Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, Dott.ssa Francesca Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 40483/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi Parte_4 C.F._4 dall'avv. BIANCHI MASSIMILIANO del Foro di Monza e dall'avvocato Filippo Savio del
Foro di Milano e elettivamente domiciliati in Monza, presso lo studio del primo
RICORRENTI contro
) Controparte_1 C.F._5
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: occupazione senza titolo.
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI RICORRENTE: nel merito
I) Accertare e dichiarare la detenzione senza titolo da parte della signora CP_1
1
(codice fiscale ) dell'immobile sito in Milano al Viale C.F._5
Monza n. 160, piano 1 – 4 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Milano al foglio 146, numero 36, sub 7, cat. A/3, classe 2, cons. 4,5 vani;
II) per l'effetto, condannare la resistente all'immediato rilascio del predetto immobile, libero e sgombro da persone, animali e cose di sua proprietà, in favore dei ricorrenti;
III) condannare la resistente alla refusione delle spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
Con ricorso ex art. 447 bis cpc , , Parte_1 Parte_3
e , quali proprietari dell'immobile sito Parte_2 Parte_4
in Milano viale Monza n. 160, piano 1 - 4 (in Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 146, numero 36, sub 7) hanno esposto che il 28 aprile 2000 ha Parte_3
contratto matrimonio con e che i coniugi, col Controparte_1
consenso dei comproprietari, fissavano la residenza coniugale nel predetto immobile.
Senonché la convivenza diventava intollerabile e costoro si separavano, con sentenza n. 4534 del 26 aprile 2024 di questo Tribunale. Non essendo nati figli, nulla veniva disposto giudizialmente in merito alla casa coniugale.
Premessi tali fatti, i ricorrenti hanno dedotto che la resistente occupa tuttora Controparte_1
l'abitazione, ma senza titolo, e che i tentativi boari di ottenerne la restituzione non hanno sortito effetto.
Previo accertamento dell'abusiva occupazione, hanno chiesto di condannare la resistente all'immediato rilascio dell'immobile in loro favore.
La parte resistente è comparsa personalmente all'udienza di discussione e si è detta disponibile a restituire l'immobile, purché entro un congruo termine;
ha chiesto il differimento dell'udienza, per munirsi di un difensore e costituirsi in giudizio.
Il giudice ha differito l'udienza in data odierna, stanti la richiesta della resistente e l'inosservanza del termine a comparire. Successivamente, la signora non si è Controparte_1
costituita in giudizio e nemmeno è comparsa in udienza;
è stata dichiarata contumace.
2 La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa, mediante pubblica lettura del separato dispositivo di sentenza e della contestuale motivazione.
2. Le domande meritano accoglimento: il matrimonio e la successiva separazione coniugale delle parti sono documentati dalla sentenza di questo Tribunale, versata in atti (doc.5), mentre l'attuale occupazione dell'immobile per cui è causa, da parte della resistente, è suffragata dalla notificazione ivi del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza giudiziale, nonché dal comportamento tenuto dalla signora , che, comparsa personalmente in Controparte_1
udienza, si è detta disponibile a rilasciare l'immobile, ma non ha saputo indicare una data. Ha, così, implicitamente, ma inequivocabilmente, riconosciuto di averne tuttora la detenzione, nella consapevolezza di non poter vantare alcun diritto al suo godimento.
Poiché, a seguito della cessazione del matrimonio e della convivenza, la resistente non ha più alcun titolo per conservare la detenzione dell'immobile e gli aventi diritto hanno manifestato la volontà di riaverne la disponibilità, è accertata l'occupazione sine titulo.
La resistente deve essere condannata al rilascio dell'immobile in favore dei ricorrenti.
Tenuto conto della destinazione abitativa e del tempo trascorso dalla pronuncia della separazione coniugale, il termine per il rilascio viene fissato entro il 30 aprile 2025.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, vengono liquidate come da dispositivo nei valori minimi tariffari
(scaglione: valore indeterminabile, complessità bassa), tenuto conto della natura documentale della causa, della contumacia della resistente e della particolare semplicità delle questioni trattate, e con esclusione delle fasi istruttoria e decisionale, non essendosi svolta istruttoria orale ed essendosi tenuta una sola udienza di trattazione, a seguito di rinvio per inosservanza dei termini.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accertata l'occupazione senza titolo, condanna Controparte_1
alla restituzione dell'immobile sito Milano viale Monza n. 160, piano 1 - 4,
[...]
in favore dei ricorrenti, libero da persone e cose;
2. fissa, per l'esecuzione, la data del 30 aprile 2025;
3 3. condanna altresì la predetta resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.453,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali,
IVA e CPA se dovute, ed € 573,93,00 per esborsi.
Milano, 27/03/2025 .
Il Giudice
Francesca Savignano
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