TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/11/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n° 3161/2018 al Ruolo Generale, ora vertente tra
avv. Antonio Bucci) Parte_1 Parte_2
-opponenti, attori in riassunzione- e e per essa rappresentata da CP_1 Controparte_2
(avv. Giorgio Giusti) Controparte_3
-chiamata in riassunzione/intervenuta ex art.111 cpc-
avv. Massimo Giannotti ed Emilio Spatola) Controparte_4
-opponente, convenuta in riassunzione-
Controparte_5
[...]
-convenuti in riassunzione, contumaci-
Oggetto: opposizione DI CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
, : Parte_1 Parte_2
“IN VIA PRELIMINARE
- Preliminarmente accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità del decreto ingiuntivo n. 345/2018. per
i motivi di cui al capo 1 dell'atto di opposizione a D.I. n. 345/2018 che si abbiano integralmente trascritti nel presente atto e che si coltivano e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
- Preliminarmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 decreto fare 69 del 2013, accertarsi e dichiararsi la decadenza in cui è incorsa la per aver azionato l'opposto decreto Controparte_6 ingiuntivo in violazione della sopra citata normativa, ovvero senza aver preventivamente espletato il tentativo di conciliazione.”
. Preliminarmente accertarsi e dichiararsi la inammissibilità del decreto ingiuntivo 345/2018 per essere lo stesso emesso in violazione in violazione dell'articolo 648 c.p.c. come modificato dall'art.
9 del decreto legislativo n. 231 del 2002;
- Preliminarmente ad ogni disamina e statuizione disporsi CTU contabile al fine di accertare la natura usuraria dei tassi applicati a:
A – Mutuo chirografario n. 3945673 per un presunto insoluto di € 108.317,52;
B – Scoperto sconto fatture per un presunto insoluto di € 598.317,27.
- ed in conseguenza, accertarsi e dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo n. 345/2018 in quanto emesso in violazione all'art. 633 c.p.c.;
- accertarsi e dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo n. 345/2018 per i motivi di cui al presente atto, ovvero per vizi del consenso del fideiussore;
IN VIA PRINCIPALE
- Revocarsi comunque il decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti di cui all'atto di opposizione a
d.i. n. 345/2018 e che si abbiano integralmente trascritti nel presente atto e che si coltivano, in quanto attesa la sollevata infondatezza;
- Richiamando tutto quanto dedotto ed eccepito nel corpo dell'atto di opposizione a d.i. n. 345/2018
e che si abbiano integralmente trascritti nel presente atto e che si coltivano, in via gradata si chiede di stralciare la posizione dei fideiussori opponenti rispetto al credito portato con l'opposto decreto ingiuntivo, atteso che, il contratto di fideiussione sottoscritto è annullabile per vizio del consenso;
- Condannarsi l'opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre rimborso spese generali, nonchè IVA e CPA, nonchè spese e diritti successivi, da distrarsi, ex art.
93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Preliminarmente Disporsi CTU contabile
- disporsi ex art. 210 c.p.c in capo alla opposta e chi per essa nel presente giudizio la esibizione dei riparti dei seguenti fallimenti:
1. n. 163/2018 – Tribunale di Modena – Curatore Dott. Controparte_5
Persona_1
2. n. 37/2020 – Tribunale di Modena – Curatore Dott. Controparte_5 Per_2
; nonché le attestazioni di avvenuto pagamento in seguito ai suddetti riparti”
[...]
Controparte_4
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Modena, ogni contraria istanza disattesa.
Nel merito
Accertare e dichiarare la nullità, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 33, co. 2, lett. t) e 36 del
Codice del Consumo, della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6 della fideiussione (25 maggio 2015) sottoscritta da (fideiussore consumatore) e Controparte_4 conseguentemente dichiarare la decadenza di dal diritto di agire nei confronti della CP_1 garante ex art. 1957 cc e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto Controparte_4 dall'opponente a CP_1
In subordine.
Accertare e dichiarare la nullità delle clausole nn. 2,6 e 8 contenute nelle fideiussioni (25 marzo
2015) sottoscritta da fideiussione conforme allo schema ABI dichiarato Controparte_4 contrario alla normativa antitrust con provvedimento della NC d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005
e conseguentemente dichiarare la decadenza di dal diritto di agire nei confronti CP_1 della garante ex art. 1957 cc e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto Controparte_4 dall'opponente a . CP_1
In ogni caso.
Accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto ed eccepito, l'inammissibilità, l'improcedibilità, la nullità, l'annullabilità del decreto ingiuntivo n. 345/2018 rg N. 475/2018 con conseguente sua revoca.
In istruttoria. Si insiste per istanza di ordine di esibizione, ex art. 210 cpc , della modulistica contrattuale del modulo di fideiussione utilizzati: dalla NC Popolare di Verona – San CP_6
NO e S. PE ora AN BPM S.p.A., nel 2015, nonché dei modelli utilizzati, sempre nel medesimo periodo, dagli Istituti aderenti all'ABI, quali NC CA PA , NC TE dei Paschi di Siena PA, NC SE PA, NC NA del OR PA, , UB NC PA , AN SI PA
Unicredit Spa.
Con vittoria di spese e competenze.”
CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, contrariis rejectis:
- nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare
l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n. 475/2018 R.G. e n.
345/2018 D.I. in data 28.1.2018 e i pedissequi provvedimenti in data 9.2.2018 e 15.2.2018 resi a fronte delle istanze di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. depositate in data 7.2.2018 e
12.2.2018, con le conseguenze del caso e di legge, e per l'effetto condannare, nei limiti delle garanzie prestate, , e in atti generalizzati, Parte_2 Parte_1 Controparte_4 al pagamento in solido tra loro della somma di Euro 481.798,27, nonché condannare Pt_2 al pagamento dell'ulteriore importo di Euro 107.466,55, il tutto già al netto degli incassi
[...] medio tempore intervenuti, ovvero con condanna al pagamento della maggiore o minor somma accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi successivi al tasso legale per tempo vigente sino all'effettivo saldo, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
- in via istruttoria: in denegata ipotesi contraria, si chiede disporsi la verificazione ex art. 216
c.p.c. delle sottoscrizioni apposte sui riconoscimenti di debito in data 25.5.2017 e 14.7.2017, volendosi avvalere dei predetti documenti, eventualmente disponendo CTU volta ad accertarne
l'autenticità, riservata ogni produzione di firme di comparazione, fatte salve quelle in atti, con ogni provvedimento inerente e conseguente.
Si sono prodotti i documenti in atti indicati da intendersi qui integralmente trascritti.
Con vittoria nelle spese e nei compensi di lite e del procedimento di mediazione”.
*************** ha ottenuto ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva: CP_6
a) per € 107.596,35 (oltre € 721,17 per interessi di mora al 20.12.2017, oltre interessi successivi sino al saldo) quale residuo dovuto in relazione al mutuo chirografario n. 3945673, nei confronti della mutuataria nonché nei confronti di in forza della Controparte_5 Parte_2 garanzia specifica n. 20481607 da costei prestata in favore della debitrice principale sino alla concorrenza di € 600.000,00;
b) € 598.317,27 (oltre interessi al tasso legale per tempo vigente dalle rispettive scadenze all'effettivo saldo) quale saldo passivo del conto anticipi n. 1467479, derivante dall'insoluto di fatture scontate, nei confronti della sua debitrice principale nonchè nei Controparte_5 confronti di quali suoi Parte_1 Parte_2 Controparte_4 Parte_3 garanti, in forza di garanzia specifica n. 20069468 da costoro prestata in favore della debitrice principale sino alla concorrenza di € 1.100.000,00.
Gli ingiunti hanno congiuntamente proposto opposizione.
Costituita l'ingiungente, il processo è stato interrotto: dapprima, per il sopravvenuto fallimento di Controparte_5 in seguito, per il sopravvenuto fallimento di CP_5
Il processo è stato infine riassunto da e Parte_1 Parte_2
Nella fase successiva:
-in luogo dell'originaria ingiungente, si è costituita in causa (e per essa CP_1 [...]
, rappresentata da ), quale attuale titolare del Controparte_2 Controparte_3 credito;
si è separatamente costituita, con diverso legale;
Controparte_4
-i fallimenti e di non si sono costituiti, benché Controparte_7 CP_5 ritualmente evocati in giudizio, e qui vengono dichiarati contumaci.
Delle ragioni delle parti costituite si darà conto nella parte motiva.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione proposta dagli opponenti costituiti nella fase di riassunzione;
fallito il tentativo di mediazione obbligatorio, nonché ulteriori trattative intercorse fra le parti;
depositate dalle stesse le memorie ex art.183 co.6° cpc;
ritenuto dall'istruttore superfluo ogni approfondimento istruttorio;
la causa, in esito al deposito delle comparse conclusive delle parti costituite, sulle conclusioni delle stesse come in epigrafe trascritte, in data 20 gennaio 2025 è stata riservata in decisione monocratica.
OSSERVA
1) e dopo aver indicato nel ricorso in riassunzione l'originaria Parte_1 Parte_2 ingiungente quale proprio contraddittore, hanno poi notificato lo stesso, in uno con CP_6 il decreto di prosecuzione del giudizio, a che in seguito a tale vocatio si è poi CP_1 costituita in giudizio quale attuale titolare del credito.
Anche unica altra originaria opponente costituita nella fase di Controparte_4 riassunzione, ha rivolto le sue domande esclusivamente nei confronti di CP_1
Ne consegue, ex art.111 cpc, l'estromissione dal giudizio di per effetto della CP_6 chiamata in causa del suo successore a titolo particolare nel rapporto qui controverso, unito all'implicito consenso alla sua estromissione ricavabile dalla condotta processuale delle controparti costituite.
1.1) La mancata costituzione delle due procedure concorsuali sopravvenute in danno delle originarie opponenti e si giustifica per il fatto che ogni Controparte_5 CP_5 credito nei loro confronti va accertato secondo lo speciale procedimento fallimentare, risultando loro non opponibile il decreto ingiuntivo, in quanto titolo giudiziale non definitivo (giurisprudenza pacifica).
1.2) In definitiva, la pronuncia va resa esclusivamente fra le parti costituite in riassunzione.
Per comodità espositiva, da ora in poi per “opponenti”, ove non diversamente specificato,
s'intenderanno e e le loro ragioni Parte_1 Parte_2 Controparte_4
d'opposizione verranno scrutinate senza necessariamente distinguerne la provenienza.
2) Gli opponenti hanno accettato quale formale controparte processuale, ma CP_1 contestano che essa abbia dato sufficiente prova di essere l'attuale titolare del credito oggetto di causa.
In realtà, l'originaria titolare del credito ha confermato per iscritto l'avvenuta sua CP_6 cessione in favore di CP_1
Poiché il negozio di cessione è a forma libera, detta conferma, saldandosi con l'allegazione dell'ingiungente, ha pieno valore ricognitivo (in termini Cass. n°14610 del 2004, secondo cui “la dichiarazione, ai fini ricognitivi, della avvenuta cessione del credito, sottoscritta dal cedente
….costituisce prova idonea della cessione stessa”. Nei medesimi sensi vedi Cass. °10200 del 2021).
Del resto, il debitore ha un unico interesse nella specie tutelato dall'ordinamento, ed è quello alla certezza dell'effetto liberatorio del suo eventuale adempimento;
che risulta perfettamente garantito da tale ricognizione, che pone il cessionario, e non il cedente, quale unico legittimato attivo alla riscossione del credito.
3) Per effetto di pagamenti sopravvenuti in sede di riparto fallimentare, il credito ingiunto si è nel frattempo ridotto.
Ciò determina, ex se, la necessità di revoca del decreto ingiuntivo nei confronti degli opponenti;
posto che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza -e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente e per fatti sopravvenuti, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente deve comunque revocare in toto il decreto opposto, pronunciando condanna al pagamento della somma effettivamente dovuta” (ex multis Cass. n°15026 del 2005).
4) Ciò disposto, non resta che pronunciare sulla domanda di condanna al pagamento del credito residuo insoddisfatto, proposta da nei confronti degli opponenti. CP_1
Credito che, secondo il riepilogo dei pagamenti sopravvenuti e delle relative imputazioni depositato da attualmente ammonterebbe a: CP_1
a) €.107.466,55 (quale differenza tra l'importo ingiunto di €. 108.317,52, oltre interessi alla data dell'11.9.2024 per complessivi Euro 9.149,03, e incassi per € 10.000,00) nei confronti di Pt_2
quale residuo dovuto in relazione al mutuo chirografario n. 3945673;
[...]
b) €.481.798,27 (quale differenza tra importo ingiunto di Euro 598.317,27, oltre interessi alla data dell'11.9.2024 per complessivi Euro 54.088,66, e incassi per € 170.607,66) nei confronti di Pt_2
e in solido tra loro, quale residuo del saldo
[...] Parte_1 Controparte_4 passivo del conto anticipi n. 1467479, derivante dall'insoluto di fatture scontate.
Trattasi di allegazione documentata, incontestata e giuridicamente corretta.
Pertanto, ove fosse confermata l'integrale debenza del credito ingiunto all'epoca della domanda monitoria, la presente condanna andrebbe disposta nella misura capitale indicata dall'attuale creditrice, e maggiorata, come richiesto, degli interessi successivi al tasso legale per tempo vigente sino all'effettivo saldo.
5) In primo luogo, è contestato dagli opponenti il diritto dell'attuale creditrice di richiedere il pagamento ad essi garanti, per essere la sua dante causa decaduta da tale diritto ex art.1957 cc.
Secondo l'assunto, tale regola legale troverebbe nella specie applicazione, essendo stata illegittimamente derogata da clausole pattizie da considerarsi, alternativamente o cumulativamente:
-nulle, in quanto vessatorie ex art.33 lett t) Codice del Consumo;
-affette da nullità derivata (vedi Cass., SU n°41994 del 2021, a composizione di precedente contrasto), in quanto riproduttive di disposizioni dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, ritenuto contrastante con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a).
5.1) Si tratta di questioni irrilevanti ai fini del decidere.
Invero, anche a ritenere l'art.1957 cc non legittimamente derogato e, quindi, applicabile, si rileva che il termine di sei mesi “dalla scadenza dell'obbligazione principale”, posto da tale disposizione a carico del creditore perché intraprenda e diligentemente coltivi una iniziativa giudiziale nei suoi confronti, pena la perdita del diritto di escuterne i garanti, è stato nella specie rispettato.
5.2) Nel contratto di mutuo, “il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (così, da ultimo, Cass.
n°4232 del 2023).
Tale unitaria scadenza costituisce, pertanto, il fisiologico dies a quo del computo del termine di decadenza fissato dall'art.1957 cc a protezione dei garanti (in termini, Cass. n°2301 del 2004).
Va da sé che, in caso di anticipata risoluzione del rapporto, è a partire da tale anteriore epoca che tale termine inizia a decorrere (cfr. da ultimo, Cass. n°8995 del 2022).
Anche nei rapporti di conto corrente bancario -categoria cui appartiene il “conto corrente per anticipi su fatture, crediti ed altri documenti” n. 1467479, per cui è causa;
su cui (tra l'altro) veniva utilizzata la linea di credito promiscua di €.
1.100.000 concessa ad il Controparte_5 credito della banca risulta inesigibile in costanza di rapporto, perché soggetto ad annotazione contabile e destinato a compensazione con le partite contabili di segno opposto.
In linea con ciò, l'art.7 del contratto di affidamento nella specie prevede che “nell'ipotesi di ritorno di insoluti e, più in generale, di mancato incasso sui crediti” la banca effettui “sul conto corrente di corrispondenza o sul conto unico del cliente, l'addebito degli importi anticipati con interessi ed accessori”; non che possa richiedere immediatamente tale importo al cliente.
Anche in tal caso, quindi, il credito della banca perviene a scadenza alla fine del rapporto. 5.3) Ne consegue che in relazione all'intero credito ingiunto il dies a quo del computo va individuato nel 31 ottobre 2017, in cui la banca ha inviato comunicazione di revoca dei rapporti per cui è causa.
Computato da tale data, il termine semestrale de qua risulta pertanto scaduto il 31 marzo 2018.
A tale epoca, la creditrice aveva già promosso azione giudiziale nei confronti della debitrice principale, ottenendo il decreto ingiuntivo qui opposto.
5.4) In definitiva, l'attuale creditrice conserva integro il diritto di escussione dei fideiussori.
6) Le originarie difese degli opponenti, coltivate dai ricorrenti in riassunzione, risultano:
a) non più attuali.
E' il caso dell'eccezione di improcedibilità del decreto ingiuntivo per non avere la banca preventivamente espletato il tentativo obbligatorio di mediazione, che poi è stato svolto in corso di causa;
b) incomprensibili.
E' il caso dell'eccezione di inammissibilità dell'opposto decreto ingiuntivo “per essere lo stesso, emesso in violazione dell'art. 648 c.p.c.”;
c) inaccoglibili per difetto di allegazione specifica.
E' il caso di tutte le censure in tema di anatocismo vietato, commissioni non pattuite ed usura, che risultano svolte illustrando in astratto i profili giuridici di ricorrenza di tali vizi contrattuali, senza alcun riferimento ai contratti ed ai relativi documenti prodotti in causa dalla creditrice, che sul piano formale ne appaiono immuni.
Dire che “si eccepisce .. la violazione della norme sull'anatocismo”, che “il contratto di mutuo ed i contratti di conto corrente e di scoperto di conto corrente e sconto fatture, sono produttivi di interessi superiori a quelli consentiti dal nostro ordinamento e dalla NC d'Italia”, e che il credito restitutorio da mutuo è usurario “in quanto palesemente superiore al tasso soglia stabilito dalla NC d'Italia”, senza altro aggiungere, non assolve affatto l'onere assertivo della parte, che le impone quantomeno di illustrare le ragioni per cui patti contrattuali formalmente validi sarebbero, in realtà, in concreto contra legem;
d) infondate.
-E' il caso dell'eccepito vizio del consenso prestato dagli opponenti alla stipula delle fideiussioni, derivato dalla circostanza che essi “all'atto della sottoscrizione, non hanno ricevuto la necessaria informazione per comprendere l'entità e la portata delle obbligazioni che si apprestavano ad assumere. In particolare.... non hanno mai ricevuto... alcun prospetto informativo da cui si potessero evincere e valutare le condizioni della fideiussione che si apprestavano a sottoscrivere”. La previa consegna del prospetto informativo è obbligo inerente a servizi e prodotti finanziari e di investimento, e dunque non riguarda il caso in esame.
Anche in tale ambito, peraltro, le informazioni che devono essere preventivamente fornite “non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonee ad integrare l'ipotesi di mancanza di consenso;
deve, pertanto, essere esclusa non solo la nullità del contratto per mancanza di uno dei requisiti fondamentali previsti dall'art. 1325 cod. civ., qual è il consenso-accordo, ma anche la sua annullabilità per errore” (Cass. n°18039 del 2012. Nei medesimi sensi, ex multis, Cass. n°13446 del 2023).
Rispetto ai contratti di fideiussione, nella fase delle trattative la banca non ha obblighi informativi specifici, che le impongano di spiegare ai futuri contraenti la convenienza dell'operazione.
E' vincolata soltanto dal dovere generale di traPArenza, che le impone di porre il contraente in grado di comprendere appieno il contenuto del contratto che andrà a sottoscrivere, e che deve presuntivamente ritenersi assolto con la messa a disposizione del contrente del testo contrattuale ed il relativo documento di sintesi prima della firma, in tempo utile per i necessari approfondimenti.
Che ciò sia avvenuto, non è contestato.
Anche ove ciò non fosse avvenuto, si tratterebbe di condotta censurabile, potenzialmente generatrice di danno, ma comunque non incidente sulla validità genetica dei contratti.
7) Resta la generale censura, comune agli opponenti, relativa all'incertezza del credito, con particolare riguardo al suo ammontare.
7.1) Quanto al credito discendente dal contratto di mutuo, garantito da si rammenta Parte_2 che, per giurisprudenza pacifica a partire da Cass. SU.n°13533 del 2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Facendo corretta applicazione nella fattispecie di tali regole del riparto probatorio, ne consegue che ai fini dell'accoglimento della domanda di pagamento, in esito al giudizio a contraddittorio pieno, al creditore è sufficiente produrre il contratto di mutuo con contestuale quietanza di avvenuta corresponsione della somma mutuata, nonché la documentazione comprovante la decadenza dal beneficio del termine periodico di pagamento, limitandosi ad allegare l'altrui omesso pagamento della somma determinata costituente oggetto dell'obbligo restitutorio conseguente alla decadenza. Ove tale somma sia inferiore al capitale mutuato, la richiesta risulta per ciò solo giustificata dal titolo, e quindi il creditore è esonerato dal dare anche prova della sua teorica imputabilità a capitale, interessi o spese.
In tal caso, spetta al debitore dar prova dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito, e quindi dimostrare che l'importo è in tutto od in parte non dovuto -per avvenuto pagamento, per errori di computo, per vizi contrattuali determinanti la necessità di ricalcolo, etc.
Tale onere non è stato evidentemente assolto nella specie dall'opponente che, in parte qua, ha limitato la difesa alla deduzione che i “conteggi prodotti da controparte...si fondano su dati inesatti
e generici e non sono supportati da idonee allegazioni, argomentazioni e prove, in quanto non vengono indicate le modalità di calcolo e, soprattutto, non sono indicate le fonti da cui la ricorrente avrebbe ricavato i dati.”.
7.2) Quanto al credito da saldo passivo del conto anticipi n. 1467479, la creditrice ha prodotto in giudizio già in fase monitoria tutti gli estratti relativi a tale conto, che riportano tutti i movimenti dall'origine del rapporto, e che giustificano la richiesta giudiziale.
Il deposito in causa degli estratti conto equivale a trasmissione (Cass. n°17242 del 2006).
Orbene, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “l'art. 1832 primo comma cod. civ., ai sensi del quale si deve ritenere approvato l'estratto di conto corrente in difetto di tempestive contestazioni della parte cui sia stato trasmesso, salva l'impugnazione prevista dal secondo comma, sottintende una presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, fra i soggetti del relativo contratto. Tale presunzione, che è applicabile anche ai rapporti bancari in conto corrente (in forza del richiamo della citata norma contenuto nell'art. 1857 cod. civ.), nonché estensibile ai documenti contabili muniti di caratteristiche equipollenti… comporta che, in caso di produzione in causa di quelle scritturazioni, a corredo della domanda di pagamento del saldo, il giudice del merito può disattenderne le risultanze solo in presenza di circostanziate contestazioni del convenuto, specificamente dirette contro le singole annotazioni, non a fronte di un mero rifiuto del conto o di una semplice enunciazione di nulla dovere" (ex multis Cass. n. 9427 del 1990. Nei medesimi sensi, ex multis, Cass n°18352 del 2023).
Gli estratti conto “costituiscono piena prova del credito della banca anche nei confronti del fideiussore, ove questi non li assoggetti ad alcuna specifica contestazione” (ex multis Cass. n°279 del 2019).
L'assenza di specifiche contestazioni determina, pertanto, il rigetto del motivo.
8) In definitiva, l'opposizione va rigettata, e gli opponenti condannati al pagamento del residuo ad oggi insoddisfatto secondo richiesta, come in dispositivo. 9) Le spese di causa seguono la soccombenza.
Anche quelle del procedimento monitorio, che ha riguardato un credito all'epoca esistente ed insoddisfatto.
Si condannano pertanto gli opponenti al solidale pagamento delle spese ex adverso sopportate per il procedimento monitorio, come liquidate in decreto ingiuntivo, e per il presente giudizio come liquidate in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria,
e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147 del 2022 in relazione a controversie di valore ricompreso fra
€.260.000,01 ed €.520.000, aumentati del 10% ex art.6 del DM n°55 del 2014, considerato il valore della controversia, corrispondente alla somma oggetto di condanna.
A ciò vanno aggiunti i costi legali relativi all'assistenza nella mediazione obbligatoria, determinati ex punto 25 bis delle tabelle nei valori medi per le fasi di attivazione e negoziazione effettivamente svolte, considerato il medesimo valore ed il medesimo aumento ex art.6 cit.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in giudizio riassunto, sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e in contraddittorio con Parte_1 Parte_2 Controparte_4 CP_1
[...
come in atti rappresentata, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione.
2) REVOCA il decreto ingiuntivo nei confronti di e Parte_1 Parte_2 [...]
, per la sopravvenuta parziale estinzione del credito ingiunto. CP_4
3) NA al pagamento, in favore di dell'importo di Parte_2 CP_1
€.107.466,55, oltre interessi successivi al tasso legale per tempo vigente sino all'effettivo saldo, quale residuo dovuto in relazione al mutuo chirografario n. 3945673 da lei garantito.
4) NA e al solidale pagamento, Parte_1 Parte_2 Controparte_4 in favore di dell'importo di €.481.798,27, quale residuo del saldo passivo del conto CP_1 anticipi n. 1467479, da loro garantito.
5) NA e al solidale rimborso Parte_1 Parte_2 Controparte_4 delle spese ex adverso sostenute:
a) per il procedimento monitorio, nella misura liquidata in decreto ingiuntivo, ovvero €.870 per esborsi ed €.
4.000 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge;
b) per il presente giudizio, compresa la fase obbligatoria di mediazione, che liquida in complessivi
€.23.500 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 6 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
LE CI