosservanza della distanza di sicurezza. Nel caso in esame manca ovviamente il tamponamento (vi sarebbe stato se l'autista non avesse sterzato a destra) ma può presumersi, sino a prova contraria, che i danni subiti dall'autoarticolato siano dipesi dalla circostanza che il suo conducente stesse guidando in modo da non garantire il tempestivo arresto rispetto a prevedibili ostacoli.
6. L'appello deve essere integralmente respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di . Considerando le tre fasi Parte_1
pag. 14/16 svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 9.991,00 per compensi, nel rispetto dei parametri medi (euro 2.977,00 + euro
1.911,00 + euro 5.103,00) dello scaglione applicabile (euro
52.001,00 – euro 260.000,00), indicato dallo stesso appellante. Il danno lamentato ammonta a euro 100.000,00.
7. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
8. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Verona 3 maggio 2024 n. 1048, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 parte appellata delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro
9.991,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
pag. 15/16 3) è obbligato a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, N. 115;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 30 aprile 2025
il Consigliere estensore la Presidente
dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2049/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale di autotrasporti, assistito e difeso dagli Avvocati Francesco Veggio (C.F.: , pec: C.F._2
e Nicola Magrini (C.F. Email_1
), pec: C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato nel loro studio in Lungadige Cangrande, n.
6, Verona
PARTE APPELLANTE contro
(P.IVA: Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avvocato Maurizio Tamburini P.IVA_1
(C.F. ), pec: elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Chiara Curculescu (C.F.
) C.F._5
PARTE APPELLATA nonché contro , domiciliata ex lege presso l' Controparte_2 [...]
(pec: ; Controparte_1 Email_4
Controparte_3
domiciliata ex lege presso l'
[...] Controparte_1
(pec: ;
[...] Email_4
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona 3 maggio 2024, n. 1048.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito: previa ogni e più utile declaratoria del caso e di legge, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 1048/2024, del Tribunale di Verona, Prima
Sezione Civile, Giudice Unico dott. Massimo Vaccari, pubblicata il 3 maggio 2024, Repert. N. 1408/2024, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado n. R.G. n. 1427/2022 da questo patrocinio, che qui si riportano: “IN VIA PRINCIPALE: accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità nella determinazione del sinistro occorso al IG. , titolare dell'omonima ditta di Parte_1 autotrasporti, alla condotta posta in essere dal conducente del veicolo
Peugeot 208 con targa olandese HR-004-L, di proprietà della IG.ra
, e per l'effetto condannarsi l' Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, in Milano, Corso Sempione n. 39 , al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal IG.
, titolare dell'omonima ditta di autotrasporti, danni Parte_1 che si quantificano sin d'ora in € 100.000,00 o in quella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa o che verrà
pag. 2/16 ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali medio tempore maturati su tale importo, dalla data della messa in mora al pagamento effettivo;
IN OGNI CASO: diritti e competenze di lite, oltre C.P.A. 4%, I.V.A. 22% e rimborso forfetario spese generali 15%, interamente rifusi” e, conseguentemente, disattendere tutte le domande, eccezioni ed istanze formulate dall' Controparte_5 in persona del legale rapp.te pro tempore, dinanzi al Tribunale di
Verona nel giudizio di primo grado, n. 1427/2022 R.G., per tutti i motivi di appello meglio esposti nel presente atto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario 15% per spese generali, oltre C.P.A. come per legge, di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Si chiede che venga disposta prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che il giorno 21 giugno
2021, alle ore 17.00 circa, il mezzo di proprietà dell'attore (un
Daimler AG 934, targato DX354DC), mentre transitava sulla strada statale in Bussolengo (Vr), con direzione Verona, all'altezza del distributore di carburante veniva coinvolto in un sinistro;
CP_6
2) vero che il mezzo di cui sopra era condotto nell'occasione dal IG.
; 3) vero che il sinistro di cui al punto 1 si è verificato a Persona_1 causa della manovra posta in essere dal veicolo Peugeot 208 con targa olandese HR-004-L. (doc. n. 1 che si rammostra al teste); 4) vero che in tale occasione il conducente del veicolo con targa straniera compiva un'improvvisa quanto imprevedibile manovra che costringeva l'autista del mezzo di proprietà dell'attore a finire fuori strada, al fine di evitare l'impatto con altri veicoli;
5) vero che sul luogo del sinistro è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della
Stazione di Pescantina (Vr) che ha svolto gli accertamenti del caso;
6) vero che i verbalizzanti, in detta occasione, hanno raccolto la dichiarazione del teste oculare IG. 7) vero che Testimone_1
pag. 3/16 il IG. ha rilevato che "la fuoriuscita del camion Testimone_1 era stata causata da una macchina Peugeot 208 con targa olandese
HR-004-L, la quale compiva una manovra brusca e non prevista al fine di entrare all'interno del distributore " ; 8) vero che il CP_6
IG. ha riferito che “tale manovra obbligava la Testimone_1 macchina del ed un altro veicolo ad effettuare una frenata Tes_1 improvvisa mentre il camion guidato da non riuscendo a Per_1 frenare nello spazio a lui rimasto ed al fine di evitare una collisione con gli altri mezzi sterzava a destra fuori dalla carreggiata ribaltandosi all'interno del fosso, luogo dove lo abbiamo trovato"; 9) vero che in tale sede Il IG. "dichiarava di aver raggiunto il Tes_1 veicolo olandese presso il parcheggio del supermercato Auchan dove notava il cambio di passeggero e, dopo aver tentato di spiegare in inglese che avevano provocato un incidente, i passeggeri della macchina olandese riprendevano la marcia senza fornire alcuna generalità". 10) vero che dopo ulteriori indagini, svolte dai Carabinieri della stazione di Pescantina (Vr), l'auto con targa olandese è risultata di proprietà della IG.ra , nata a Controparte_2
Rotterdam, il 27/4/1963 e residente a [...]; 11) vero che a causa del sinistro sopra descritto il mezzo di proprietà del subiva ingenti danni;
12) vero che Pt_1
l'entità degli stessi è stata accertata con la perizia estimativa (che si rammostra al teste quale doc. n. 5) dello studio Maritati;
13) vero che in sede di perizia, il consulente di parte attrice ha evidenziato che “il veicolo……nell'indicente per cui è causa ha subito ingenti degradazioni interessanti sia la carrozzeria, sia il telaio, sia organi meccanici. È palese che un'eventuale rimessa in pristino del veicolo comporterebbe una spesa sicuramente superiore al suo valore mercantile ante- sinistro” 14) vero che il perito certificava anche che “il danno
pag. 4/16 emergente, individuato nella differenza tra valore commerciale ante sinistro ed il valore ricavabile dall'alienazione del relitto del veicolo, è conseguentemente da individuarsi in complessivi € 16.000,00”; 15) vero che per detta attività lo Studio maritati emetteva avviso di fattura pari a € 587,84, al netto della ritenuta d'acconto per € 110,00
(come da doc. n. 11 che si rammostra al teste); 16) vero che il IG.
onde sopperire alla carenza di mezzi idonei per lo Pt_1 svolgimento delle proprie attività imprenditoriali, ha sottoscritto con le Officine Brennero S.p.a., in data 30 luglio 2021, un contratto di locazione senza conducente della durata dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2024 (come da doc. n. 13 che si rammostra al teste); 17) vero che in detto contratto si è convenuto che il mezzo oggetto del noleggio/locazione è un IVECO S-WAY AS440551 (telaio C451661), targato GC307CS; 18) vero che in detto contratto si è stabilito che per l'utilizzo di detto bene il IG. ha dovuto versare un Pt_1 deposito cauzionale a garanzia di € 10.000,00 (come da doc. n. 12 che si rammostra al teste); 19) vero che nell'accordo di cui ai punti precedenti si è convenuto che l'attore debba corrispondere mensilmente alla società locatrice la somma di € 2.300,00, oltre
I.V.A. (come da doc. n. 13 che si rammostra al teste), per un importo complessivo di € 82.800,00; 20) vero che ad oggi il IG. ha Pt_1 già corrisposto, alle Officine Brennero S.p.a., la somma complessiva di € 54.064,00 (come da docc. nn. 14 e 15 che si rammostrano al teste), quale importo relativo alle rate mensili di noleggio/locazione già maturate. Si indicano a testi il IG. Testimone_1 residente in [...], il Perito Industriale
[...]
presso lo studio di Verona, Via Pitagora n. 4, i Carabinieri Tes_2
e , presso la Controparte_7 Controparte_8
Stazione dei Carabinieri di Pescantina (Vr), la IG.ra di Testimone_3
pag. 5/16 AS (Vr) ed il IG. di ZA (Vr). Si chiede che venga Tes_4 disposta C.T.U. volta ad accertare e quantificare tutti i danni subiti e subendi da parte attrice quale conseguenza immediata e diretta del sinistro per cui è causa, con l'indicazione delle singole voci di danno che dovranno riconoscersi.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA COSTIUITA: piaccia, all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria ed avversa istanza, confermare la sentenza di primo grado e per l'effetto. - nel merito, respingere la domanda dell'appellante siccome infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di prime cure oggi appellata, n. 1048/2024 pubblicata il 3 maggio 2024, R.G. n. 1427/2022, Repert. N.
1408/2024 del Tribunale di Verona -In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, limitare il quantum richiesto, ritenuta la prevalente responsabilità del conducente del veicolo attore nella causazione dell'evento lesivo e contenere altresì il risarcimento in ragione di quanto rappresentato in apicibus. - In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di
Giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. aveva adito il Tribunale di Verona allegando Parte_1 che in data 21 giugno 2021, alle ore 17.00 circa, un autoarticolato di sua proprietà, condotto nell'occasione da , mentre Persona_1 transitava su una strada statale nel Comune di Bussolengo (VR), era uscito di strada per evitare l'impatto con altri veicoli che lo precedevano, a causa di una manovra improvvisa e imprevedibile pag. 6/16 posta in essere, in prossimità del distributore dal CP_6 conducente dell'autovettura Peugeot 208 con targa olandese HR-004-
L. L'autovettura transitava nella sua stessa direzione di marcia ed è di proprietà di , assicurato presso Controparte_2 [...]
Essendo la Controparte_9 responsabilità del sinistro attribuibile al conducente dell'automobile
Peugeot 208, l' doveva essere condannata al risarcimento di CP_1 tutti i danni subiti dall'automezzo, quantificati in euro 100.000,00.
1.1 L'attore aveva prodotto l'annotazione di P.G. 27 giugno 2021 dei carabinieri della stazione di Pescantina (cfr. doc. 2 att.). Intervenuti nell'immediatezza del sinistro, i militi avevano raccolto la dichiarazione dell'informatore , secondo cui: Testimone_1
- la fuoriuscita del camion era stata causata da un'automobile
Peugeot 208 con targa olandese. L'automobile aveva compiuto una manovra brusca e non prevista al fine di entrare all'interno del distributore CP_6
- la manovra aveva obbligato l'automobile dell'informatore e Tes_1 un altro veicolo ad effettuare una frenata improvvisa. Il camion guidato da , non riuscendo a frenare nello spazio a lui Per_1 rimasto, aveva sterzato a destra per evitare una collisione con gli altri mezzi, fuoriuscendo dalla carreggiata e ribaltandosi all'interno di un fosso.
1.2. Per l' il sinistro era invece ascrivibile alla condotta di CP_1 guida colposa del conducente il mezzo pesante, che non aveva mantenuto la distanza di sicurezza ed una velocità adeguata allo stato dei luoghi. Non era applicabile la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. perché non vi era stata collisione tra i veicoli e,
pag. 7/16 pertanto, era onere dell'attore fornire la prova liberatoria. In ogni caso, il nesso di causa tra la condotta del conducente dell'automobile ed il danno era stato interrotto dal fatto colposo del danneggiato.
1.3 Per il giudice di primo grado, la responsabilità del sinistro deve essere ascritta al conducente dell'autoarticolato perché l'impossibilità di arrestare tempestivamente il mezzo era dipesa dal mancato rispetto della distanza di sicurezza e dal mancato adeguamento della velocità alle condizioni del traffico. Detta ricostruzione trova conferma anche nelle dichiarazioni del L'informatore aveva riferito che, Tes_1
a differenza dell'autoarticolato, i due veicoli che seguivano immediatamente l'automobile con targa olandese e precedevano l'autoarticolato, erano riusciti a frenare. La possibilità di un rallentamento del traffico è un evento prevedibile ed ogni conducente dev'essere in grado di adeguare la propria condotta di guida ad una simile evenienza. Anche il fatto che non fosse stata elevata alcuna contravvenzione al conducente è irrilevante, trattandosi di una valutazione discrezionale dei verbalizzanti. La manovra repentina dell'automobilista era stata la mera occasione dell'evento e non la causa dello stesso.
2. La sentenza del Tribunale di Verona è stata impugnata da Pt_1
che ne chiede la riforma, articolando le censure in tre motivi
[...] di gravame.
2.1 Con il primo motivo d'appello, parte appellante lamenta l'erroneità della motivazione, con violazione dell'art. 2054 c.c… Il sinistro non si è verificato in seguito ad un semplice “rallentamento del traffico” ma a causa di una “manovra brusca ed improvvisa” del pag. 8/16 conducente dell'automobile. Trova applicazione l'art. 2054, comma 1,
c.c., con la conseguenza che spetta al danneggiante provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In ogni caso, può trovare applicazione anche l'art. 2054, comma 2, c.c., in forza dell'applicazione estensiva della norma riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità. È stata fornita la prova del nesso di causalità in quanto, in assenza della manovra improvvisa dell'automobilista, il sinistro non si sarebbe verificato.
2.2 Con il secondo motivo di appello, parte appellante contesta l'erronea valutazione delle prove proposte e prodotte in giudizio, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. L'escussione dei testi indicati sarebbe stata determinante per chiarire i fatti e la dinamica del sinistro ed avrebbe consentito al Giudice di primo grado di fondare la decisione sulle risultanze probatorie invece che su mere congetture.
Sarebbe stato importante ascoltare le deposizioni dei soggetti presenti sul luogo del sinistro: l'informatore, perché aveva visto ciò che era successo;
i carabinieri, per verificare le circostanze oggetto della verbalizzazione e chiarire il motivo della mancata contravvenzione.
2.3 Con il terzo motivo di appello, parte appellante lamenta l'illogica e contraddittoria valutazione delle prove emerse nel corso del giudizio con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2699 e 2700
c.c.. Nel valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'informatore, il Tribunale cade in contraddizione. Se, da un lato, ha affermato che le dichiarazioni del non sono state Tes_1 sottoscritte, dall'altro ha riconosciuto che sono state inserite nell'annotazione di p.g.. Deve essere valorizzato il verbale ispettivo pag. 9/16 che, pur potendo essere oggetto di valutazione critica, ha comunque un'attendibilità intrinseca che può essere esclusa solo da una specifica prova contraria, nel caso di specie, non ammessa. Il giudice ha negato l'espletamento di una completa e dettagliata istruttoria.
3. Si è costituita in giudizio solo chiedendo, in via principale, CP_1 di confermare integralmente la sentenza di primo grado e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, di limitare l'importo della condanna, data la prevalente responsabilità del conducente il mezzo pesante. Parte appellata ha richiamato le argomentazioni del Tribunale e precisato, rispetto al secondo motivo di appello, che le richieste istruttorie non rispettavano l'art. 244 c.p.c.
e, quanto al terzo motivo, che il giudice non aveva affermato che le dichiarazioni dell'informatore non fossero attendibili. Le dichiarazioni dell'informatore non erano tali da consentire di addebitare la responsabilità del sinistro al conducente il veicolo con targa estera.
4. É necessario esaminare, in via preliminare, le doglianze relative alla carente attività istruttoria ed alla valenza probatoria dell'annotazione di P.G. per stabilire se sia necessario riaprire la fase istruttoria.
4.1 Il secondo motivo di appello, sulle prove proposte ed erroneamente non ammesse, non è fondato. La decisione del
Tribunale di non ammettere la prova orale si sottrae a censura. Circa
l'informatore, gli unici capitoli di prova che hanno ad oggetto la dinamica del sinistro, sono il n. 3 (“vero che il sinistro di cui al punto
1 si è verificato a causa della manovra posta in essere dal veicolo …”)
e il n. 4 (“vero che in tale occasione il conducente del veicolo con
pag. 10/16 targa straniera compiva un'improvvisa quanto imprevedibile manovra
…”). Con entrambi i capitoli è richiesto al teste di esprimere un inammissibile giudizio. Sia nel capitolo di prova n. 3 che nel capitolo n. 4 si demanda una valutazione sul nesso di causa o sulla rilevanza di una certa, non meglio descritta, improvvisa manovra di guida.
Entrambi i capitoli si limitano a riprendere il contenuto delle dichiarazioni rese dall'informatore ai carabinieri senza nulla aggiungere alla ricostruzione del fatto già cristallizzata nell'annotazione. Scontano i medesimi limiti della dichiarazione rilasciata dal alle forze dell'ordine. Il giudice non può legare il Tes_1 suo convincimento al giudizio di un testimone e può sempre rilevare di ufficio l'inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste (cfr. Cass., sez. 2, sent. n. 8620 del 2/10/1996).
L'eventuale audizione dell'informatore sui capitoli formulati dalla difesa attorea non avrebbe fornito nuovi elementi per ricostruire il sinistro ulteriori a quelli già noti. I carabinieri erano intervenuti sul luogo dopo il sinistro: nulla potrebbero aggiungere sulla dinamica dell'incidente stradale. Il fatto che sia stata o no elevata nell'immediatezza una contravvenzione all'autista del mezzo pesante
è irrilevante perché non preclude al giudice di valutare autonomamente i fatti di causa.
4.2 Il terzo motivo di appello, nella parte in cui non si risolve in una ripetizione del secondo sulla mancata ammissione delle prove orali, è inammissibile ex art. 342, comma 1, n. 2, c.p.c. perché non specifica la rilevanza delle violazioni denunciate ai fini della decisione.
Nonostante la precisazione sulla mancanza della sottoscrizione dell'informatore, il giudice non ha affermato che la dichiarazione resa dall'informatore sia inutilizzabile. A pag. 2 della sentenza, si legge:
pag. 11/16 “con riguardo agli assunti delle parti dalla ricostruzione del sinistro per cui è causa, fornita dallo stesso attore e desumibile anche dalla documentazione da lui versata in atti (..)”, facendo riferimento all'annotazione di P.G; a pag. 3 della sentenza, il Tribunale fa esplicito riferimento all'annotazione per concludere che le dichiarazioni dell'informatore “anziché confermare gli assunti attorei li smentiscono
(…)”. La dichiarazione resa dall'informatore non gode di alcuna particolare attendibilità intrinseca. L'annotazione di P.G. fa fede fino a querela di falso per i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato. È certo che Testimone_1 rilasciò determinate dichiarazioni ai carabinieri e dette
[...] dichiarazioni costituiscono materiale indiziario utilizzabile per la decisione, senza essere peraltro vincolanti nel loro contenuto (Cass.
Civ., sez. 3, Sent. n. 9620 del 16/06/2003).
5. Il primo motivo di appello sulla violazione dell'art. 2054
c.c., non è fondato. Parte appellante ritiene che sia applicabile l'art. 2054 comma 1, c.c. e, in via estensiva, anche il comma 2 dello stesso articolo.
5.1 Circa l'applicazione dell'art. 2054 comma 1 c.c. nel caso non vi sia scontro fra i veicoli, è necessario precisare che: “la presunzione di responsabilità prevista nel primo comma dello stesso articolo (…) sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e la condotta del conducente dello stesso ed il danno all'altro veicolo” (Cass., sez. 3, ord. n. 5433 del 27/02/2020). La prova del nesso di causalità ricade sull'attore e si risolve nella prova di un comportamento del conducente, contrario alle norme generiche e specifiche, che regolano la circolazione pag. 12/16 stradale, idoneo a causare il danno posto a fondamento della domanda (Cass., sez. 3, sent. n. 8249 del 20/8/1998). La difesa di parte appellante si concentra sulla dichiarazione resa dall'informatore.
Dalla dichiarazione dell'informatore, tuttavia, non emergono fatti grazie ai quali valutare il nesso di causa tra la condotta dell'automobilista ed il sinistro, risultando solo un inammissibile giudizio. In seguito all'improvvisa ma non meglio chiarita manovra del veicolo con targa olandese, e un altro automobilista riuscirono Tes_1
a rallentare mentre il camion guidato da non riuscì a Persona_1 frenare nello spazio a disposizione. Nel descrivere la condotta di guida del conducente la vettura con targa estera, l'informatore parla di “manovra” ma non precisa in cosa sia consistita, con conseguente impossibilità di individuare nella condotta dello stesso conducente un comportamento contrario alle norme che regolano la circolazione stradale. Solo qualora l'attore dimostri che il danno sia stato prodotto dal presunto responsabile, allora sorge in capo al convenuto l'onere di fornire la prova liberatoria. Il comma 1 dell'art. 2054 c.c. non è applicabile perché non è stata raggiunta la prova circa il comportamento contrario alle norme che regolano la circolazione stradale del conducente della Peugeot 208.
5.2 La presunzione di pari responsabilità, prevista dall'art. 2054 comma 2, c.c. è applicabile, di regola, solo quando tra i veicoli coinvolti vi sia stata una collisione. Anche quando manchi una collisione diretta, è consentito applicare estensivamente la norma al fine di graduare il concorso di colpa, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causa tra la guida di un veicolo rimasto estraneo alla collisione e un sinistro (cfr. Cass. sez. 3, sent. n. 3704 del pag. 13/16 9/03/2012, Cass., sez. 3, ord. n. 19197 del 19/07/2018 e Cass., sez.
3, ord. n. 3764 del 12/02/2021).
Non è stata provata una qualche responsabilità a carico del conducente l'automobile con targa olandese, poiché come già evidenziato, non è stata dimostrata la violazione da parte sua di norme sulla sicurezza stradale. Tra la manovra del veicolo con targa estera e l'uscita di strada del mezzo pesante, non può stabilirsi un diretto collegamento. Le due vetture che precedevano il mezzo pesante erano riuscite ad arrestare la marcia, senza subire conseguenze. Solo il mezzo pesante non era riuscito a frenare “nello spazio a lui rimasto”, evidentemente perché, a differenza degli altri veicoli, non rispettava la distanza di sicurezza del veicolo che lo precedeva e non aveva adeguato la velocità alle condizioni del traffico. Il ragionamento è analogo a quello applicabile nell'ipotesi di tamponamento. Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del
1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" d'inosservanza della distanza di sicurezza. Nel caso in esame manca ovviamente il tamponamento (vi sarebbe stato se l'autista non avesse sterzato a destra) ma può presumersi, sino a prova contraria, che i danni subiti dall'autoarticolato siano dipesi dalla circostanza che il suo conducente stesse guidando in modo da non garantire il tempestivo arresto rispetto a prevedibili ostacoli.
6. L'appello deve essere integralmente respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di . Considerando le tre fasi Parte_1
pag. 14/16 svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 9.991,00 per compensi, nel rispetto dei parametri medi (euro 2.977,00 + euro
1.911,00 + euro 5.103,00) dello scaglione applicabile (euro
52.001,00 – euro 260.000,00), indicato dallo stesso appellante. Il danno lamentato ammonta a euro 100.000,00.
7. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
8. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Verona 3 maggio 2024 n. 1048, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 parte appellata delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro
9.991,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
pag. 15/16 3) è obbligato a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, N. 115;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 30 aprile 2025
il Consigliere estensore la Presidente
dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
pag. 16/16