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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/02/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2953/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 degli avv. Paola Di Sotto e Manuela Lo Curto, presso cui è stato eletto domicilio in Monza, via Vittorio Emanuele II n. 1, giusta procura in atti
ATTRICE E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Pesce, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, via Colonnetta n. 5, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO del giudizio: 142001 - prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI delle parti:
Per (dal ricorso introduttivo): Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto e in diritto illustrate in narrativa, contrariis rejectis, previe le opportune declaratorie ed emessi i conseguenziali provvedimenti, così giudicare: in via principale e nel merito: accertare l'intervenuta risoluzione consensuale ex tunc del contratto di consulenza e dichiarare il Signor debitore, CP_1 nei confronti della della somma pari a € Parte_1 49.942,77 e per l'effetto condannare sig. c.f. residente in [...]CP_1 C.F._1
Via Manzoni n. 39, in proprio e nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale, c.f. e P.Iva , con sede in C.F._1 PartitaIVA_2
Monza (20900 MB), Via Italia n. 44 per tutti i motivi esposti, alla restituzione in favore della ricorrente la Società Ciesse Rappresentanze Industriali s.r.l., c.f. e P.
IVA. , con sede in Monza (20900 MB), Via Mosè Bianchi n. 24, di P.IVA_1
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio tutte le somme indebitamente percepite, pari a complessivi € 49.942,77 o all'importo maggiore o minore che risulti accertato e/o ritenuto di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del dovuto al saldo;
in via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accerti e si dichiari che i versamenti eseguiti dalla ricorrente siano stati effettuati in ragione di un titolo e/o in adempimento di un contratto diverso, quand'anche nullo e/o invalido e/o inefficace e/o dichiarato risolto (conditio ob causam finitam), ovvero in assenza di un titolo originario giustificativo del pagamento (conditio indebiti sine causa), accertare e dichiarare che le somme elencate in narrativa rappresentano un indebito oggettivo, accertare e dichiarare che la somma pari a € 49.942,77 sia ripetibile dalla convenuta ex art. 2033 c.c. e 2041 c.c. e conseguentemente, dichiarare e condannare il Signor c.f. CP_1 C.F._1 residente in [...], in proprio e nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale, c.f. e P.Iva C.F._1
, con sede in Monza (20900 MB), Via Italia n. 44, a versare alla PartitaIVA_2
Società Ciesse Rappresentanze Industriali s.r.l., c.f. e P. IVA. con P.IVA_1 sede in Monza (20900 MB), Via Mosè Bianchi n. 24, la somma pari ad € 49.942,77 oltre interessi moratori dalla data del pagamento all'effettivo saldo. in via istruttoria: senza inversione dell'onere onere della prova, ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto di cui in narrativa dal cap.
1.1 al cap.
1.10 da intendersi qui riprodotte e precedute dalla locuzione “vero che” ed espunte le frasi eventualmente valutative. con vittoria di competenze professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Per (dalla comparsa di risposta): Controparte_1
In via preliminare: ritenuta la necessità di una più completa ed articolata istruttoria, non ricorrendo nel caso di specie i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies c.p.c., disporre con ordinanza la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c., previi tutti gli incombenti di rito.
In via principale: in ragione di quanto esposto in narrativa ed a fronte della documentazione attestante l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, nonché la nullità della risoluzione del contratto di consulenza, rigettare tutte le domande, le istanze e le conclusioni formulate dalla ricorrente Parte_1
n quanto infondate in fatto e diritto.
[...]
In via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, ammettere prova per interpello e per testi sulle circostanze indicate in narrativa, dal cap. i al cap. xxii, da intendersi qui riprodotte e trascritte, nonché precedute dalla locuzione “vero che”, eventualmente espunto quanto di valutativo, indicandosi sin d'ora i seguenti testimoni:
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio ▪ Dottor Commercialista, presso LS LEXJUS SINACTA, Milano;
Persona_1
▪ Signor , Tecnico precedentemente impiegato dalla Persona_2
, presso Milano;
Pt_1
▪ Signora , presso Testimone_1 Parte_1
[...]
▪ Avv. Dario MEZZENA, presso Studio Legale Mezzena in Milano, Piazza San Pietro in Gessate n.
2. Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla ricorrente la produzione in giudizio di tutte le email scambiate con il convenuto signor in quanto presenti sui sistemi CP_1 informatici aziendali della . Pt_1
Acquisire la seguente documentazione, che si produce in allegato alla presente comparsa di risposta: (omissis) In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze, diritti, onorari e quant'altro di legge, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, Pt_1 Parte_1 ha allegato di aver stipulato con in data 1 gennaio 2018, un
[...] CP_1 contratto della durata di due anni, avente ad oggetto la prestazione di attività di consulenza, in particolare di executive management, per il corrispettivo di euro
75.000,00.
La società ricorrente, assumendo che il contratto era stato risolto in via consensuale in data 1 maggio 2018 e che il nonostante non avesse svolto CP_1 alcuna prestazione di consulenza, aveva comunque ricevuto la somma di euro 49.942,77 ha dunque evocato in giudizio il predetto professionista, rassegnando nei suoi confronti le conclusioni di cui in epigrafe.
1.1. ha domandato il rigetto delle domande avversarie, Controparte_1 sostenendone l'infondatezza.
1.2. La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. La sussistenza del contratto oggetto di causa ed il suo contenuto sono circostanze pacifiche.
2.1. Invero, benché la scrittura privata datata 1 gennaio 2018 non risulti sottoscritta da alcuna delle parti oggi in causa, nondimeno deve essere osservato che essa risulta allegata ad altra scrittura risolutiva datata 1 maggio 2018, quest'ultima regolarmente sottoscritta, sicché sono state le stesse parti a dare atto per iscritto della pregressa stipulazione del contratto che sono andate poi a sciogliere.
2.2. Il rapporto contrattuale di cui trattasi è qualificabile come prestazione d'opera intellettuale e le parti hanno concordemente stabilito la sua durata (due anni) ed il compenso complessivamente dovuto (euro 75.000,00 oltre IVA).
Per quanto concerne la durata effettiva del rapporto, benché le parti abbiano concordato per iscritto la risoluzione consensuale del contratto, assumendo di
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio dover posticipare l'inizio dell'attività di consulenza al giorno 1 giugno 2018 modificando altresì le condizioni mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto, è pacifico che ciò non sia avvenuto ed è stato invece documentato il fatto che il rapporto abbia continuato ad avere concretamente esecuzione fino alla data del 1 agosto 2018, allorché le parti, per motivi estranei all'attività professionale in questione, hanno messo fine allo stesso.
Sebbene la previsione contrattuale relativa al posticipo dell'inizio dell'attività di consulenza al 1 giugno 2018 possa indurre a ritenere che fino ad allora nessuna attività fosse stata svolta, il resistente ha prodotto svariate comunicazioni vie e- mail e via WhatsApp che invece documentano lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto medesimo.
2.3. Come affermato, in materia, dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6 -
3, ordinanza n. 14428 del 26.05.2021), proposta domanda di ripetizione di indebito, è l'attore ad avere l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, sia pure solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens".
2.4. Ebbene, nella specie, a fronte delle deduzioni del convenuto e della documentazione dallo stesso prodotta in atti, la difesa della società ricorrente, pur avendo affermato che, nel periodo di vigenza del contratto, il professionista non avrebbe svolto alcuna attività, non ha offerto alcuna prova concreta dell'assunto, che, come si diceva, risulta contraddetto dalla documentazione in atti.
Deve dunque ritenersi che, nel periodo che va dal 1 gennaio 2018 al 31 luglio
2018, e dunque per sette mesi, le prestazioni professionali per cui è causa siano state effettivamente svolte.
3. Per quanto concerne gli effetti della risoluzione consensuale, trattandosi di rapporto di durata e dovendosi tenere conto delle prestazioni già eseguite, con conseguente impossibilità di ritenere che l'effetto risolutivo si sia prodotto ex tunc, va applicata analogicamente la norma prevista dall'art. 2237 c.c., secondo cui, in caso di scioglimento del rapporto a seguito di recesso, il prestatore d'opera ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al pagamento del compenso per l'opera svolta.
3.1. In assenza di diverse indicazioni delle parti, deve dunque ritenersi che al convenuto spetti un compenso determinato rapportando a sette mesi il compenso di euro 75.000,00 previsto per ventiquattro mesi, vale a dire per due anni;
si ottiene in tal modo un importo pari ad euro 21.875,00 (euro 75.000,00 / 24 x 7).
In mancanza di produzione, da parte del convenuto, delle fatture emesse a fronte dei pagamenti eseguiti, non può tenersi conto in questa sede dell'IVA.
Nel ricorso, a pagina 3, la società ricorrente ha dedotto quanto segue: “Risulta anche che il Sig. dall'1.1.2018 e sino alla data di risoluzione del CP_1 contratto, abbia utilizzato l'autoveicolo aziendale, che gli era stato concesso in uso per l'esecuzione delle attività contrattualmente previste e che evidentemente ha utilizzato solo per uso personale, avendo collezionato anche alcune
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio contravvenzioni debitamente stornate dal compenso versato il 02.07.2018 per €
9.942,77 (tratto su UBI Banca con causale rif. Disposizione a favore di CP_1 per fattura n. 3/18 del 2.7.18 – Importo multe) che avrebbe dovuto essere
[...] pari a € 11.000,00”. Tale circostanza non è stata specificamente contestata dal convenuto, con la conseguenza che l'importo complessivo delle sanzioni addebitate al medesimo va determinato in euro 1.057,23 (euro 11.000,00 - euro 9.942,77). Dall'importo di euro 21.875,00, sopra indicato, va dedotto quello relativo alle sanzioni, sicché il compenso da riconoscersi a favore del resistente si riduce ad euro 20.817,77.
A conferma ulteriore dell'esattezza di quanto precede, deve rilevarsi che anche in comparsa di risposta, a pagina 7, si è dedotto che “nondimeno, per questioni personali insorte tra il signor e la signora nei primi di CP_1 Parte_2 agosto del 2018, le Parti comunemente convenivano di interrompere il rapporto – tanto che, nonostante il contratto prevedesse l'importo annuale di Euro 75.000,00 oltre IVA, al signor non veniva versato l'intero ammontare, ma ciò non CP_1 era stato comunque contestato, vista la “stretta di mano” di chiusura”, in tal modo implicitamente ammettendosi che al professionista non poteva ritenersi dovuto l'intero corrispettivo pattuito.
3.2. La società ricorrente ha documentato pagamenti in favore del convenuto per complessivi euro 49.942,77, importo complessivo derivante dalla sommatoria delle seguenti rimesse:
- euro 25.000,00 in data 23 febbraio 2018;
- euro 15.000,00 in data 21 maggio 2018;
- euro 9.942,77 in data 29 giugno 2018.
La corresponsione delle somme in questione è da ritenersi pacifica, visto che la stessa difesa del resistente, in comparsa di risposta, a pagina 18, ha dedotto quanto segue: “Tali prospettazioni permettono di confermare, senza ombra di dubbio, che il signor abbia comunque effettivamente prestato attività lavorativa fino CP_1 al mese di agosto 2018, momento in cui si interrompevano i rapporti con la
, e che pertanto le somme oggi richieste non costituiscano un indebito Pt_1 arricchimento, bensì la semplice controprestazione – i.e. il pagamento per l'attività di consulenza materialmente svolta – essendo nulla la risoluzione sottoscritta in data 01.05.2018”. Per quanto concerne l'imputazione di tali pagamenti, la difesa del resistente, all'udienza del 23 ottobre 2024, ha fatto “presente di aver recuperato solo dopo la scorsa udienza la copia delle tre fatture a cui si riferiscono i pagamenti documentati in atti, fatture che tuttavia riportano delle causali relative a servizi di consulenza e asset management apparentemente relative al 2017” ed ha contestualmente chiesto di essere autorizzato alla produzione delle fatture in questione.
L'istanza in questione è stata rigettata, osservandosi che i documenti erano di formazione anteriore di anni alla stessa instaurazione del presente giudizio e che non emergeva dagli atti la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini. In aggiunta a ciò, in questa sede deve osservarsi che la difesa del resistente non aveva mai allegato che il rapporto contrattuale oggetto di causa fosse iniziato anteriormente all'anno 2018, ovvero che prima del 2018 le parti fossero state legate da altro incarico professionale.
Si vedano al riguardo le seguenti deduzioni contenute nella comparsa di risposta:
“non avendo costei (vale a dire la legale rappresentante della ricorrente: n.d.e.) il know-how del marito e ben conoscendo i rapporti tra lo stesso e l'odierno convenuto, nel 2018 – in accordo con il dottor – chiedeva al signor ER n aiuto per la gestione della ” (pagina 4). CP_1 Pt_1
Ne deriva che anche la semplice allegazione di una diversa imputazione dei pagamenti in questione deve essere considerata inammissibile, siccome tardiva.
4. Alla luce di quanto precede, avuto riguardo alla durata limitata del rapporto contrattuale per cui è causa, deve essere restituita, siccome divenuta indebita in conseguenza dell'anticipato scioglimento del rapporto, la somma di euro 29.125,00, corrispondente alla differenza tra quanto corrisposto al resistente
(euro 49.942,77) e quanto effettivamente a lui spettante (euro 20.817,77).
4.1. Non risultando che il soggetto in questione fosse in mala fede all'atto del pagamento, sulla somma di cui innanzi sono dovuti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo.
4.2. Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria, visto che trattasi di credito di valuta e che non è stata allegata la sussistenza di un maggior danno derivante dallo svilimento del potere di acquisto della moneta.
4.3. Le prove ulteriori ritualmente offerte dalle parti non sono idonee a modificare le conclusioni di cui innanzi, sicché non vanno ammesse, siccome superflue ai fini della decisione.
4.4. Quanto precede giustifica il mancato accoglimento della richiesta di mutamento del rito avanzata dal resistente.
5. Le spese del giudizio, alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda della ricorrente, vanno compensate tra le parti per due quinti e poste, per i restanti tre quinti, liquidati come da dispositivo - mediante utilizzo degli importi tabellari medi, e con esclusione della fase istruttoria, non svolta - a carico del resistente, risultato maggiormente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da
[...] nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. accertata l'avvenuta risoluzione anticipata per mutuo consenso del rapporto contrattuale oggetto di causa, condanna a restituire a Controparte_1 la complessiva somma di euro Parte_1
29.125,00, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo;
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 2. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
3. condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 tre quinti delle spese processuali, che liquida, in tale parte, in
[...] complessivi euro 327,00 per anticipazioni ed euro 3.486,00 per compensi, oltre
15% spese forfettarie ed accessori di legge, e compensa tra le parti i restanti due quinti delle stesse.
Così deciso in Monza, in data 28 febbraio 2025. Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2953/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 degli avv. Paola Di Sotto e Manuela Lo Curto, presso cui è stato eletto domicilio in Monza, via Vittorio Emanuele II n. 1, giusta procura in atti
ATTRICE E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Pesce, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, via Colonnetta n. 5, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO del giudizio: 142001 - prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI delle parti:
Per (dal ricorso introduttivo): Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto e in diritto illustrate in narrativa, contrariis rejectis, previe le opportune declaratorie ed emessi i conseguenziali provvedimenti, così giudicare: in via principale e nel merito: accertare l'intervenuta risoluzione consensuale ex tunc del contratto di consulenza e dichiarare il Signor debitore, CP_1 nei confronti della della somma pari a € Parte_1 49.942,77 e per l'effetto condannare sig. c.f. residente in [...]CP_1 C.F._1
Via Manzoni n. 39, in proprio e nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale, c.f. e P.Iva , con sede in C.F._1 PartitaIVA_2
Monza (20900 MB), Via Italia n. 44 per tutti i motivi esposti, alla restituzione in favore della ricorrente la Società Ciesse Rappresentanze Industriali s.r.l., c.f. e P.
IVA. , con sede in Monza (20900 MB), Via Mosè Bianchi n. 24, di P.IVA_1
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio tutte le somme indebitamente percepite, pari a complessivi € 49.942,77 o all'importo maggiore o minore che risulti accertato e/o ritenuto di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del dovuto al saldo;
in via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accerti e si dichiari che i versamenti eseguiti dalla ricorrente siano stati effettuati in ragione di un titolo e/o in adempimento di un contratto diverso, quand'anche nullo e/o invalido e/o inefficace e/o dichiarato risolto (conditio ob causam finitam), ovvero in assenza di un titolo originario giustificativo del pagamento (conditio indebiti sine causa), accertare e dichiarare che le somme elencate in narrativa rappresentano un indebito oggettivo, accertare e dichiarare che la somma pari a € 49.942,77 sia ripetibile dalla convenuta ex art. 2033 c.c. e 2041 c.c. e conseguentemente, dichiarare e condannare il Signor c.f. CP_1 C.F._1 residente in [...], in proprio e nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale, c.f. e P.Iva C.F._1
, con sede in Monza (20900 MB), Via Italia n. 44, a versare alla PartitaIVA_2
Società Ciesse Rappresentanze Industriali s.r.l., c.f. e P. IVA. con P.IVA_1 sede in Monza (20900 MB), Via Mosè Bianchi n. 24, la somma pari ad € 49.942,77 oltre interessi moratori dalla data del pagamento all'effettivo saldo. in via istruttoria: senza inversione dell'onere onere della prova, ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto di cui in narrativa dal cap.
1.1 al cap.
1.10 da intendersi qui riprodotte e precedute dalla locuzione “vero che” ed espunte le frasi eventualmente valutative. con vittoria di competenze professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Per (dalla comparsa di risposta): Controparte_1
In via preliminare: ritenuta la necessità di una più completa ed articolata istruttoria, non ricorrendo nel caso di specie i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies c.p.c., disporre con ordinanza la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c., previi tutti gli incombenti di rito.
In via principale: in ragione di quanto esposto in narrativa ed a fronte della documentazione attestante l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, nonché la nullità della risoluzione del contratto di consulenza, rigettare tutte le domande, le istanze e le conclusioni formulate dalla ricorrente Parte_1
n quanto infondate in fatto e diritto.
[...]
In via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, ammettere prova per interpello e per testi sulle circostanze indicate in narrativa, dal cap. i al cap. xxii, da intendersi qui riprodotte e trascritte, nonché precedute dalla locuzione “vero che”, eventualmente espunto quanto di valutativo, indicandosi sin d'ora i seguenti testimoni:
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio ▪ Dottor Commercialista, presso LS LEXJUS SINACTA, Milano;
Persona_1
▪ Signor , Tecnico precedentemente impiegato dalla Persona_2
, presso Milano;
Pt_1
▪ Signora , presso Testimone_1 Parte_1
[...]
▪ Avv. Dario MEZZENA, presso Studio Legale Mezzena in Milano, Piazza San Pietro in Gessate n.
2. Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla ricorrente la produzione in giudizio di tutte le email scambiate con il convenuto signor in quanto presenti sui sistemi CP_1 informatici aziendali della . Pt_1
Acquisire la seguente documentazione, che si produce in allegato alla presente comparsa di risposta: (omissis) In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze, diritti, onorari e quant'altro di legge, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, Pt_1 Parte_1 ha allegato di aver stipulato con in data 1 gennaio 2018, un
[...] CP_1 contratto della durata di due anni, avente ad oggetto la prestazione di attività di consulenza, in particolare di executive management, per il corrispettivo di euro
75.000,00.
La società ricorrente, assumendo che il contratto era stato risolto in via consensuale in data 1 maggio 2018 e che il nonostante non avesse svolto CP_1 alcuna prestazione di consulenza, aveva comunque ricevuto la somma di euro 49.942,77 ha dunque evocato in giudizio il predetto professionista, rassegnando nei suoi confronti le conclusioni di cui in epigrafe.
1.1. ha domandato il rigetto delle domande avversarie, Controparte_1 sostenendone l'infondatezza.
1.2. La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. La sussistenza del contratto oggetto di causa ed il suo contenuto sono circostanze pacifiche.
2.1. Invero, benché la scrittura privata datata 1 gennaio 2018 non risulti sottoscritta da alcuna delle parti oggi in causa, nondimeno deve essere osservato che essa risulta allegata ad altra scrittura risolutiva datata 1 maggio 2018, quest'ultima regolarmente sottoscritta, sicché sono state le stesse parti a dare atto per iscritto della pregressa stipulazione del contratto che sono andate poi a sciogliere.
2.2. Il rapporto contrattuale di cui trattasi è qualificabile come prestazione d'opera intellettuale e le parti hanno concordemente stabilito la sua durata (due anni) ed il compenso complessivamente dovuto (euro 75.000,00 oltre IVA).
Per quanto concerne la durata effettiva del rapporto, benché le parti abbiano concordato per iscritto la risoluzione consensuale del contratto, assumendo di
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio dover posticipare l'inizio dell'attività di consulenza al giorno 1 giugno 2018 modificando altresì le condizioni mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto, è pacifico che ciò non sia avvenuto ed è stato invece documentato il fatto che il rapporto abbia continuato ad avere concretamente esecuzione fino alla data del 1 agosto 2018, allorché le parti, per motivi estranei all'attività professionale in questione, hanno messo fine allo stesso.
Sebbene la previsione contrattuale relativa al posticipo dell'inizio dell'attività di consulenza al 1 giugno 2018 possa indurre a ritenere che fino ad allora nessuna attività fosse stata svolta, il resistente ha prodotto svariate comunicazioni vie e- mail e via WhatsApp che invece documentano lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto medesimo.
2.3. Come affermato, in materia, dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6 -
3, ordinanza n. 14428 del 26.05.2021), proposta domanda di ripetizione di indebito, è l'attore ad avere l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, sia pure solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens".
2.4. Ebbene, nella specie, a fronte delle deduzioni del convenuto e della documentazione dallo stesso prodotta in atti, la difesa della società ricorrente, pur avendo affermato che, nel periodo di vigenza del contratto, il professionista non avrebbe svolto alcuna attività, non ha offerto alcuna prova concreta dell'assunto, che, come si diceva, risulta contraddetto dalla documentazione in atti.
Deve dunque ritenersi che, nel periodo che va dal 1 gennaio 2018 al 31 luglio
2018, e dunque per sette mesi, le prestazioni professionali per cui è causa siano state effettivamente svolte.
3. Per quanto concerne gli effetti della risoluzione consensuale, trattandosi di rapporto di durata e dovendosi tenere conto delle prestazioni già eseguite, con conseguente impossibilità di ritenere che l'effetto risolutivo si sia prodotto ex tunc, va applicata analogicamente la norma prevista dall'art. 2237 c.c., secondo cui, in caso di scioglimento del rapporto a seguito di recesso, il prestatore d'opera ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al pagamento del compenso per l'opera svolta.
3.1. In assenza di diverse indicazioni delle parti, deve dunque ritenersi che al convenuto spetti un compenso determinato rapportando a sette mesi il compenso di euro 75.000,00 previsto per ventiquattro mesi, vale a dire per due anni;
si ottiene in tal modo un importo pari ad euro 21.875,00 (euro 75.000,00 / 24 x 7).
In mancanza di produzione, da parte del convenuto, delle fatture emesse a fronte dei pagamenti eseguiti, non può tenersi conto in questa sede dell'IVA.
Nel ricorso, a pagina 3, la società ricorrente ha dedotto quanto segue: “Risulta anche che il Sig. dall'1.1.2018 e sino alla data di risoluzione del CP_1 contratto, abbia utilizzato l'autoveicolo aziendale, che gli era stato concesso in uso per l'esecuzione delle attività contrattualmente previste e che evidentemente ha utilizzato solo per uso personale, avendo collezionato anche alcune
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio contravvenzioni debitamente stornate dal compenso versato il 02.07.2018 per €
9.942,77 (tratto su UBI Banca con causale rif. Disposizione a favore di CP_1 per fattura n. 3/18 del 2.7.18 – Importo multe) che avrebbe dovuto essere
[...] pari a € 11.000,00”. Tale circostanza non è stata specificamente contestata dal convenuto, con la conseguenza che l'importo complessivo delle sanzioni addebitate al medesimo va determinato in euro 1.057,23 (euro 11.000,00 - euro 9.942,77). Dall'importo di euro 21.875,00, sopra indicato, va dedotto quello relativo alle sanzioni, sicché il compenso da riconoscersi a favore del resistente si riduce ad euro 20.817,77.
A conferma ulteriore dell'esattezza di quanto precede, deve rilevarsi che anche in comparsa di risposta, a pagina 7, si è dedotto che “nondimeno, per questioni personali insorte tra il signor e la signora nei primi di CP_1 Parte_2 agosto del 2018, le Parti comunemente convenivano di interrompere il rapporto – tanto che, nonostante il contratto prevedesse l'importo annuale di Euro 75.000,00 oltre IVA, al signor non veniva versato l'intero ammontare, ma ciò non CP_1 era stato comunque contestato, vista la “stretta di mano” di chiusura”, in tal modo implicitamente ammettendosi che al professionista non poteva ritenersi dovuto l'intero corrispettivo pattuito.
3.2. La società ricorrente ha documentato pagamenti in favore del convenuto per complessivi euro 49.942,77, importo complessivo derivante dalla sommatoria delle seguenti rimesse:
- euro 25.000,00 in data 23 febbraio 2018;
- euro 15.000,00 in data 21 maggio 2018;
- euro 9.942,77 in data 29 giugno 2018.
La corresponsione delle somme in questione è da ritenersi pacifica, visto che la stessa difesa del resistente, in comparsa di risposta, a pagina 18, ha dedotto quanto segue: “Tali prospettazioni permettono di confermare, senza ombra di dubbio, che il signor abbia comunque effettivamente prestato attività lavorativa fino CP_1 al mese di agosto 2018, momento in cui si interrompevano i rapporti con la
, e che pertanto le somme oggi richieste non costituiscano un indebito Pt_1 arricchimento, bensì la semplice controprestazione – i.e. il pagamento per l'attività di consulenza materialmente svolta – essendo nulla la risoluzione sottoscritta in data 01.05.2018”. Per quanto concerne l'imputazione di tali pagamenti, la difesa del resistente, all'udienza del 23 ottobre 2024, ha fatto “presente di aver recuperato solo dopo la scorsa udienza la copia delle tre fatture a cui si riferiscono i pagamenti documentati in atti, fatture che tuttavia riportano delle causali relative a servizi di consulenza e asset management apparentemente relative al 2017” ed ha contestualmente chiesto di essere autorizzato alla produzione delle fatture in questione.
L'istanza in questione è stata rigettata, osservandosi che i documenti erano di formazione anteriore di anni alla stessa instaurazione del presente giudizio e che non emergeva dagli atti la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini. In aggiunta a ciò, in questa sede deve osservarsi che la difesa del resistente non aveva mai allegato che il rapporto contrattuale oggetto di causa fosse iniziato anteriormente all'anno 2018, ovvero che prima del 2018 le parti fossero state legate da altro incarico professionale.
Si vedano al riguardo le seguenti deduzioni contenute nella comparsa di risposta:
“non avendo costei (vale a dire la legale rappresentante della ricorrente: n.d.e.) il know-how del marito e ben conoscendo i rapporti tra lo stesso e l'odierno convenuto, nel 2018 – in accordo con il dottor – chiedeva al signor ER n aiuto per la gestione della ” (pagina 4). CP_1 Pt_1
Ne deriva che anche la semplice allegazione di una diversa imputazione dei pagamenti in questione deve essere considerata inammissibile, siccome tardiva.
4. Alla luce di quanto precede, avuto riguardo alla durata limitata del rapporto contrattuale per cui è causa, deve essere restituita, siccome divenuta indebita in conseguenza dell'anticipato scioglimento del rapporto, la somma di euro 29.125,00, corrispondente alla differenza tra quanto corrisposto al resistente
(euro 49.942,77) e quanto effettivamente a lui spettante (euro 20.817,77).
4.1. Non risultando che il soggetto in questione fosse in mala fede all'atto del pagamento, sulla somma di cui innanzi sono dovuti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo.
4.2. Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria, visto che trattasi di credito di valuta e che non è stata allegata la sussistenza di un maggior danno derivante dallo svilimento del potere di acquisto della moneta.
4.3. Le prove ulteriori ritualmente offerte dalle parti non sono idonee a modificare le conclusioni di cui innanzi, sicché non vanno ammesse, siccome superflue ai fini della decisione.
4.4. Quanto precede giustifica il mancato accoglimento della richiesta di mutamento del rito avanzata dal resistente.
5. Le spese del giudizio, alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda della ricorrente, vanno compensate tra le parti per due quinti e poste, per i restanti tre quinti, liquidati come da dispositivo - mediante utilizzo degli importi tabellari medi, e con esclusione della fase istruttoria, non svolta - a carico del resistente, risultato maggiormente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da
[...] nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. accertata l'avvenuta risoluzione anticipata per mutuo consenso del rapporto contrattuale oggetto di causa, condanna a restituire a Controparte_1 la complessiva somma di euro Parte_1
29.125,00, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo;
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 2. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
3. condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 tre quinti delle spese processuali, che liquida, in tale parte, in
[...] complessivi euro 327,00 per anticipazioni ed euro 3.486,00 per compensi, oltre
15% spese forfettarie ed accessori di legge, e compensa tra le parti i restanti due quinti delle stesse.
Così deciso in Monza, in data 28 febbraio 2025. Il Giudice
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