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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/05/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1841 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
- Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo (cf: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1 giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Salvatore Migliorino presso il cui studio, sito a
Palermo in via Pignatelli Aragona n. 7, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
(cf: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Corleone in via Carmine n. 3, presso lo studio dell'avv.
Giuseppina Concetta Castellano, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate
(cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n. 38/2020 depositata il 18.3.2020, con la quale il Giudice di pace di Corleone - in accoglimento dell'opposizione ex art. 615, co.1, c.p.c. proposta da avverso l'intimazione di pagamento Controparte_1
n. 29620179040760273, limitatamente alle somme relative al verbale di contravvenzione per violazioni al Codice della Strada F/0133628/2014 del 30.6.2014, notificato il 18.9.2014, di cui alla cartella di pagamento n. 29620160009419506 -, aveva dichiarato l'inesistenza della notifica dell'atto oggetto di opposizione, condannando alle spese l'agente della riscossione. A fondamento del gravame, deduceva la nullità della sentenza impugnata in quanto emessa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'art.112 c.p.c..
Lamentava, nello specifico, che il Giudice di prime cure aveva affermato la nullità della notifica della intimazione di pagamento, in quanto eseguita da operatore postale privato, senza che la controparte avesse formulato una espressa censura in tal senso nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, bensì soltanto alla prima udienza, non pronunciandosi per converso sugli ulteriori rilievi mossi da nell'atto di Controparte_1 citazione, essenzialmente incentrati sulla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e sulla violazione del diritto di difesa.
Eccepiva, in ogni caso, la regolarità/legittimità della notifica dell'intimazione - erroneamente dichiarata inesistente dal Giudice di pace poiché eseguita a mezzo dell'agenzia postale privata VE –, atteso che la consegna dell'atto aveva determinato il raggiungimento dello scopo, ossia la sua piena conoscenza da parte del destinatario.
In forza di tali argomentazioni, domandava, altresì, la riforma del capo relativo alle spese di lite, da addebitare, secondo la prospettazione dell'appellante, alla controparte.
Regolarmente costituitosi nel presente giudizio, rilevava Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c., nonché la violazione del disposto dell'art.115 c.p.c., concretandosi il gravame nella proposizione di domande nuove, non formulate dall'agente della riscossione alla prima udienza di comparizione dinanzi al
Giudice di pace, nella quale (l'odierno appellato) aveva specificamente contestato le difese contenute nella comparsa di costituzione – ed, in particolare, la documentazione prodotta a corredo – depositata da , non comparsa in udienza. Parte_1
A sostegno della propria tesi difensiva, deduceva l'invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento, eseguita a mezzo di VE, operatore postale non autorizzato e privo di licenza ex l. n. 124/2017 “almeno fino al 5.3.2019”.
Domandava, dunque, il rigetto del gravame.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 17.1.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
***********
Così prospettate le posizioni delle parti deve, innanzitutto, darsi conto che
[...]
è succeduta ex lege a , soggetto estinto ai sensi Controparte_2 Parte_1 dell'art. 76 d.l. n. 73/2021 (conv. in l. n. 106/2021); invero, ai sensi del co. 4 della predetta previsione normativa “subentra, a titolo universale, nei Controparte_2 rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di ”, con decorrenza Parte_1 Parte_1 dall'1.10.2021, fenomeno questo inidoneo a determinare l'interruzione del giudizio ma che configura unicamente un ordinario rapporto di successione tra soggetti giuridici (cfr. circolare, Cfr. Cass. n. 15869/2018 relativa ai rapporti tra Equitalia e ). Parte_1
D'altra parte, secondo la giurisprudenza di legittimità, pur non sussistendo dubbi in ordine alla “ammissibilità di attività difensiva da parte del procuratore già costituito per l'ente poi estinto (Cass. n. 3312/2022)”, difetta, nel caso di specie, “il potere da parte di questi di spendita del nome dell'ente subentrato a quello estinto per legge, che richiede necessariamente un nuovo conferimento della procura, nella specie non depositata agli atti (Cass. n. 749/2024; Cass. n.
13750/2023; Cass. n. 36374/2022 in riferimento alla vicenda relativa a;
Parte_1
Cass. n. 12759/2022); […] una possibile ultrattività della procura può configurarsi in relazione all'attività processuale svolta dal procuratore nell'interesse della medesima società cancellata dal registro delle imprese dopo la sua estinzione, non certo nell'interesse di quel diverso soggetto giuridico che, chiamato a succederle, intenda costituirsi in giudizio, ex novo;
in tal caso, infatti, è di intuitiva evidenza come il successore (a titolo universale o particolare che sia) deve conferire idonea procura al proprio difensore, secondo le regole generali di cui agli artt. 82 e 83 cod. proc. civ.; la presente decisione viene dunque resa allo stato degli atti, fermo restando che i relativi effetti si produrranno nei confronti dell'ente subentrante ex lege secondo quanto previsto dalla normativa supra citata” (Cass., n. 3475/2024).
Dunque, non avendo conferito apposita procura al Controparte_2 difensore di , la sentenza sarà pronunciata nei confronti Parte_1 dell'“originaria” parte appellante, producendo tuttavia i suoi effetti nei confronti del successore.
Ciò chiarito, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da CP_1
non profilandosi alcuna violazione dell'art. 345 e/o violazione del principio di
[...] non contestazione ex art 115 c.p.c., atteso che non ha introdotto alcuna Parte_1 domanda, eccezione e difesa che non fosse stata già proposta nell'ambito del giudizio di primo grado, non potendosi fare discendere dalla mancata comparizione alla prima udienza – nella quale di fatto ha per la prima volta contestato la Controparte_1 validità della notifica dell'intimazione di pagamento eseguita a mezzo di operatore postale privato – un effetto preclusivo rispetto al motivo di gravame proposto a tale riguardo.
Sul punto, piuttosto, è necessario osservare che secondo l'interpretazione consolidata dell'art. 320 cpc, nella formulazione vigente ratione temporis, la prima udienza di comparizione – nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, pur connotato dalle preclusioni che caratterizzano il giudizio dinanzi al Tribunale – le parti possono ancora proporre nuove domande e nuovi fatti, dovendosi disattendere la dedotta inammissibilità della domanda volta alla declaratoria di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento. Invero, “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, cosicché, dopo la prima udienza, non essendo più possibile proporre nuove domande o eccezioni o allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, è preclusa alla parte la facoltà di proporre, per la prima volta,
l'eccezione di prescrizione presuntiva” (Cass., n. 18/2010).
Venendo al merito, è necessario soffermarsi, sul profilo dell'inesistenza dell'intimazione di pagamento 29620179040760273, poiché notificata a mezzo di vettore postale privato, nel caso di specie VE.
Ebbene, sul tema delle notifiche a mezzo posta, il d.lgs n. 261/1999 (che ha recepito la direttiva 97/67/CE), pur avendo liberalizzato i servizi postali, riservava, per esigenze di ordine pubblico, in via esclusiva al servizio universale ( ), gli invii CP_3 raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (art. 4, co. 5).
In simili procedure la consegna e la spedizione mediante raccomandata affidata ad un servizio di posta privata, si ritenevano non assistite da adeguata funzione probatoria e venivano pertanto considerate inesistenti.
Tale principio – rimasto fermo con il successivo d.lgs. n. 58/2011, che ha modificato il d.lgs.
n. 261/1999 in seguito alla direttiva 2008/6/CE, per le notificazioni di atti a mezzo posta e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, nonché i verbali di accertamento delle violazioni del c.d.s. – è poi venuto meno con l'entrata in vigore della l. n. 124/2017 che, all'art. 1, co. 57, ha previsto la totale liberalizzazione dei servizi, a condizione che la notifica avvenga mediante operatori muniti di licenze abilitative, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Ebbene, a tale riguardo, se la Corte di cassazione ha in un primo momento affermato la inesistenza delle notifiche di atti impositivi effettuate mediante operatore postale (Cass.,
2035/2014; Cass. n. 2922/2015; Cass. n. 6515/2018), la giurisprudenza più recente ha ricondotto all'ipotesi della nullità “la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017" (cfr. Cass., S.U. n.
299/2020).
Infine, “si è riconosciuta la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011 data di entrata del D.Lgs. n. 58 del 2011” (in questi termini, Cass., n. 1357/2022, che richiama a sua volta
Cass., n. 15360/2020: “Il tenore letterale dell'art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999, conseguente alla modifica operata dal D.Lgs. n. 58/2011, consente di affermare che, dalla data del 30 aprile 2011, della sua entrata in vigore, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere stati oggetto di notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 261/1999”) [Cass., n. 25521/2020; Cass., n. 13984/2023]. Ad ogni modo, in mancanza della prova della licenza in capo a VE – operatore che ha eseguito la notifica –, soccorre nel caso di specie la sanatoria della nullità della notifica ex art. 156, co. 3, cpc, avendo la stessa raggiunto lo scopo cui era destinata, ossia la conoscenza dell'atto da parte del destinatario che peraltro lo ha ricevuto personalmente il
17.1.2018, come risulta dalla sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, avendo del resto proposto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di pace.
Dalle argomentazioni che precedono discende la fondatezza dell'appello proposto da
. Parte_1
Nulla va detto in ordine ai rilievi formulati da nell'atto introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado, non avendo lo stesso proposto appello incidentale e prestando di fatto acquiescenza alla decisione nella parte in cui non ha affrontato le questioni relative in alla omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e alla violazione del diritto di difesa (sui quali appaiono, in ogni caso, condivisibili le deduzioni svolte in primo grado dall'agente della riscossione).
È opportuno, d'altra parte, chiarire che nessuna questione di inammissibilità si pone in relazione all'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 proposta dall'appellato dinanzi al
Giudice di pace, avendo la giurisprudenza chiarito che “in materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa (ora regolamentata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7), trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti” (in questi termini. Cass. n. 30094/2019, che invocando la pronuncia n.
22080/2017 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione).
All'accoglimento del gravame e alla mancata proposizione dell'appello incidentale consegue il rigetto dell'opposizione ex art. 615 cpc proposta da . Controparte_1
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, per entrambi i gradi di giudizio (Cass., n. 840072018), facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (per le sole fasi di studio e introduttiva in relazione al giudizio di primo grado, svoltosi in un'unica udienza).
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento dell'appello proposto da , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore: rigetta l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da avverso l'intimazione Controparte_1 di pagamento n. 29620179040760273, limitatamente alle somme relative al verbale di contravvenzione per violazioni cds F/0133628/2014, di cui alla cartella di pagamento n.
29620160009419506; condanna l'appellato a rifondere a , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente grado di giudizio e le liquida in €
331,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, nonché le spese del giudizio di primo grado e le liquida in € 100,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 25 maggio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1841 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
- Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo (cf: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1 giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Salvatore Migliorino presso il cui studio, sito a
Palermo in via Pignatelli Aragona n. 7, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
(cf: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Corleone in via Carmine n. 3, presso lo studio dell'avv.
Giuseppina Concetta Castellano, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate
(cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n. 38/2020 depositata il 18.3.2020, con la quale il Giudice di pace di Corleone - in accoglimento dell'opposizione ex art. 615, co.1, c.p.c. proposta da avverso l'intimazione di pagamento Controparte_1
n. 29620179040760273, limitatamente alle somme relative al verbale di contravvenzione per violazioni al Codice della Strada F/0133628/2014 del 30.6.2014, notificato il 18.9.2014, di cui alla cartella di pagamento n. 29620160009419506 -, aveva dichiarato l'inesistenza della notifica dell'atto oggetto di opposizione, condannando alle spese l'agente della riscossione. A fondamento del gravame, deduceva la nullità della sentenza impugnata in quanto emessa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'art.112 c.p.c..
Lamentava, nello specifico, che il Giudice di prime cure aveva affermato la nullità della notifica della intimazione di pagamento, in quanto eseguita da operatore postale privato, senza che la controparte avesse formulato una espressa censura in tal senso nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, bensì soltanto alla prima udienza, non pronunciandosi per converso sugli ulteriori rilievi mossi da nell'atto di Controparte_1 citazione, essenzialmente incentrati sulla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e sulla violazione del diritto di difesa.
Eccepiva, in ogni caso, la regolarità/legittimità della notifica dell'intimazione - erroneamente dichiarata inesistente dal Giudice di pace poiché eseguita a mezzo dell'agenzia postale privata VE –, atteso che la consegna dell'atto aveva determinato il raggiungimento dello scopo, ossia la sua piena conoscenza da parte del destinatario.
In forza di tali argomentazioni, domandava, altresì, la riforma del capo relativo alle spese di lite, da addebitare, secondo la prospettazione dell'appellante, alla controparte.
Regolarmente costituitosi nel presente giudizio, rilevava Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c., nonché la violazione del disposto dell'art.115 c.p.c., concretandosi il gravame nella proposizione di domande nuove, non formulate dall'agente della riscossione alla prima udienza di comparizione dinanzi al
Giudice di pace, nella quale (l'odierno appellato) aveva specificamente contestato le difese contenute nella comparsa di costituzione – ed, in particolare, la documentazione prodotta a corredo – depositata da , non comparsa in udienza. Parte_1
A sostegno della propria tesi difensiva, deduceva l'invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento, eseguita a mezzo di VE, operatore postale non autorizzato e privo di licenza ex l. n. 124/2017 “almeno fino al 5.3.2019”.
Domandava, dunque, il rigetto del gravame.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 17.1.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
***********
Così prospettate le posizioni delle parti deve, innanzitutto, darsi conto che
[...]
è succeduta ex lege a , soggetto estinto ai sensi Controparte_2 Parte_1 dell'art. 76 d.l. n. 73/2021 (conv. in l. n. 106/2021); invero, ai sensi del co. 4 della predetta previsione normativa “subentra, a titolo universale, nei Controparte_2 rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di ”, con decorrenza Parte_1 Parte_1 dall'1.10.2021, fenomeno questo inidoneo a determinare l'interruzione del giudizio ma che configura unicamente un ordinario rapporto di successione tra soggetti giuridici (cfr. circolare, Cfr. Cass. n. 15869/2018 relativa ai rapporti tra Equitalia e ). Parte_1
D'altra parte, secondo la giurisprudenza di legittimità, pur non sussistendo dubbi in ordine alla “ammissibilità di attività difensiva da parte del procuratore già costituito per l'ente poi estinto (Cass. n. 3312/2022)”, difetta, nel caso di specie, “il potere da parte di questi di spendita del nome dell'ente subentrato a quello estinto per legge, che richiede necessariamente un nuovo conferimento della procura, nella specie non depositata agli atti (Cass. n. 749/2024; Cass. n.
13750/2023; Cass. n. 36374/2022 in riferimento alla vicenda relativa a;
Parte_1
Cass. n. 12759/2022); […] una possibile ultrattività della procura può configurarsi in relazione all'attività processuale svolta dal procuratore nell'interesse della medesima società cancellata dal registro delle imprese dopo la sua estinzione, non certo nell'interesse di quel diverso soggetto giuridico che, chiamato a succederle, intenda costituirsi in giudizio, ex novo;
in tal caso, infatti, è di intuitiva evidenza come il successore (a titolo universale o particolare che sia) deve conferire idonea procura al proprio difensore, secondo le regole generali di cui agli artt. 82 e 83 cod. proc. civ.; la presente decisione viene dunque resa allo stato degli atti, fermo restando che i relativi effetti si produrranno nei confronti dell'ente subentrante ex lege secondo quanto previsto dalla normativa supra citata” (Cass., n. 3475/2024).
Dunque, non avendo conferito apposita procura al Controparte_2 difensore di , la sentenza sarà pronunciata nei confronti Parte_1 dell'“originaria” parte appellante, producendo tuttavia i suoi effetti nei confronti del successore.
Ciò chiarito, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da CP_1
non profilandosi alcuna violazione dell'art. 345 e/o violazione del principio di
[...] non contestazione ex art 115 c.p.c., atteso che non ha introdotto alcuna Parte_1 domanda, eccezione e difesa che non fosse stata già proposta nell'ambito del giudizio di primo grado, non potendosi fare discendere dalla mancata comparizione alla prima udienza – nella quale di fatto ha per la prima volta contestato la Controparte_1 validità della notifica dell'intimazione di pagamento eseguita a mezzo di operatore postale privato – un effetto preclusivo rispetto al motivo di gravame proposto a tale riguardo.
Sul punto, piuttosto, è necessario osservare che secondo l'interpretazione consolidata dell'art. 320 cpc, nella formulazione vigente ratione temporis, la prima udienza di comparizione – nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, pur connotato dalle preclusioni che caratterizzano il giudizio dinanzi al Tribunale – le parti possono ancora proporre nuove domande e nuovi fatti, dovendosi disattendere la dedotta inammissibilità della domanda volta alla declaratoria di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento. Invero, “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, cosicché, dopo la prima udienza, non essendo più possibile proporre nuove domande o eccezioni o allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, è preclusa alla parte la facoltà di proporre, per la prima volta,
l'eccezione di prescrizione presuntiva” (Cass., n. 18/2010).
Venendo al merito, è necessario soffermarsi, sul profilo dell'inesistenza dell'intimazione di pagamento 29620179040760273, poiché notificata a mezzo di vettore postale privato, nel caso di specie VE.
Ebbene, sul tema delle notifiche a mezzo posta, il d.lgs n. 261/1999 (che ha recepito la direttiva 97/67/CE), pur avendo liberalizzato i servizi postali, riservava, per esigenze di ordine pubblico, in via esclusiva al servizio universale ( ), gli invii CP_3 raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (art. 4, co. 5).
In simili procedure la consegna e la spedizione mediante raccomandata affidata ad un servizio di posta privata, si ritenevano non assistite da adeguata funzione probatoria e venivano pertanto considerate inesistenti.
Tale principio – rimasto fermo con il successivo d.lgs. n. 58/2011, che ha modificato il d.lgs.
n. 261/1999 in seguito alla direttiva 2008/6/CE, per le notificazioni di atti a mezzo posta e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, nonché i verbali di accertamento delle violazioni del c.d.s. – è poi venuto meno con l'entrata in vigore della l. n. 124/2017 che, all'art. 1, co. 57, ha previsto la totale liberalizzazione dei servizi, a condizione che la notifica avvenga mediante operatori muniti di licenze abilitative, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Ebbene, a tale riguardo, se la Corte di cassazione ha in un primo momento affermato la inesistenza delle notifiche di atti impositivi effettuate mediante operatore postale (Cass.,
2035/2014; Cass. n. 2922/2015; Cass. n. 6515/2018), la giurisprudenza più recente ha ricondotto all'ipotesi della nullità “la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017" (cfr. Cass., S.U. n.
299/2020).
Infine, “si è riconosciuta la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011 data di entrata del D.Lgs. n. 58 del 2011” (in questi termini, Cass., n. 1357/2022, che richiama a sua volta
Cass., n. 15360/2020: “Il tenore letterale dell'art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999, conseguente alla modifica operata dal D.Lgs. n. 58/2011, consente di affermare che, dalla data del 30 aprile 2011, della sua entrata in vigore, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere stati oggetto di notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 261/1999”) [Cass., n. 25521/2020; Cass., n. 13984/2023]. Ad ogni modo, in mancanza della prova della licenza in capo a VE – operatore che ha eseguito la notifica –, soccorre nel caso di specie la sanatoria della nullità della notifica ex art. 156, co. 3, cpc, avendo la stessa raggiunto lo scopo cui era destinata, ossia la conoscenza dell'atto da parte del destinatario che peraltro lo ha ricevuto personalmente il
17.1.2018, come risulta dalla sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, avendo del resto proposto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di pace.
Dalle argomentazioni che precedono discende la fondatezza dell'appello proposto da
. Parte_1
Nulla va detto in ordine ai rilievi formulati da nell'atto introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado, non avendo lo stesso proposto appello incidentale e prestando di fatto acquiescenza alla decisione nella parte in cui non ha affrontato le questioni relative in alla omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e alla violazione del diritto di difesa (sui quali appaiono, in ogni caso, condivisibili le deduzioni svolte in primo grado dall'agente della riscossione).
È opportuno, d'altra parte, chiarire che nessuna questione di inammissibilità si pone in relazione all'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 proposta dall'appellato dinanzi al
Giudice di pace, avendo la giurisprudenza chiarito che “in materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa (ora regolamentata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7), trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti” (in questi termini. Cass. n. 30094/2019, che invocando la pronuncia n.
22080/2017 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione).
All'accoglimento del gravame e alla mancata proposizione dell'appello incidentale consegue il rigetto dell'opposizione ex art. 615 cpc proposta da . Controparte_1
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, per entrambi i gradi di giudizio (Cass., n. 840072018), facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (per le sole fasi di studio e introduttiva in relazione al giudizio di primo grado, svoltosi in un'unica udienza).
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento dell'appello proposto da , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore: rigetta l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da avverso l'intimazione Controparte_1 di pagamento n. 29620179040760273, limitatamente alle somme relative al verbale di contravvenzione per violazioni cds F/0133628/2014, di cui alla cartella di pagamento n.
29620160009419506; condanna l'appellato a rifondere a , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente grado di giudizio e le liquida in €
331,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, nonché le spese del giudizio di primo grado e le liquida in € 100,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 25 maggio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.