Articolo 17 della Legge 10 luglio 1952, n. 910
Articolo 16Articolo 18
Versione
9 agosto 1952
Art. 17.
Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere Buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tale modificazione puo' riguardare anche la scadenza dei Buoni.
E' data facolta', altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei Buoni.
Entrata in vigore il 9 agosto 1952