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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 10 ottobre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 4890/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Pia Maria Gullì e Mario Scafidi, con cui elettivamente domiciliano in Reggio Calabria, alla via del Torrione n. 42, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17.10.2023, parte ricorrente in epigrafe, titolare di pensione cat. INVCIV, deduceva quanto segue:
- che, in data 9 agosto 2022, con nota pec l' gli comunicava che: “la CP_1 sua pensione numero 07128358 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2019, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2019 pervenuta a seguito di sollecito
[…] Pertanto, da gennaio 2020 a agosto 2022 sulla pensione numero 07128358 categoria INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 10.094,58”, con conseguente recupero dell'indebito a decorrere dalla prima rata utile;
- che, in data 30.05.2023, proponeva ricorso amministrativo, rigettato successivamente in data 27.07.2023;
- che l' convenuto procedeva alle trattenute sulla pensione sui ratei CP_1 pensionistici dei mesi che vanno da dicembre 2022 a ottobre 2023. Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, di: “Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iniziativa di recupero di indebito pensionistico avviata dall Controparte_2 di Reggio Calabria in danno del sig. (“pratica n. 17122349”), per le ragioni Parte_1 sopra illustrate e che, conseguentemente il ricorrente nulla deve in relazione a quanto oggetto della summenzionata pratica di indebito;
Conseguentemente condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_3 restituzione, in favore del sig. delle somme trattenute sui ratei mensili della Parte_1 sua pensione a titolo di recupero del credito per cui è causa con decorrenza dalla prestazione di dicembre 2022 e sino all'ultima trattenuta che verrà praticata, pendente il giudizio, oltre agli interessi legali sui singoli ratei trattenuti sulla pensione con decorrenza da ciascuno dei mesi in cui è stato effettuato il prelievo”, vinte le spese di lite con distrazione. Si costituiva in giudizio parte resistente il quale, in via preliminare, CP_1 eccepiva l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza e improcedibilità dello stesso per mancato esaurimento del procedimento amministrativo. Nel merito, sosteneva la fondatezza dell'indebito in questione per il superamento dei limiti di reddito nell'anno 2019, elaborati con procedura automatizzata in occasione di verifica reddituale disposta annualmente dall' per adeguare gli importi delle pensioni ai redditi posseduti. CP_1
Deduceva che dal ricalcolo era emerso un conguaglio a debito pari ad
€10.094,58 per rate di prestazione non spettanti da gennaio 2020 ad agosto 2022 in quanto l'importo dei redditi superava i limiti stabiliti dalla legge. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******* Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come anticipato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente al fine di ottenere la dichiarazione di irripetibilità dell'indebito CP_1 contestatole dall'Ente, determinato da motivi reddituali. In via preliminare, occorre esaminare i principi operanti in materia di indebito assistenziale, così come ricostruiti dalla più recente giurisprudenza di legittimità. A tal uopo, se è vero che, come sostenuto dall'ente resistente, nel caso in esame non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 412/91 che riguardano l'indebito previdenziale, non risulta altrettanto vero che nel settore possa operare il principio generale di ripetizione dell'indebito sancito dall'art. 2033 c.c. Del resto, la sussistenza di un sottosistema in materia di indebito assistenziale e previdenziale, in deroga alla ripetibilità incondizionata degli indebiti prevista dall' art. 2033 c.c, è stata già sancito dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, a mente delle quali “in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”. Sul punto, si è -peraltro- pronunciata a più riprese la Corte di Cassazione, confermando l'orientamento già prevalente nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Come già precisato da questa Corte (Sez. L – , Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, Rv. 651691 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, Rv. 658116 – 01), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. sent. Cass. 5606 del 23.02.2023). A tal proposito, già in precedenza la Corte di Cassazione aveva avuto modo di precisare che “deve escludersi che l'impossibilità di far luogo all'applicazione dell'art. 52, l. n. 88/1989, debba comportare l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c. e la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019, n. 18820 del 2021). Ne consegue che, in materia di indebito assistenziale, in assenza di una specifica disciplina positiva, occorre far riferimento ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che varia a seconda che l'indebito consegua alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici o a questioni di altra natura. Pertanto, in ipotesi d'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, come nel caso in questione, è necessario seguire l'orientamento tracciato dalla Suprema Corte in base al quale l'indebito “è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' “accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (cfr. Corte di Cassazione n. 26036 del 15.10.2019). La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n.13223/2020, in cui si è affermato che: “Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 CP_1 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le CP_1 banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e
CP_1 rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del ” Casellario
CP_1 dell'Assistenza” ” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione
CP_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta
CP_1 dall'Amministrazione”. Quanto alla conoscibilità dei redditi da parte dell' è stato affermato
CP_1 che: “Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette
CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio
CP_1 risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” “per la raccolta, la
CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria
CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria”. Ne deriva che
“L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' , che “in nessun caso si possono ipotizzare i CP_1 presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che “allorché le situazioni CP_1 ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019)”. In conclusione, può affermarsi -come regola valutativa della legittimità della pretesa restitutoria- che sussiste il diritto a pretendere le somme versate, solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Trattandosi di invalidità civile il relativo indebito soggiace alle regole sopra esposte. Orbene, nella fattispecie, il provvedimento che accerta l'esistenza dell'indebito pari ad € 10.094,58 è la comunicazione avvenuta in data 9 agosto 2022, con nota pec da parte dell' convenuto. CP_1
Se ne deduce che solo dalla suindicata data l' avrebbe potuto CP_1 legittimamente richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate. Deve, altresì, escludersi che, nel caso concreto, sia ravvisabile il dolo del contribuente, quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito. In ogni caso, neppure l'omissione dei dati reddituali legittimerebbe l' CP_1 alla richiesta di restituzione dell'indebito atteso che le dichiarazioni dei redditi del ricorrente erano nella disponibilità dell'ente che aveva l'obbligo di verificare annualmente i dati reddituali in possesso dell'amministrazione finanziaria a cui ha immediato e diretto accesso. L'entrata in vigore dell'art 15, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102/2009 ha, infatti, fatto venir meno l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali all' essendo sufficiente la CP_1 dichiarazione effettuata all'Amministrazione finanziaria che, poi, la trasmette all'Istituto. Alla luce delle esposte argomentazioni il ricorso merita accoglimento.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte ai minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di
€10.094,58 e condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente CP_1 trattenuto per il medesimo titolo;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, CP_1 in favore del ricorrente, liquidate in complessivi €. 1.865,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 10 ottobre 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Paola Gargano