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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1323/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6692/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1324/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902M504833 2022 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902M504833 2022 IRAP 2016
- sull'appello n. 6744/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente 2 - CF Ricorrente 2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1324/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M504932 2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M504932 2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M504932 2022 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 282/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Le parti espongono i propri assunti e si riportano agli atti
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello collettivo di e di Nominativo_1, accomandatario, in proprio iscritto al n. 6692/2024 RGA avverso la sentenza n. 1324/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, depositata in data 20/03/2024; Ricorrente 2Visto e letto l'appello di , accomandante della società, iscritto al n. 6744/024 RGA avverso la medesima sentenza;
Letta la detta sentenza appellata;
Letti gli atti di costituzione in giudizio dell'appellata Agenzia delle Entrate (AdE); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Dato atto della preliminare riunione con provvedimento a verbale dei due separati appelli in quanto proposti avverso la stessa sentenza;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata, pronunziata su ricorsi riuniti della società, esercente attività di bar, e dei due soci avverso i rispettivi avvisi di accertamenti di maggior reddito -di impresa, per la società, e di trasparenza conseguente, per i due soci-, li ha rigettati;
-che la società e il socio accomandatario hanno proposto appello per i motivi che di seguito si esporranno, iscritto al n. 6692/2024 RGA;
-che la socia accomandante ha, a sua volta, proposto appello di sostanziale identico tenore a quello proposto dalla società e dall'accomandatario, iscritto al n. 6744/2024 RGA;
-che l'AdE si è costituita in entrambi gli appelli resistendo;
ritenuto
-che gli appelli -tempestivi e a contraddittorio regolare- siano infondati;
-che l'avviso di accertamento verso la società -su cui si deve concentrare il presente giudizio, poichè quelli a carico dei soci sono necessariamente consequenziali per la natura giuridica della società ex art. 5 TUIR- ha contestato maggiori ricavi da raccolta di gioco da tre apparecchi rinvenuti nell'esercizio non collegati al totalizzatore, qualificandola illecita, operando una ricostruzione induttiva del reddito di impresa sulla base delle complessive somme raccolte, come determinate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (AdM) ai fini del PREU, il cui accertamento veniva posto a base dell'accertamento impugnato, in euro 488.000,00 e riconoscendo su questa raccolta una percentuale di ricavi del 25%, pari alla differenza del rapporto tra raccolte e vincite pagate del 75%, ritenuto probabile come da documento di prassi dell'AdE del 07 maggio 2012 n. prot. 2012/68697 e che il Collegio ritiene congruo in relazione alla attività illecita (non limitata al rapporto dell'83% di norma);
-che dunque si tratta di accertamento induttivo;
-che le difese di merito di primo grado della società e dei soci si sono concentrate sull'occasione, ossia il rinvenimento di tre apparecchi da gioco non collegati al totalizzatore, e sulla modalità di determinazione della base imponibile su cui l'AdM ha applicato il PREU;
-che la sentenza appellata, dopo aver rigettato la questione sulla validità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, nel merito ha così osservato: << Passando all'esame del merito rileva la Corte che non è contestato che all'interno dei locali della società siano stati rinvenuti tre apparecchi sprovvisti di codice identificativo e del nulla osta di cui all'art. 38 co. 5 della L. n. 388/2000, non connessi alla rete telematica, per i quali deve trovare applicazione, nonostante quanto sul punto articolata dalla difesa dei contribuenti, l'art. 39 quater, comma 3, del Decreto-legge n. 269 del 30/09/2003. Parte ricorrente non ha fornito alcuna prova del proprio assunto, ossia dell ' acquisto e della collocazione degli apparecchi nei giorni antecedenti il controllo, atteso che la dichiarazione di vendita prodotta a firma del sig. Nominativo_2 è priva di data certa e che dal verbale di sequestro redatto dal Commissariato di Sarno non si evince affatto che tali macchinari, all'interno dei quali veniva peraltro rinvenuto del denaro, fossero, come indicato nella dichiarazione di vendita “ in stato di abbandono, completamente in disuso ed inutilizzati ” >> ;
-che con gli appelli, di identico sostanziale tenore, gli appellanti hanno lamentato:
• rubricato sub Carenza di motivazione della sentenza di primo grado, lo omesso esame della doglianza di mancata allegazione dell'Accertamento n. Prot. 62035/AP, redatto dall' Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - Sezione Operativa Territoriale di Ricorrente 2Salerno, richiamato in accertamento societario e del socio impugnati e su cui si fonda la prova in violazione dell'art. 7 L. 212/2000;
• rubricato sub Violazione e falsa applicazione dell' art. 39 quater, comma 3, del Decreto- legge n. 269 del 30/09/2003, l'errore applicativo della presunzione ivi prevista, attesa la mancanza di prova della illeggibilita' delle schede mentre invece: << Gli apparecchi da intrattenimento rinvenuti nel locale della Ricorrente_1 S.a.s. erano perfettamente funzionanti, con memorie leggibili e privi di qualsiasi segno di manomissione. Questo fatto, dimostrato dall' assenza di rilievi tecnici, avrebbe dovuto condurre l' Agenzia delle Entrate a un accertamento diretto e non induttivo >> ;
• rubricato sub Omessa valutazione delle prove fornite, per l'errata valutazione di inidoneita' della prova della dichiarazione di acquisto da pochi giorni degli apparecchi;
-che il primo motivo è infondato, in quanto, a prescindere se l'accertamento richiamato sia stato notificato o meno dall'AdM alla società, non può non condividersi quanto sul punto ha efficacemente osservato la sentenza di primo grado: “ l'avviso di accertamento notificato alla società riproduce in modo esaustivo il contenuto dell'accertamento notificato dall'Agenzia dei Monopoli e che la socia Ricorrente 2 lamenta esclusivamente la mancata allegazione all'accertamento a lei notificato di quello redatto dall'Agenzia dei Monopoli. ” ;
-che infatti l'avviso di accertamento verso la società sintetizza tutta la attività svolta da AdM, da conto anche delle interlocuzioni e delle difese svolte in sede di contraddittorio endoprocedimentale, delle ragioni per cui l'AdM ha ritenuto di contestare il possesso degli apparecchi dal 1 gennaio 2016 al giorno del sequestro e dei presupposti della relativa applicazione della presunzione di cui all'art. 39 quater cit. nonché dei dati applicativi della presunzione;
-che alla socia accomandante non andava notificato l'avviso di accertamento dell'AdM né quello della società, essendo sufficiente indicare -come puntualmente presente nel suo accertamento- le risultanze e il contenuto di questo, poiché si tratta di reddito attribuito ope legis;
-che anche il secondo motivo di appello è infondato, poichè internamente in contrasto tra quanto prospettato, apparecchi funzionanti con schede e leggibilità delle stesse, e la prova intesa offrire del brevissimo periodo di detenzione di cui al terzo motivo di appello in quanto, come attestato dalla prodotta dichiarazione di vendita (acquisto per la società), gli apparecchi sarebbero stati acquistati il 29 settembre 2016 “ in stato di abbandono, completamente in disuso ed inutilizzati ” ; né è stato dato un inizio di prova del tempo di acquisto e di leggibilit à della scheda e dei dati, peraltro agevolmente articolabile, in relazione alla prova ritenuta offerta, con le fatture semmai di ripristino degli apparecchi;
-che la detta dichiarazione, così transitando al terzo motivo, non ha data certa per cui, come condivisibilmente detto dalla sentenza appellata, non è utile a dimostrare l'asserito minor periodo di detenzione, non essendo opponibile all'AdE, né trovando la data certezza in fatti, sicché è legittima la presunzione di detenzione dall'inizio dell'anno; peraltro si aggiunge sul punto anche la inattendibilità della dichiarazione atteso l'importo di corrispettivo dichiarato in complessivi 60,00 euro;
-che pertanto gli appelli riuniti vanno complessivamente rigettati, precisandosi che il dispositivo pubblicato della presente decisione contiene un evidente errore materiale nell'indicare al singolare il rigetto, mentre è riferito chiaramente ed univocamente ad entrambi gli appelli;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico solidale dei tre appellanti;
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna i contribuenti in solido tra loro a rifondere ad AdE le spese del grado che liquida in euro 2.200,00 senza alcuna altra maggiorazione.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6692/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1324/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902M504833 2022 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902M504833 2022 IRAP 2016
- sull'appello n. 6744/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente 2 - CF Ricorrente 2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1324/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M504932 2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M504932 2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M504932 2022 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 282/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Le parti espongono i propri assunti e si riportano agli atti
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello collettivo di e di Nominativo_1, accomandatario, in proprio iscritto al n. 6692/2024 RGA avverso la sentenza n. 1324/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, depositata in data 20/03/2024; Ricorrente 2Visto e letto l'appello di , accomandante della società, iscritto al n. 6744/024 RGA avverso la medesima sentenza;
Letta la detta sentenza appellata;
Letti gli atti di costituzione in giudizio dell'appellata Agenzia delle Entrate (AdE); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Dato atto della preliminare riunione con provvedimento a verbale dei due separati appelli in quanto proposti avverso la stessa sentenza;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata, pronunziata su ricorsi riuniti della società, esercente attività di bar, e dei due soci avverso i rispettivi avvisi di accertamenti di maggior reddito -di impresa, per la società, e di trasparenza conseguente, per i due soci-, li ha rigettati;
-che la società e il socio accomandatario hanno proposto appello per i motivi che di seguito si esporranno, iscritto al n. 6692/2024 RGA;
-che la socia accomandante ha, a sua volta, proposto appello di sostanziale identico tenore a quello proposto dalla società e dall'accomandatario, iscritto al n. 6744/2024 RGA;
-che l'AdE si è costituita in entrambi gli appelli resistendo;
ritenuto
-che gli appelli -tempestivi e a contraddittorio regolare- siano infondati;
-che l'avviso di accertamento verso la società -su cui si deve concentrare il presente giudizio, poichè quelli a carico dei soci sono necessariamente consequenziali per la natura giuridica della società ex art. 5 TUIR- ha contestato maggiori ricavi da raccolta di gioco da tre apparecchi rinvenuti nell'esercizio non collegati al totalizzatore, qualificandola illecita, operando una ricostruzione induttiva del reddito di impresa sulla base delle complessive somme raccolte, come determinate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (AdM) ai fini del PREU, il cui accertamento veniva posto a base dell'accertamento impugnato, in euro 488.000,00 e riconoscendo su questa raccolta una percentuale di ricavi del 25%, pari alla differenza del rapporto tra raccolte e vincite pagate del 75%, ritenuto probabile come da documento di prassi dell'AdE del 07 maggio 2012 n. prot. 2012/68697 e che il Collegio ritiene congruo in relazione alla attività illecita (non limitata al rapporto dell'83% di norma);
-che dunque si tratta di accertamento induttivo;
-che le difese di merito di primo grado della società e dei soci si sono concentrate sull'occasione, ossia il rinvenimento di tre apparecchi da gioco non collegati al totalizzatore, e sulla modalità di determinazione della base imponibile su cui l'AdM ha applicato il PREU;
-che la sentenza appellata, dopo aver rigettato la questione sulla validità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, nel merito ha così osservato: << Passando all'esame del merito rileva la Corte che non è contestato che all'interno dei locali della società siano stati rinvenuti tre apparecchi sprovvisti di codice identificativo e del nulla osta di cui all'art. 38 co. 5 della L. n. 388/2000, non connessi alla rete telematica, per i quali deve trovare applicazione, nonostante quanto sul punto articolata dalla difesa dei contribuenti, l'art. 39 quater, comma 3, del Decreto-legge n. 269 del 30/09/2003. Parte ricorrente non ha fornito alcuna prova del proprio assunto, ossia dell ' acquisto e della collocazione degli apparecchi nei giorni antecedenti il controllo, atteso che la dichiarazione di vendita prodotta a firma del sig. Nominativo_2 è priva di data certa e che dal verbale di sequestro redatto dal Commissariato di Sarno non si evince affatto che tali macchinari, all'interno dei quali veniva peraltro rinvenuto del denaro, fossero, come indicato nella dichiarazione di vendita “ in stato di abbandono, completamente in disuso ed inutilizzati ” >> ;
-che con gli appelli, di identico sostanziale tenore, gli appellanti hanno lamentato:
• rubricato sub Carenza di motivazione della sentenza di primo grado, lo omesso esame della doglianza di mancata allegazione dell'Accertamento n. Prot. 62035/AP, redatto dall' Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - Sezione Operativa Territoriale di Ricorrente 2Salerno, richiamato in accertamento societario e del socio impugnati e su cui si fonda la prova in violazione dell'art. 7 L. 212/2000;
• rubricato sub Violazione e falsa applicazione dell' art. 39 quater, comma 3, del Decreto- legge n. 269 del 30/09/2003, l'errore applicativo della presunzione ivi prevista, attesa la mancanza di prova della illeggibilita' delle schede mentre invece: << Gli apparecchi da intrattenimento rinvenuti nel locale della Ricorrente_1 S.a.s. erano perfettamente funzionanti, con memorie leggibili e privi di qualsiasi segno di manomissione. Questo fatto, dimostrato dall' assenza di rilievi tecnici, avrebbe dovuto condurre l' Agenzia delle Entrate a un accertamento diretto e non induttivo >> ;
• rubricato sub Omessa valutazione delle prove fornite, per l'errata valutazione di inidoneita' della prova della dichiarazione di acquisto da pochi giorni degli apparecchi;
-che il primo motivo è infondato, in quanto, a prescindere se l'accertamento richiamato sia stato notificato o meno dall'AdM alla società, non può non condividersi quanto sul punto ha efficacemente osservato la sentenza di primo grado: “ l'avviso di accertamento notificato alla società riproduce in modo esaustivo il contenuto dell'accertamento notificato dall'Agenzia dei Monopoli e che la socia Ricorrente 2 lamenta esclusivamente la mancata allegazione all'accertamento a lei notificato di quello redatto dall'Agenzia dei Monopoli. ” ;
-che infatti l'avviso di accertamento verso la società sintetizza tutta la attività svolta da AdM, da conto anche delle interlocuzioni e delle difese svolte in sede di contraddittorio endoprocedimentale, delle ragioni per cui l'AdM ha ritenuto di contestare il possesso degli apparecchi dal 1 gennaio 2016 al giorno del sequestro e dei presupposti della relativa applicazione della presunzione di cui all'art. 39 quater cit. nonché dei dati applicativi della presunzione;
-che alla socia accomandante non andava notificato l'avviso di accertamento dell'AdM né quello della società, essendo sufficiente indicare -come puntualmente presente nel suo accertamento- le risultanze e il contenuto di questo, poiché si tratta di reddito attribuito ope legis;
-che anche il secondo motivo di appello è infondato, poichè internamente in contrasto tra quanto prospettato, apparecchi funzionanti con schede e leggibilità delle stesse, e la prova intesa offrire del brevissimo periodo di detenzione di cui al terzo motivo di appello in quanto, come attestato dalla prodotta dichiarazione di vendita (acquisto per la società), gli apparecchi sarebbero stati acquistati il 29 settembre 2016 “ in stato di abbandono, completamente in disuso ed inutilizzati ” ; né è stato dato un inizio di prova del tempo di acquisto e di leggibilit à della scheda e dei dati, peraltro agevolmente articolabile, in relazione alla prova ritenuta offerta, con le fatture semmai di ripristino degli apparecchi;
-che la detta dichiarazione, così transitando al terzo motivo, non ha data certa per cui, come condivisibilmente detto dalla sentenza appellata, non è utile a dimostrare l'asserito minor periodo di detenzione, non essendo opponibile all'AdE, né trovando la data certezza in fatti, sicché è legittima la presunzione di detenzione dall'inizio dell'anno; peraltro si aggiunge sul punto anche la inattendibilità della dichiarazione atteso l'importo di corrispettivo dichiarato in complessivi 60,00 euro;
-che pertanto gli appelli riuniti vanno complessivamente rigettati, precisandosi che il dispositivo pubblicato della presente decisione contiene un evidente errore materiale nell'indicare al singolare il rigetto, mentre è riferito chiaramente ed univocamente ad entrambi gli appelli;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico solidale dei tre appellanti;
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna i contribuenti in solido tra loro a rifondere ad AdE le spese del grado che liquida in euro 2.200,00 senza alcuna altra maggiorazione.