CASS
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2025, n. 37992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37992 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina nei confronti di: Eurospin Lazio s.p.a. Latina Green Building Sri Punto Immobiliare Srl avverso l'ordinanza del 28/01/2025 del TRIB. LIBERTA' di Latina Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPINA CASELLA, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sentito l'avvocato Giuseppe Ciaglia in difesa di Eurospin Lazio e Latina green building srl, che chiede il rigetto o l'inammissibilità del ricorso. Sentito l'avvocato Giorgio Tamburrini in difesa di Latina green building srl, che chiede la conferma del provvedimento impugnato. P 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 37992 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 24/09/2025 Sentita l'avvocata Elena Tomassetti. in difesa di Punto immobiliare srl e l'avvocato AN ER NO, domiciliatario, che chiedono la conferma del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 febbraio 2024, il Tribunale del riesame di Latina annullava il decreto di sequestro preventivo di un'area dell'estensione di mq. 17.703, catastalmente distinta in mappali nn. 18, 1409, 1410, 1411, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419 e 1420 del foglio n. 170, sita in Latina località Q3, emesso dal GIP di Latina in ordine ai reati di cui agli artt. 110, cod. pen., 44, lett. b), TU edilizia e 181, d. Igs. n. 42 del 2004, ivi comprese le strutture sovrastanti in corso di edificazione, quanto alla costruzione di un centro commerciale nel Comune di Latina da parte di Eurospin Lazio S.p.A., Latina Green Building S.r.l. e Punto Immobiliare S.r.l., con presunta violazione delle norme urbanistiche e paesaggistiche e distruzione di area boschiva vincolata, contestati a RI LU e OR IO, rispettivamente nella qualità di legale rappresentante della Green Building s.r.l. e della Eurospin Lazio s.p.a., società proprietarie di un terreno sito in Comune di Latina, nonché nei confronti di AN VI, quale progettista e direttore dei lavori e di AN EF, quale dirigente del SUAP del predetto Comune, firmatario dei titoli unici ed, infine a TR IO, quale responsabile del procedimento relativo ai predetti titoli unici. Con avviso di conclusione delle indagini preliminari del 29.4.2024 il Pubblico Ministero modificava l'originaria imputazione posta alla base del decreto di sequestro annullato dal Tribunale del Riesame, contestando il reato di lottizzazione abusiva. 4. Con sentenza del 12.9.2024 la Corte di cassazione, consapevole della nuova contestazione, ma limitando l'esame all'originaria imputazione cautelare, annullava l'ordinanza del Tribunale del Riesame con rinvio per nuovo esame. 2. Sez. 3, n. 1199/2024, accogliendo il ricorso del P.M., e dichiarato inammissibile quello proposto dalla Associazione Codici, in estrema sintesi, in punto di fumus boni juris, ha ricostruito la normativa regionale applicabile ratione temporis alla fattispecie, chiarendo che alla luce della disposizione transitoria contenuta nell'art. 24, comma 1, lett. B, n.2, la competenza al rilascio del titolo abilitativo appartiene alla Regione e non al Comune di Latina. Inoltre, l'art. 15, comma 1, lett. n) del testo unico del commercio di cui alla legge regionale n. 22 del 2019 aveva rimosso il limite della 2 presenza di almeno quattro esercizi commerciali per integrare la nozione di "centro commerciale". Ciò premesso, l'opera in questione è stata ritenuta unica, quale intervento edilizio, perché un'opera può essere considerata unitaria anche se frazionata in più titoli edilizi, se è funzionalmente e strutturalmente unitaria e finalizzata a un unico obiettivo. Inoltre, si è ribadito che il giudice penale può disapplicare titoli edilizi illegittimi anche se non annullati in sede amministrativa/o manifestamente illegittimi, in condivisione delle sentenze UN (Sez. 3, n. 49687 del 7 giugno 2018) e Iodice (Sez. 3, n. 56678 del 21 settembre 2018), rilevando che, nel caso di specie l'illegittimità del progetto presentato era evidente e macroscopica, tale da poter essere rilevata anche da non addetti ai lavori, come comprovato dal tentativo di aggirare la normativa di cui all'art. 24, lett. b) n.2 legge reg. n. 33/1999, con la presentazione al SUAP di Latina della SCIA in variante prot. 121344 del primo dicembre 2023, attraverso cui era stata prefigurata l'unificazione del negozio al primo piano con la sottostante unità commerciale. La costruzione in aree vincolate può integrare reati ex art. 44 d.P.R. 380/2001 e art. 181 d.lgs. 42/2004 e l'uso della SCIA, per modificare l'assetto dell'opera, costituisce un escamotage elusivo se aggira limiti normativi. 3. A seguito del disposto giudizio di rinvio, il Tribunale di Latina, riconosciuto il fumus con riferimento alla contestazione originaria, ha rilevato l'insussistenza del periculum in mora, osservando che, sia in materia paesaggistica che urbanistica, pur potendo un'opera abusiva ultimata (quale è quella in oggetto) incidere ulteriormente sul regolare assetto del territorio, residua comunque l'obbligo per il giudice di motivare in ordine a tali conseguenze ulteriori, rispetto alla consumazione del reato, derivanti dalla disponibilità del bene (Sez. 3, n. 52051 del 20 ottobre 2016, Rv. 268812-01; Sez. 4 n. 15254 del 28 febbraio 2018). Neppure era apprezzabile una legittimazione dell'intervento ablativo in ragione del cd. carico urbanistico, in mancanza di indici deponenti per un incremento degli spazi pubblici, delle infrastrutture e delle opere di cd. urbanizzazione secondaria. 4. Avverso tale decisione, propone ricorso il P.M. sulla base delle seguenti ragioni: 1) Le opere in esame non erano state ultimate, né alla data del 26 settembre 2023, quando fu richiesto il sequestro preventivo, né a quella del 9 gennaio 2024, quando il decreto fu depositato, come dimostrato dalla documentazione esaminata dal Tribunale;
i 3 2) il progetto unitario di centro commerciale e quelli assentiti con i titoli unici a stralcio prevedevano e prevedono la realizzazione e la dislocazione di tre passi carrabili;
3) al momento del controllo eseguito il 13 gennaio 2024 dalla P.G. all'atto del sequestro non erano state ultimate, come si evince dalle fotografie allegate al verbale;
4) come risulta dalle determine dirigenziali del 13 settembre 2024, nonostante le gravissime ipotesi di reato contestate, l'amministrazione comunale aveva omesso l'adozione dei provvedimenti vincolati prescritti dall'art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001 e soltanto il 2 aprile 2024 aveva rilasciato alla Latina Green Building la concessione in uso passo carrabile localizzato al civico 131 della via del Lido, unico autorizzato. 5.Con memoria depositata in data 12 settembre 2025, la difesa di Latina Green Building s.r.I., ha rappresentato che, nelle more del presente procedimento, in data 24.1.2025, pochi giorni prima dell'udienza innanzi al Tribunale del Riesame, il Pubblico Ministero richiedeva al GIP l'emissione di un nuovo decreto di sequestro preventivo sulla base della nuova contestazione di lottizzazione abusiva oramai cristallizzata nel decreto di citazione a giudizio (ancora non notificato). In data 28.1.2025, con ordinanza depositata il successivo 19.2.2025, il Tribunale del Riesame, pur prendendo cognizione della nuova contestazione di lottizzazione abusiva, confermava l'annullamento del decreto di sequestro ritenendo la sussistenza del fumus, ma escludendo la sussistenza del periculum in mora. Avverso tale ordinanza è stato proposto il ricorso oggi in trattazione. In data 31.3.2025, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Latina, in accoglimento della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, emetteva un nuovo decreto di sequestro preventivo fondato sulla nuova contestazione di lottizzazione abusiva. In data 10.6.2025, con ordinanza depositata il successivo 4.7.2025, il Tribunale del Riesame annullava il decreto di sequestro emesso dal GIP in data 31.3.2025, rilevando la violazione del divieto di "bis in idem" cautelare, oltre a carenze motivazionali in tema di periculum in mora. Avverso tale pronuncia il Pubblico Ministero ha proposto un ulteriore ricorso per cassazione fissato per il 29.10.2025 (allegato 3). Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso del P.M. 6. All'udienza odierna le parti hanno discusso oralmente, concludendo come indicato in epigrafe. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le vicende dell'ulteriore procedimento cautelare intercorso relativamente ai beni oggetto del presente procedimento, posto che l'eventuale litispendenza cautelare determinerebbe la nullità del secondo provvedimento e non del presente, (Sez. 3, n. 43365 del 08/10/2024; Rv. 287142 — 01), non assumono rilievo in questa sede. 2. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 3. In primo luogo, il ricorso si articola in una serie di considerazioni critiche, per molti aspetti versate in fatto, non scandite dal riferimento ai vizi deducibili nel giudizio di cassazione. La decisione impugnata avrebbe errato nel ritenere l'effettiva completa esecuzione delle opere oggetto di contestazione, traendone il presupposto per valutare insussistente il periculum in mora. 4. Occorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali. Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 2 del 28-1-2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U., n. 25080 del 28-5-2003, Pellegrino, Rv. 224611). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento: La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, 5 non ha, infatti, perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi, pertanto, dai difetti logici della motivazione. 5. Occorre dunque verificare se, nel caso in esame, ci si trovi di fronte a una motivazione meramente apparente. Il Tribunale, in applicazione dei principi di diritto esplicitati dalla sentenza rescindente, ha affermato che andavano applicati i requisiti e standard urbanistici di cui alla legge regionale n. 33 del 1999, che i all'art. 24, comma 1, lett. 13), ti;
tr qualifica come centri commerciali" le strutture composte da un minimo di quattro esercizi direttamente comunicanti tra loro ovvero situati all'interno di una struttura funzionalmente unitaria che si articola lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita complessiva rientrante nella definizione di media struttura di vendita. Nel caso di specie, con il titolo 13/2021, rettificato con protocollo del 21 marzo 2022, risultava assentita l'attività comprendente l'unità commerciale 3, con il titolo 6/2022 del 31 maggio 2022, risulta assentita l'unità commerciale 2 e con il titolo 8/2022 del 9 agosto 2022, risultava assentita l'unità commerciale 1. Risultavano dunque autorizzati quattro esercizi commerciali (tre strutture di media vendita e un esercizio di vicinato). La struttura complessivamente realizzata configurava un centro commerciale, ai sensi dell'art. 24 lett. b) n. 2, della legge regionale n. 33 del 1999. I quattro esercizi commerciali erano poi collegati fra di loro dal punto di vista funzionale e necessariamente confluenti nell'ambito di una gestione unitaria. Il rilascio dei titoli autorizzativi risultava viziato perché le particelle 18 e 126 risultavano destinate a verde pubblico e non potevano essere incluse nel progetto per la realizzazione delle strutture commerciali, essendo stata così destinata sulla base dei progetti assentiti con i titoli 6/22 e 8/22, in contrasto con il PRG. Tutto ciò integrava il requisito del fumus dei reati contestati, di abuso edilizio e paesaggistico, come ritenuto dalla sentenza rescindente. 6. Non è stato invece ritenuto sussistente il periculum in mora, non sindacato dalla Corte dì ,cassazione in sede rescindente. Sul punto, il decreto impugnato aveva ritenuto sussistente il requisito in esame per il possibile aggravamento delle conseguenze dei reati ipotizzati, dal momento che questi devono considerarsi in itinere fino all'eventuale rilascio delle concessioni prescritte. Tuttavia, sia in materia di reati paesaggistici che in materia di violazioni edilizie, pur potendo la libera disponibilità di un'opera abusiva ultimata- quale era quella in esame- incidere ulteriormente sul regolare assetto del territorio, residuava comunque l'obbligo di motivazione del giudice circa tali conseguenze ulteriori rispetto alla consumazione del 6 reato, derivanti dalla libera disponibilità del bene. Richiamati precedenti giurisprudenziali relativi alla necessità del concreto e attuale pericolo derivante dalla esistenza di strutture abusive, il Tribunale, preso atto che l'opera risultava ormai ultimata e utilizzata, non ha ravvisato elementi sufficienti per ritenere integrato un serio aggravamento del carico urbanistico, tenuto conto dell'assenza di indici deponente per la necessità di incremento degli spazi pubblici, delle infrastrutture e delle opere di cd. urbanizzazione secondaria, per quanto emergente dagli atti acquisiti. Era stata pure compiuta una concreta valutazione delle ricadute dal punto di vista della viabilità e della circolazione, come risultava dalle Determine del Comune di Latina n. 1841 e 1842 del 13 settembre 2024, di autorizzazione all'apertura degli esercizi commerciali. 7. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente, è, dunque, puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice e perciò a , v) • 'IL t 3. t:tp,2L- superare lo scrutinio di legittimita g in -tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che si svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale. È pertanto preclusa una verifica in concreto della fondatezza della tesi accusatoria, onde l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati, in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Alla giurisdizione compete quindi il potere- dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero, ragion per cui il tribunale non deve instaurare un processo nel processo ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U., 20-11-1996, Bassi, Rv. 206657). 8. Correlativamente, la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare, da parte della suprema Corte, deve limitarsi al controllo della compatibilità tra la fattispecie concreta e la fattispecie legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (Sez. U., 27-3-1992, Midolini, Rv. 191327), poiché sia in sede di giudizio di riesame che in sede di legittimità non è consentito verificare la sussistenza del fatto-reato ma solo accertare se l'addebito 7 CANCELLE 2 I: ,NuV, 2C12 ' ionari NF atenazzo contestato sia configurabile quale fattispecie astratta di reato, nell'ottica di sommarietà e di provvisorietà, propria della fase delle indagini preliminari. 9. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così è deciso il 24 settembre 2025. Il Consigj,iere est. FI Il presi,clente4 AM Di SA v 8
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPINA CASELLA, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sentito l'avvocato Giuseppe Ciaglia in difesa di Eurospin Lazio e Latina green building srl, che chiede il rigetto o l'inammissibilità del ricorso. Sentito l'avvocato Giorgio Tamburrini in difesa di Latina green building srl, che chiede la conferma del provvedimento impugnato. P 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 37992 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 24/09/2025 Sentita l'avvocata Elena Tomassetti. in difesa di Punto immobiliare srl e l'avvocato AN ER NO, domiciliatario, che chiedono la conferma del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 febbraio 2024, il Tribunale del riesame di Latina annullava il decreto di sequestro preventivo di un'area dell'estensione di mq. 17.703, catastalmente distinta in mappali nn. 18, 1409, 1410, 1411, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419 e 1420 del foglio n. 170, sita in Latina località Q3, emesso dal GIP di Latina in ordine ai reati di cui agli artt. 110, cod. pen., 44, lett. b), TU edilizia e 181, d. Igs. n. 42 del 2004, ivi comprese le strutture sovrastanti in corso di edificazione, quanto alla costruzione di un centro commerciale nel Comune di Latina da parte di Eurospin Lazio S.p.A., Latina Green Building S.r.l. e Punto Immobiliare S.r.l., con presunta violazione delle norme urbanistiche e paesaggistiche e distruzione di area boschiva vincolata, contestati a RI LU e OR IO, rispettivamente nella qualità di legale rappresentante della Green Building s.r.l. e della Eurospin Lazio s.p.a., società proprietarie di un terreno sito in Comune di Latina, nonché nei confronti di AN VI, quale progettista e direttore dei lavori e di AN EF, quale dirigente del SUAP del predetto Comune, firmatario dei titoli unici ed, infine a TR IO, quale responsabile del procedimento relativo ai predetti titoli unici. Con avviso di conclusione delle indagini preliminari del 29.4.2024 il Pubblico Ministero modificava l'originaria imputazione posta alla base del decreto di sequestro annullato dal Tribunale del Riesame, contestando il reato di lottizzazione abusiva. 4. Con sentenza del 12.9.2024 la Corte di cassazione, consapevole della nuova contestazione, ma limitando l'esame all'originaria imputazione cautelare, annullava l'ordinanza del Tribunale del Riesame con rinvio per nuovo esame. 2. Sez. 3, n. 1199/2024, accogliendo il ricorso del P.M., e dichiarato inammissibile quello proposto dalla Associazione Codici, in estrema sintesi, in punto di fumus boni juris, ha ricostruito la normativa regionale applicabile ratione temporis alla fattispecie, chiarendo che alla luce della disposizione transitoria contenuta nell'art. 24, comma 1, lett. B, n.2, la competenza al rilascio del titolo abilitativo appartiene alla Regione e non al Comune di Latina. Inoltre, l'art. 15, comma 1, lett. n) del testo unico del commercio di cui alla legge regionale n. 22 del 2019 aveva rimosso il limite della 2 presenza di almeno quattro esercizi commerciali per integrare la nozione di "centro commerciale". Ciò premesso, l'opera in questione è stata ritenuta unica, quale intervento edilizio, perché un'opera può essere considerata unitaria anche se frazionata in più titoli edilizi, se è funzionalmente e strutturalmente unitaria e finalizzata a un unico obiettivo. Inoltre, si è ribadito che il giudice penale può disapplicare titoli edilizi illegittimi anche se non annullati in sede amministrativa/o manifestamente illegittimi, in condivisione delle sentenze UN (Sez. 3, n. 49687 del 7 giugno 2018) e Iodice (Sez. 3, n. 56678 del 21 settembre 2018), rilevando che, nel caso di specie l'illegittimità del progetto presentato era evidente e macroscopica, tale da poter essere rilevata anche da non addetti ai lavori, come comprovato dal tentativo di aggirare la normativa di cui all'art. 24, lett. b) n.2 legge reg. n. 33/1999, con la presentazione al SUAP di Latina della SCIA in variante prot. 121344 del primo dicembre 2023, attraverso cui era stata prefigurata l'unificazione del negozio al primo piano con la sottostante unità commerciale. La costruzione in aree vincolate può integrare reati ex art. 44 d.P.R. 380/2001 e art. 181 d.lgs. 42/2004 e l'uso della SCIA, per modificare l'assetto dell'opera, costituisce un escamotage elusivo se aggira limiti normativi. 3. A seguito del disposto giudizio di rinvio, il Tribunale di Latina, riconosciuto il fumus con riferimento alla contestazione originaria, ha rilevato l'insussistenza del periculum in mora, osservando che, sia in materia paesaggistica che urbanistica, pur potendo un'opera abusiva ultimata (quale è quella in oggetto) incidere ulteriormente sul regolare assetto del territorio, residua comunque l'obbligo per il giudice di motivare in ordine a tali conseguenze ulteriori, rispetto alla consumazione del reato, derivanti dalla disponibilità del bene (Sez. 3, n. 52051 del 20 ottobre 2016, Rv. 268812-01; Sez. 4 n. 15254 del 28 febbraio 2018). Neppure era apprezzabile una legittimazione dell'intervento ablativo in ragione del cd. carico urbanistico, in mancanza di indici deponenti per un incremento degli spazi pubblici, delle infrastrutture e delle opere di cd. urbanizzazione secondaria. 4. Avverso tale decisione, propone ricorso il P.M. sulla base delle seguenti ragioni: 1) Le opere in esame non erano state ultimate, né alla data del 26 settembre 2023, quando fu richiesto il sequestro preventivo, né a quella del 9 gennaio 2024, quando il decreto fu depositato, come dimostrato dalla documentazione esaminata dal Tribunale;
i 3 2) il progetto unitario di centro commerciale e quelli assentiti con i titoli unici a stralcio prevedevano e prevedono la realizzazione e la dislocazione di tre passi carrabili;
3) al momento del controllo eseguito il 13 gennaio 2024 dalla P.G. all'atto del sequestro non erano state ultimate, come si evince dalle fotografie allegate al verbale;
4) come risulta dalle determine dirigenziali del 13 settembre 2024, nonostante le gravissime ipotesi di reato contestate, l'amministrazione comunale aveva omesso l'adozione dei provvedimenti vincolati prescritti dall'art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001 e soltanto il 2 aprile 2024 aveva rilasciato alla Latina Green Building la concessione in uso passo carrabile localizzato al civico 131 della via del Lido, unico autorizzato. 5.Con memoria depositata in data 12 settembre 2025, la difesa di Latina Green Building s.r.I., ha rappresentato che, nelle more del presente procedimento, in data 24.1.2025, pochi giorni prima dell'udienza innanzi al Tribunale del Riesame, il Pubblico Ministero richiedeva al GIP l'emissione di un nuovo decreto di sequestro preventivo sulla base della nuova contestazione di lottizzazione abusiva oramai cristallizzata nel decreto di citazione a giudizio (ancora non notificato). In data 28.1.2025, con ordinanza depositata il successivo 19.2.2025, il Tribunale del Riesame, pur prendendo cognizione della nuova contestazione di lottizzazione abusiva, confermava l'annullamento del decreto di sequestro ritenendo la sussistenza del fumus, ma escludendo la sussistenza del periculum in mora. Avverso tale ordinanza è stato proposto il ricorso oggi in trattazione. In data 31.3.2025, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Latina, in accoglimento della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, emetteva un nuovo decreto di sequestro preventivo fondato sulla nuova contestazione di lottizzazione abusiva. In data 10.6.2025, con ordinanza depositata il successivo 4.7.2025, il Tribunale del Riesame annullava il decreto di sequestro emesso dal GIP in data 31.3.2025, rilevando la violazione del divieto di "bis in idem" cautelare, oltre a carenze motivazionali in tema di periculum in mora. Avverso tale pronuncia il Pubblico Ministero ha proposto un ulteriore ricorso per cassazione fissato per il 29.10.2025 (allegato 3). Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso del P.M. 6. All'udienza odierna le parti hanno discusso oralmente, concludendo come indicato in epigrafe. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le vicende dell'ulteriore procedimento cautelare intercorso relativamente ai beni oggetto del presente procedimento, posto che l'eventuale litispendenza cautelare determinerebbe la nullità del secondo provvedimento e non del presente, (Sez. 3, n. 43365 del 08/10/2024; Rv. 287142 — 01), non assumono rilievo in questa sede. 2. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 3. In primo luogo, il ricorso si articola in una serie di considerazioni critiche, per molti aspetti versate in fatto, non scandite dal riferimento ai vizi deducibili nel giudizio di cassazione. La decisione impugnata avrebbe errato nel ritenere l'effettiva completa esecuzione delle opere oggetto di contestazione, traendone il presupposto per valutare insussistente il periculum in mora. 4. Occorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali. Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 2 del 28-1-2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U., n. 25080 del 28-5-2003, Pellegrino, Rv. 224611). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento: La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, 5 non ha, infatti, perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi, pertanto, dai difetti logici della motivazione. 5. Occorre dunque verificare se, nel caso in esame, ci si trovi di fronte a una motivazione meramente apparente. Il Tribunale, in applicazione dei principi di diritto esplicitati dalla sentenza rescindente, ha affermato che andavano applicati i requisiti e standard urbanistici di cui alla legge regionale n. 33 del 1999, che i all'art. 24, comma 1, lett. 13), ti;
tr qualifica come centri commerciali" le strutture composte da un minimo di quattro esercizi direttamente comunicanti tra loro ovvero situati all'interno di una struttura funzionalmente unitaria che si articola lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita complessiva rientrante nella definizione di media struttura di vendita. Nel caso di specie, con il titolo 13/2021, rettificato con protocollo del 21 marzo 2022, risultava assentita l'attività comprendente l'unità commerciale 3, con il titolo 6/2022 del 31 maggio 2022, risulta assentita l'unità commerciale 2 e con il titolo 8/2022 del 9 agosto 2022, risultava assentita l'unità commerciale 1. Risultavano dunque autorizzati quattro esercizi commerciali (tre strutture di media vendita e un esercizio di vicinato). La struttura complessivamente realizzata configurava un centro commerciale, ai sensi dell'art. 24 lett. b) n. 2, della legge regionale n. 33 del 1999. I quattro esercizi commerciali erano poi collegati fra di loro dal punto di vista funzionale e necessariamente confluenti nell'ambito di una gestione unitaria. Il rilascio dei titoli autorizzativi risultava viziato perché le particelle 18 e 126 risultavano destinate a verde pubblico e non potevano essere incluse nel progetto per la realizzazione delle strutture commerciali, essendo stata così destinata sulla base dei progetti assentiti con i titoli 6/22 e 8/22, in contrasto con il PRG. Tutto ciò integrava il requisito del fumus dei reati contestati, di abuso edilizio e paesaggistico, come ritenuto dalla sentenza rescindente. 6. Non è stato invece ritenuto sussistente il periculum in mora, non sindacato dalla Corte dì ,cassazione in sede rescindente. Sul punto, il decreto impugnato aveva ritenuto sussistente il requisito in esame per il possibile aggravamento delle conseguenze dei reati ipotizzati, dal momento che questi devono considerarsi in itinere fino all'eventuale rilascio delle concessioni prescritte. Tuttavia, sia in materia di reati paesaggistici che in materia di violazioni edilizie, pur potendo la libera disponibilità di un'opera abusiva ultimata- quale era quella in esame- incidere ulteriormente sul regolare assetto del territorio, residuava comunque l'obbligo di motivazione del giudice circa tali conseguenze ulteriori rispetto alla consumazione del 6 reato, derivanti dalla libera disponibilità del bene. Richiamati precedenti giurisprudenziali relativi alla necessità del concreto e attuale pericolo derivante dalla esistenza di strutture abusive, il Tribunale, preso atto che l'opera risultava ormai ultimata e utilizzata, non ha ravvisato elementi sufficienti per ritenere integrato un serio aggravamento del carico urbanistico, tenuto conto dell'assenza di indici deponente per la necessità di incremento degli spazi pubblici, delle infrastrutture e delle opere di cd. urbanizzazione secondaria, per quanto emergente dagli atti acquisiti. Era stata pure compiuta una concreta valutazione delle ricadute dal punto di vista della viabilità e della circolazione, come risultava dalle Determine del Comune di Latina n. 1841 e 1842 del 13 settembre 2024, di autorizzazione all'apertura degli esercizi commerciali. 7. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente, è, dunque, puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice e perciò a , v) • 'IL t 3. t:tp,2L- superare lo scrutinio di legittimita g in -tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che si svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale. È pertanto preclusa una verifica in concreto della fondatezza della tesi accusatoria, onde l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati, in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Alla giurisdizione compete quindi il potere- dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero, ragion per cui il tribunale non deve instaurare un processo nel processo ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U., 20-11-1996, Bassi, Rv. 206657). 8. Correlativamente, la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare, da parte della suprema Corte, deve limitarsi al controllo della compatibilità tra la fattispecie concreta e la fattispecie legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (Sez. U., 27-3-1992, Midolini, Rv. 191327), poiché sia in sede di giudizio di riesame che in sede di legittimità non è consentito verificare la sussistenza del fatto-reato ma solo accertare se l'addebito 7 CANCELLE 2 I: ,NuV, 2C12 ' ionari NF atenazzo contestato sia configurabile quale fattispecie astratta di reato, nell'ottica di sommarietà e di provvisorietà, propria della fase delle indagini preliminari. 9. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così è deciso il 24 settembre 2025. Il Consigj,iere est. FI Il presi,clente4 AM Di SA v 8