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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di opposizione ex artt. 616, 619 c.p.c. rubricata al n. 2756/2024 R.G. promossa
DA
e, per essa, Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Stefano Cremaschi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
, Controparte_1
in persona del curatore pro-tempore, dr. debitamente autorizzato alla costituzione Controparte_2
nel presente giudizio e ammesso al patrocinio a spese dello Stato, giusto decreto del Giudice
Delegato in data 12.07.2024, contenente l'attestazione di cui all'art 144 d.P.R. n. 115/2002, elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv.to Silvia Locatelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTO
E
CP_3 Controparte_4
CONVENUTE CONTUMACI OGGETTO: opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c..
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto telematico depositato il 10.01.2025, da intendersi integralmente trascritte.
Per il convenuto: come da atto telematico depositato il 09.01.2025, da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta del convenuto costituitosi, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
In data 29.11.2018 la società ha effettuato un'operazione societaria Controparte_1
consistente nella scissione parziale (a rogito Notaio di Bergamo, Rep. n. 158606/69731), Per_1
costituendo in tal modo una nuova società, cui sono stati conferiti, in una con l'atto di CP_3
cessione, alcuni immobili, successivamente pignorati da Nelle more, la società Controparte_5
è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Pavia con sentenza in data Controparte_1
27.10.2021, regolarmente trascritta in data 25.02.2022 anche sui beni immobili pignorati da
[...]
CP_5
Il ha depositato, nel dicembre 2022, atto di intervento nella Controparte_1
procedura esecutiva incardinata da avente n. 334/22 R.G.E., chiedendo che ne Controparte_5
fosse dichiarata l'improcedibilità atteso che, mentre la sentenza dichiarativa di fallimento era stata trascritta già in data 25.02.2022, il pignoramento di è stato trascritto solo in data Controparte_5
01.07.2022, successivamente alla dichiarazione di fallimento, e pertanto è inopponibile allo stesso
. In particolare il , aderendo alla tesi della natura traslativa dell'atto di CP_1 CP_1
scissione avente ad oggetto il conferimento dei beni, in applicazione dei criteri generali e dell'orientamento assunto dalla Suprema Corte sul punto, evidenziava come la trascrizione del pignoramento in data successiva alla dichiarazione di fallimento determinasse ipso iure l'inopponibilità del conferimento immobiliare al , con conseguente apprensione dei beni CP_1
alla massa fallimentare. Evidenziava, inoltre, di avere già promosso giudizio avverso la società
scissa davanti al Tribunale di Pavia (R.G. n. 5130/2022), al fine specifico di fare CP_3
dichiarare l'inopponibilità e l'inefficacia nei propri confronti, ai sensi degli artt. 45 L.F. e 2644 c.c.,
dei trasferimenti immobiliari contenuti nel predetto atto di scissione. Il G.E. rigettava l'istanza di intervento stante la terzietà del rispetto alla procedura esecutiva, evidenziando che le CP_1 ragioni poste a sostegno dell'intervento medesimo avrebbero dovuto essere al più formulate con opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
Nelle more dell'esecuzione, il Tribunale di Pavia, in accoglimento delle domande svolte dal
, dichiarava, con sentenza n. 249/2024 pubblicata in data 01.02.2024 “inopponibile e CP_1
inefficace, ai sensi dell'art. 45 L.F. e dell'art. 2644 cc, nei confronti di parte attrice
[...]
i trasferimenti immobiliari, posti in essere in favore di parte Controparte_1
convenuta (C.F. e P. IVA ) disposti con “atto di scissione di società a CP_3 P.IVA_1
responsabilità limitata mediante trasferimento di parte del patrimonio ad una nuova società a responsabilità limitata” datato 29/11/2018, a rogito Notaio (n. 158606 Rep. e n. Persona_2
69731 Racc.), iscritto al Registro Imprese in data 13/12/2018, trasferimenti aventi ad oggetto i beni immobili così catastalmente identificati:
-in Comune di SA OL D'AR (BG): al Catasto Fabbricati: - Foglio 3, part. 5132, Sub. 1, bene comune;
- Foglio 3, part. 5132, Sub. 2, bene comune;
- Foglio 3, part. 5132, Sub. 3, cat. D/2; -
Foglio 3, part. 5132 Sub. 4, cat. D/8; - Foglio 3, part. 5132 Sub. 5, cat. A/2; - Foglio 3, part. 5132
Sub. 6, cat. C/6; - Foglio 3, part. 5134, cat. D/1; al Catasto Terreni: - Foglio 9: part. 652, 653, 654,
656, 690, 824, 1125, 1145, 1185, 1187, 5131, 5133, 5137, 5140 e 5142; in Comune di RE
(BG): al Catasto Fabbricati: -Fg.
6 - Mp.1343 - Sub.715 (già 709) - Cat.D/8; -Fg.
6 - Mp.1343 -
Sub.716 (già 709 e 710) - Cat.D/7; - Fg.
6 - Mp.1343 - Sub.717 (già 710) - Cat.D/7; - Fg.6 -
Mp.1343 - Sub.718 (già 706) - Cat.A/2 - vani 8,5; - Fg.
6 - Mp.1343 - Sub.719 (già 707) - Cat.A/2 -
vani 5”, condannando conseguentemente “… alla restituzione dei predetti immobili in CP_3
favore di parte attrice”.
Il Fallimento ha pertanto promosso opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. 334/22 R.G.E. promossa da con ricorso depositato in data Controparte_5
20.03.2024.
Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza in data 09.04.2024, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva, fissando il termine di 30 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito, prendendo atto che “il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 249/2024 pubblicata il 1° febbraio
2024, ha espressamente dichiarato l'inopponibilità nei confronti del Controparte_1
dei trasferimenti immobiliari posti in essere con l'atto di scissione in favore della debitrice
[...]
esecutata aventi ad oggetto gli immobili pignorati, condannando la società convenuta CP_3
alla restituzione degli immobili…”, circostanza ritenuta pienamente integrante il fumus boni iuris di fondatezza dell'opposizione.
Nel termine indicato dal g.e. ha instaurato, quindi, il presente giudizio di merito. Controparte_5
L'eccezione di tardività dell'opposizione ex art. 619 c.p.c., come formulata dalla Controparte_5
è infondata e va reietta.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'opposizione di terzo è pacificamente “ammessa anche dopo l'aggiudicazione dell'immobile, fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento, rispetto al quale gli atti precedenti assumono funzione meramente preparatoria (cfr. Cass. Civ., sez. III, 23/11/2017, n. 27888), in quanto “il termine finale per proporre l'opposizione all'esecuzione da parte del terzo che pretenda di avere la proprietà dei beni pignorati è costituito non dal momento in cui si dispone la vendita o l'assegnazione (secondo il tenore letterale dell'art. 619, primo comma, cod. proc. civ.), bensì da quello in cui, con la realizzazione di tali atti, giunge a compimento l'intero iter espropriativo, onde l'opposizione è
ammessa anche dopo l'aggiudicazione dell'immobile, fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento, rispetto al quale gli atti precedenti assumono funzione meramente preparatoria”
(cfr. Cass. Civ. 8205/2013)”.
Nella specie, l'opposizione ex art. 619 c.p.c. è stata promossa dalla procedura concorsuale il 20
marzo 2024, anteriormente al primo esperimento di vendita fissato per il 17.04.2024 e, pertanto,
tempestivamente.
Passando al merito della controversia, il Tribunale rileva che, circa la natura degli effetti dell'atto di scissione societaria, debba darsi preferenza alla teoria degli effetti traslativi, non potendo il giudice ignorare che anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno preso posizione nel dibattito pronunciando il seguente principio di diritto:
La scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., come modificati dal d.lgs n. 6 del
2003 con effetti dall'1 gennaio 2004, consistendo nel trasferimento del patrimonio ad una o più
società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione di azioni o di quote delle stesse
ai soci della società scissa, produce effetti traslativi, che, sul piano processuale, non determinano
l'estinzione di quest'ultima ed il subingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissione nella
totalità dei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titolo particolare nel diritto
controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicazione della disciplina di
cui all'art. 111 c.p.c., con conseguente facoltà per il successore di resistere con controricorso
all'impugnazione "ex adverso" proposta, davanti alla Suprema Corte, nei confronti del suo dante
causa, pur quando non abbia partecipato al processo nei gradi precedenti. (Cass. Civ., SS. UU., n.
23225 del 15.11.2016).
Se è ben vero che alcuni commentatori hanno avuto modo di osservare che la massima sopra riportata affronta il punto effetti della scissione solo in via incidentate, non può essere ignorato che il giudice di legittimità si è nuovamente, e di recente, pronunciato sul punto ribadendo che…la
scissione societaria produce effetti traslativi, dando luogo ad una successione a titolo particolare
nelle posizioni giuridiche trasferite (Cass. Civ. sez. V, n. 6967 del 08.03.2023).
Scorrendo la motivazione della sentenza citata va rimarcato che la Suprema Corte ha espressamente ribadito che: secondo l'orientamento di questa Corte (Cass., S.U., n. 23225 del 2016), la scissione
societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. cod. civ. produce effetti traslativi dando luogo ad una
successione a titolo particolare nella posizione giuridica sostanziale della società risultante dalla
scissione…
Di conseguenza, pur nella consapevolezza della permanenza del dibattito, si ritiene che, allo stato, il giudice di merito debba uniformarsi all'orientamento espresso dai citati arresti giurisprudenziali e quindi ritenere che la scissione di società sia un fenomeno produttivo di effetti traslativi sugli immobili delle società partecipanti all'operazione.
Acclarato, quindi, che l'atto di scissione, con riferimento al trasferimento di immobili deve ritenersi produttivo di effetti traslativi nel caso in cui comporti l'assegnazione di beni immobili alla nuova società, occorre affrontare il punto circa la necessità o meno della trascrizione dell'atto ex art. 2643
e ss. c.c. e degli effetti ne possono derivare.
Anche in questo caso il giudice ritiene di aderire alla tesi sostenuta dal fallimento.
Difatti l'art 2643 c.c. elenca una serie di atti che devono trascriversi perché si possa produrre l'effetto di opponibilità ai terzi di cui all'art. 2644 c.c., tra cui al n. 1 vengono annoverati i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili.
Il successivo articolo 2645 c.c. estende la nota disciplina degli effetti della trascrizione di cui all'art. 2644 c.c. prevedendo che deve rendersi pubblico ogni atto o provvedimento che produce, in relazione agli immobili o ai diritti sugli immobili, taluni degli effetti menzionati nell'art. 2643 c.c.,
salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta ad effetti diversi.
Ribadita l'adesione alla teoria degli effetti traslativi dell'atto di scissione avente a oggetto beni immobili, deve riconoscersi che questo è quanto si rileva nel caso in esame in cui la scissione avvenuta tra in bonis e la costituenda ha determinato la successione Controparte_1 CP_3
a titolo particolare di quest'ultima nei diritti di proprietà della società poi fallita, effetto del tutto assimilabile a quello che producono i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili di cui al n. 1 dell'art. 2643 c.c.. Conseguentemente, ne discende l'applicabilità della disciplina in materia di effetti della trascrizione, così come disposto dal successivo art. 2645 c.c., considerato che nessuna disposizione di legge prevede che in caso di scissione societaria la trascrizione non sia richiesta o lo sia ma ad effetti diversi.
Così stando le cose, risultano privi di pregio i rilievi mossi dalla riguardo alla Controparte_5
utilizzazione nell'art. 2506 c.c. in materia di scissione del temine assegnazione in luogo di trasferimento, in quanto il temine assegnazione non esclude in linea di principio l'effetto del trasferimento del diritto di proprietà (si pensi, in proposito, alle assegnazioni degli immobili in materia esecutiva).
Parimenti può dirsi circa il riferimento alle prassi notarili, che non hanno alcuna efficacia normativa.
Ritenuto, pertanto, assodato che l'atto di scissione in esame, nella parte in cui ha operato il trasferimento dei beni immobili, per poter essere opposto ai terzi avrebbe dovuto essere trascritto sui registri immobiliari, entra in gioco il disposto dell'art. 45 l.f. che, a chiare lettere, dispone che le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.
Poiché è dato pacifico che nel caso in esame la sentenza di fallimento risulta essere stata trascritta prima della trascrizione della scissione, se ne deve concludere che il trasferimento degli immobili da a non possa esser opposto al fallimento. Controparte_1 CP_3
Difatti, circa gli effetti derivanti dal disposto di cui all'art. 45 l.f., risulta costante l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale L'opponibilità al fallimento del venditore di un contratto di
cessione immobiliare presuppone la trascrizione del contratto stesso in data antecedente alla
dichiarazione di fallimento, la cui prova può essere fornita esclusivamente a mezzo della
produzione in giudizio, in originale o in copia conforme, della nota di trascrizione, in quanto solo
le indicazioni in essa riportate consentono di individuare, senza possibilità di equivoci, gli elementi
essenziali del negozio (Cass. Civ., sez. I, ord. n. 33167 del 29.11.2023).
Per quanto anzi argomentato, se questo vale per i contratti di cessione immobiliare allora deve valere anche per l'atto di scissione societaria in data 29.11.2018, a rogito Notaio Persona_2
(n. 158606 Rep. e n. 69731 Racc.), iscritto al Registro Imprese in data 13.12.2018, giacchè è dato pacifico e non contestato dalla che l'atto di scissione non risulta essere stato Controparte_5
trascritto precedentemente alla sentenza di dichiarazione di fallimento del Controparte_1
.
[...] Per tutto quanto sopra esposto deve trovare accoglimento la domanda del fallimento di declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 334/2022 R.G.Es., stante l'inopponibilità e l'inefficacia, ai sensi dell'art. 45 l.f. e 2644 c.c., nei confronti del
[...]
, dei trasferimenti immobiliari posti in essere in favore della Controparte_1
contenuti nell“atto di scissione di società a responsabilità limitata mediante CP_3
trasferimento di parte del patrimonio ad una nuova società a responsabilità limitata” datato
29/11/2018, a rogito Notaio (n. 158606 Rep. e n. 69731 Racc.), iscritto al Persona_2
Registro Imprese in data 13/12/2018, trasferimenti aventi a oggetto beni immobili posti nel comune di SA OL D'AR come catastalmente individuati nella comparsa di costituzione del fallimento.
Alla soccombenza segua la condanna della a rifondere all'Erario le somme che Controparte_5
quest'ultimo erogherà al difensore del fallimento - ammesso al patrocinio a spese dello Stato -, che verranno successivamente liquidate con separato decreto.
Attesa la mancata costituzione in giudizio di ed , CP_3 Controparte_4
nulla deve essere disposto circa le spese di lite nel rapporto processuale delle stesse con le parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento della opposizione del terzo, Controparte_1
, dichiara la illegittimità della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.
[...]
334/2022 R.G.Es. per le ragioni indicate in parte motiva;
- rigetta ogni altra domanda ed istanza proposta dalle parti;
- condanna a rifondere all'Erario le somme che quest'ultimo erogherà al Controparte_5
difensore del fallimento - ammesso al patrocinio a spese dello Stato -, che verranno successivamente liquidate con separato decreto.
Così deciso in Bergamo il 16 marzo 2025.
Il Giudice Dr. Luca Verzeni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di opposizione ex artt. 616, 619 c.p.c. rubricata al n. 2756/2024 R.G. promossa
DA
e, per essa, Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Stefano Cremaschi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
, Controparte_1
in persona del curatore pro-tempore, dr. debitamente autorizzato alla costituzione Controparte_2
nel presente giudizio e ammesso al patrocinio a spese dello Stato, giusto decreto del Giudice
Delegato in data 12.07.2024, contenente l'attestazione di cui all'art 144 d.P.R. n. 115/2002, elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv.to Silvia Locatelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTO
E
CP_3 Controparte_4
CONVENUTE CONTUMACI OGGETTO: opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c..
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto telematico depositato il 10.01.2025, da intendersi integralmente trascritte.
Per il convenuto: come da atto telematico depositato il 09.01.2025, da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta del convenuto costituitosi, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
In data 29.11.2018 la società ha effettuato un'operazione societaria Controparte_1
consistente nella scissione parziale (a rogito Notaio di Bergamo, Rep. n. 158606/69731), Per_1
costituendo in tal modo una nuova società, cui sono stati conferiti, in una con l'atto di CP_3
cessione, alcuni immobili, successivamente pignorati da Nelle more, la società Controparte_5
è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Pavia con sentenza in data Controparte_1
27.10.2021, regolarmente trascritta in data 25.02.2022 anche sui beni immobili pignorati da
[...]
CP_5
Il ha depositato, nel dicembre 2022, atto di intervento nella Controparte_1
procedura esecutiva incardinata da avente n. 334/22 R.G.E., chiedendo che ne Controparte_5
fosse dichiarata l'improcedibilità atteso che, mentre la sentenza dichiarativa di fallimento era stata trascritta già in data 25.02.2022, il pignoramento di è stato trascritto solo in data Controparte_5
01.07.2022, successivamente alla dichiarazione di fallimento, e pertanto è inopponibile allo stesso
. In particolare il , aderendo alla tesi della natura traslativa dell'atto di CP_1 CP_1
scissione avente ad oggetto il conferimento dei beni, in applicazione dei criteri generali e dell'orientamento assunto dalla Suprema Corte sul punto, evidenziava come la trascrizione del pignoramento in data successiva alla dichiarazione di fallimento determinasse ipso iure l'inopponibilità del conferimento immobiliare al , con conseguente apprensione dei beni CP_1
alla massa fallimentare. Evidenziava, inoltre, di avere già promosso giudizio avverso la società
scissa davanti al Tribunale di Pavia (R.G. n. 5130/2022), al fine specifico di fare CP_3
dichiarare l'inopponibilità e l'inefficacia nei propri confronti, ai sensi degli artt. 45 L.F. e 2644 c.c.,
dei trasferimenti immobiliari contenuti nel predetto atto di scissione. Il G.E. rigettava l'istanza di intervento stante la terzietà del rispetto alla procedura esecutiva, evidenziando che le CP_1 ragioni poste a sostegno dell'intervento medesimo avrebbero dovuto essere al più formulate con opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
Nelle more dell'esecuzione, il Tribunale di Pavia, in accoglimento delle domande svolte dal
, dichiarava, con sentenza n. 249/2024 pubblicata in data 01.02.2024 “inopponibile e CP_1
inefficace, ai sensi dell'art. 45 L.F. e dell'art. 2644 cc, nei confronti di parte attrice
[...]
i trasferimenti immobiliari, posti in essere in favore di parte Controparte_1
convenuta (C.F. e P. IVA ) disposti con “atto di scissione di società a CP_3 P.IVA_1
responsabilità limitata mediante trasferimento di parte del patrimonio ad una nuova società a responsabilità limitata” datato 29/11/2018, a rogito Notaio (n. 158606 Rep. e n. Persona_2
69731 Racc.), iscritto al Registro Imprese in data 13/12/2018, trasferimenti aventi ad oggetto i beni immobili così catastalmente identificati:
-in Comune di SA OL D'AR (BG): al Catasto Fabbricati: - Foglio 3, part. 5132, Sub. 1, bene comune;
- Foglio 3, part. 5132, Sub. 2, bene comune;
- Foglio 3, part. 5132, Sub. 3, cat. D/2; -
Foglio 3, part. 5132 Sub. 4, cat. D/8; - Foglio 3, part. 5132 Sub. 5, cat. A/2; - Foglio 3, part. 5132
Sub. 6, cat. C/6; - Foglio 3, part. 5134, cat. D/1; al Catasto Terreni: - Foglio 9: part. 652, 653, 654,
656, 690, 824, 1125, 1145, 1185, 1187, 5131, 5133, 5137, 5140 e 5142; in Comune di RE
(BG): al Catasto Fabbricati: -Fg.
6 - Mp.1343 - Sub.715 (già 709) - Cat.D/8; -Fg.
6 - Mp.1343 -
Sub.716 (già 709 e 710) - Cat.D/7; - Fg.
6 - Mp.1343 - Sub.717 (già 710) - Cat.D/7; - Fg.6 -
Mp.1343 - Sub.718 (già 706) - Cat.A/2 - vani 8,5; - Fg.
6 - Mp.1343 - Sub.719 (già 707) - Cat.A/2 -
vani 5”, condannando conseguentemente “… alla restituzione dei predetti immobili in CP_3
favore di parte attrice”.
Il Fallimento ha pertanto promosso opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. 334/22 R.G.E. promossa da con ricorso depositato in data Controparte_5
20.03.2024.
Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza in data 09.04.2024, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva, fissando il termine di 30 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito, prendendo atto che “il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 249/2024 pubblicata il 1° febbraio
2024, ha espressamente dichiarato l'inopponibilità nei confronti del Controparte_1
dei trasferimenti immobiliari posti in essere con l'atto di scissione in favore della debitrice
[...]
esecutata aventi ad oggetto gli immobili pignorati, condannando la società convenuta CP_3
alla restituzione degli immobili…”, circostanza ritenuta pienamente integrante il fumus boni iuris di fondatezza dell'opposizione.
Nel termine indicato dal g.e. ha instaurato, quindi, il presente giudizio di merito. Controparte_5
L'eccezione di tardività dell'opposizione ex art. 619 c.p.c., come formulata dalla Controparte_5
è infondata e va reietta.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'opposizione di terzo è pacificamente “ammessa anche dopo l'aggiudicazione dell'immobile, fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento, rispetto al quale gli atti precedenti assumono funzione meramente preparatoria (cfr. Cass. Civ., sez. III, 23/11/2017, n. 27888), in quanto “il termine finale per proporre l'opposizione all'esecuzione da parte del terzo che pretenda di avere la proprietà dei beni pignorati è costituito non dal momento in cui si dispone la vendita o l'assegnazione (secondo il tenore letterale dell'art. 619, primo comma, cod. proc. civ.), bensì da quello in cui, con la realizzazione di tali atti, giunge a compimento l'intero iter espropriativo, onde l'opposizione è
ammessa anche dopo l'aggiudicazione dell'immobile, fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento, rispetto al quale gli atti precedenti assumono funzione meramente preparatoria”
(cfr. Cass. Civ. 8205/2013)”.
Nella specie, l'opposizione ex art. 619 c.p.c. è stata promossa dalla procedura concorsuale il 20
marzo 2024, anteriormente al primo esperimento di vendita fissato per il 17.04.2024 e, pertanto,
tempestivamente.
Passando al merito della controversia, il Tribunale rileva che, circa la natura degli effetti dell'atto di scissione societaria, debba darsi preferenza alla teoria degli effetti traslativi, non potendo il giudice ignorare che anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno preso posizione nel dibattito pronunciando il seguente principio di diritto:
La scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., come modificati dal d.lgs n. 6 del
2003 con effetti dall'1 gennaio 2004, consistendo nel trasferimento del patrimonio ad una o più
società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione di azioni o di quote delle stesse
ai soci della società scissa, produce effetti traslativi, che, sul piano processuale, non determinano
l'estinzione di quest'ultima ed il subingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissione nella
totalità dei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titolo particolare nel diritto
controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicazione della disciplina di
cui all'art. 111 c.p.c., con conseguente facoltà per il successore di resistere con controricorso
all'impugnazione "ex adverso" proposta, davanti alla Suprema Corte, nei confronti del suo dante
causa, pur quando non abbia partecipato al processo nei gradi precedenti. (Cass. Civ., SS. UU., n.
23225 del 15.11.2016).
Se è ben vero che alcuni commentatori hanno avuto modo di osservare che la massima sopra riportata affronta il punto effetti della scissione solo in via incidentate, non può essere ignorato che il giudice di legittimità si è nuovamente, e di recente, pronunciato sul punto ribadendo che…la
scissione societaria produce effetti traslativi, dando luogo ad una successione a titolo particolare
nelle posizioni giuridiche trasferite (Cass. Civ. sez. V, n. 6967 del 08.03.2023).
Scorrendo la motivazione della sentenza citata va rimarcato che la Suprema Corte ha espressamente ribadito che: secondo l'orientamento di questa Corte (Cass., S.U., n. 23225 del 2016), la scissione
societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. cod. civ. produce effetti traslativi dando luogo ad una
successione a titolo particolare nella posizione giuridica sostanziale della società risultante dalla
scissione…
Di conseguenza, pur nella consapevolezza della permanenza del dibattito, si ritiene che, allo stato, il giudice di merito debba uniformarsi all'orientamento espresso dai citati arresti giurisprudenziali e quindi ritenere che la scissione di società sia un fenomeno produttivo di effetti traslativi sugli immobili delle società partecipanti all'operazione.
Acclarato, quindi, che l'atto di scissione, con riferimento al trasferimento di immobili deve ritenersi produttivo di effetti traslativi nel caso in cui comporti l'assegnazione di beni immobili alla nuova società, occorre affrontare il punto circa la necessità o meno della trascrizione dell'atto ex art. 2643
e ss. c.c. e degli effetti ne possono derivare.
Anche in questo caso il giudice ritiene di aderire alla tesi sostenuta dal fallimento.
Difatti l'art 2643 c.c. elenca una serie di atti che devono trascriversi perché si possa produrre l'effetto di opponibilità ai terzi di cui all'art. 2644 c.c., tra cui al n. 1 vengono annoverati i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili.
Il successivo articolo 2645 c.c. estende la nota disciplina degli effetti della trascrizione di cui all'art. 2644 c.c. prevedendo che deve rendersi pubblico ogni atto o provvedimento che produce, in relazione agli immobili o ai diritti sugli immobili, taluni degli effetti menzionati nell'art. 2643 c.c.,
salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta ad effetti diversi.
Ribadita l'adesione alla teoria degli effetti traslativi dell'atto di scissione avente a oggetto beni immobili, deve riconoscersi che questo è quanto si rileva nel caso in esame in cui la scissione avvenuta tra in bonis e la costituenda ha determinato la successione Controparte_1 CP_3
a titolo particolare di quest'ultima nei diritti di proprietà della società poi fallita, effetto del tutto assimilabile a quello che producono i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili di cui al n. 1 dell'art. 2643 c.c.. Conseguentemente, ne discende l'applicabilità della disciplina in materia di effetti della trascrizione, così come disposto dal successivo art. 2645 c.c., considerato che nessuna disposizione di legge prevede che in caso di scissione societaria la trascrizione non sia richiesta o lo sia ma ad effetti diversi.
Così stando le cose, risultano privi di pregio i rilievi mossi dalla riguardo alla Controparte_5
utilizzazione nell'art. 2506 c.c. in materia di scissione del temine assegnazione in luogo di trasferimento, in quanto il temine assegnazione non esclude in linea di principio l'effetto del trasferimento del diritto di proprietà (si pensi, in proposito, alle assegnazioni degli immobili in materia esecutiva).
Parimenti può dirsi circa il riferimento alle prassi notarili, che non hanno alcuna efficacia normativa.
Ritenuto, pertanto, assodato che l'atto di scissione in esame, nella parte in cui ha operato il trasferimento dei beni immobili, per poter essere opposto ai terzi avrebbe dovuto essere trascritto sui registri immobiliari, entra in gioco il disposto dell'art. 45 l.f. che, a chiare lettere, dispone che le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.
Poiché è dato pacifico che nel caso in esame la sentenza di fallimento risulta essere stata trascritta prima della trascrizione della scissione, se ne deve concludere che il trasferimento degli immobili da a non possa esser opposto al fallimento. Controparte_1 CP_3
Difatti, circa gli effetti derivanti dal disposto di cui all'art. 45 l.f., risulta costante l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale L'opponibilità al fallimento del venditore di un contratto di
cessione immobiliare presuppone la trascrizione del contratto stesso in data antecedente alla
dichiarazione di fallimento, la cui prova può essere fornita esclusivamente a mezzo della
produzione in giudizio, in originale o in copia conforme, della nota di trascrizione, in quanto solo
le indicazioni in essa riportate consentono di individuare, senza possibilità di equivoci, gli elementi
essenziali del negozio (Cass. Civ., sez. I, ord. n. 33167 del 29.11.2023).
Per quanto anzi argomentato, se questo vale per i contratti di cessione immobiliare allora deve valere anche per l'atto di scissione societaria in data 29.11.2018, a rogito Notaio Persona_2
(n. 158606 Rep. e n. 69731 Racc.), iscritto al Registro Imprese in data 13.12.2018, giacchè è dato pacifico e non contestato dalla che l'atto di scissione non risulta essere stato Controparte_5
trascritto precedentemente alla sentenza di dichiarazione di fallimento del Controparte_1
.
[...] Per tutto quanto sopra esposto deve trovare accoglimento la domanda del fallimento di declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 334/2022 R.G.Es., stante l'inopponibilità e l'inefficacia, ai sensi dell'art. 45 l.f. e 2644 c.c., nei confronti del
[...]
, dei trasferimenti immobiliari posti in essere in favore della Controparte_1
contenuti nell“atto di scissione di società a responsabilità limitata mediante CP_3
trasferimento di parte del patrimonio ad una nuova società a responsabilità limitata” datato
29/11/2018, a rogito Notaio (n. 158606 Rep. e n. 69731 Racc.), iscritto al Persona_2
Registro Imprese in data 13/12/2018, trasferimenti aventi a oggetto beni immobili posti nel comune di SA OL D'AR come catastalmente individuati nella comparsa di costituzione del fallimento.
Alla soccombenza segua la condanna della a rifondere all'Erario le somme che Controparte_5
quest'ultimo erogherà al difensore del fallimento - ammesso al patrocinio a spese dello Stato -, che verranno successivamente liquidate con separato decreto.
Attesa la mancata costituzione in giudizio di ed , CP_3 Controparte_4
nulla deve essere disposto circa le spese di lite nel rapporto processuale delle stesse con le parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento della opposizione del terzo, Controparte_1
, dichiara la illegittimità della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.
[...]
334/2022 R.G.Es. per le ragioni indicate in parte motiva;
- rigetta ogni altra domanda ed istanza proposta dalle parti;
- condanna a rifondere all'Erario le somme che quest'ultimo erogherà al Controparte_5
difensore del fallimento - ammesso al patrocinio a spese dello Stato -, che verranno successivamente liquidate con separato decreto.
Così deciso in Bergamo il 16 marzo 2025.
Il Giudice Dr. Luca Verzeni