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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/07/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 15/2025 V.G., avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale;
promossa congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Cataldo, Viale Kennedy n. 50, codice fiscale , C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Baglio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in San Cataldo, Corso Vittorio Emanuele n. 15 e
, nato a [...] il [...] Parte_2 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Corso
Vittorio Emanuele n. 15 presso lo studio legale dell'Avv. Michele Intilla, che lo rappresenta e difende.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
All'udienza fissata per il giorno 05.03.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 03.01.2025, Parte_2 e premesso di avere contratto matrimonio
[...] Parte_3 concordatario in Caltanissetta in data 29 gennaio 1993, annotato nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Caltanissetta al numero 10, parte II, serie A – anno 1993, e che dalla loro unione era nata una figlia: nata Persona_1
a Caltanissetta il 15.06.1993, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
tenuto conto del fatto che negli ultimi anni sono sopravvenute ragioni di incompatibilità caratteriale, che hanno comportato un diverso e mutato approccio alle dinamiche familiari, nonché hanno reso intollerabile il prosieguo della convivenza matrimoniale, hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale alle condizioni riportate in ricorso e che prevedono: che l'abitazione familiare, sita in San Cataldo, Viale Kennedy n. 50, in nuda proprietà della SI.ra ed in usufrutto vitalizio dei coniugi, Persona_1 rimarrà nella esclusiva disponibilità della SI.ra ; Parte_1
l'impegno del sig. a formalizzare la rinuncia al proprio diritto Parte_2 di usufrutto sul predetto immobile entro un anno dal deposito della sentenza di separazione, mentre provvederà a spostare la propria residenza altrove già al momento del deposito dell'odierno ricorso.
Quanto agli aspetti di natura economica, i coniugi hanno dato atto che, una volta ottenuta la liquidazione della polizza assicurativa accesa presso Poste Italiane ed intestata alla sig.ra la stessa verserà al SI. la Pt_1 Parte_2 complessiva somma di €.24.000,00 (ventiquattromila), mentre la residua parte sarà da essa trattenuta.
Tenuto conto dell'avvenuta divisione del patrimonio mobiliare della famiglia e delle condizioni contratte con il presente atto, la SI.ra rinuncia Parte_1 all'assegno di mantenimento in proprio favore.
Le due automobili in uso al nucleo familiare, ossia l'autovettura targata FJ041RW
e l'autovettura targata FX494EL, saranno intestate la prima alla sig.ra Pt_1
e la seconda al sig. . Parte_2
In ricorso le parti hanno chiesto sostituirsi l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed hanno ribadito la loro volontà di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella domanda di separazione, alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata integrano i presupposti di cui all'art. 158 Cod. Civ. per giungere alla pronuncia della separazione personale.
Le condizioni concordate dalle parti, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nessuna statuizione sulle spese deve adottarsi stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 15/2025 V.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 03.01.2025; prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di San Cataldo (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale del 7 luglio 2025. Il Giudice rel. Il Presidente
Calogero Domenico Cammarata Gabriella Canto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 15/2025 V.G., avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale;
promossa congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Cataldo, Viale Kennedy n. 50, codice fiscale , C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Baglio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in San Cataldo, Corso Vittorio Emanuele n. 15 e
, nato a [...] il [...] Parte_2 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Corso
Vittorio Emanuele n. 15 presso lo studio legale dell'Avv. Michele Intilla, che lo rappresenta e difende.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
All'udienza fissata per il giorno 05.03.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 03.01.2025, Parte_2 e premesso di avere contratto matrimonio
[...] Parte_3 concordatario in Caltanissetta in data 29 gennaio 1993, annotato nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Caltanissetta al numero 10, parte II, serie A – anno 1993, e che dalla loro unione era nata una figlia: nata Persona_1
a Caltanissetta il 15.06.1993, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
tenuto conto del fatto che negli ultimi anni sono sopravvenute ragioni di incompatibilità caratteriale, che hanno comportato un diverso e mutato approccio alle dinamiche familiari, nonché hanno reso intollerabile il prosieguo della convivenza matrimoniale, hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale alle condizioni riportate in ricorso e che prevedono: che l'abitazione familiare, sita in San Cataldo, Viale Kennedy n. 50, in nuda proprietà della SI.ra ed in usufrutto vitalizio dei coniugi, Persona_1 rimarrà nella esclusiva disponibilità della SI.ra ; Parte_1
l'impegno del sig. a formalizzare la rinuncia al proprio diritto Parte_2 di usufrutto sul predetto immobile entro un anno dal deposito della sentenza di separazione, mentre provvederà a spostare la propria residenza altrove già al momento del deposito dell'odierno ricorso.
Quanto agli aspetti di natura economica, i coniugi hanno dato atto che, una volta ottenuta la liquidazione della polizza assicurativa accesa presso Poste Italiane ed intestata alla sig.ra la stessa verserà al SI. la Pt_1 Parte_2 complessiva somma di €.24.000,00 (ventiquattromila), mentre la residua parte sarà da essa trattenuta.
Tenuto conto dell'avvenuta divisione del patrimonio mobiliare della famiglia e delle condizioni contratte con il presente atto, la SI.ra rinuncia Parte_1 all'assegno di mantenimento in proprio favore.
Le due automobili in uso al nucleo familiare, ossia l'autovettura targata FJ041RW
e l'autovettura targata FX494EL, saranno intestate la prima alla sig.ra Pt_1
e la seconda al sig. . Parte_2
In ricorso le parti hanno chiesto sostituirsi l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed hanno ribadito la loro volontà di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella domanda di separazione, alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata integrano i presupposti di cui all'art. 158 Cod. Civ. per giungere alla pronuncia della separazione personale.
Le condizioni concordate dalle parti, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nessuna statuizione sulle spese deve adottarsi stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 15/2025 V.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 03.01.2025; prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di San Cataldo (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale del 7 luglio 2025. Il Giudice rel. Il Presidente
Calogero Domenico Cammarata Gabriella Canto