Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 9830/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9830/2022 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (CF. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Zingaropoli, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE E
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. CP_1 C.F._2
Alfonso Forlenza, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 13.3.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.11.2022 [nato a [...] il Parte_1
27/10/1972, CF. ] ha chiesto dichiararsi la cessazione degli C.F._3 effetti civili del matrimonio contratto con [nata a [...] il CP_1
15.05.1973, CF. ] in data 2.12.2001 in Salerno e da cui C.F._4 erano due figli, (16.05.2002) ed (29.01.2008). Per_1 Per_2
si costituiva aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio concordatario.
Il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza il 10.03.2023 i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
L'ordinanza emessa dal Presidente veniva reclamata da entrambe le parti e la
Corte di Appello di Salerno con decreto n. 1858/2023 del 13.6.2023 confermava integralmente l'ordinanza rigettando sia il reclamo principale che quello incidentale.
Con sentenza n. 4439/2023 emessa in data 16.10.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo.
Alla udienza del 13.3.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 4439/2023 emessa in data 16.10.2023, afferisce alle ulteriori domande proposte dalle parti.
Dal matrimonio sono nati i figli (16.05.2002), maggiorenne e Per_1 pacificamente non autosufficiente (in quanto studente universitario), ed
(29.01.2008) ancora minorenne. Per_2
Va confermato l'affido congiunto di ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento prevalente presso la madre non essendo emersi elementi di pregiudizio per il minore.
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Attesa l'età raggiunta dal ragazzo (17 anni) va previsto un regime di incontri liberi con il padre.
Data la convivenza del minore con la madre il Tribunale ritiene di dover confermare di ufficio (attesa l'assenza di richieste in tal senso delle parti)
l'assegnazione della casa familiare alla resistente trattandosi di misura disposta nell'interesse del figlio minore.
Per quanto, invece, attiene all'assegno di mantenimento indiretto per i due figli da porre a carico del padre non convivente deve evidenziarsi che all'esito del procedimento è emerso che:
1) il ricorrente, di anni 52, è socio al 70% della Medical Forniture s.r.l. che si occupa di vendita di elettromedicali;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2021 reddito imponibile di 13.363,00 euro, per l'anno di imposta 2019 un reddito imponibile di 11.065,00 euro e per l'anno di imposta 2018 un reddito imponibile di 11.972,00 euro;
non è emersa prova alcuna che la patologia cardiaca da cui è affetto - trattata chirurgicamente nel 2022 - abbia determinato una contrazione dei guadagni correlati all'attività commerciale atteso che la stessa viene svolta tramite una società; è proprietario della casa familiare assegnata alla resistente;
2) la resistente, di anni 51, ha lavorato fino al 2021 Medical Forniture s.r.l. dalla quale è stata licenziata;
non ha depositato alcuna documentazione reddituale nel corso del presente procedimento.
Tenuto conto di quanto sopra e delle aumentate esigenze dei figli connesse all'età appare congruo rideterminare a decorrere dalla presente pronuncia in euro
400,00 per figlio l'assegno di mantenimento a carico del padre (essendo ormai trascorsi quasi quattro anni dagli accordi della separazione).
Entrambi i genitori dovranno, inoltre, concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei due figli.
B) La resistente – titolare di un assegno di mantenimento di euro 400,00 - ha chiesto, altresì, il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
Orbene, va ricordato che le Sezioni Unite, con la storica sentenza 11 luglio 2018
n. 18287, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la
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necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 novembre 1990 n. 11490, a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa e risarcitoria.
Le S.U. hanno, in particolare, ritenuto che i contenuti identitari dell'istituto, per come si sono venuti a modellare nel corso di oltre un trentennio, andassero rivisitati in funzione della necessità, resa urgente dall'avanzarsi su questo terreno di una più matura coscienza collettiva, che anche nella ponderazione degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale di più diretta rilevanza patrimoniale si dovessero rendere apprezzabili, nel segno dell'autoresponsabilità,
i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali dei coniugi da valutarsi nel contesto costituzionale all'interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica trovano riconoscimento e tutela.
L'orientamento che si è venuto così a delineare, cogliendo la fecondità culturale di un approccio che enunciando il parametro "dell'indipendenza o autosufficienza economica" ha sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, orientato a commisurare l'entità dell'assegno divorzile al "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", si è indotto primariamente ad abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970,
n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L.
6 marzo 1987, n. 74, art. 10 volta a rivendicare in modo più esplicito di quanto già non fosse accaduto in passato la propria sua radice negli artt. 2,3 e 29 Cost.
In questa cornice si è formata l'opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell'adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni
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economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio "cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi". Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, "natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà".
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è peraltro finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez.
I, 18/01/2023, n. 1482).
Nel caso di specie, non si ravvisa la sussistenza della componente compensativo- perequativa non avendo la fornito prova alcuna di aver rinunciato a CP_1
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specifiche occasioni lavorative o di aver sacrificato aspirazioni professionali nell'interesse della famiglia.
All'uopo il Collegio evidenzia di condividere in pieno le valutazioni operate dal GI col decreto del 21.3.2024 (da intendersi integralmente richiamato in questa sede) in ordine alla tardività della memoria ex art. 183, comma 6, II termine, c.p.c. depositata dalla difesa della resistente e, dunque, dei mezzi di prova ivi articolati.
La S.C. ha del resto chiarito che l'impegno della donna nella gestione della famiglia e nella cura dei figli durante gli anni di matrimonio non è sufficiente a far sorgere il diritto all'assegno divorzile, una volta che il matrimonio sia sciolto, in quanto riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio (Cass. civ., sez. I, 13/04/2023, n. 981; Cass. civ., sez. VI,
13/10/2022, n. 29920).
Non può riconoscersi nemmeno la componente assistenziale atteso che la - CP_1 su cui ricadeva il relativo onere probatorio – non ha depositato nel corso dell'intero procedimento alcuna documentazione patrimoniale (dichiarazioni dei redditi, estratti di c./c., etc.) onde comprovare la sua attuale situazione reddituale
(ovvero l'inadeguatezza dei mezzi propri): l'assenza di dimostrazione circa la condizione economico-reddituale della resistente preclude, difatti, in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto (sul punto v. Cass. civ., sez. I, 28.2.2022, n. 6529).
All'uopo non può non evidenziarsi che, pur non essendo contestato che la resistente sia stata licenziata dalla Medical Forniture s.r.l. nel maggio 2021, non
è stata fornita prova alcuna della sua attuale condizione patrimoniale (redditi, proprietà, disponibilità monetarie, etc.).
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Deve, del resto, considerarsi anche che la è assegnataria della casa CP_1 familiare di proprietà esclusiva del ricorrente: la S.C. ha, invero, già da tempo chiarito che ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento o di quello divorzile deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico (cfr. Cass. civ., sez. I, 05/04/2023, n. 9432; Cass. civ., sez. I, 28/03/2023, n. 8764; Cass. civ., sez. I, 21/09/2022, n. 27599; Cass. civ., sez.
I, 21/07/2021, n. 20858).
Discende da quanto sin qui esposto il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe:
- Affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore Persona_3
(29.01.2008) con residenza prevalente presso la madre;
[...]
- il sig. concorderà direttamente con il figlio i tempi Parte_1 Per_2
e le modalità dei loro incontri nel rispetto degli impegni e degli interessi del minore;
- assegna alla resistente la casa familiare sita in Salerno alla via Piume n. 138;
- determina a decorrere dalla presente pronuncia in complessivi 800,00 euro
(400,00 per figlio) – oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat - l'assegno di mantenimento per i due figli a carico del sig. da versare entro Parte_1 il 5 di ogni mese alla sig.ra ; CP_1
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- dispone che entrambi i genitori provvedano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei due figli;
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 9.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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