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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/09/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2081 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2081/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Luigina Parte_1 C.F._1
Caravelli, parte elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Alberto Controparte_1 C.F._2
Gallucci, parte elettivamente domiciliata in Porto San Giorgio (FM), Via Sacconi, n.41, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso, depositato in data 01.12.2022, ha chiesto che fosse Parte_1 pronunciata la separazione da coniuge per matrimonio celebrato il 01.12.2013, Controparte_1 in Montottone (FM), esponendo che dall'unione è nata 1 figlia: il 03.04.2014, a Persona_1
Fermo.
La parte ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che i rapporti tra le parti si erano gravemente deteriorati in conseguenza di condotte del resistente contrarie ai doveri coniugali;
ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare la separazione personale di essi coniugi e Parte_1 CP_1
, alle seguenti CONDIZIONI
[...]
1) la figlia minore: , nata a [...] il [...], verrà affidata in maniera in maniera Persona_1 condivisa ad entrambi i coniugi, con collocazione presso la residenza della madre sita in Viale Trieste n.131
Montottone (FM). I genitori continueranno ad esercitarne la responsabilità genitoriale, in modo da garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la minore, impegnandosi a far sì che la stessa possa ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori. Con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione i coniugi potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2) la frequentazione tra il padre e la figlia avverrà, considerato quanto riportato in premessa, con le facoltà di incontro che il Tribunale riterrà più opportune e comunque:
- a fine settimana alterni, senza pernottamento, il sabato all'uscita di scuola (o, durante le vacanze estive, dalle ore 10.00) fino alle ore 21.00 allorché, dopo aver cenato, il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre e la domenica dalla mattina alle ore 10 circa fino alle ore 21.00, allorché, dopo aver cenato, la riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre;
nonché, previo accordo con la madre, anche due pomeriggi infrasettimanali nel dettaglio: il martedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola (o, durante le vacanze estive, dalle ore
10.00) fino alle ore 20.00 avendo cura di farla cenare (fino alle 21.00 durante le vacanze estive), allorché la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche, culturali ed educative della figlia;
- durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno e con l'altro il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno, salvo accordi in deroga a fronte di situazioni contingenti comunicate almeno una settimana prima tra i coniugi;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro quello del Lunedì dell'Angelo, salvo accordi in deroga a fronte di situazioni contingenti comunicate almeno una settimana prima tra i coniugi. A partire da questo anno il giorno della Vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno la minore lo trascorrerà con la madre ed il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno con il padre;
2 - durante tutte le altre festività civili e religiose, nonché nel giorno del compleanno della minore, quest'ultima trascorrerà la singola giornata con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
- durante il periodo estivo, escludendosi per il momento sia i pernottamenti della bambina con il padre sia periodi continuativi in occasione delle vacanze, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo lo stesso regime di frequentazione di cui sopra: a fine settimana alterni, senza pernottamento, il sabato durante le vacanze estive, dalle ore 10.00 fino alle ore 21.00 allorché, dopo aver cenato, la riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre e la domenica dalla mattina alle ore 10 circa fino alle ore 21.00, allorché, dopo aver cenato, la riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre;
inoltre, previo accordo con la madre, due pomeriggi infrasettimanali nel dettaglio: il martedì e il giovedì, durante le vacanze estive, dalle ore 10.00 fino alle 21.00 allorché, dopo aver cenato, la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
3) l'abitazione familiare, così come arredata, verrà assegnata alla moglie, che continuerà ad abitarvi con la figlia;
4) il padre sarà tenuto a contribuire al mantenimento della figlia minore con la corresponsione della somma mensile di Euro 250,00 (=duecentocinquanta/00) mensili, da versare entro il 5 di ogni mese sul c/c intestato alla SI.ra con IBAN [...]; Parte_1
5) il padre sarà tenuto a concorrere alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia in ragione del
50% da individuarsi secondo Protocollo d'intesa sottoscritto fra il Tribunale di Fermo e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, con riferimento alla determinazione del contributo al mantenimento in favore dei figli minorenni e alla ripartizione delle spese straordinarie agli stessi;
6) l'Assegno Unico ed universale per la figlia verrà percepito nella misura del 50% ciascuno, come per legge”;
La parte resistente costituitasi ha dichiarato di non opporsi alla domanda di separazione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“l'Ill.mo Tribunale di Fermo, Voglia contrariis reiectis adottare i seguenti provvedimenti nell'interesse del resistente e della figlia minore:
- Dichiarare la separazione dei coniugi e con addebito della separazione Controparte_1 Parte_1 alla ricorrente, la quale ha violato ogni dovere di assistenza e collaborazione;
- Affidare la figlia minore ad ambedue i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente della bambina presso l'abitazione materna, con facoltà per il padre di tenerla con sé. Il martedì il padre preleverà all'uscita dalla scuola (ore 12.30) o nel periodo estivo dalla abitazione materna Per_1 con il quale cenerà e si tratterà per la notte con il riaccompagnamento presso la scuola e/o abitazione materna il mercoledì mattina;
il giovedì all'uscita da scuola o nel periodo estivo dalla abitazione materna con il quale cenerà
e si tratterà per la notte con il riaccompagnamento presso la scuola o abitazione materna il venerdì mattina. Fine settimana alternati con l'altro genitore da venerdì alle ore 12.30 fino alla domenica sera alle ore 21.00. In attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, la figlia trascorrerà le vacanze natalizie, ad
3 anni alterni, la vigilia di Natale con l'uno e il giorno di Natale con l'altro rispettando il principio dell'alternanza. Inoltre, il padre potrà tenere con sé una settimana durante le vacanze natalizie e tre Per_1 giorni durante le festività Pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Per il periodo estivo, i genitori potranno tenere con sé la figlia per 15 giorni, da comunicarsi all'altro genitore entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. I genitori se decideranno singolarmente di trascorrere una vacanza con la figlia, anche in futuro, si dovranno impegnare a comunicare all'altro genitore prima della partenza, la località di vacanza. Relativamente al giorno del compleanno della figlia sarà rispettato il calendario settimanale e alla eventuale festa di compleanno potranno partecipare entrambi i genitori. La minore consumerà la cena con il festeggiato nei giorni della festa della mamma, del papà e del compleanno dei genitori. Relativamente ai compleanni di nonni, zii, cugini, sarà rispettato il calendario settimanale, con l'accordo che i genitori si impegnano a far partecipare la figlia ai compleanni suddetti.
- Porre a carico dei genitori, in pari percentuale, le spese straordinarie relative alla figlia, regolamentate secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Fermo;
- Disporre un contributo al mantenimento nei confronti della figlia minore a carico del SI. nella CP_1 somma di euro 100,00 mensili da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, che tenga conto della età del minore, dei tempi di permanenza con l'uno e l'altro genitore e del reddito dei genitori;
- attribuzione dell'assegno unico nella misura del 100% alla SI.ra ; Parte_1
- Condanna ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi esplicati in narrativa.
- Con vittoria di spese e di compensi di causa”.
All'udienza presidenziale del 23.02.2023 è comparsa la sola parte ricorrente e, pertanto, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Il Presidente del Tribunale, all'esito, ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al nominato Giudice istruttore.
Instaurato il contraddittorio, accolta l'istanza della ricorrente di modifica dei provvedimenti presidenziali, istruita la causa a mezzo di incarico ai Servizi Sociali di presa in carico del nucleo familiare, disposta C.T.U., all'udienza del 12.12.2024, su richiesta delle parti il giudice istruttore ha riservato al Collegio la sola decisione sullo status, previa rinuncia delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 801/2024, pubblicata in data 18.12.2024, è stata dichiarata la separazione dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo in relazione alla pronuncia sulle domande accessorie alla separazione, previa modifica dei provvedimenti
4 provvisori e urgenti e rinnovazione degli incarichi già conferiti al Servizio Socio-Assistenziale e al Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche.
Acquisite le relazioni di aggiornamento, all'udienza del 18.09.2025, dato atto del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni di separazione, le parti hanno chiesto, previa rinuncia alla concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., che la causa fosse trattenuta in decisione, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“1. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la figlia , nata a [...] il [...], verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i Persona_1 coniugi, con collocazione presso la residenza della madre sita in Viale Trieste n. 131 Montottone (FM). I genitori continueranno ad esercitarne la responsabilità genitoriale, in modo da garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la minore, impegnandosi a far sì che la stessa possa ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori. Con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione i coniugi potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3. l'abitazione familiare sita a Montottone (FM) in Viale Trieste n. 131, già casa coniugale, di proprietà del signor , padre della ricorrente, in forza di un comodato d'uso gratuito intestato Parte_2 alla signora , così come arredata, verrà assegnata alla moglie, che continuerà ad Parte_1 abitarvi con la figlia;
4. la frequentazione tra il padre e la figlia avverrà secondo quanto stabilito nei provvedimenti presidenziali del 28.2.2023 e nell'ordinanza del Collegio del 12.12.2024. Nel dettaglio:
- nella prima settimana, trascorrerà con il padre il sabato dall'uscita di scuola (o, durante le Per_1 vacanze scolastiche dalle ore 10.00) fino alle ore 22.30 allorché, dopo aver cenato, il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre e la domenica dalla mattina alle ore 10.00 fino alle ore 21.00, allorché, dopo aver cenato, la riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre, con l'impegno del padre, quando la minore ha la partita di pallavolo di accompagnarla alla partita;
- nella seconda settimana trascorrerà con il padre il venerdì dall'uscita di scuola (o durante le Per_1 vacanze scolastiche, dale ore 10.00) fino alle ore 21 allorché, dopo aver cenato, il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre;
e così di seguito nell'alternanza delle settimane;
- durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la Vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno e con l'altro il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno, salvo accordi in deroga a fronte di situazioni contingenti comunicate almeno una settimana prima tra i coniugi. Quando trascorrerà le festività indicate con il padre egli la prenderà con sé dalla mattina dalle ore 10.00 fino alle ore 23.00 allorché la riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre. Con riferimento agli altri giorni, al di fuori di quelli festivi indicati, coincidenti con le vacanze scolastiche natalizie, si seguirà il regime ordinario di visita come sopra;
5 - durante le vacanze pasquali, ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro quello del Lunedi dell'Angelo, salvo accordi in deroga a fronte di situazioni contingenti comunicate almeno una settimana prima tra i coniugi. Quando trascorrerà le festività indicate con ilpadre egli la prenderà con sé dalla mattina dalle ore 10.00 fino alle ore 23.00 allorché la riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre. Con riferimento agli altri giorni, al di fuori di quelli festivi indicati, coincidenti con le vacanze scolastiche pasquali, si seguirà il regime ordinario di visita come sopra;
- durante tutte le altre festività civili e religiose, nonché nel giorno del compleanno della minore, quest'ultima trascorrerà la singola giornata con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni e quando trascorrerà tali giornate con il padre questi avrà cura di riportarla a casa della madre entro le ore 23.00;
- durante il periodo estivo, escludendosi per il momento sia i pernottamenti della bambina con il padre sia periodi continuativi in occasione delle vacanze, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo lo stesso regime ordinario di frequentazione di cui sopra;
5. il padre corrisponderà a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia minore la somma mensile di euro 250,00 (=duecentocinquanta/00), da versare a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese sul c/e intestato alla signora con IBAN [...] con Parte_1 previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di dicembre 2022;
6. le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia minore, , saranno a Per_1 carico dei coniugi al 50%; il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci individuate come da Protocollo per, la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia, adontato nell'ambito della conferenza distrettuale del distretto della
Corte di appello di Ancona il 10 luglio 2024: "Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice. Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo. Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. SPESE MEDICHE
6 Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per: - visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.); - farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per: - visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale: - interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili, - cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per: - retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università; - alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/ scuola;
- mensa
(solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per: - retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per
7 la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero; - gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA LUDICO-RICREATIVE E
PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per: - attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicura-zione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernotta- mento); - bollo, assicurazione manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- babysitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento); - acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
-conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi); - acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.); - attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva); - babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi;
7. I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
8. l'Assegno Unico ed universale per la figlia verrà percepito nella misura del 50% ciascuno, come per legge;
9. Le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti ed i rispettivi legali sottoscrivono il presente atto anche ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale”.
Il giudice istruttore ha, quindi, riservato la decisione al Collegio, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la concorde rinuncia delle parti.
8 * * *
Richiamato il contenuto della sentenza non definitiva n. 801/2024, pubblicata in data
18.12.2024, con la quale è stata pronunciata la separazione personale delle parti, quanto alle domande accessorie, osserva il Collegio come le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti relative all'assegnazione della casa coniugale, all'affidamento, al contributo al mantenimento e all'esercizio del diritto di visita nei confronti della minore non Persona_1 siano contrarie all'ordine pubblico e a norme imperative e siano conformi agli interessi morali e materiali della prole minorenne, avendo anche riguardo alle risultanze delle relazioni aggiornate, redatte e depositate dal Servizio Socio Assistenziale incaricato e dal Servizio Territoriale
Dipendenze Patologiche, successivamente alla pronuncia della sentenza non definitiva.
Quanto alle ulteriori domande svolte dalle parti, il Collegio prende atto delle rispettive rinunce nonché delle ulteriori condizioni rilevando che, con la presente pronuncia, fa proprie le statuizioni sulle questioni su cui ha giurisdizione.
La richiesta congiunta delle parti e l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni della separazione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Parimenti, le spese di C.T.U., come liquidate in separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2081/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente delle parti, così provvede:
❖ dispone che le condizioni di separazione siano quelle di cui ai nn.
2-6 della parte motiva, da intendersi ivi integralmente trascritte;
❖ dà atto delle ulteriori condizioni di separazione di cui ai nn. 1, 7 e 8 della parte motiva da intendersi ivi integralmente trascritte;
❖ pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e pro quota nei rapporti interni, le spese di C.T.U. come liquidate in separato provvedimento;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale del 25.09.2025.
Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
Il giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2081/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Luigina Parte_1 C.F._1
Caravelli, parte elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Alberto Controparte_1 C.F._2
Gallucci, parte elettivamente domiciliata in Porto San Giorgio (FM), Via Sacconi, n.41, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso, depositato in data 01.12.2022, ha chiesto che fosse Parte_1 pronunciata la separazione da coniuge per matrimonio celebrato il 01.12.2013, Controparte_1 in Montottone (FM), esponendo che dall'unione è nata 1 figlia: il 03.04.2014, a Persona_1
Fermo.
La parte ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che i rapporti tra le parti si erano gravemente deteriorati in conseguenza di condotte del resistente contrarie ai doveri coniugali;
ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare la separazione personale di essi coniugi e Parte_1 CP_1
, alle seguenti CONDIZIONI
[...]
1) la figlia minore: , nata a [...] il [...], verrà affidata in maniera in maniera Persona_1 condivisa ad entrambi i coniugi, con collocazione presso la residenza della madre sita in Viale Trieste n.131
Montottone (FM). I genitori continueranno ad esercitarne la responsabilità genitoriale, in modo da garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la minore, impegnandosi a far sì che la stessa possa ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori. Con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione i coniugi potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2) la frequentazione tra il padre e la figlia avverrà, considerato quanto riportato in premessa, con le facoltà di incontro che il Tribunale riterrà più opportune e comunque:
- a fine settimana alterni, senza pernottamento, il sabato all'uscita di scuola (o, durante le vacanze estive, dalle ore 10.00) fino alle ore 21.00 allorché, dopo aver cenato, il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre e la domenica dalla mattina alle ore 10 circa fino alle ore 21.00, allorché, dopo aver cenato, la riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre;
nonché, previo accordo con la madre, anche due pomeriggi infrasettimanali nel dettaglio: il martedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola (o, durante le vacanze estive, dalle ore
10.00) fino alle ore 20.00 avendo cura di farla cenare (fino alle 21.00 durante le vacanze estive), allorché la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche, culturali ed educative della figlia;
- durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno e con l'altro il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno, salvo accordi in deroga a fronte di situazioni contingenti comunicate almeno una settimana prima tra i coniugi;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro quello del Lunedì dell'Angelo, salvo accordi in deroga a fronte di situazioni contingenti comunicate almeno una settimana prima tra i coniugi. A partire da questo anno il giorno della Vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno la minore lo trascorrerà con la madre ed il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno con il padre;
2 - durante tutte le altre festività civili e religiose, nonché nel giorno del compleanno della minore, quest'ultima trascorrerà la singola giornata con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
- durante il periodo estivo, escludendosi per il momento sia i pernottamenti della bambina con il padre sia periodi continuativi in occasione delle vacanze, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo lo stesso regime di frequentazione di cui sopra: a fine settimana alterni, senza pernottamento, il sabato durante le vacanze estive, dalle ore 10.00 fino alle ore 21.00 allorché, dopo aver cenato, la riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre e la domenica dalla mattina alle ore 10 circa fino alle ore 21.00, allorché, dopo aver cenato, la riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre;
inoltre, previo accordo con la madre, due pomeriggi infrasettimanali nel dettaglio: il martedì e il giovedì, durante le vacanze estive, dalle ore 10.00 fino alle 21.00 allorché, dopo aver cenato, la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
3) l'abitazione familiare, così come arredata, verrà assegnata alla moglie, che continuerà ad abitarvi con la figlia;
4) il padre sarà tenuto a contribuire al mantenimento della figlia minore con la corresponsione della somma mensile di Euro 250,00 (=duecentocinquanta/00) mensili, da versare entro il 5 di ogni mese sul c/c intestato alla SI.ra con IBAN [...]; Parte_1
5) il padre sarà tenuto a concorrere alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia in ragione del
50% da individuarsi secondo Protocollo d'intesa sottoscritto fra il Tribunale di Fermo e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, con riferimento alla determinazione del contributo al mantenimento in favore dei figli minorenni e alla ripartizione delle spese straordinarie agli stessi;
6) l'Assegno Unico ed universale per la figlia verrà percepito nella misura del 50% ciascuno, come per legge”;
La parte resistente costituitasi ha dichiarato di non opporsi alla domanda di separazione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“l'Ill.mo Tribunale di Fermo, Voglia contrariis reiectis adottare i seguenti provvedimenti nell'interesse del resistente e della figlia minore:
- Dichiarare la separazione dei coniugi e con addebito della separazione Controparte_1 Parte_1 alla ricorrente, la quale ha violato ogni dovere di assistenza e collaborazione;
- Affidare la figlia minore ad ambedue i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente della bambina presso l'abitazione materna, con facoltà per il padre di tenerla con sé. Il martedì il padre preleverà all'uscita dalla scuola (ore 12.30) o nel periodo estivo dalla abitazione materna Per_1 con il quale cenerà e si tratterà per la notte con il riaccompagnamento presso la scuola e/o abitazione materna il mercoledì mattina;
il giovedì all'uscita da scuola o nel periodo estivo dalla abitazione materna con il quale cenerà
e si tratterà per la notte con il riaccompagnamento presso la scuola o abitazione materna il venerdì mattina. Fine settimana alternati con l'altro genitore da venerdì alle ore 12.30 fino alla domenica sera alle ore 21.00. In attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, la figlia trascorrerà le vacanze natalizie, ad
3 anni alterni, la vigilia di Natale con l'uno e il giorno di Natale con l'altro rispettando il principio dell'alternanza. Inoltre, il padre potrà tenere con sé una settimana durante le vacanze natalizie e tre Per_1 giorni durante le festività Pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Per il periodo estivo, i genitori potranno tenere con sé la figlia per 15 giorni, da comunicarsi all'altro genitore entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. I genitori se decideranno singolarmente di trascorrere una vacanza con la figlia, anche in futuro, si dovranno impegnare a comunicare all'altro genitore prima della partenza, la località di vacanza. Relativamente al giorno del compleanno della figlia sarà rispettato il calendario settimanale e alla eventuale festa di compleanno potranno partecipare entrambi i genitori. La minore consumerà la cena con il festeggiato nei giorni della festa della mamma, del papà e del compleanno dei genitori. Relativamente ai compleanni di nonni, zii, cugini, sarà rispettato il calendario settimanale, con l'accordo che i genitori si impegnano a far partecipare la figlia ai compleanni suddetti.
- Porre a carico dei genitori, in pari percentuale, le spese straordinarie relative alla figlia, regolamentate secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Fermo;
- Disporre un contributo al mantenimento nei confronti della figlia minore a carico del SI. nella CP_1 somma di euro 100,00 mensili da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, che tenga conto della età del minore, dei tempi di permanenza con l'uno e l'altro genitore e del reddito dei genitori;
- attribuzione dell'assegno unico nella misura del 100% alla SI.ra ; Parte_1
- Condanna ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi esplicati in narrativa.
- Con vittoria di spese e di compensi di causa”.
All'udienza presidenziale del 23.02.2023 è comparsa la sola parte ricorrente e, pertanto, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Il Presidente del Tribunale, all'esito, ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al nominato Giudice istruttore.
Instaurato il contraddittorio, accolta l'istanza della ricorrente di modifica dei provvedimenti presidenziali, istruita la causa a mezzo di incarico ai Servizi Sociali di presa in carico del nucleo familiare, disposta C.T.U., all'udienza del 12.12.2024, su richiesta delle parti il giudice istruttore ha riservato al Collegio la sola decisione sullo status, previa rinuncia delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 801/2024, pubblicata in data 18.12.2024, è stata dichiarata la separazione dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo in relazione alla pronuncia sulle domande accessorie alla separazione, previa modifica dei provvedimenti
4 provvisori e urgenti e rinnovazione degli incarichi già conferiti al Servizio Socio-Assistenziale e al Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche.
Acquisite le relazioni di aggiornamento, all'udienza del 18.09.2025, dato atto del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni di separazione, le parti hanno chiesto, previa rinuncia alla concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., che la causa fosse trattenuta in decisione, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“1. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la figlia , nata a [...] il [...], verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i Persona_1 coniugi, con collocazione presso la residenza della madre sita in Viale Trieste n. 131 Montottone (FM). I genitori continueranno ad esercitarne la responsabilità genitoriale, in modo da garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la minore, impegnandosi a far sì che la stessa possa ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori. Con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione i coniugi potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3. l'abitazione familiare sita a Montottone (FM) in Viale Trieste n. 131, già casa coniugale, di proprietà del signor , padre della ricorrente, in forza di un comodato d'uso gratuito intestato Parte_2 alla signora , così come arredata, verrà assegnata alla moglie, che continuerà ad Parte_1 abitarvi con la figlia;
4. la frequentazione tra il padre e la figlia avverrà secondo quanto stabilito nei provvedimenti presidenziali del 28.2.2023 e nell'ordinanza del Collegio del 12.12.2024. Nel dettaglio:
- nella prima settimana, trascorrerà con il padre il sabato dall'uscita di scuola (o, durante le Per_1 vacanze scolastiche dalle ore 10.00) fino alle ore 22.30 allorché, dopo aver cenato, il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre e la domenica dalla mattina alle ore 10.00 fino alle ore 21.00, allorché, dopo aver cenato, la riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre, con l'impegno del padre, quando la minore ha la partita di pallavolo di accompagnarla alla partita;
- nella seconda settimana trascorrerà con il padre il venerdì dall'uscita di scuola (o durante le Per_1 vacanze scolastiche, dale ore 10.00) fino alle ore 21 allorché, dopo aver cenato, il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre;
e così di seguito nell'alternanza delle settimane;
- durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la Vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno e con l'altro il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno, salvo accordi in deroga a fronte di situazioni contingenti comunicate almeno una settimana prima tra i coniugi. Quando trascorrerà le festività indicate con il padre egli la prenderà con sé dalla mattina dalle ore 10.00 fino alle ore 23.00 allorché la riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre. Con riferimento agli altri giorni, al di fuori di quelli festivi indicati, coincidenti con le vacanze scolastiche natalizie, si seguirà il regime ordinario di visita come sopra;
5 - durante le vacanze pasquali, ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro quello del Lunedi dell'Angelo, salvo accordi in deroga a fronte di situazioni contingenti comunicate almeno una settimana prima tra i coniugi. Quando trascorrerà le festività indicate con ilpadre egli la prenderà con sé dalla mattina dalle ore 10.00 fino alle ore 23.00 allorché la riaccompagnerà presso l'abitazione dalla madre. Con riferimento agli altri giorni, al di fuori di quelli festivi indicati, coincidenti con le vacanze scolastiche pasquali, si seguirà il regime ordinario di visita come sopra;
- durante tutte le altre festività civili e religiose, nonché nel giorno del compleanno della minore, quest'ultima trascorrerà la singola giornata con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni e quando trascorrerà tali giornate con il padre questi avrà cura di riportarla a casa della madre entro le ore 23.00;
- durante il periodo estivo, escludendosi per il momento sia i pernottamenti della bambina con il padre sia periodi continuativi in occasione delle vacanze, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo lo stesso regime ordinario di frequentazione di cui sopra;
5. il padre corrisponderà a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia minore la somma mensile di euro 250,00 (=duecentocinquanta/00), da versare a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese sul c/e intestato alla signora con IBAN [...] con Parte_1 previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di dicembre 2022;
6. le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia minore, , saranno a Per_1 carico dei coniugi al 50%; il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci individuate come da Protocollo per, la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia, adontato nell'ambito della conferenza distrettuale del distretto della
Corte di appello di Ancona il 10 luglio 2024: "Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice. Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo. Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. SPESE MEDICHE
6 Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per: - visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.); - farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per: - visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale: - interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili, - cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per: - retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università; - alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/ scuola;
- mensa
(solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per: - retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per
7 la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero; - gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA LUDICO-RICREATIVE E
PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per: - attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicura-zione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernotta- mento); - bollo, assicurazione manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- babysitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento); - acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
-conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi); - acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.); - attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva); - babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi;
7. I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
8. l'Assegno Unico ed universale per la figlia verrà percepito nella misura del 50% ciascuno, come per legge;
9. Le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti ed i rispettivi legali sottoscrivono il presente atto anche ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale”.
Il giudice istruttore ha, quindi, riservato la decisione al Collegio, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la concorde rinuncia delle parti.
8 * * *
Richiamato il contenuto della sentenza non definitiva n. 801/2024, pubblicata in data
18.12.2024, con la quale è stata pronunciata la separazione personale delle parti, quanto alle domande accessorie, osserva il Collegio come le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti relative all'assegnazione della casa coniugale, all'affidamento, al contributo al mantenimento e all'esercizio del diritto di visita nei confronti della minore non Persona_1 siano contrarie all'ordine pubblico e a norme imperative e siano conformi agli interessi morali e materiali della prole minorenne, avendo anche riguardo alle risultanze delle relazioni aggiornate, redatte e depositate dal Servizio Socio Assistenziale incaricato e dal Servizio Territoriale
Dipendenze Patologiche, successivamente alla pronuncia della sentenza non definitiva.
Quanto alle ulteriori domande svolte dalle parti, il Collegio prende atto delle rispettive rinunce nonché delle ulteriori condizioni rilevando che, con la presente pronuncia, fa proprie le statuizioni sulle questioni su cui ha giurisdizione.
La richiesta congiunta delle parti e l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni della separazione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Parimenti, le spese di C.T.U., come liquidate in separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2081/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente delle parti, così provvede:
❖ dispone che le condizioni di separazione siano quelle di cui ai nn.
2-6 della parte motiva, da intendersi ivi integralmente trascritte;
❖ dà atto delle ulteriori condizioni di separazione di cui ai nn. 1, 7 e 8 della parte motiva da intendersi ivi integralmente trascritte;
❖ pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e pro quota nei rapporti interni, le spese di C.T.U. come liquidate in separato provvedimento;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale del 25.09.2025.
Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
Il giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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