Sentenza 9 febbraio 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2018, n. 6515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6515 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI IU 21/05/1981 avverso l'ordinanza della CORTE d'APPELLO di VENEZIA in data 11 febbraio 2016 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Pasquale FIMIANI, il quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Gian Luigi PIERACCINI del foro di Ferrara per IN IU, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso, appellata dall'imputato CI IU, condannato per i reati di furto aggravato e utilizzo indebito di carta di credito, commessi il 02/07/2009. 2. Il CI ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di proprio difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in punto trattamento sanzionatorio, per mancato riconoscimento del vincolo del medesimo disegno criminoso tra le condotte contestate e i fatti già giudicati con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Padova, irrevocabile il 20 aprile 2010, rilevando l'evidenza dei fatti e la percepibilità ictu ocu/i degli elementi essenziali delle condotte, tutte consumate nell'ambito di province venete adiacenti, a circa un anno di distanza, rispetto alle quali ha rilevato la non necessità di ulteriori allegazioni difensive, stante la contiguità spazio-temporale delle stesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Con l'impugnata sentenza, la Corte territoriale, nell'escludere l'identità del disegno criminoso tra le condotte in esame e quelle già giudicate in altra sede, ha ritenuto che, pur essendo i reati analoghi, sia per i beni giuridici offesi che per il modus operandi, essi erano stati commessi a distanza di oltre un anno gli uni dagli altri, senza che fosse stato allegato alcun elemento in fatto riferibile alla situazione dell'imputato da cui poter evincere che, già nel 2008, egli potesse avere preventivato la reiterazione di analoghi reati a distanza di oltre un anno.
3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. A fronte della giustificazione rinvenibile nella sentenza censurata, parte ricorrente si è limitata a opporre una diversa valutazione del dato temporale, chiamando sostanzialmente in causa una sorta di abitualità dell'imputato nella commissione di tale tipo di reati. Tuttavia, sul punto, non può mancarsi di rilevare che, ai fini della configurabilità dell'istituto della continuazione, è necessaria la prova che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso, il quale non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire;
ne deriva che, a tal fine, non rileva il generico programma di porre in essere furti di tessere bancomat;
in tal caso, infatti, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (cfr. sez. 5 n. 10917 del 12/01/2012, Rv. 252950).
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). ,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello