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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'esito della trattazione scritta della causa, disposta ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 24.9.2024, lette le note depositate dalle parti nel termine assegnato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 677/2023
promossa
da - appellante - Pt_1
Avv.ti Massimiliano Minicucci, Silvano Imbriaci e Marco Fallaci
contro
- appellante incidentale - Controparte_1
Avv. Alfredo Di Silvestro
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 311/2023 del Tribunale di Livorno giudice del lavoro, pubblicata il 12.9.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' impugna davanti a questa Corte la sentenza 12.9.2023 del Pt_1
Tribunale di Livorno, che, in accoglimento delle domande di
[...]
, ha dichiarato irripetibile l'importo di € 56.191,57, erogato CP_1 dall' alla parte privata nel periodo compreso tra il 1°.
5.2012 e il Pt_1
30.6.2021, a titolo di ratei di indennità di accompagnamento e invece non dovuto, per essere stata esclusa la permanenza dei presupposti sanitari della prestazione, in esito alla visita di verifica cui era stata CP_1 sottoposta nell'aprile 2012.
2. I fatti all'origine della lite risultano già dalla decisione di primo grado e sono comunque pacifici. E' certo quindi che l'odierna appellata, che, secondo quanto allegato senza contestazioni dalla sua difesa, è affetta fin dall'età neonatale da una grave encefalopatia con emiparesi destra, sia stata titolare di indennità di accompagnamento dal 1987 e di pensione di invalidità civile dal 2009 e che sia stata sottoposta a visita di verifica, da parte della competente commissione medica, il 27.4.2012.
3. E' pure pacifico (e comunque documentato dal verbale di visita, doc. 2 dell' ) che, in quella sede, la commissione medica riconobbe Pt_1 CP_1 persona “invalida con totale permanente inabilità lavorativa 100%”, escludendo quindi la persistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (l'incapacità di deambulare autonomamente o di attendere senza ausili agli atti quotidiani della vita), cui non si fa più menzione nelle conclusioni.
4. Il verbale fu consegnato all'indirizzo dell'odierna appellata il 21.5.2012
(come risulta dai docc. 3 e 4 del fascicolo dell' ), ma l' non Pt_1 Pt_1 sospese, né revocò la prestazione nel termine previsto dall'art. 37 comma
8 della L. 448/1998. Continuò invece a pagare a l'indennità di CP_1 accompagnamento fino al luglio 2021 (quindi per oltre nove anni dalla visita di revisione), quando la revocò e (con lettera datata 14.7.2021) chiese all'assistita la restituzione dei ratei del beneficio corrisposti dalla data della visita (e quindi dal 1.5.2012), fino al 30.6.2021, somma quantificata in € 56.191,57 e che l'istituto ha inteso recuperare ratealmente, trattenendo dalla pensione ancora in godimento della parte privata una frazione pari al 20% .
5. A fronte della diffida, l'assistita ha agito davanti al Tribunale di Livorno, assumendo l'irripetibilità delle somme di cui le era stata richiesta la restituzione, che le sarebbero state pagate solo per un errore dell' . Pt_1
2 L'istituto infatti non le avrebbe mai comunicato l'esito della visita di revisione e aveva poi continuato a erogarle per anni la prestazione dopo quella visita, così che ella avrebbe percepito tali importi in completa buona fede, data la sostanziale identità delle sue condizioni psico-fisiche.
6. L' ha resistito davanti al Tribunale, argomentando in contrario Pt_1
l'integrale ripetibilità dell'indebito con decorrenza dalla data della visita di revisione, ex art. 37 L. 448/1998 e contestando la buona fede della ricorrente, che non avrebbe potuto fare alcun legittimo affidamento sulla debenza dell'indennità, dato che aveva regolarmente ricevuto la notifica del verbale di visita che aveva escluso la permanenza dei presupposti sanitari dell'indennità di accompagnamento.
7. Il Tribunale, come detto, ha accolto il ricorso e dichiarato irripetibile l'indebito, condannando l' a restituire le somme medio tempore Pt_1 trattenute. In motivazione, richiamando conforme giurisprudenza di merito, ha ritenuto che, ove l'istituto non osservi le forme e i tempi del procedimento previsto dal comma 8 dell'art. 37 L. 448/1998, non possa formarsi alcun indebito, quanto alle prestazioni erogate dopo il venir meno del requisito sanitario. Il primo giudice ha infine disposto la compensazione delle spese, in ragione del “contrasto riscontrato sulle questioni di cui è causa” nella giurisprudenza di legittimità.
8. L'istituto di previdenza impugna la decisione e ne chiede la riforma e quindi il rigetto delle domande avversarie, affidando le proprie ragioni a tre motivi. Con il primo censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto inapplicabile all'indebito assistenziale la disciplina generale civilistica dell'art. 2033 c.c., che avrebbe dovuto invece regolare anche la presente fattispecie, così che l'indebito sarebbe stato integralmente ripetibile.
9. Con il secondo e il terzo motivo l'appellante argomenta poi variamente l'insussistenza della dedotta buona fede dell'accipiens, avendo CP_1
3 ricevuto copia del verbale di visita, che escludeva il suo diritto all'indennità di accompagnamento
10. Si è costituita l'appellata per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria. Ha proposto inoltre appello incidentale avverso il capo della decisione contenente il regolamento delle spese di lite, lamentando che il primo giudice ne abbia disposto la compensazione, in assenza delle condizioni previste dall'art. 92 c.p.c., tra le quali non potrebbe essere ricompreso il contrasto tra opposti indirizzi giurisprudenziali, che comunque nella specie nemmeno esisterebbe.
11. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la Corte ritiene i tre motivi dell'appello principale, che possono essere esaminati congiuntamente, completamente infondati.
12. In proposito deve rammentarsi come sia consolidata nella giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass. 1446/2008)
l'affermazione secondo cui, nello specifico ambito delle prestazioni erogate agli invalidi civili, la disciplina della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata per questa materia, che presenta tratti eccentrici rispetto a quella generale codicistica e che neppure coincide con le regole dettate per le pensioni o altri trattamenti previdenziali, che non possono essere perciò applicate analogicamente o estensivamente (un regime differenziato la cui legittimità è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con l'ord. 448 del 2000).
13. Tali principi di settore si articolano in una complessa disciplina, nell'ambito della quale devono distinguersi vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali delle prestazioni assistenziali oppure di quelli sanitari, o ancora di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o infine a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
4 14. Pur nella diversità delle varie fattispecie, tuttavia, fin da Cass. n.
1446/2008 (v. pure Cass. n. 11921/2015) il Giudice di legittimità ha ritenuto che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si
è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento”. E su un tale principio si è fondata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale, allorché pur affermando – con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste, come detto, un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto tuttavia che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004).
15. Anzi, al riguardo, la Corte Costituzionale ha evidenziato come il canone dell'art. 38 Cost. appresti al descritto principio di settore una garanzia costituzionale, in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
16. In applicazione di tali principi, nel caso, che qui interessa, in cui venga meno il requisito sanitario delle prestazioni di invalidità civile, il Giudice di legittimità ha rilevato come la legge appresti una disciplina che si avvicina a quella dell'indebito previdenziale “nella parte in cui non
5 consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento” erogate prima della visita di verifica (così Cass. 29419/2019).
17. Quanto invece al periodo successivo alla visita, l'art. 37 comma 8 della
L. 448/1998 impone all' di disporre l'immediata sospensione della Pt_1 provvidenza e di provvedere alla relativa revoca entro 90 giorni dalla visita di verifica. E la Corte Costituzionale (si tratta di Corte Cost. 448/2000) ha rilevato come una tale previsione, volta a evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, “possa protrarsi eccessivamente nel tempo”, sia “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38 Cost., comma 1”. Così che in maniera inequivocabile la decisione del Giudice delle leggi pone in relazione il termine breve, assegnato all' per disporre la revoca delle prestazioni Pt_1 non più dovute, con l'attitudine della norma a soddisfare l'esigenza, costituzionalmente tutelata, di non gravare sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente (per questa osservazione espressamente Cass. 29419/2019).
18. Ora facendo applicazione di tali principi nella specie, è un fatto che l' non abbia rispettato il disposto dell'art. 37 comma 8 e abbia invece Pt_1 continuato a pagare a l'indennità di accompagnamento per oltre CP_1 nove anni, per poi richiedere all'assistita la restituzione di somme,
“naturaliter già consumate” (secondo il linguaggio dei precedenti costituzionali sopra richiamati), in quanto destinate a far fronte a esigenze primarie di vita. Una condotta, da un lato idonea a completamente vanificare la ratio della norma, diretta, come si è detto, a non pregiudicare la condizione di vita dei beneficiari delle prestazioni
(oggetto di protezione costituzionale, come correttamente argomentato da
Cass. 29419/2019), dall'altra, nella concreta situazione di fatto, senz'altro tale da ingenerare nella parte privata un ragionevole affidamento sulla legittimità (e quindi definitività) delle erogazioni.
6 19. Un affidamento che non può dirsi escluso anche ove si ritenga effettivamente notificato il verbale di visita (la parte privata, in primo grado, aveva disconosciuto ex art. 214 c.p.c. la sottoscrizione apposta sulla relata di notifica, prodotta in copia dall' e l'istituto aveva chiesto Pt_1 di produrre l'originale del documento, incombente che il Tribunale, coerentemente con il percorso argomentativo della sua decisione, aveva ritenuto non necessario).
20. Deve infatti rilevarsi come quel verbale non contenesse alcun riferimento alla revoca dell'indennità di accompagnamento (che non spettava alla commissione disporre) e per contro affermasse trovarsi l'assistita in una condizione psicofisica comunque obiettivamente molto grave (“invalida con totale permanente inabilità lavorativa 100%”), che, particolarmente per una persona affetta dalle severe patologie di cui si dice nel ricorso di primo grado, doveva ragionevolmente apparire indistinguibile da quella (l'incapacità di attendere senza ausili agli atti quotidiani della vita) che le aveva consentito di percepire per anni l'indennità di accompagnamento. E la buona fede dell'originaria attrice è confermata dal fatto che ella non abbia fatto opposizione al verbale nel termine di legge.
21. Deve quindi ritenersi, facendo seguito a precedenti di legittimità resi in casi assolutamente analoghi al presente (Cass. n. 29419/2018, già citata, relativa alla ripetizione di somme erogate per 10 anni dopo la visita di revisione che aveva riconosciuto l'invalidità al 100% ma negato l'indennità di accompagnamento e ancora Cass. n. 4668/2021, avente a oggetto una richiesta analoga avanzata dopo oltre 4 anni di erogazione della stessa indennità dopo la visita di revisione), che il legittimo affidamento ingenerato nell'assistita dall'errore riferibile solo all' e la Pt_1 natura della prestazione impongano di escludere la ripetibilità dell'indebito di cui è causa.
7 22. Tutti e tre i motivi dell'appello principale dell' devono essere Pt_1 pertanto respinti.
23. E' invece fondato l'appello incidentale dell'assistita. In disparte infatti ogni questione relativa alla possibilità di ricondurre il contrasto di giurisprudenza alle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese, è comunque un fatto l'esistenza, sulle questioni di causa, di precedenti di legittimità resi in casi del tutto analoghi al presente.
Circostanza che avrebbe imposto di non derogare al principio generale della soccombenza. Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale,
l' deve essere condannato alla rifusione delle spese del primo grado Pt_1 di giudizio, liquidate come in dispositivo.
24. Le spese del presente grado, come pure liquidate in dispositivo, devono seguire la soccombenza. Di queste ultime deve disporsi la condanna in favore dello Stato, avendo ottenuto l'assistita, nel grado di appello, l'ammissione al patrocinio pubblico.
25. Infine, a norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'istituto appellante principale della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale dell'assistita, condanna l' alla rifusione delle spese del primo Pt_1 grado, che liquida in € 4.201,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. Condanna l' alla rifusione delle spese del presente grado in favore dello Pt_1
Stato, spese che liquida in € 4.997,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante principale della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente
8 della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze 12.2.2025 Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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