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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/12/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.345 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 18.11.2025, svoltasi in modalità cartolare, vertente
TRA
(nata a [...] -TA- il 27.07.1970, cod. fisc.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Saccà, C.F._1
giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla Via G.
Pepe n.60 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosamaria Tripodi, C.F._2
giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via
Mons. RR n.50 ha eletto.
pagina 1 di 13 -resistente-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 18.11.2025, svoltasi in modalità cartolare, tutte le parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 20.03.2024 nulla opponeva
IN FATTO ED DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato l'08.02.2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di voler pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con assumendo che: Parte_2
-il 25.10.2016 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio civile con la resistente;
-dall'unione coniugale non sono nati figli;
-con decreto n.88/2022 depositato il 12.04.2022 il Tribunale di Reggio
Calabria aveva omologato la separazione personale consensuale tra i predetti coniugi dopo che essi erano comparsi l'01.03.2022 davanti al
Presidente del Tribunale, senza alcuna condizione;
-ella era titolare di una pensione di invalidità di € 320,00 mensili e che non percepiva più il reddito di cittadinanza;
pagina 2 di 13 -il marito lavorava alle dipendenze di una ditta privata.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
e che fosse previsto in suo favore un assegno divorzile di € 200,00 mensili.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale pur non opponendosi alla domanda di Parte_2
divorzio avanzata dalla contestava la ricostruzione fattuale offerta Pt_1
dalla moglie, rilevando che la convivenza era durata appena tre anni tant'è che già dal dicembre 2019 i coniugi si erano separati di fatto;
assumeva che la vita matrimoniale era stata caratterizzata da subito da continue tensioni e disomogeneità di vedute anche sulle più insignificanti questioni quotidiane, legate soprattutto alla estrema possessività della moglie nei confronti del marito e alla considerevole differenza d'età -di venti anni- tra i coniugi;
rilevava che percepiva un reddito netto mensile di circa 1.300,00 euro e che aveva una nuova compagna dalla quale ha avuto due figli;
sottolineava che la ricorrente sino a poco tempo fa aveva percepito il reddito di cittadinanza ammontante ad € 800,00 mensili e che anche in costanza di matrimonio, era solita integrare il sussidio governativo prestando attività lavorativa non registrata come donna delle pulizie presso numerose famiglie della sua zona.
pagina 3 di 13 Chiedeva, pertanto, il rigetto della richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. che lo vistava in data 20.03.2024.
All'esito dell'udienza dell'11.02.2025, sentite le parti, non veniva adottato alcun provvedimento indifferibile e urgente, non sussistendone i presupposti;
quindi, non essendo state formulate richieste istruttorie, all'udienza del 18.11.2025, svoltasi con modalità cartolare, la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
* * * * *
La domanda di scioglimento del matrimonio civile avanzata dalla Pt_1
è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle inequivoche ed eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto,
l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile, per come peraltro richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto n.88/2022 depositato il
12.04.2022 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale risalente all'01.03.2022, essendo pagina 4 di 13 pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L.
n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge
06.05.2015 n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge
06.05.2015 n.55, va dichiarata lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 25.10.2016 tra e Parte_2 [...]
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1
del Comune di Reggio Calabria al n.171 parte 1 anno 2016.
Per quanto riguarda i provvedimenti consequenziali, va subito premesso che le questioni relative all'affidamento e/o al mantenimento degli animali domestici devono essere tenute al di fuori degli accordi di separazione e/o divorzio e che, piuttosto, vanno regolate in uno specifico contratto, ma che tuttavia ciò non impedisce alle parti di inserire nell'eventuale intesa anche le condizioni che disciplinano il loro affidamento e mantenimento, perché ciò non contrasta con alcuna norma dell'ordinamento, fermo restando che l'affidamento e/o il mantenimento degli animali domestici non può essere posto sullo stesso piano dell'affidamento e del mantenimento dei figli e seguire le stesse regole.
Ed invero, in buona sostanza, se le parti da un canto sono libere di inserire una clausola riguardante l'affidamento e il mantenimento dell'animale direttamente all'interno dell'accordo (consensuale) di separazione/divorzio, tuttavia in mancanza di tale accordo, il giudice non può prendersi carico delle scelte riguardanti l'animale ovvero dirimere eventuali controversie insorte sul punto tra le parti, soprattutto quando pagina 5 di 13 non siano presenti figli minori che hanno un forte legame affettivo con l'animale.
Ciò posto, non essendo nati figli dal matrimonio, l'unica questione da esaminare involge la richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile formulata dalla ricorrente.
Ebbene, va evidenziato, come più volte sottolineato anche da questo
Tribunale, che i criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile sono costituiti dalla non autosufficienza economica, insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l'assegno, durante la vita matrimoniale, della cui prova è onerato il richiedente, in conseguenza delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l'altro coniuge, per avere dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (da ultimo, tra le tante, Cass. ord. n.18506/2024).
Ed invero, occorre premettere che la nota sentenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite n.18287/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile stabilendo che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n.898 del 1970, art.5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui
pagina 6 di 13 occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Tale valutazione dovrà essere espressa, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ne discende che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.
Dai principi sopra riportati, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire pagina 7 di 13 una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.n.3015/2018).
Questo Ufficio ha avuto modo di chiarire in precedenti pronunce involgenti la medesima tematica qui esaminata che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante,
Cass. n.10781 e 10782 del 2019; Cass. n.6386 del 2019; Cass.
n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
In altri termini, alla luce della richiamata sentenza delle sezioni unite,
l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex-coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive;
il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art.5 comma 6 "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del
pagina 8 di 13 patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
Ed allora, al giudice è richiesto un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto: in tal senso, l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
pagina 9 di 13 In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Proprio di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della legge n.898 del 1970 art.5 comma 6 richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”
(Cass. n.32610/2023).
E' stato poi precisato, sempre in tema di assegno divorzile, quanto alla componente perequativa/compensativa, che il richiedente deve provare di versare in condizioni economiche deteriori rispetto all'altro in ragione del suo personale contributo alla conduzione familiare con conseguente sua pagina 10 di 13 rinuncia, concordata con l'altro coniuge, a occasioni lavorative o di crescita professionale, non rilevando, se non ai fini della quantificazione dell'assegno, che la dedizione alla famiglia sia stata totale, con l'abbandono di ogni attività lavorativa, né tantomeno le motivazioni, strettamente individuali, che hanno portato a tale scelta (Cass.
n.27945/2023); in altri termini, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
In buona sostanza, i giudici di legittimità affermano che il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente
(Cass. n.9144/2023; Cass. n.23583/2022; Cass. n.38362/2021).
Ebbene, se questo è il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi,
pagina 11 di 13 nella vicenda che qui occupa, ad un'attenta valutazione delle risultanze processuali, emerge che l'odierna resistente non ha in alcun modo dedotto né tantomeno dimostrato che la lamentata pregressa situazione precaria e del tutto inadeguata a consentirle di vivere dignitosamente ed in condizioni di autosufficienza economica in cui a suo dire ha versato dopo la separazione sia stata frutto all'origine anche di scelte familiari adottate e condivise che inevitabilmente le hanno impedito in costanza di matrimonio un'occupazione lavorativa più idonea e consona alle sue possibilità e aspirazioni professionali, avendo dovuto ella ottemperare essenzialmente agli impegni e alle esigenze familiari, e ciò per l'assorbente considerazione che il matrimonio è di fatto durato pochissimi anni e dal quale non sono nati figli.
In buona sostanza, il Collegio rileva a tal proposito come dalla richiedente non siano state dedotte né provate scelte rinunciatarie effettuate in costanza di matrimonio che potrebbero giustificare almeno la componente compensativa dell'assegno.
Sarebbe, pertanto, potuta permanere solo la componente assistenziale da riconoscersi non sulla base di uno squilibrio o divario reddituale, ma sulla base di un'impossibilità di condurre con i propri mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa.
Ebbene, le risultanze processuali hanno incontestabilmente evidenziato che la ha fruito per anni del reddito di cittadinanza;
attualmente Pt_1
percepisce una pensione di invalidità pari ad € 342,00 mensili e beneficia altresì dell'assegno di inclusione;
non ha fornito prova dell'incolpevole e oggettiva impossibilità di procurarsi dei mezzi adeguati, tutti elementi pagina 12 di 13 questi che vanno considerati elementi idonei ad escludere il riconoscimento in capo all'ex moglie dell'assegno divorzile.
Le spese del giudizio, avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla durata del procedimento, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta da
[...]
nei confronti di con ricorso depositato Parte_1 Parte_2
l'08.02.2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Reggio Calabria il
25.10.2016 tra e il cui atto risulta Parte_2 Parte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria al n.171 parte 1 anno 2016;
-rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata da per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 27.11.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.345 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 18.11.2025, svoltasi in modalità cartolare, vertente
TRA
(nata a [...] -TA- il 27.07.1970, cod. fisc.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Saccà, C.F._1
giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla Via G.
Pepe n.60 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosamaria Tripodi, C.F._2
giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via
Mons. RR n.50 ha eletto.
pagina 1 di 13 -resistente-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 18.11.2025, svoltasi in modalità cartolare, tutte le parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 20.03.2024 nulla opponeva
IN FATTO ED DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato l'08.02.2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di voler pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con assumendo che: Parte_2
-il 25.10.2016 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio civile con la resistente;
-dall'unione coniugale non sono nati figli;
-con decreto n.88/2022 depositato il 12.04.2022 il Tribunale di Reggio
Calabria aveva omologato la separazione personale consensuale tra i predetti coniugi dopo che essi erano comparsi l'01.03.2022 davanti al
Presidente del Tribunale, senza alcuna condizione;
-ella era titolare di una pensione di invalidità di € 320,00 mensili e che non percepiva più il reddito di cittadinanza;
pagina 2 di 13 -il marito lavorava alle dipendenze di una ditta privata.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
e che fosse previsto in suo favore un assegno divorzile di € 200,00 mensili.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale pur non opponendosi alla domanda di Parte_2
divorzio avanzata dalla contestava la ricostruzione fattuale offerta Pt_1
dalla moglie, rilevando che la convivenza era durata appena tre anni tant'è che già dal dicembre 2019 i coniugi si erano separati di fatto;
assumeva che la vita matrimoniale era stata caratterizzata da subito da continue tensioni e disomogeneità di vedute anche sulle più insignificanti questioni quotidiane, legate soprattutto alla estrema possessività della moglie nei confronti del marito e alla considerevole differenza d'età -di venti anni- tra i coniugi;
rilevava che percepiva un reddito netto mensile di circa 1.300,00 euro e che aveva una nuova compagna dalla quale ha avuto due figli;
sottolineava che la ricorrente sino a poco tempo fa aveva percepito il reddito di cittadinanza ammontante ad € 800,00 mensili e che anche in costanza di matrimonio, era solita integrare il sussidio governativo prestando attività lavorativa non registrata come donna delle pulizie presso numerose famiglie della sua zona.
pagina 3 di 13 Chiedeva, pertanto, il rigetto della richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. che lo vistava in data 20.03.2024.
All'esito dell'udienza dell'11.02.2025, sentite le parti, non veniva adottato alcun provvedimento indifferibile e urgente, non sussistendone i presupposti;
quindi, non essendo state formulate richieste istruttorie, all'udienza del 18.11.2025, svoltasi con modalità cartolare, la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
* * * * *
La domanda di scioglimento del matrimonio civile avanzata dalla Pt_1
è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle inequivoche ed eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto,
l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile, per come peraltro richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto n.88/2022 depositato il
12.04.2022 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale risalente all'01.03.2022, essendo pagina 4 di 13 pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L.
n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge
06.05.2015 n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge
06.05.2015 n.55, va dichiarata lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 25.10.2016 tra e Parte_2 [...]
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1
del Comune di Reggio Calabria al n.171 parte 1 anno 2016.
Per quanto riguarda i provvedimenti consequenziali, va subito premesso che le questioni relative all'affidamento e/o al mantenimento degli animali domestici devono essere tenute al di fuori degli accordi di separazione e/o divorzio e che, piuttosto, vanno regolate in uno specifico contratto, ma che tuttavia ciò non impedisce alle parti di inserire nell'eventuale intesa anche le condizioni che disciplinano il loro affidamento e mantenimento, perché ciò non contrasta con alcuna norma dell'ordinamento, fermo restando che l'affidamento e/o il mantenimento degli animali domestici non può essere posto sullo stesso piano dell'affidamento e del mantenimento dei figli e seguire le stesse regole.
Ed invero, in buona sostanza, se le parti da un canto sono libere di inserire una clausola riguardante l'affidamento e il mantenimento dell'animale direttamente all'interno dell'accordo (consensuale) di separazione/divorzio, tuttavia in mancanza di tale accordo, il giudice non può prendersi carico delle scelte riguardanti l'animale ovvero dirimere eventuali controversie insorte sul punto tra le parti, soprattutto quando pagina 5 di 13 non siano presenti figli minori che hanno un forte legame affettivo con l'animale.
Ciò posto, non essendo nati figli dal matrimonio, l'unica questione da esaminare involge la richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile formulata dalla ricorrente.
Ebbene, va evidenziato, come più volte sottolineato anche da questo
Tribunale, che i criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile sono costituiti dalla non autosufficienza economica, insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l'assegno, durante la vita matrimoniale, della cui prova è onerato il richiedente, in conseguenza delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l'altro coniuge, per avere dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (da ultimo, tra le tante, Cass. ord. n.18506/2024).
Ed invero, occorre premettere che la nota sentenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite n.18287/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile stabilendo che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n.898 del 1970, art.5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui
pagina 6 di 13 occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Tale valutazione dovrà essere espressa, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ne discende che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.
Dai principi sopra riportati, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire pagina 7 di 13 una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.n.3015/2018).
Questo Ufficio ha avuto modo di chiarire in precedenti pronunce involgenti la medesima tematica qui esaminata che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante,
Cass. n.10781 e 10782 del 2019; Cass. n.6386 del 2019; Cass.
n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
In altri termini, alla luce della richiamata sentenza delle sezioni unite,
l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex-coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive;
il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art.5 comma 6 "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del
pagina 8 di 13 patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
Ed allora, al giudice è richiesto un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto: in tal senso, l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
pagina 9 di 13 In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Proprio di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della legge n.898 del 1970 art.5 comma 6 richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”
(Cass. n.32610/2023).
E' stato poi precisato, sempre in tema di assegno divorzile, quanto alla componente perequativa/compensativa, che il richiedente deve provare di versare in condizioni economiche deteriori rispetto all'altro in ragione del suo personale contributo alla conduzione familiare con conseguente sua pagina 10 di 13 rinuncia, concordata con l'altro coniuge, a occasioni lavorative o di crescita professionale, non rilevando, se non ai fini della quantificazione dell'assegno, che la dedizione alla famiglia sia stata totale, con l'abbandono di ogni attività lavorativa, né tantomeno le motivazioni, strettamente individuali, che hanno portato a tale scelta (Cass.
n.27945/2023); in altri termini, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
In buona sostanza, i giudici di legittimità affermano che il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente
(Cass. n.9144/2023; Cass. n.23583/2022; Cass. n.38362/2021).
Ebbene, se questo è il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi,
pagina 11 di 13 nella vicenda che qui occupa, ad un'attenta valutazione delle risultanze processuali, emerge che l'odierna resistente non ha in alcun modo dedotto né tantomeno dimostrato che la lamentata pregressa situazione precaria e del tutto inadeguata a consentirle di vivere dignitosamente ed in condizioni di autosufficienza economica in cui a suo dire ha versato dopo la separazione sia stata frutto all'origine anche di scelte familiari adottate e condivise che inevitabilmente le hanno impedito in costanza di matrimonio un'occupazione lavorativa più idonea e consona alle sue possibilità e aspirazioni professionali, avendo dovuto ella ottemperare essenzialmente agli impegni e alle esigenze familiari, e ciò per l'assorbente considerazione che il matrimonio è di fatto durato pochissimi anni e dal quale non sono nati figli.
In buona sostanza, il Collegio rileva a tal proposito come dalla richiedente non siano state dedotte né provate scelte rinunciatarie effettuate in costanza di matrimonio che potrebbero giustificare almeno la componente compensativa dell'assegno.
Sarebbe, pertanto, potuta permanere solo la componente assistenziale da riconoscersi non sulla base di uno squilibrio o divario reddituale, ma sulla base di un'impossibilità di condurre con i propri mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa.
Ebbene, le risultanze processuali hanno incontestabilmente evidenziato che la ha fruito per anni del reddito di cittadinanza;
attualmente Pt_1
percepisce una pensione di invalidità pari ad € 342,00 mensili e beneficia altresì dell'assegno di inclusione;
non ha fornito prova dell'incolpevole e oggettiva impossibilità di procurarsi dei mezzi adeguati, tutti elementi pagina 12 di 13 questi che vanno considerati elementi idonei ad escludere il riconoscimento in capo all'ex moglie dell'assegno divorzile.
Le spese del giudizio, avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla durata del procedimento, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta da
[...]
nei confronti di con ricorso depositato Parte_1 Parte_2
l'08.02.2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Reggio Calabria il
25.10.2016 tra e il cui atto risulta Parte_2 Parte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria al n.171 parte 1 anno 2016;
-rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata da per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 27.11.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
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