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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8053 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 48917/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 48917/2022 promossa da: con l'avv. MARZIO BRAZESCO Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Per la parte attorea:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria in rito, così giudicare
NEL MERITO:
Previe le declaratorie del caso e per le causali di cui in premessa, condannare la a Controparte_1 rifondere a la somma di €uro 34.592,50 il tutto oltre rivalutazione monetaria Controparte_2 secondo gli indici ISTAT, interessi legali sulla somma rivalutata dall'evento al saldo e interessi di mora ex art. 1284 c.c. come modificato, il tutto entro la competenza del Giudice adito.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A.Si chiede ammettersi prove orali per interpello (tutti i capitoli) e per testi nella persona dei sig.ri:
pagina 1 di 5 - C/O Polizia Municipale di Milano, (capitoli 1,2,3,4,5,6 ) Testimone_1
- Sig.ra , Via Dalmazio 6 Milano (capitoli 1,2,3,7) Parte_2
- Sig. , Milano, Piazale Susa 2 (capitoli 1,2,3,4) Tes_2 Parte_3
Sui seguenti capitoli di prova
***
1) Vero che “In data 22.11.2020, ore 10.50 ca., in Milano, il Sig. , Controparte_3 conducente del veicolo Fiat Scudo (tg: EW986GH), di proprietà della in garanzia Controparte_1
percorreva in Milano Via Argonne, direzione Viale Corsica”. (doc.2) Controparte_4
2) Vero che “Giunto all'intersezione tra Via Argonne/Via Lomellina, il Sig. iniziava Tes_2 manovra di svolta a sinistra per immettersi in Via Lomellina quando, omettendo di concedere la precedenza, investiva in corrispondenza delle strisce pedonali ivi esistenti, la Sig.ra Parte_2 che, con lanterna semaforica verde, ne stava effettuando l'attraversamento”. (doc.2)
3) Vero che “In conseguenza dell'urto, la Sig.ra rovinava al suolo, riportando una frattura Pt_2 composta del piede destro”; (docc.2,9,10)
4) Vero che “Sul luogo del sinistro intervenivano i Verbalizzanti della Polizia Locale di Milano i quali, accertavano il possesso in capo al sig. di patente di guida extra UE-SEE non conforme Tes_2 alle convenzioni internazionali in corso di validità e priva del permesso internazionale di guida”;(doc.2)
5) Vero che “Le Autorità intervenute elevavano al Sig. conducente del veicolo in Tes_2 garanzia con le sanzioni di cui all'art. 135 Cds in quanto “conducente munito di patente Controparte_4 di guida extra non conforme alle convenzioni internazionali in corso di validità e mancante Num_1 del permesso internazionale” (V.D.C. n. 7995693-6), con contestuale provvedimento di fermo amministrativo del mezzo, nonché ex art. 146, comma II, Cds perché “quale conducente con semaforo verde non dava la precedenza al pedone che aveva via libera”; (V.D.C. n. 7995692-5) (doc. 2)
6) Vero che “A seguito del sinistro, si apriva avanti il Tribunale di Milano a carico del conducente sig. procedimento penale per il reato p. e p. dall'art. 590 bis c.p. (Proc. Pen. n. 5488/2021 Tes_2 mod. 21, Pm Dott. ); (doc. 2) Per_1
7) Vero che svolti i dovuti accertamenti e previe richieste risarcitorie, in forza della Controparte_4 polizza “Vittoria Linea Strada” n. 695.013.0000073735 liquidava in favore della danneggiata sig.ra la somma complessiva di € 34.234,50, di cui € 29.105,80 a titolo di lesioni, € 2.526,70 a titolo Pt_2 di spese mediche ed € 2.602,00 per assistenza stragiudiziale prestata dall'Avv. Ferravante (Docc. n. 1,
3,9,10,11,12);
pagina 2 di 5 8) Vero che “A causa dell'interruzione temporanea del servizio di trasporto pubblico A.t.m. (tram matricola n. 2254) conseguente al sinistro del 22.12.2020, liquidava ad ATM la somma Controparte_2 di € 358,00 a definizione del danno subito” (Docc. n. 3,13).”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione esercitando l'azione di cui all'art. 144 co. 2 cod. ass., ha Parte_1 convenuto in giudizio la società affermando che in data 22/12/2020 il Controparte_1 conducente del veicolo di proprietà della società convenuta ed assicurato con l'odierna parte attorea aveva investito un soggetto terzo che stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali con luce semaforica verde;
che in seguito al sinistro causato dal conducente del veicolo di proprietà della società convenuta, la compagnia assicuratrice attorea aveva corrisposto somme di denaro sia in favore del pedone che aveva riportato lesioni sia in favore della società di trasporto pubblico per l'interruzione temporanea del servizio;
e che la polizza r.c.a. non era operante in favore della società proprietaria del veicolo in quanto il conducente di quest'ultimo era privo di titolo abilitante alla guida sul territorio nazionale;
e chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento delle somme indicate. on si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Controparte_1
Nel corso dell'istruttoria non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale, valutativo.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- dalla relazione di incidente stradale (v. doc. 2 delle produzioni della parte attorea) emerge:
o che il conducente del veicolo di proprietà della società convenuta ha dichiarato alla
Polizia Locale che in corrispondenza di una “intersezione semaforizzata”, mentre effettuava “la svolta a sinistra”, non si era avveduto “di una signora anziana intenta ad attraversare” e che quest'ultima era stata urtata;
o che “la visibilità era buona” e che “all'atto dei rilievi non veniva riscontrata la presenza di ostacoli che potessero costituire impedimento visivo”;
o che nei confronti del conducente del veicolo di proprietà di Controparte_1 era stata contestata la violazione di quanto disposto dall'art. 146 del codice della strada in quanto il conducente del veicolo “con semaforo verde non dava la precedenza al pedone che aveva via libera”;
- dagli elementi sopra indicati emerge con riferimento alla causazione del sinistro il comportamento colposo del conducente del veicolo di proprietà della società convenuta;
pagina 3 di 5 - quanto ai danni derivati dal sinistro, dalla relazione di incidente emerge la circostanza che in seguito al sinistro il pedone aveva subito lesioni, e con riferimento all'infortunata è stata prodotta in atti documentazione medica;
dalla relazione di incidente emerge anche che sul luogo del sinistro “giungeva una squadra di Pronto Intervento dell'A.T.M., i cui componenti provvedevano a redigere il modulo “Fermi di servizio””;
- ciò posto, in atti è stata prodotta documentazione attestante l'effettuazione di esborsi da parte della compagnia assicuratrice in favore dei soggetti danneggiati dal sinistro;
- dalla relazione di incidente stradale risulta inoltre che nei confronti del conducente del veicolo di proprietà di era stata contestata la violazione di quanto disposto Controparte_1 dall'art. 135 del codice della strada, in quanto il conducente era “munito di patente di guida extra non conforme alle convenzioni internazionali in corso di validità ma mancante di Num_1 permesso internazionale”, ed all'art.
4.1 delle condizioni del contratto stipulato tra la compagnia assicuratrice attorea e la società convenuta è stato pattuito che “l'assicurazione non
è operante” se “il conducente non ha conseguito la patente o è in possesso di patente idonea ma scaduta” ovvero -per quanto qui rileva- se il conducente “non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore” e che in tal caso “la società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare per l'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali” (v. doc.
1 delle produzioni della parte attorea);
- qualora l'impresa assicuratrice, a seguito della richiesta del danneggiato, abbia effettuato esborsi non dovuti sulla base della concreta assunzione del rischio descritta in contratto,
l'impresa assicuratrice ha la facoltà di esperire nei confronti dell'assicurato l'azione di rivalsa di cui all'art. 144 co. 2 cod. ass., la cui finalità è quella di realizzare un riequilibrio tra le parti del rapporto assicurativo;
poiché l'azione di rivalsa in oggetto ha la funzione di redistribuire tra le parti del contratto di assicurazione l'onere economico della prestazione eseguita dall'assicuratore, tale azione ha natura contrattuale ed in capo all'assicurato sorge un debito di valuta nei confronti dell'assicuratore;
- tenuto conto della responsabilità della società proprietaria del veicolo che ha causato il sinistro, tenuto conto della non operatività dell'assicurazione nel caso di specie, in base a quanto previsto dalla clausola 4.1 delle condizioni pattuite dalle parti, e tenuto conto della documentazione prodotta dalla parte attorea in relazione agli esborsi effettuati in favore dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza dell'incidente in oggetto, si riconosce l'ammontare richiesto pari ad Euro 34.592,50; in relazione a tale somma decorrono gli interessi dagli esborsi al saldo. pagina 4 di 5 In considerazione di quanto sopra esposto la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 34.592,50, oltre interessi come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite, liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
34.592,50, oltre interessi come indicato in motivazione;
2. condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite, liquidate in
Euro 545,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Milano, 23/10/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
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