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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 50266/2022
TRIBUNALE DI ROMA
XI Sezione Civile
Verbale di udienza del 13/02/2025
Alle ore 13:55 dinanzi al Giudice, d.ssa Angela Porfidia, è comparso, per la parte opponente, l'avv. Flavia Cracchiolo, in sostituzione dell'avv. Nicola Sotgiu, la quale si riporta al proprio atto introduttivo e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. E', altresì, presente, per la parte opposta, l'avv. Giovanna Valenza, in sostituzione dell'avv. Edmondo Tomaselli, la quale si riporta alla propria memoria di costituzione e insiste nel rigetto dell'opposizione con refusione delle spese. Il Giudice Lette le conclusioni rassegnate,
Udita la discussione orale,
Invitate le parti a presenziare sino al termine dell'udienza, e autorizzate le stesse ad allontanarsi;
alle ore 15:45 dà lettura della sentenza ex art. 281 sexies cpc, in udienza, con allegazione della stessa al presente verbale.
Verbale aperto alle ore 13:55 e chiuso alle ore 15:45.
Il Giudice Onorario
d.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 50266/2022 R.G. 50266/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa Angela Porfidia, all'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50266 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: – Prestazione d'opera intellettuale , promossa da
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. SOTGIU NICOLA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. TOMASELLI EDMONDO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Tribunale di Roma – R.G. 50266/2022 La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dall'art.132 n.4) c.p.c., in forza del quale il giudice è esonerato dal redigere lo svolgimento del processo e, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. È, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla
Suprema Corte come il principio che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass.
n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 8811/2022 (RG 23077/2022), emesso da questo
Tribunale in data 24.05.2022, con cui gli è stato ingiunto di pagare, in favore di
[...]
la somma di € 9.070,00, oltre interessi e spese della procedura, a Controparte_1 titolo di mancato pagamento degli importi indicati nella fattura n. 37 del 25.10.2021 posta a fondamento della pretesa.
In particolare, l'opponente ha eccepito la non debenza di alcuna somma in quanto non ha mai conferito alcun incarico scritto al , di non avere pattuito alcun CP_1 corrispettivo, di avere comunque pagato la somma di € 5.000,00 in contanti. Inoltre, ha eccepito l'inadempimento dell'opposto ai propri obblighi, nella qualità di direttore dei lavori, di controllo e di vigilanza della ditta esecutrice, il cui legale rappresentante è il figlio dell'ingiungente, che ha realizzato le opere non a regola d'arte e in ritardo rispetto ai tempi concordati.
L'opponente ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite.
Tribunale di Roma – R.G. 50266/2022 Con comparsa del 14.11.2022, si è costituito contestando ogni avversa deduzione ed ha specificato di avere ricevuto incarico scritto da per la Parte_1 progettazione e la direzione dei lavori per la ristrutturazione di un appartamento di proprietà di quest'ultimo e di avere correttamente eseguito e portato a termine la propria prestazione come risulta dal certificato di fine lavoro e di collaudo. Ha, inoltre, dedotto che il corrispettivo, benchè non pattuito, è determinato dalle tariffe professionali.
Ha chiesto, di conseguenza, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la refusione delle spese.
Denegata la provvisoria esecutorietà del decreto, la causa, assegnata a nuovo giudice,
è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Tanto premesso, l'opposizione appare fondata per le seguenti argomentazioni.
Deve ricordarsi che “che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi anche
Cass. 18/02/1995 n° 1798; Cass. 03/07/1998 n° 6502; Cass. 13/06/2006 n° 13651;
Cass. 15/01/2009 n° 806; Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343;
Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n° 462;
Cass. 12/01/2016 n° 299).
La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa. Tuttavia, nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
In ossequio ai condivisibili principi sopra enunciati, occorre verificare in concreto quale sia la domanda e quale sia la prestazione, concretamente, eseguita dalla parte opposta di cui chiede qui il compenso. ha chiesto, con ricorso monitorio, il corrispettivo per le seguenti Controparte_1 attività : «pratiche urbanistiche – catastali;
redazione e presentazione 2 variazione catastale a modifica divisione balcone;
richiesta e acquisizione presso Archivio Notarile di Roma della copia conforme Atto Notaio redazione e presentazione telematica della successione;
preparazione Per_1
e richiesta allaccio fornitura energia elettrica per appartamento int. 9/b inclusi n. 2 sopralluoghi con ditta esecutrice;
preparazione e richiesta allaccio fornitura gas per appartamento int. 9/b inclusi n. 3 sopralluoghi con ditta esecutrice;
redazione ed inoltro all'amministrazione condominiale delle nuove
Tribunale di Roma – R.G. 50266/2022 tabelle millesimali;
sopralluogo per incontro con la Polizia Locale a seguito di accertamento sulla regolarità delle opere».
Ed, infatti, la fattura n. 37 del 25.10.2021, posta a base del ricorso per l'importo ingiunto di € 9.0707,00 reca in allegato un foglio in cui sono elencate tutte le attività sopra descritte.
Orbene, nel presente giudizio di merito, il , a fronte delle contestazioni CP_1 dell'opponente, non ha fornito alcuna prova.
Va osservato che il ha prodotto un preventivo che però non reca alcuna CP_1 sottoscrizione per accettazione da parte del;
ha poi prodotto la lettera di Parte_1 incarico del 03.06.2020 per la direzione dei lavori;
la CILA da cui risulta che il ha indicato il quale direttore dei lavori, e infine il collaudo. Parte_1 CP_1
Ma delle attività indicate nel ricorso monitorio, che sono diverse dalla asserita direzione dei lavori, non esiste traccia.
Va evidenziato che parte opponente deduce di avere già corrisposto al geometra
[...] la somma di € 5.000,00 e tanto si ricava dalla pec del 21.12.2021 a firma CP_1 dell'avv. Nicola Sotgiu inviata per conoscenza allo stesso (indirizzo pec CP_1
allegata sub documento 12, dell'atto di opposizione, Email_1 il quale, in quella sede, nulla ha mai contestato.
Deve desumersi che il abbia ricevuto il compenso per la direzione dei CP_1 lavori, che appare congruo, ma con riferimento alle ulteriori e distinte prestazioni richieste nel ricorso monitorio nulla deve essere riconosciuto non essendo stata fornita alcuna prova, nemmeno indiziaria.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione;
2) Revoca il decreto ingiuntivo decreto n. 8811/2022 (RG 23077/2022), emesso dal
Tribunale di Roma;
3) Condanna a pagare in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 di giudizio che liquida in € 264,00 per spese ed € 2.000,00 per onorari oltre rimborso forfettario al 15% e oneri di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Roma, 13 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 50266/2022
TRIBUNALE DI ROMA
XI Sezione Civile
Verbale di udienza del 13/02/2025
Alle ore 13:55 dinanzi al Giudice, d.ssa Angela Porfidia, è comparso, per la parte opponente, l'avv. Flavia Cracchiolo, in sostituzione dell'avv. Nicola Sotgiu, la quale si riporta al proprio atto introduttivo e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. E', altresì, presente, per la parte opposta, l'avv. Giovanna Valenza, in sostituzione dell'avv. Edmondo Tomaselli, la quale si riporta alla propria memoria di costituzione e insiste nel rigetto dell'opposizione con refusione delle spese. Il Giudice Lette le conclusioni rassegnate,
Udita la discussione orale,
Invitate le parti a presenziare sino al termine dell'udienza, e autorizzate le stesse ad allontanarsi;
alle ore 15:45 dà lettura della sentenza ex art. 281 sexies cpc, in udienza, con allegazione della stessa al presente verbale.
Verbale aperto alle ore 13:55 e chiuso alle ore 15:45.
Il Giudice Onorario
d.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 50266/2022 R.G. 50266/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa Angela Porfidia, all'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50266 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: – Prestazione d'opera intellettuale , promossa da
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. SOTGIU NICOLA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. TOMASELLI EDMONDO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Tribunale di Roma – R.G. 50266/2022 La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dall'art.132 n.4) c.p.c., in forza del quale il giudice è esonerato dal redigere lo svolgimento del processo e, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. È, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla
Suprema Corte come il principio che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass.
n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 8811/2022 (RG 23077/2022), emesso da questo
Tribunale in data 24.05.2022, con cui gli è stato ingiunto di pagare, in favore di
[...]
la somma di € 9.070,00, oltre interessi e spese della procedura, a Controparte_1 titolo di mancato pagamento degli importi indicati nella fattura n. 37 del 25.10.2021 posta a fondamento della pretesa.
In particolare, l'opponente ha eccepito la non debenza di alcuna somma in quanto non ha mai conferito alcun incarico scritto al , di non avere pattuito alcun CP_1 corrispettivo, di avere comunque pagato la somma di € 5.000,00 in contanti. Inoltre, ha eccepito l'inadempimento dell'opposto ai propri obblighi, nella qualità di direttore dei lavori, di controllo e di vigilanza della ditta esecutrice, il cui legale rappresentante è il figlio dell'ingiungente, che ha realizzato le opere non a regola d'arte e in ritardo rispetto ai tempi concordati.
L'opponente ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite.
Tribunale di Roma – R.G. 50266/2022 Con comparsa del 14.11.2022, si è costituito contestando ogni avversa deduzione ed ha specificato di avere ricevuto incarico scritto da per la Parte_1 progettazione e la direzione dei lavori per la ristrutturazione di un appartamento di proprietà di quest'ultimo e di avere correttamente eseguito e portato a termine la propria prestazione come risulta dal certificato di fine lavoro e di collaudo. Ha, inoltre, dedotto che il corrispettivo, benchè non pattuito, è determinato dalle tariffe professionali.
Ha chiesto, di conseguenza, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la refusione delle spese.
Denegata la provvisoria esecutorietà del decreto, la causa, assegnata a nuovo giudice,
è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Tanto premesso, l'opposizione appare fondata per le seguenti argomentazioni.
Deve ricordarsi che “che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi anche
Cass. 18/02/1995 n° 1798; Cass. 03/07/1998 n° 6502; Cass. 13/06/2006 n° 13651;
Cass. 15/01/2009 n° 806; Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343;
Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n° 462;
Cass. 12/01/2016 n° 299).
La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa. Tuttavia, nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
In ossequio ai condivisibili principi sopra enunciati, occorre verificare in concreto quale sia la domanda e quale sia la prestazione, concretamente, eseguita dalla parte opposta di cui chiede qui il compenso. ha chiesto, con ricorso monitorio, il corrispettivo per le seguenti Controparte_1 attività : «pratiche urbanistiche – catastali;
redazione e presentazione 2 variazione catastale a modifica divisione balcone;
richiesta e acquisizione presso Archivio Notarile di Roma della copia conforme Atto Notaio redazione e presentazione telematica della successione;
preparazione Per_1
e richiesta allaccio fornitura energia elettrica per appartamento int. 9/b inclusi n. 2 sopralluoghi con ditta esecutrice;
preparazione e richiesta allaccio fornitura gas per appartamento int. 9/b inclusi n. 3 sopralluoghi con ditta esecutrice;
redazione ed inoltro all'amministrazione condominiale delle nuove
Tribunale di Roma – R.G. 50266/2022 tabelle millesimali;
sopralluogo per incontro con la Polizia Locale a seguito di accertamento sulla regolarità delle opere».
Ed, infatti, la fattura n. 37 del 25.10.2021, posta a base del ricorso per l'importo ingiunto di € 9.0707,00 reca in allegato un foglio in cui sono elencate tutte le attività sopra descritte.
Orbene, nel presente giudizio di merito, il , a fronte delle contestazioni CP_1 dell'opponente, non ha fornito alcuna prova.
Va osservato che il ha prodotto un preventivo che però non reca alcuna CP_1 sottoscrizione per accettazione da parte del;
ha poi prodotto la lettera di Parte_1 incarico del 03.06.2020 per la direzione dei lavori;
la CILA da cui risulta che il ha indicato il quale direttore dei lavori, e infine il collaudo. Parte_1 CP_1
Ma delle attività indicate nel ricorso monitorio, che sono diverse dalla asserita direzione dei lavori, non esiste traccia.
Va evidenziato che parte opponente deduce di avere già corrisposto al geometra
[...] la somma di € 5.000,00 e tanto si ricava dalla pec del 21.12.2021 a firma CP_1 dell'avv. Nicola Sotgiu inviata per conoscenza allo stesso (indirizzo pec CP_1
allegata sub documento 12, dell'atto di opposizione, Email_1 il quale, in quella sede, nulla ha mai contestato.
Deve desumersi che il abbia ricevuto il compenso per la direzione dei CP_1 lavori, che appare congruo, ma con riferimento alle ulteriori e distinte prestazioni richieste nel ricorso monitorio nulla deve essere riconosciuto non essendo stata fornita alcuna prova, nemmeno indiziaria.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione;
2) Revoca il decreto ingiuntivo decreto n. 8811/2022 (RG 23077/2022), emesso dal
Tribunale di Roma;
3) Condanna a pagare in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 di giudizio che liquida in € 264,00 per spese ed € 2.000,00 per onorari oltre rimborso forfettario al 15% e oneri di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Roma, 13 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 50266/2022