Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 288/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TODISCO ANTONIO Parte_1 C.F._1
e FRANCESCO CRISCITIELLO con domicilio eletto in Avellino Viale Italia n. 25 come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
- l' Controparte_1 [...]
Controparte_2
, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42,
[...]
D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino (C.F. C.F._2
e dall'Avv. Stefano Rovelli (C.F. ) funzionari in servizio presso lo stesso C.F._3
, legalmente domiciliati presso l' Controparte_2 Controparte_3 di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998,
n°80, - in , Via Soderini n.24, Pec: CP_2 Email_1
RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6
terza fascia della graduatoria per il triennio 2024/2027 sia per il profilo di collaboratore scolastico che per il profilo di assistente amministrativo e assistente tecnico, riceveva un invito di presa di servizio da parte dell'Istituto Comprensivo Statale “ con sede in via Santo Spirito n 21 per CP_2 CP_2
una supplenza come collaboratore scolastico per 36 ore settimanali dal 20 settembre 2024 al 30 giugno
2025.
L' nella persona della DS dott.ssa , effettuate le Controparte_4 Per_1
verifiche e controlli ai sensi del DM 89/2024, con il decreto prot. n. 14218/2024 del 02.10.2024, procedeva alla rettifica in peius del punteggio in titolarità del per il profilo di Parte_1
collaboratore scolastico ed assistente amministrativo e, pertanto, il punteggio, conseguito nell'ambito delle graduatorie d'istituto di 3° fascia personale ATA 2021/2023, passava così dai precedenti 9,10 punti a 6,55 punti relativamente al profilo di assistente amministrativo e dai precedenti 16,55 punti a
7,55 punti relativamente al profilo di collaboratore scolastico.
L'Istituto aveva disposto la rettifica del punteggio indicato in graduatoria, sul presupposto che “per i servizi prestati presso l'Istituto paritario IS e F con sede alla via Nappi n 31 Poggiomarino (NA) non CP_ risultavano versati i contributi all' relativi al servizio di collaboratore scolastico “e non possono essere assegnati i relativi punteggi”.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni nel merito:
“Accertare e dichiarare la illegittimità e procedere ad annullare e/o disapplicare, il provv. prot n
001410/2024 del 25.09.2024 assunto dal Controparte_6
nella persona della DS pt dott.ssa Angelina Di Nardo di rettifica del punteggio in capo
[...]
al sig illegittimo e/o meritevole di disapplicazione per quanto in atti;
Parte_1
Accertare e dichiarare la illegittimità e procedere ad annullare e/o disapplicare il provv. prot
0014110/2024 del 25.09.2024 assunto dal Controparte_6
nella persona della DS pt dott.ssa Angelina Di Nardo rettifica del punteggio di
[...]
risoluzione del contratto a tempo determinato in capo al sig quale Collaboratore scolastico Pt_2 dell' per n. 36 ore e temine finale il giorno 30.06.2025 per Controparte_4
rettifica del punteggio cs da 16,55 punti a 7,55 punti, illegittimo per le ragioni in atti ovvero accertare
e dichiarare la illegittimità della risoluzione contrattuale
Accertare e dichiarare, anche per l'effetto, il diritto del sig a vedere riconosciuto un Parte_1
punteggio pari a 16.55 punti per il profilo Cs e un punteggio pari a 9.10 punti per il profilo AA nell'ambito delle graduatorie d'istituto di 3 fascia Ambito territoriale di aass 2024/2027 e per CP_2
pagina 2 di 6 l'effetto dichiarare il diritto del sig. a mantenere la posizione in graduatoria determinata dai Pt_1
punteggi così accertati;
Accertare la domanda di illegittimità della risoluzione contrattuale per cui è causa e dichiarare il diritto del sig a percepire gli stipendi maturati e non corrisposti dall'Amministrazione Parte_1
convenuta dal giorno 25.09.2024 (data di decorrenza della risoluzione) sino al giorno 30.06.2025
(temine finale del contratto di lavoro per cui è causa) oltre oneri previdenziali ed interessi come per legge sino al soddisfo nonché accertare e dichiarare utile ai fini giuridici il servizio alle dipendenze dell' dal 20.09.2024 sino al 30.09.2025 quale tutela per Controparte_4
equivalente;
Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi con riferimento al mancato guadagno e/o perdita di chance oltre al pregiudizio per la professionalità , danni da determinarsi in via equitativa
Condannare le Amministrazioni convenute a disporre l'adeguamento della graduatoria alla luce del punteggio aggiornato con ogni effetto e conseguenza di legge”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi al procuratore. Cont Il , regolarmente costituitosi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le avverse pretese ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale, all'udienza del 15.4.2025, ha inviato il procuratore di parte ricorrente, non comparso il MIM, alla discussione e, all'esito, ha deciso la causa come da sentenza contestuale.
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La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La questione oggetto del ricorso concerne il mancato riconoscimento per irregolarità contributiva dell'attività svolta dal ricorrente in qualità di collaboratore scolastico alle dipendenze dell'istituto paritario IS e F con sede alla via Nappi n 31 Poggiomarino (NA), con conseguente rettifica del punteggio nelle graduatorie di III fascia.
Orbene, principio ormai prevalente in giurisprudenza è quello secondo cui l'assenza di prova del versamento dei contributi da parte di un istituto paritario non inficia di per sé il riconoscimento del servizio effettivamente prestato dal lavoratore, utile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA e ai fini della determinazione del punteggio in graduatoria.
Invero, il D.M. n. 89/2024, relativo alla costituzione delle graduatorie di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2024/2027, non fa mai alcun riferimento all'obbligazione contributiva che grava pagina 3 di 6 sul datore di lavoro, né prevede alcun onere probatorio a carico del lavoratore relativamente alla regolarità contributiva.
Del resto, il decreto citato, non solo non fa alcun riferimento alla regolarità contributiva, ma nella nota
(1) alla tabella di valutazione prevede che “Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente
o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.”
È evidente, quindi, l'accento posto sull'effettività della prestazione svolta, a nulla rilevando ai fini dell'inserimento nella graduatoria e per il riconoscimento del relativo punteggio l'adempimento da parte del datore di lavoro del pagamento dei contributi in favore del lavoratore.
Peraltro, tale impostazione è coerente con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale ai fini delle graduatorie “l'amministrazione non può disconoscerne l'espletamento quando, non contestando l'effettività del servizio svolto, neghi la valutazione a causa del mancato versamento dei prescritti contributi previdenziali. È pertanto, illegittima la negata attribuzione del punteggio” (Cons.
St., sez. VI, 28 maggio 2001, n.2902).
Dunque, per l'inclusione in graduatoria e l'attribuzione del punteggio, l'unica circostanza imprescindibile è l'effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili a tal fine, potendo il versamento dei contributi previdenziali costituire mera prova dell'espletamento dell'attività, ma non può considerarsi elemento necessario in mancanza del quale escludere l'attribuzione del punteggio, a maggior ragione in casi, come quello in esame, in cui l'amministrazione non ha contestato al ricorrente l'effettivo svolgimento del servizio.
Invero, dalla lettura del decreto di rettifica del punteggio emerge che l'istituto di ha CP_2
provveduto ad effettuare i controlli del caso tenendo conto anche della documentazione prodotta dal ricorrente unitamente alla domanda di inserimento, che in memoria riferisce essere stato solo il certificato di attestazione di servizio privo di data.
Difetta, pertanto, una specifica contestazione dell'effettivo svolgimento della prestazione da parte dell'Amministrazione, che, del resto, in questa sede si limita a contestare lo svolgimento del servizio reso esclusivamente in ragione dell'assenza del requisito contributivo.
D'altro canto, in questa sede, il ricorrente ha fornito prova sufficiente dell'effettivo svolgimento del servizio con la produzione dei tre contratti per gli anni 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 (doc. 3 ric.).
pagina 4 di 6 Dall' indirizzo ermeneutico su citato discende che la rettifica del punteggio attribuito al ricorrente, con esclusione di quello maturato in virtù del servizio prestato presso l'Istituto paritario, appare illegittimo ed il relativo decreto va disapplicato.
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Quanto poi alla domanda diretta a percepire le retribuzioni dal 25.9.2024 al 30.6.2025 e al preteso risarcimento del danno, le stesse vanno rigettate.
Nel caso di specie, diversamente da quanto indicato nelle conclusioni del ricorso, non è intervenuta alcuna risoluzione contrattuale proprio perché alcun contratto era stato ancora sottoscritto dal Pt_1
con l' convenuto in giudizio. CP_4
L' , con sede in via Santo Spirito n 21 , ha emesso il Controparte_4 CP_2
decreto di rettifica del punteggio dopo la mera convocazione rivolta al ricorrente, come ad altri candidati, per una supplenza come collaboratore scolastico per 36 ore settimanali dal 20 settembre
2024 al 30 giugno 2025 (doc. 6 ric.).
Diversamente da quanto ex adverso preteso, non vi è prova in atti che, conseguente alla rettifica del punteggio, il ricorrente avrebbe effettivamente sottoscritto il contratto con l'Amministrazione.
Il doc. 6 è infatti una mera convocazione rivolta non solo a (che neppure compare come Pt_1
prima posizione ma al secondo posto) ma anche ad altri soggetti potenzialmente aspiranti al medesimo posto di supplenza.
In mancanza di adeguata prova in merito al fatto che il ricorrente avrebbe conseguito il contratto come collaboratore scolastico per 36 ore settimanali dal 20 settembre 2024 al 30 giugno 2025 la domanda risarcitoria va rigettata sia con riferimento al percepimento delle retribuzioni che il ricorrente avrebbe maturato dal 25.9.2024 al 30.6.2025 sia con riguardo agli ulteriori pretesi danni “subiti e subendi”, solo genericamente addotti, per mancato guadagno e per perdita di chance legata al fatto che, in ragione del punteggio attribuitogli dopo la rettifica, egli abbia perso occasioni di lavoro.
Come pure non può essere accolta la domanda diretta a dichiarare utile ai fini giuridici il servizio alle dipendenze dell' dal 20.09.2024 sino al 30.06.2025, atteso Controparte_4
che, come visto, non vi è neppure alcuna allegazione in atti in merito al fatto che il ricorrente sarebbe stato certamente assunto presso tale Istituto Scolastico.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti tenuto conto che, solo in sede giudiziale, il ricorrente
Cont ha prodotto i contratti di lavoro con l'Istituto di Poggiomarino. Infatti, come dedotto dal e non contestato dall'attore, in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie il ricorrente aveva prodotto all'amministrazione unicamente il certificato di servizio che effettivamente non reca alcuna data, producendo solo in allegato al ricorso giudiziale tutti i contratti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone la disapplicazione del provv. prot n 0014110/2024 del 25.09.2024 assunto dal di rettifica del Controparte_6
punteggio in capo a;
Parte_1
- per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del al riconoscimento di un Parte_1
punteggio pari a 16.55 punti per il profilo CS e di un punteggio pari a 9.10 punti per il profilo AA nell'ambito delle graduatorie d'istituto di 3 fascia Ambito territoriale di CP_2 aass 2024/2027 e ordina all'amministrazione di inserirlo in tale graduatoria nella posizione corrispondente a detto punteggio;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 15 aprile 2025. il Giudice del Lavoro
Julie Martini
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