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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott. Liborio FAZZI -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 173 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2020, promossa
DA
(C.F.: , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
30.06.1972, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Irene Pignata, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, Via Magna Grecia, n. 1/G ha eletto domicilio;
-ricorrente-
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...], Controparte_1 C.F._2
il 24.06.1974, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto
Germoleo, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, Via Nino Bixio, n. 34 ha eletto domicilio;
-resistente- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria -interveniente-
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
A seguito della trattazione scritta della controversia ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 03.03.2025, il Giudice istruttore, preso atto delle note depositate nel termine assegnato, con cui le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e alle richieste ivi contenute, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.01.2020, sottoposto al visto della Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 04.02.2020, Parte_1
ha proposto domanda al fine di far dichiarare la separazione giudiziale dalla
[...]
moglie, dichiarando altresì:
- di aver contratto matrimonio concordatario con a Reggio Calabria, Controparte_1
il cui relativo atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, al n. 78, Parte II, Serie A, u. 1, anno 1996;
- che dall'unione sono nati due figli: (20.09.2001), maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, e (10.10.2007), ancora minorenne;
Per_2
- che i coniugi, da tempo, non hanno un'unione materiale e spirituale, a causa del comportamento della moglie, la quale ha sempre respinto i tentativi del marito di recuperare il rapporto coniugale;
- che con due missive (rispettivamente del 30.03.2019 e del 23.07.2019), stante l'intollerabilità della prosecuzione della controversia, il ricorrente ha cercato di intraprendere la via della separazione consensuale e che tali tentativi, tuttavia, si sono rivelati vani;
- di svolgere l'attività di Vigile del Fuoco presso il distaccamento di gioia Tauro (RC), percependo uno stipendio netto pari a € 1.650,00, mentre la resistente svolge l'attività di impiegata che le garantisce uno stipendio mensile netto pari a € 800,00.
Sulla scorta di tali premesse, parte ricorrente ha chiesto di: - Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- Assegnare la casa coniugale, di proprietà della sig.ra , con gli arredi ivi CP_1
esistenti, alla stessa, garantendo al sig. di portare con sé tutti i propri effetti Pt_1
personali;
- Affidare la figlia minore, , ad entrambi i genitori in regime di condivisione, Per_2
con collocazione prevalente presso la madre;
- Regolamentare il diritto di visita del padre nei confronti della minore, stabilendo che il padre potrà incontrare la figlia liberamente, compatibilmente con l'attività di turnista dello stesso nonché degli impegni di studio ed extrascolastici della minore, almeno tre giorni la settimana, in orario tale da consentire alla figlia di poter cenare con il padre;
oltre due fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola (e nel periodo estivo dalle ore 12.00) sino alla domenica sera alle ore 21.30, comprensivi di pernottamento;
- Stabilire il dovere per il coniuge (vale per entrambi) con cui è collocata temporaneamente la minore a comunicare all'altro gli spostamenti che si prolungano per più di un giorno nonché a comunicare preventivamente le occasioni in cui la minore dovesse spostarsi senza il genitore collocatario;
- Regolamentare il diritto di frequentazione e incontri: 1) durante le principali festività del 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio, il giorno di Pasqua ed il successivo
Lunedì dell'Angelo, stabilendo che vengano trascorse alternativamente, su base annuale, con ciascun genitore;
2) nel periodo delle vacanze estive, stabilendo che il padre trascorrerà con la figlia un periodo di almeno 15 gg, anche non consecutivo, nel mese di luglio o nel mese di agosto;
- Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di Pt_1
concorso al mantenimento di ciascun figlio;
- Porre a carico di ciascun coniuge il pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, individuate e regolamentate come da protocollo vigente del Tribunale di Reggio Calabria. Ritualmente notificato il ricorso, nonché il relativo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale, si è costituita la resistente, contestando quanto dedotto e richiesto dal ricorrente. In particolare, la resistente ha riferito:
- che le cause della separazione non risiedono nella volontà della moglie di “essere una famiglia senza essere coppia”, ma negli atteggiamenti compulsivi e ossessivi del ricorrente, culminati con la decisione, adottata unicamente da quest'ultimo e senza alcuna valida giustificazione, di abbandonare il tetto coniugale in data 19.07.2019;
- che il ricorrente ha attribuito relazioni extraconiugali (tra cui anche quella con il marito della sorella) alla resistente al solo fine di screditarla;
- che le molteplici manifestazioni di gelosia del ricorrente nei confronti della moglie hanno portato non solo al deterioramento del rapporto tra i due coniugi, ma anche di quello tra la resistente stessa con la propria sorella e il cognato;
- che la resistente, al fine di recuperare il rapporto coniugale e assicurare serenità ai figli, ha assunto diverse iniziative, quali incontri con specialisti psicologi e gruppi ecclesiastici e che tali tentativi sono, tuttavia, risultati vani a causa del disturbo narcisistico di personalità del ricorrente;
- che, in ordine all'aspetto economico, il ricorrente svolte l'attività di Vigile del Fuoco, percependo uno stipendio mensile che varia tra € 1.700,00 ed € 2.300,00;
- che il ricorrente svolge, altresì, l'attività extra di imbianchino a domicilio ed è titolare di proprietà immobiliari;
- che la resistente svolge attività di LSU precaria, con uno stipendio mensile di circa €
800,00.
Sulla scorta di tali premesse, parte resistente ha chiesto di:
1) Autorizzare l'odierna resistente a vivere legalmente separata;
2) Pronunziare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
addebitandola al marito in considerazione dei comportamenti dallo stesso
[...]
assunti in costanza di matrimonio, compreso l'abbandono del tetto coniugale;
3) Assegnare la casa coniugale, di proprietà della resistente, a quest'ultima; 4) Affidare ad entrambi i coniugi la figlia minore , con collocazione della Per_2
stessa presso la madre nella residenza della casa coniugale;
5) Determinare a carico del sig. un assegno mensile di € 300,00 per ciascun Pt_1
figlio, nonché un assegno di € 400,00 mensile in favore della moglie, a titolo di mantenimento;
6) Porre a carico di ciascun coniuge, nella misura del 70% e 30%, rispettivamente a carico del marito e della moglie, le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, tra cui quelle mediche, dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, individuandosi tra queste quelle da concordare previamente;
7) Condannare parte ricorrente a restituire alla moglie il 50% delle somme prelevate dal conto corrente cointestato e non impiegate per i bisogni familiari, in costanza di matrimonio, nonché il 50% di quanto prelevato in più rispetto agli accordi verbali stragiudiziali relativi alla chiusura del conto, non rispettati dal . Pt_1
All'udienza presidenziale del 15.09.2020, le parti comparse personalmente hanno dichiarato di non volersi riconciliare, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle domande ivi contenute.
Alla successiva udienza del 13.10.2020, il difensore del ricorrente:
a) ha precisato che quanto riferito dalla resistente, in ordine al presunto reddito derivante al dalla locazione di un immobile, non corrisponde al vero ed è Pt_1
sfornito di prova, trattandosi di immobile di proprietà del padre del ricorrente;
b) ha evidenziato che non sussistono ulteriori redditi derivanti dall'attività di imbianchino del , trattandosi piuttosto di lavori svolti per amici e con un Pt_1
compenso minimo;
c) ha, inoltre, rilevato che, pur essendo vero che l'attività della resistente sia precaria, il suo svolgimento è previsto per un arco temporale considerevole;
d) ha chiesto, infine, venga disposto il versamento diretto nei confronti del figlio di quanto stabilito a titolo di assegno di mantenimento. Per_1 Successivamente, il difensore della resistente ha replicato precisando che dagli atti di causa e dalla documentazione depositata emerge la disparità economica esistente tra le parti, nonché la stabilità del lavoro del ricorrente a differenza di quello della resistente.
Con ordinanza del 20.10.2020, esaminati gli atti di causa e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.10.2020, la Presidente, in via provvisoria e urgente, ha così disposto:
1) autorizza a vivere separati i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) dispone l'affidamento a entrambi i genitori della figlia minore della coppia con collocazione della stessa con la madre presso l'abitazione coniugale da assegnare alla ricorrente e riconoscendo al padre la facoltà di incontrare e di tenere con sé la figlia liberamente ogni qualvolta lo desideri previo avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze prioritarie della minore ed in mancanza di accordo tra i genitori, tre volte alla settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00 ed alternativamente un fine settimana dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica successiva compatibilmente con gli impegni scolastici e non della minore;
per il periodo delle festività natalizie la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori alternativamente la vigilia ed il giorno delle ricorrenze principali ( Natale, Capodanno, Epifania) salvo diversi accordi concordati tra le parti;
analogamente si provvederà per il periodo pasquale;
durante il periodo estivo da stabilirsi di comune accordo tra i genitori, ovvero, in mancanza, dal 15 luglio al 30 luglio o dal 10 agosto al 25 agosto la minore
i trascorrerà 15 giorni anche non continuativi con il padre, tutti incontri da concordare sempre con la madre ed in via preventiva, avuto anche riguardo alle esigenze di varia natura della minore;
3) ordina al sig. di corrispondere alla sig.ra un assegno provvisorio Pt_1 CP_1
mensile complessivo di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli,
(200,00 per figlio) importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo ed un assegno di euro 150,00 a titolo di mantenimento per il coniuge, somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese.
Rimessa la causa davanti al Giudice Istruttore, le parti hanno depositato memorie integrative.
In particolare, parte ricorrente, con memoria depositata il 29.01.2021, ha formulato domanda di addebito della separazione, precisando nei seguenti termini le proprie richieste:
- preliminarmente, insiste nella richiesta di espunzione delle frasi sconvenienti e calunniose contenute nella memoria di costituzione della signora , per come CP_1
specificate nelle note a verbale del 15.09.2020, in quanto non trattasi di semplici espressioni legate all'esercizio del diritto di difesa, ma espressioni offensive assolutamente non giustificabili, parole non semplicemente sconvenienti ma diffamatorie della figura del sig. , lasciando all'On.le Giudicante ogni altra Pt_1
valutazione in merito;
- che la separazione venga pronunciata con addebito alla signora in quanto CP_1
la stessa con la violazione dei doveri di lealtà, di assistenza morale e materiale, protratti nel tempo ha impedito la realizzazione della vita coniugale nella sua complessità ed interezza ed ha dato causa alla crisi del rapporto coniugale, perdendo così la signora il diritto ad un qualsivoglia assegno di mantenimento;
- che siano confermati i provvedimenti relativi ai figli e alla casa coniugale, confermando a carico del sig. un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di Pt_1
concorso al mantenimento dei figli;
ponendo a carico di ciascun coniuge il pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, individuate e regolamentate come da protocollo vigente del Tribunale di Reggio Calabria;
- che i coniugi provvedano autonomamente al loro mantenimento essendo entrambi percettori di reddito e per le ulteriori ragioni sopra esposte.
Con memoria integrativa depositata il 17.02.2021, parte resistente ha confermato il contenuto dei precedenti scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle medesime conclusioni rassegnate in fase di costituzione e, in via istruttoria, l'“autorizzazione al deposito cartaceo della documentazione contabile e bancaria afferente al conto cointestato ai coniugi, nonché eventuale e successiva CTU contabile al fine di quantificare i prelievi ingiustificati effettuati dal , di cui si chiede la Pt_1
restituzione del 50%”.
Alla prima udienza svoltasi il 02.03.2021, innanzi al Giudice istruttore, entrambe le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Il Giudice, dopo aver accolto la richiesta delle parti, ha rinviato all'udienza del
21.09.2021 e, con provvedimento del 04.10.2021, sciogliendo la riserva assunta a tale udienza, ha accolto le richieste istruttorie formulate dalle parti.
In data 18.01.2022, il Giudice ha espletato l'interrogatorio formale di
[...]
, la quale, rispondendo alle domande di cui ai capitoli ammessi, ha dichiarato: CP_1
a) che fosse vera la circostanza relativa al litigio avvenuto il 19.07.2019, a cui hanno assistito entrami i figli della coppia, ma che lo stesso avesse avuto altre ragioni e non la prosecuzione della terapia con la dott.ssa ; Persona_3
b) che la sera stessa del litigio, i ha lasciato la casa coniugale, senza alcuna Pt_1
spiegazione;
c) che i figli erano soliti assistere ai litigi tra i genitori e che non corrisponde al vero la riferita mancanza di affetto della moglie nei confronti del marito;
d) di essere impiegata nelle attività di LPU dall'ottobre del 1998 e di essere in possesso di capacità e competenze per svolgere attività lavorative più remunerative delle attuali;
e) di non aver mai imposto le proprie decisioni all'intera famiglia.
Concluso l'interrogatorio formale della resistente, il difensore del ricorrente ha dato atto del fatto che la , nelle more del giudizio, è stata assunta a tempo CP_1
indeterminato e, per tale ragione, ha chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale per la parte relativa all'assegno di mantenimento in favore della resistente.
A tale richiesta si è opposto il difensore della controparte, in quanto, pur essendo vera la stabilizzazione della propria assistita, ciò non ha inciso positivamente sul dato reddituale, dal momento che il nuovo impiego ha determinato la percezione di uno stipendio addirittura inferiore rispetto al precedente.
Nelle successive udienze, a partire da quella fissata in data 28.06.2022, si è svolta l'attività istruttoria, mediante l'escussione dei testi ammessi con ordinanza del
04.10.2021. Tale fase si è successivamente conclusa all'udienza dell'11.06.2024, durante la quale il difensore della resistente ha insistito nella richiesta di CTU in ordine alle somme presenti sul conto corrente cointestato della coppia, al fine di ottenere la restituzione delle somme della propria assistita;
il difensore del ricorrente si è opposto alla richiesta di controparte.
Entrambe le parti, in caso di rigetto, hanno chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice, con provvedimento dell'11.06.2024, ha rigettato l'istanza formulata dal resistente in ordine alla chiesta CTU, precisando che non possono trovare ingresso in questo giudizio le richieste “restitutorie”, nonché rivendicazioni di varia natura;
ha, pertanto, rinvito la causa all'udienza del 04.02.2025, da tenersi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate in data 29.01.2025, entrambe le parti hanno ribadito tutte le conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Inoltre, parte ricorrente ha insistito “nella richiesta di espunzione delle frasi sconvenienti e calunniose contenute nella memoria di costituzione della signora
, per come specificate nelle note a verbale del 15.09.2020, in quanto non CP_1
trattasi di semplici espressioni legate all'esercizio del diritto di difesa, ma espressioni offensive assolutamente non giustificabili, parole non semplicemente sconvenienti ma diffamatorie della figura del sig. ”. Pt_1
Parte resistente, invece, ha chiesto al Giudice “previa revoca dell'ordinanza di inammissibilità della relativa domanda, emessa dal Giudice in data 11.06.2024, si pronunci sulla questione accogliendo la richiesta restitutoria formulata dalla sig.ra
in questa sede (con eventuale nomina di CTU contabile se ritenuta necessaria, CP_1
considerata la documentazione agli atti prodotta)”. Il Giudice, con provvedimento dell'01.03.2025, ha rigettato le predette richieste delle parti e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica nei termini di cui alla predetta norma, insistendo nelle rispettive richieste.
In particolare, con memoria depositata il 02.05.2025, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle medesime conclusioni rassegnate nei precedenti atti difensivi.
Con memoria di replica, depositata il 22.05.2025, il ricorrente introduce una modifica rispetto alle domande già formulate nel corso del giudizio: “per quanto concerne il figlio , maggiorenne non convivente con la madre, si chiede che venga Per_1
valutata la possibilità di versamento diretto dell'assegno mensile di mantenimento al figlio maggiorenne;
- che si disponga che l'assegno unico venga percepito al 50% da ciascun coniuge, come per legge”.
Parte resistente, con memoria conclusionale del 02.05.2025 ha chiesto l'accoglimento di tutte le conclusioni già rassegnate nei precedenti atti difensivi. Inoltre, con memoria di replica, depositata il 22.05.2025, la resistente ha precisato che il ha avuto Pt_1
una promozione e, per tale ragione, si è trasferito a Venezia. Ha, pertanto, rassegnato le conclusioni già formulate in tutti gli atti e verbali di causa.
1. Separazione personale dei coniugi.
Alla luce di siffatte premesse, il Tribunale osserva che la domanda di separazione personale proposta dal ricorrente e a cui si è associata la resistente sia fondata e, pertanto, merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, non pare possa seriamente dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale. È, infatti, emerso in maniera inconfutabile come la frattura subìta dal rapporto coniugale sia ormai talmente irreversibile da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. Ed invero, dalle risultanze processuali, non pare possa mettersi in dubbio la circostanza per cui i coniugi abbiano interrotto la coabitazione a partire dal 2019, senza più ripristinarla.
Va, pertanto, ritenuto che sussistano sufficienti elementi che attestano l'esistenza di una situazione che, in termini oggettivi, comporta per i coniugi l'impossibilità di proseguire nella convivenza matrimoniale ed è senza dubbio meritevole di tutela l'interesse delle parti a conseguire con maggiore celerità una pronuncia suscettibile di divenire tempestivamente definitiva, tanto che il Tribunale è tenuto a procedere alla declaratoria di separazione personale ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c.
1.1. Addebito della separazione.
Con riferimento alle reciproche domande di addebito formulate dalle parti, reputa il
Collegio di seguire il costante insegnamento della Suprema Corte sul punto. Ed invero, in tema di separazione legale dei coniugi, la pronuncia di addebito a uno di essi postula non soltanto il riscontro di un suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima (ex multis Cass. n. 7817/1997, Cass. n. 12130/2001; Cass. n.
14840/2006; Cass. n. 13431/2008; Cass. n. 14042/2008; Cass. n. 6697/2009; Cass. n.
14414/2016; Cass. n. 17317/2016).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti;
ed infatti, la dichiarazione di addebito implica la dimostrazione che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile soltanto alla condotta volontariamente e consapevolmente contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, offrendone i richiedenti, prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. di recente Tribunale S. Maria Capua V., Sez. I, 13.02.2023, n. 570;
Tribunale Benevento, Sez. I, 10.01.2023, n. 59; Tribunale Bari, Sez. I, 31.10.2022, n.
3975).
Ciò in accordo con l'insegnamento costante della Suprema Corte (cfr. di recente Cass.
n. 16691/2020; Cass. n. 11130/2022; nonché ex multis Cass. n. 7817/1997; Cass. n.
12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass. n.13431/2008; Cass. n. 14042/2008; Cass. n.
6697/2009; Cass. n. 14414/2016; Cass. n. 17317/2016).
Orbene, soffermandosi sulla vicenda processuale in esame e facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, reputa il Collegio che i fatti posti a sostegno delle domande di addebito siano sprovvisti del richiesto nesso di causalità.
Ed invero, dagli atti di causa, dalle dichiarazioni delle parti in udienza, nonché dalle testimonianze rese, si evince che tra i coniugi vi fosse un clima teso e una sostanziale incapacità di comunicare. Per tale ragione - così come riferito dalle psicologhe e dai sacerdoti che hanno seguito la coppia - sia il ricorrente sia la resistente avevano deciso di rivolgersi a soggetti terzi, affinché dessero loro un supporto e un aiuto materiale nel recuperare il rapporto coniugale già compromesso, senza tuttavia ottenere alcun risultato.
Ciò che emerge dalle dichiarazioni delle parti, nonché da quelle rese dai testi durante l'istruttoria, è la sussistenza di tentativi attivati in solitaria dal e dalla , Pt_1 CP_1
senza una reale volontà di ricomporre il vincolo coniugale, ma con l'intenzione reciproca di sabotaggio, mediante reciproche accuse, prive del necessario sostegno causalistico a fondare l'accoglimento della domanda di addebito.
Da un lato, il ricorrente, nel chiedere la pronuncia di addebito a questo Tribunale, ha affermato che la propria moglie è venuta meno ai doveri nascenti dal matrimonio, in quanto ha operato una progressiva disaffezione nei suoi confronti, abbandonandolo moralmente e materialmente e intraprendendo una relazione extraconiugale con il cognato (fatto di cui non viene fornito un significativo riscontro oggettivo).
Dall'altro lato, la resistente ha chiesto l'addebitabilità della separazione al marito sulla base di atteggiamenti di tipo manipolativo e controllante che lo stesso avrebbe posto in essere, sfociati anche in un non precisato episodio di aggressione fisica, a cui non è seguita né refertazione medica, né denuncia all'Autorità competente (in atti sono presenti riproduzioni fotografiche che non attestano né la riconducibilità al ricorrente dell'azione violenta, né la sussistenza di un nesso eziologico tra quest'ultima e la crisi matrimoniale).
Ciò che si evince nel caso di specie è, quindi, la generica asserzione, da entrambe le parti, di condotte violative dei doveri matrimoniali, ma l'assenza di fatti causalmente orientati alla rottura del vincolo attribuibili inconfutabilmente alla condotta del soggetto nei cui confronti viene chiesta la pronuncia di addebito.
Ne consegue che devono rigettarsi le reciproche domande di addebito della separazione proposte dalle parti.
2. Assegno di mantenimento per il coniuge.
Con riferimento alla domanda proposta dalla ricorrente di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento, occorre preliminarmente richiamare il suo fondamento normativo, contenuto all'art. 156, comma 1, c.c., ai sensi del quale “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La ratio della norma si rinviene, da un lato, nel fatto che, pur essendo vero che con la separazione vengono meno l'obbligo alla fedeltà e alla coabitazione, di cui all'art. 143
c.c. - divenuti incoerenti con la nuova condizione di coniugi separati - non viene meno l'obbligo all'assistenza morale e materiale;
dall'altro lato, nella circostanza che il legislatore, ricollegandosi alla persistenza del vincolo matrimoniale - che viene meno solo con il divorzio - ha inteso mantenere un equilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi.
Ne deriva che, come confermato da recenti approdi giurisprudenziali, gli elementi costitutivi dell'assegno di separazione, sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Siffatti elementi distinguono l'assegno di separazione da quello divorzile, come anche di recente affermato dai Giudici di legittimità, secondo i quali: “I differenti presupposti integrativi del diritto all'assegno di mantenimento spettante al coniuge separato economicamente più debole rispetto all'omologo diritto dell'ex coniuge divorziato fanno sì che fermo nel primo caso il riferimento al tenore di vita matrimoniale - quale limite entro il quale l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento è destinato a operare, in un contesto che è di mero allentamento del vincolo coniugale e in cui è ancora attuale il dovere di assistenza materiale - altrettanto non si realizzi in caso di determinazione dell'assegno di divorzio, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'articolo 5, comma 6, della legge 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ., Sez. I, 24.02.2021, n.5067).
Pertanto, non rileva, ai fini dell'an, la durata del matrimonio, elemento che, invece, può incidere solo a livello quantitativo dell'assegno di mantenimento;
ciò in linea rispetto all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui
“alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento” (cfr. Cassazione civile, Sez. I, 18.01.2017,
n.1162).
Sulla scorta di tali orientamenti normativi e giurisprudenziali, si evidenzia come dagli atti di causa emerga la sussistenza dei requisiti necessari all'attribuzione dell'assegno di mantenimento al coniuge richiedente. Ed invero, dalla documentazione reddituale in atti si evince una disparità economica tra le stesse, che giustifica la conferma dell'attribuzione dell'assegno di mantenimento alla ricorrente, già disposto in fase presidenziale, nella misura di euro 150,00 mensili. Pur essendo vero che, nelle more del giudizio, la sia stata assunta a tempo CP_1
indeterminato, i redditi percepiti dalla stessa sono inferiori a quelli del;
Pt_1
pertanto, alla luce del principio solidaristico sopra richiamato, l'odierna decisione non può non tenere conto della riscontrata sussistenza del permanere del vincolo assistenziale tra coniugi separati e della disparità economica, che giustificano l'attribuzione di un assegno in favore del coniuge con minori possibilità economiche.
2. Affidamento, collocazione figlia minorenne e assegnazione casa coniugale.
In ordine all'affidamento della figlia, ancora minorenne, e al Persona_4
collocamento della stessa, questo Collegio ritiene di dover confermarne l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre già disposto in sede presidenziale.
A tal riguardo, deve evidenziarsi che l'affidamento condiviso dei figli non può essere messo in crisi dalla conflittualità esistente tra i coniugi, a meno che ciò non rischi di provocare un danno allo sviluppo dei minori. Tale regola è dunque derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” ovvero uno dei due genitori si riveli inidoneo;
appare, infatti, prioritaria e corrispondente all'interesse dei minori l'esigenza che essi recuperino appieno e comunque mantengano entrambe le figure genitoriali quali loro imprescindibili e validi punti di riferimento.
Orbene, nel caso di specie, si ritiene che debba certamente privilegiarsi tale soluzione allo scopo di favorire e incentivare una continua e positiva presenza di entrambi i genitori nella vita della figlia Per_2
Occorre, sul punto, evidenziare la contraddittorietà delle dichiarazioni delle parti. Ed invero, da quanto riferito dal ricorrente con la memoria conclusionale del 02.05.2025, lo stesso, essendosi trasferito a Venezia per lavoro, fa rientro a Reggio Calabria ogni
15 giorni circa, al fine di mantenere un rapporto proficuo con la figlia.
Dall'altro lato, parte resistente, con memoria di replica del 22.05.2025, riferisce che il si è mostrato manchevole, sotto ogni profilo, nei confronti dei figli, al punto Pt_1 da interrompere ad oggi ogni rapporto con la figlia anche a causa della Per_2
distanza.
Ciò sembra parzialmente confermato da quanto riferito dal figlio in sede di Per_1
prova testimoniale resa in data 11.06.2024, il quale ha precisato che “papà ha mantenuto buoni rapporti sia con me che con mia sorella, ma non come prima, nel senso di assiduità del rapporto, essendo materialmente fuori di casa”.
Appare evidente una visione contrapposta della realtà fattuale relativa ai rapporti tra il padre e, per quanto qui d'interesse, la figlia minorenne;
pertanto, alla luce di tale situazione, appare opportuno invitare e sollecitare le parti a instaurare un rapporto improntato verso una sana e leale collaborazione, al fine di perseguire il superiore interesse della propria figlia e favorire il mantenimento di un rapporto tra la stessa e il padre.
Per quanto riguarda le modalità di frequentazione del con appare Pt_1 Per_2
opportuno lasciare l'organizzazione alla libera determinazione delle parti, stante anche la prossima maggiore età della figlia.
In ordine all'assegnazione della casa coniugale, questo Collegio ritiene di non doversi discostare dall'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito e di confermare quanto già statuito con l'ordinanza del 20.10.2020 in sede presidenziale.
Ed invero, il godimento della casa coniugale a seguito della separazione, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, sì da garantire agli stessi il mantenimento delle proprie abitudini di vita e di relazione sociale che in tale ambiente si sono radicate, a nulla rilevando valutazioni di vario genere non rispondenti al preminente interesse della prole (cfr., Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 32231, 13.12.2018;
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25604, 12.10.2018).
Nel caso di specie, risulta pacifico che la ricorrente già abiti nella casa coniugale unitamente alla figlia minore ove la stessa ha già radicato e consolidato le Per_2
proprie abitudini di vita e di relazione sociale. Occorre, d'altro canto, evidenziare che il ricorrente non ha formulato specifica domanda di assegnazione della casa coniugale e, anzi, ha chiesto che la stessa rimanesse nella disponibilità della resistente, quale genitore collocatario della figlia.
Ne consegue che, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e delle risultanze processuali, dev'essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente
. Controparte_1
3. Contributo al mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Per quanto riguarda le questioni economiche, in particolare il contributo al mantenimento dei figli, si rammenta che l'art. 30, comma 1, Cost., stabilisce che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”; inoltre, l'art. 147
c.c., che richiama il principio costituzionale circa il dovere di mantenimento dei figli a carico dei genitori, puntualizza che ciò debba avvenire nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli.
Si rammenta che l'onere del contributo al mantenimento dei figli minori e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti spetta ad entrambi i genitori in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 Cost.,
315 bis, 317 bis, 337 ter co.2 e co. 4, 337 septies c.c.). In particolare, l'obbligo di mantenere i figli spetta, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., primariamente e integralmente ai loro genitori, in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
L'art. 337 ter c.c. stabilisce che, nel determinare l'assegno, il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Richiamati tali principi ermeneutici, deve rilevarsi come, nel caso di specie, il Collegio sia chiamato a pronunciarsi in ordine al mantenimento sia del figlio , Per_1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, sia della figlia ancora Per_2
minorenne.
In particolare, avendo riguardo al mantenimento della figlia minorenne, non si pone in dubbio che lo stesso sia un obbligo posto in capo ad ambedue i genitori dalla legge, così come previsto dalle disposizioni richiamate.
Occorre, invece, fare qualche specifico richiamo alla disciplina vigente in materia di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Ebbene, nel 2013 il legislatore ha dedicato peculiare attenzione allo specifico tema del mantenimento del figlio maggiorenne, introducendo l'art. 337 septies c.c., che, al comma 1, dispone che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
La non indipendenza economica deve essere valutata in base agli elementi forniti dal caso concreto “con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura” (Cass. civ., Sez. I,
20 settembre 2023, n. 26875; Cass. civ., Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. civ.,
Sez. II, 7 luglio 2004, n. 12477).
Il filo conduttore che accomuna i citati orientamenti giurisprudenziali si rinviene nel richiamo del figlio al dovere di autoresponsabilità che si contrappone ad un assistenzialismo incondizionato dei genitori (da ultimo, Cass. civ., 23 gennaio 2024, n.
2259; Cass. civ., 14 agosto 2020, ord. n. 17183).
A ciò si aggiunga che, in tema di assegno di mantenimento del figlio non economicamente autosufficiente, costituisce principio pacifico, dal quale questo
Collegio non ha ragione di discostarsi, quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Ebbene, analizzando il caso concreto alla luce dei criteri ermeneutici appena delineati, si rileva che dagli atti di causa emerge che la non indipendenza economica del figlio deriva dal fatto che lo stesso stia seguendo un percorso di studi finalizzato al Per_1
suo inserimento nel mondo lavorativo.
Ed invero, il figlio , in sede di istruttoria, ha dichiarato di studiare European Per_1
Governance a Dublino, ove vive dal 2020, e che alle spese contribuisce anche il padre.
Il Collegio, pertanto, rilevato che la formazione sia ancora in corso, ritiene sussistente il suo diritto a ricevere il mantenimento, alla stregua della sorella ancora minorenne, al fine di completare la propria formazione e intraprendere la carriera lavorativa.
Sebbene il ricorrente non si sia opposto a che il figlio maggiorenne continui a ricevere il versamento di una somma per il suo mantenimento, lo stesso ha chiesto che ciò avvenga in via diretta nei confronti di . Per_1
Tale richiesta è stata formulata all'udienza innanzi alla Presidente del Tribunale in data
13.10.2020 e non più formalizzata nelle successive conclusioni, se non in sede di comparse di replica depositate in data 22.05.2025.
A tal riguardo, devono evidenziarsi quali siano i requisiti affinché il Tribunale possa disporre che il mantenimento per il figlio maggiorenne venga versato direttamente allo stesso: si tratta del possesso della maggiore età e della richiesta specifica da parte del beneficiario in sede processuale.
In altri termini, una volta divenuto maggiorenne, il figlio può chiedere che il mantenimento gli sia versato direttamente e non tramite il genitore collocatario e, pertanto, se il figlio beneficiario del mantenimento non chiede, intervenendo nel procedimento di separazione, che tale somma gli venga corrisposta direttamente, il genitore obbligato non può farlo di sua spontanea volontà e autonomamente, ma dovrà corrispondere tale obbligo al genitore collocatario.
Ciò trova conferma negli arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore” (Cass. civ., 12 novembre 2021, ord. n.
34100).
Pertanto, al fine di ottenere l'accoglimento della domanda circa il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, il ricorrente avrebbe dovuto richiedere l'intervento nel giudizio de quo dello stesso.
Alla luce di tali circostanze, delle accresciute esigenze rispetto all'ordinanza emessa in fase presidenziale, nonché tenuto conto del fatto che l'AUU è percepito interamente dalla resistente (quale genitore collocatario), pone a carico del ricorrente - quale genitore non collocatario e non convivente con i figli - l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 rivalutabile secondo gli indici
Istat, quale contributo al mantenimento dei figli e oltre al 60% delle Per_1 Per_2
spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria.
4. Richieste restitutorie.
Quanto all'ulteriore domanda con cui è stato chiesto di “condannare parte ricorrente
a restituire alla moglie il 50% delle somme prelevate dal conto corrente cointestato, spese effettuate e titoli sottoscritti dal , in costanza di matrimonio e non Pt_1
impiegati e destinati per i bisogni familiari”, formulata da parte resistente e riproposta mediante memorie conclusionali, deve segnalarsi che il Giudice si è pronunciato già sul punto con l'ordinanza n. 5049 dell'11.06.2024.
Ad ogni buon conto, questo Collegio intende ribadire il principio già costantemente seguito, per cui non possono trovare ingresso nel presente giudizio le richieste
“restitutorie” ovvero le rivendicazioni di varia natura avanzata dalle parti, non costituendo questa la naturale sedes materiae dove verificare la fondatezza, nell'an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ciascuna parte, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nel giudizio di separazione sono quelle strettamente connesse all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, e rammentando, per altro verso, come l'ordinamento giuridico offra altri e più efficaci strumenti per la tutela di dette asserite pretese “creditorie” e/o “rivendicative”.
5. Spese di lite.
In conclusione, avuto riguardo alle ragioni della decisione, alla natura della controversia e alla reciproca soccombenza sulla domanda di addebito della separazione, si reputa sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per procedere alla integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede:
1) pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nei Registri degli Controparte_1
atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, al n. 78, Parte II, Serie A, u. 1, anno
1996;
2) rigetta le reciproche domande di addebito formulate dalle parti per le ragioni di cui in parte motiva;
3) pone a carico di l'obbligo della corresponsione in favore di Parte_1
di un assegno mensile complessivo pari ad € 150,00 a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento della stessa, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro i primi cinque giorni del mese;
4) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, Per_2
con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre con incontri liberi;
5) dispone l'assegnazione della casa coniugale a , quale genitore Controparte_1
collocatario della figlia minore, per le ragioni di cui in parte motiva;
6) pone a carico di il pagamento del contributo di mantenimento Parte_1
per entrambi i figli nella misura di € 400,00, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il
Tribunale di Reggio Calabria, da versarsi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
7) rigetta la domanda di parte ricorrente in ordine al versamento diretto al figlio maggiorenne dell'assegno dovuto per il suo mantenimento, per le ragioni di cui in parte motiva;
8) dispone che l'AUU venga percepito interamente dalla resistente, quale genitore convivente con la figlia minorenne;
9) dichiara inammissibili le richieste restitutorie;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15 luglio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Flavio Tovani Dott. Liborio Fazzi