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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 03/12/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 831/2022 r.g.a.c.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello;
- premesso che l'udienza del 2.12.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Isernia, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, dott. Marco Ponsiglione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RGAC 831/2022 vertente
TRA
(CF. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso (C.F.
) nei cui uffici domicilia, ope legis, alla via Insorti d'Ungheria n. 74; P.IVA_2
APPELLANTE
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Virgilio Romano, presso il cui studio in Cantalupo Nel
AN (IS) alla Via Monarecce n. 2 è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Isernia n. 23/2022
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
2.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con ricorso depositato in data 25.11.2021, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. CP_1
PTR1720000626, elevato dalla Polizia Stradale di in data 3.11.2021 con cui veniva irrogata la Pt_1 sanzione amministrativa complessiva di euro 336,00, oltre alla decurtazione di n. 2 punti dalla patente, per la violazione di cui all'art. 174 co.8 C.d.s., perché l'istante, alla guida del veicolo tg.
EK535TC, non aveva completato, nell'arco delle 24 ore successive al termine del periodo di riposo del giorno 18.10.2021, completato un nuovo periodo di riposo giornaliero.
Il ricorrente lamentava l'illegittimità del verbale di accertamento, avendo lo stesso effettuato il periodo di riposo prescritto dal regolamento CE 561/2006; evidenziava, inoltre, l'assenza di prova del regolare funzionamento del tachigrafo e chiedeva applicarsi l'esimente di cui all'art. 3 l.
689/1981.
Si costituiva in giudizio, la , eccependo l'incompetenza del Giudice di Pace di Agnone in Parte_1 favore del Giudice di Pace di Orvieto (essendo l'infrazione avvenuta nel territorio del CP_2
) e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
[...]
Il Giudice di Pace di Isernia dichiarava la contumacia della resistente, ritenendo irrituale la costituzione della stessa, ed accoglieva il ricorso del , ritenendo operante l'esimente di cui CP_1 all'art. l. 689/1981; annullava, pertanto, il verbale opposto e compensava le spese di lite.
Avverso la citata sentenza proponeva tempestivamente appello la reiterando Parte_1
l'eccezione di incompetenza territoriale e contestando, nel merito, le conclusioni cui era pervenuto il Giudice di prime cure. Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Le Tribunale adìto, in accoglimento del presente appello e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti: dichiarare nulla la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112
c.p.c. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 204 bis del d.lgs. 285/1992 e dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, convalidare il verbale di contestazione n.
PTR1720000626 ovvero, comunque, annullare e/o riformare la predetta sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 204 bis del d.lgs. 285/1992 e dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 150/2011, affermando la competenza del Giudice di Pace di Orvieto;
- dichiarare altresì nulla la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art.
132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 111, comma 6 cost. e, per l'effetto, convalidare il verbale di contestazione n. PTR1720000626;
- dichiarare nulla e/o annullare e/o riformare la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 cost., dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. 82/2005 e dell'art. 156, comma 3,
c.p.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, per l'effetto, convalidare il verbale di contestazione n.
PTR1720000626;
- annullare e/o riformare infine la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., nonché degli artt. 113, comma 1, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 3 della legge 689/1981 e, per l'effetto, convalidare il verbale di contestazione n. PTR1720000626;
- in ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.”
Si costituiva il , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del
2.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto tempestivamente e, come tale, è ammissibile.
Innanzitutto, occorre rimarcare l'erronea dichiarazione di contumacia della Parte_1 posto che quest'ultima si è costituita tramite raccomandata A/R n. del 18.1.2022 indirizzata all'ufficio del Giudice di Pace di Isernia. Tale modalità risulta legittima, alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 12509/2015), secondo cui “l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) - al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione - realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge […]”.
Del resto, anche a considerare (come fatto dal Giudice di Pace) la stessa comparsa di costituzione effettuata tramite pec, la stessa modalità sarebbe stata legittima. Sul punto, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ribadito la piena ammissibilità dell'uso della pec, nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione dinanzi al Giudice di pace, per l'invio degli atti relativi alla costituzione della P.A., “trattandosi di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera irrituale, in quanto non previsto dalla legge, il deposito dell'atto non effettuato di persona” (cfr., ex multis,
Cass. n. 14281/2023). Trattasi infatti, come argomentato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, di un orientamento speculare ad altro principio enunciato dalla medesima Corte, secondo cui la notificazione delle ordinanze ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del
1981 può avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilità dell'atto e la finalità della notificazione, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla legge n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati (cfr. Cass., Sez. 6-2, n. 28829, 16 dicembre 2020; in ordine alla regolarità della costituzione in giudizio da parte della avvenuta mediante spedizione del plico, Parte_1 comprensivo della comparsa e dei documenti prodotti a mezzo posta cfr., Cass. n. 1205/2009, per la quale il principio espresso condivide la medesima ratio della fattispecie decisa dalla Corte costituzionale n. 98/2004 con la quale è stata ritenuta ammissibile la spedizione del ricorso oppositivo a mezzo del servizio postale).
Il Giudice di Pace di Isernia, dunque, avrebbe dovuto ritenere rituale e tempestiva la costituzione in giudizio della È errata, dunque, la motivazione del Giudice di prime cure nella Parte_1 parte nella parte in cui dalla dichiarazione di contumacia della ha fatto Parte_1 discendere la mancata contestazione della competenza territoriale del Giudice di Pace di Isernia, ritualmente e tempestivamente proposta.
L'eccezione di incompetenza, poi reiterata in appello, è, a ben vedere, fondata.
Ed infatti, in applicazione della normativa di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del Codice della Strada appartengono alla competenza del Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione. Ai sensi dell'art. 7 co.2 d.lgs. 150/2011, poi, il foro delle opposizioni ai verbali degli organi accertatori delle violazioni al codice della Strada è inderogabile ed il criterio per l'individuazione del giudice territorialmente competente in detta materia è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Competente a decidere in primo grado è, dunque, l'ufficio del Giudice di Pace nella cui circoscrizione è stata rilevata la violazione del Codice della Strada, oggetto del verbale di accertamento: competenza per territorio, quella appena descritta, che ha natura inderogabile ai sensi dell'art. 204 bis del Codice della Strada (cfr. Cass. n. 9486/2012; Cass. 24876/2006; Cass.
14616/2009; Cass. 36968/2021).
Ne discende che, essendo stata la violazione commessa in luogo di competenza del Giudice di Pace di Orvieto (come risulta dalla documentazione presente in atti, ossia il verbale di accertamento della violazione, commessa nel in provincia di circostanza oltretutto non Controparte_2 Pt_1 contestata), va accolto l'appello, dichiarando l'incompetenza del Giudice di Pace di Isernia in favore del Giudice di Pace di Orvieto.
Orbene, in sede di gravame, il Giudice adito deve disporre la rimessione della causa dinanzi al
Giudice competente in primo grado, non operando nella fattispecie in esame il divieto di rimessione del procedimento in primo grado. Secondo un consolidato indirizzo ermeneutico, qualora il giudice dell'appello ravvisi l'incompetenza del Giudice di primo grado, già ritualmente eccepita in prime cure e risolta in senso negativo dal Giudice a quo, come nel caso in esame, deve dichiararsi l'incompetenza di quest'ultimo indicando il Giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto tempestivamente (cfr. Cass. civ., Sez. 6, n. 13439/2020, secondo cui “Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt.
353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto.”).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che l'appello è stato accolto, sono poste quindi a carico della parte appellata e, tenuto conto della natura della controversia, del valore e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 147/2022, ai minimi.
Le spese processuali del primo grado di giudizio sono invece irripetibili, atteso che l'
[...]
è stato in giudizio personalmente avvalendosi di un funzionario Controparte_3 appositamente delegato (cfr., Cass. n. 6232/95; Cass. 2.09.2005, n. 17708, “In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, può ottenere la condanna dell'opponente rimasto soccombente soltanto alla rifusione delle spese vive debitamente documentate in apposita nota”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione così provvede:
• Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza n. 23/2022 del Giudice di
Pace di Isernia depositata in data 1.2.2022;
• per l'effetto, dichiara la competenza del Giudice di Pace di Orvieto, assegnando alle parti termine di gg. 60 per la riassunzione dinanzi a quest'ultimo;
• condanna al pagamento, in favore della , delle CP_1 Controparte_4 spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 332,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 64,50, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A..
Isernia, 2.12.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 831/2022 r.g.a.c.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello;
- premesso che l'udienza del 2.12.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Isernia, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, dott. Marco Ponsiglione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RGAC 831/2022 vertente
TRA
(CF. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso (C.F.
) nei cui uffici domicilia, ope legis, alla via Insorti d'Ungheria n. 74; P.IVA_2
APPELLANTE
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Virgilio Romano, presso il cui studio in Cantalupo Nel
AN (IS) alla Via Monarecce n. 2 è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Isernia n. 23/2022
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
2.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con ricorso depositato in data 25.11.2021, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. CP_1
PTR1720000626, elevato dalla Polizia Stradale di in data 3.11.2021 con cui veniva irrogata la Pt_1 sanzione amministrativa complessiva di euro 336,00, oltre alla decurtazione di n. 2 punti dalla patente, per la violazione di cui all'art. 174 co.8 C.d.s., perché l'istante, alla guida del veicolo tg.
EK535TC, non aveva completato, nell'arco delle 24 ore successive al termine del periodo di riposo del giorno 18.10.2021, completato un nuovo periodo di riposo giornaliero.
Il ricorrente lamentava l'illegittimità del verbale di accertamento, avendo lo stesso effettuato il periodo di riposo prescritto dal regolamento CE 561/2006; evidenziava, inoltre, l'assenza di prova del regolare funzionamento del tachigrafo e chiedeva applicarsi l'esimente di cui all'art. 3 l.
689/1981.
Si costituiva in giudizio, la , eccependo l'incompetenza del Giudice di Pace di Agnone in Parte_1 favore del Giudice di Pace di Orvieto (essendo l'infrazione avvenuta nel territorio del CP_2
) e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
[...]
Il Giudice di Pace di Isernia dichiarava la contumacia della resistente, ritenendo irrituale la costituzione della stessa, ed accoglieva il ricorso del , ritenendo operante l'esimente di cui CP_1 all'art. l. 689/1981; annullava, pertanto, il verbale opposto e compensava le spese di lite.
Avverso la citata sentenza proponeva tempestivamente appello la reiterando Parte_1
l'eccezione di incompetenza territoriale e contestando, nel merito, le conclusioni cui era pervenuto il Giudice di prime cure. Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Le Tribunale adìto, in accoglimento del presente appello e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti: dichiarare nulla la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112
c.p.c. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 204 bis del d.lgs. 285/1992 e dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, convalidare il verbale di contestazione n.
PTR1720000626 ovvero, comunque, annullare e/o riformare la predetta sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 204 bis del d.lgs. 285/1992 e dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 150/2011, affermando la competenza del Giudice di Pace di Orvieto;
- dichiarare altresì nulla la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art.
132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 111, comma 6 cost. e, per l'effetto, convalidare il verbale di contestazione n. PTR1720000626;
- dichiarare nulla e/o annullare e/o riformare la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 cost., dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. 82/2005 e dell'art. 156, comma 3,
c.p.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, per l'effetto, convalidare il verbale di contestazione n.
PTR1720000626;
- annullare e/o riformare infine la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., nonché degli artt. 113, comma 1, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 3 della legge 689/1981 e, per l'effetto, convalidare il verbale di contestazione n. PTR1720000626;
- in ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.”
Si costituiva il , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del
2.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto tempestivamente e, come tale, è ammissibile.
Innanzitutto, occorre rimarcare l'erronea dichiarazione di contumacia della Parte_1 posto che quest'ultima si è costituita tramite raccomandata A/R n. del 18.1.2022 indirizzata all'ufficio del Giudice di Pace di Isernia. Tale modalità risulta legittima, alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 12509/2015), secondo cui “l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) - al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione - realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge […]”.
Del resto, anche a considerare (come fatto dal Giudice di Pace) la stessa comparsa di costituzione effettuata tramite pec, la stessa modalità sarebbe stata legittima. Sul punto, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ribadito la piena ammissibilità dell'uso della pec, nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione dinanzi al Giudice di pace, per l'invio degli atti relativi alla costituzione della P.A., “trattandosi di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera irrituale, in quanto non previsto dalla legge, il deposito dell'atto non effettuato di persona” (cfr., ex multis,
Cass. n. 14281/2023). Trattasi infatti, come argomentato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, di un orientamento speculare ad altro principio enunciato dalla medesima Corte, secondo cui la notificazione delle ordinanze ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del
1981 può avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilità dell'atto e la finalità della notificazione, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla legge n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati (cfr. Cass., Sez. 6-2, n. 28829, 16 dicembre 2020; in ordine alla regolarità della costituzione in giudizio da parte della avvenuta mediante spedizione del plico, Parte_1 comprensivo della comparsa e dei documenti prodotti a mezzo posta cfr., Cass. n. 1205/2009, per la quale il principio espresso condivide la medesima ratio della fattispecie decisa dalla Corte costituzionale n. 98/2004 con la quale è stata ritenuta ammissibile la spedizione del ricorso oppositivo a mezzo del servizio postale).
Il Giudice di Pace di Isernia, dunque, avrebbe dovuto ritenere rituale e tempestiva la costituzione in giudizio della È errata, dunque, la motivazione del Giudice di prime cure nella Parte_1 parte nella parte in cui dalla dichiarazione di contumacia della ha fatto Parte_1 discendere la mancata contestazione della competenza territoriale del Giudice di Pace di Isernia, ritualmente e tempestivamente proposta.
L'eccezione di incompetenza, poi reiterata in appello, è, a ben vedere, fondata.
Ed infatti, in applicazione della normativa di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del Codice della Strada appartengono alla competenza del Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione. Ai sensi dell'art. 7 co.2 d.lgs. 150/2011, poi, il foro delle opposizioni ai verbali degli organi accertatori delle violazioni al codice della Strada è inderogabile ed il criterio per l'individuazione del giudice territorialmente competente in detta materia è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Competente a decidere in primo grado è, dunque, l'ufficio del Giudice di Pace nella cui circoscrizione è stata rilevata la violazione del Codice della Strada, oggetto del verbale di accertamento: competenza per territorio, quella appena descritta, che ha natura inderogabile ai sensi dell'art. 204 bis del Codice della Strada (cfr. Cass. n. 9486/2012; Cass. 24876/2006; Cass.
14616/2009; Cass. 36968/2021).
Ne discende che, essendo stata la violazione commessa in luogo di competenza del Giudice di Pace di Orvieto (come risulta dalla documentazione presente in atti, ossia il verbale di accertamento della violazione, commessa nel in provincia di circostanza oltretutto non Controparte_2 Pt_1 contestata), va accolto l'appello, dichiarando l'incompetenza del Giudice di Pace di Isernia in favore del Giudice di Pace di Orvieto.
Orbene, in sede di gravame, il Giudice adito deve disporre la rimessione della causa dinanzi al
Giudice competente in primo grado, non operando nella fattispecie in esame il divieto di rimessione del procedimento in primo grado. Secondo un consolidato indirizzo ermeneutico, qualora il giudice dell'appello ravvisi l'incompetenza del Giudice di primo grado, già ritualmente eccepita in prime cure e risolta in senso negativo dal Giudice a quo, come nel caso in esame, deve dichiararsi l'incompetenza di quest'ultimo indicando il Giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto tempestivamente (cfr. Cass. civ., Sez. 6, n. 13439/2020, secondo cui “Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt.
353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto.”).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che l'appello è stato accolto, sono poste quindi a carico della parte appellata e, tenuto conto della natura della controversia, del valore e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 147/2022, ai minimi.
Le spese processuali del primo grado di giudizio sono invece irripetibili, atteso che l'
[...]
è stato in giudizio personalmente avvalendosi di un funzionario Controparte_3 appositamente delegato (cfr., Cass. n. 6232/95; Cass. 2.09.2005, n. 17708, “In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, può ottenere la condanna dell'opponente rimasto soccombente soltanto alla rifusione delle spese vive debitamente documentate in apposita nota”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione così provvede:
• Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza n. 23/2022 del Giudice di
Pace di Isernia depositata in data 1.2.2022;
• per l'effetto, dichiara la competenza del Giudice di Pace di Orvieto, assegnando alle parti termine di gg. 60 per la riassunzione dinanzi a quest'ultimo;
• condanna al pagamento, in favore della , delle CP_1 Controparte_4 spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 332,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 64,50, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A..
Isernia, 2.12.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione