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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1253/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela d'Adamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1253/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Corradi e dall'Avv. Carlo Corradi, elettivamente Parte_1 domiciliata presso il loro studio sito in Loreto Aprutino (PE), via Cappuccini n. 136
ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Massucci, elettivamente domiciliato Controparte_1 presso il suo studio sito in Nereto, via Vittorio Veneto n.57
CONVENUTO
OGGETTO: risoluzione contrattuale
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
Per parte attrice : Parte_1
“Nel merito: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di vendita redatto in Colonnella
(TE) in data 27-10-2007, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Giulianova il 22-11-2007 al n.
3301 serie 3, tra il promissario venditore, sig. e l'acquirente , avente Controparte_1 Parte_1 ad oggetto l'immobile sito in Colonnella contrada Rio Moro, posto al piano terra e contraddistinto al NCEU del Comune di Colonnella al foglio 23, particella 82 sub. 1 e fondaco al sub. 3, per fatto e colpa imputabile al promissario venditore, sig. e per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento del Controparte_1 doppio della caparra confirmatoria pari ad € 120.000,00, oltre interessi e rivalutazione in favore della sig.ra
ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
Parte_1
In subordine, sempre nel merito, accertato e dichiarato il versamento della somma di € 60.000,00, a titolo di caparra confirmatoria dalla promissaria acquirente, sig.ra in favore del promissario Parte_1 venditore, sig. condannare quest'ultimo alla restituzione in favore dell'attrice della Controparte_1 somma di € 60.000,00 oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese”.
Per parte convenuta : Controparte_1
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, iuxta alligata ac probata partium:
a) Dichiarare infondata, inammissibile ed improcedibile le domande, principale e subordinata, spiegate dall'attrice;
b) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per difetto di procura;
c) Dichiarare la nullità del contratto preliminare del 26 ottobre 2007, per difetto di causa;
d) Accertare e dichiarare la nullità, ovvero la non veridicità e, quindi, l'inefficacia, della presunta dichiarazione di quietanza della somma di € 60.000,00;
e) In via subordinata, dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'attrice e, per l'effetto, risolvere il contratto preliminare del 26 ottobre 2007;
f) Condannare l'attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura che sarà ritenuta di Giustizia;
g) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.04.2019, ha convenuto in giudizio Parte_1 ivi deducendo: Controparte_1
a) che con preliminare di vendita stipulato in data 27.10.2007 – registrato presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Giulianova il 22.11.2007 al n. 3301 serie 3 – in proprio e quale procuratore di Controparte_1
ha promesso di vendere a l'immobile sito a Colonnella contrada Rio Controparte_2 Parte_1
Moro censito in catasto al foglio 23, particella 82 sub 1 e fondaco sub 3 al prezzo di vendita complessivo di €
160.000,00 da corrispondersi con la seguente cadenza temporale: €60.000,00, versati contestualmente alla sottoscrizione, a titolo di caparra confirmatoria rispetto ai quali è stata rilasciata quietanza in calce al preliminare, €40.000,00 da versarsi entro la data del 30.05.2008 ed €60.000,00 da versarsi entro la data del
30.05.2009;
b) che, a seguito della volontà di di recedere dagli accordi intercorsi, ha Controparte_1 Parte_1 preteso la restituzione del doppio della caparra confirmatoria, senza alcun esito;
c) che ha adito il Tribunale di Teramo – sez. distaccata di Giulianova - chiedendo Controparte_1
l'annullamento del preliminare per fatto e colpa addebitabili a ovvero la risoluzione del Parte_1 contratto e risarcimento danni;
d) che con sentenza n. 13/2011, confermata in appello con sentenza n. 1633/2017 del 13.09.2017, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea;
e) che, nonostante le intimazioni rivolte al promissario venditore di addivenire alla stipulazione del contratto definitivo, ovvero di restituire il doppio della caparra, nulla è stato versato da . Controparte_1
L'attrice ha, quindi, articolato domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di
[...]
e condanna al pagamento del doppio della caparra ovvero, in subordine, ha chiesto la restituzione CP_1 della somma di € 60.000,00 versati a titolo di caparra.
Con comparsa del 18.07.2019 si è costituito in giudizio che ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, la nullità dell'atto di citazione per difetto di procura e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Il convenuto ha chiesto, inoltre, di dichiarare la nullità del preliminare e della quietanza e, in via subordinata, di risolvere il contratto preliminare per inadempimento dell'attrice, oltre alla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nella memoria di costituzione, il convenuto ha affermato di non aver mai ricevuto la caparra di €60.000,00 da e di aver sottoscritto la quietanza di pagamento a seguito di artifizi e raggiri da parte Parte_1 dell'odierna attrice acclarati in sede penale dapprima con la sentenza n. 76/2012 emessa dal Tribunale di
Teramo – sez. distaccata di Giulianova in data 27.01.2012 (R.G. 564/10) con la quale il Giudice ha condannato del reato p. e p. dagli artt. 56 e 640 c.p. e, successivamente, con la sentenza n. 1839/2015 Parte_1
(R.G. 83/2013) con la quale la Corte d'Appello de L'Aquila, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato, confermando, tuttavia, le statuizioni civili.
La causa è stata istruita documentalmente.
Pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante essa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità della citazione, essendo infondati i rilievi sollevati dal convenuto circa la genericità del contenuto della procura, carente di espressi riferimenti all'odierno giudizio, oltre che non contestuale all'atto di citazione.
L'art. 83 c.p.c. impone che, quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questo debba essere munito di procura, generale o speciale, rilasciata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Più nello specifico, la norma stabilisce che la procura speciale possa essere apposta in calce o a margine dell'atto con il quale la parte si costituisce o comunque interviene in giudizio, con la precisazione che “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”.
Secondo l'interpretazione pacifica della Corte di legittimità, a cui questo Tribunale intende dare continuità,
l'art. 83 comma 3 c.p.c., non presuppone la contestualità del conferimento della procura alla redazione dell'atto cui si riferisce, dato che la specialità si desume dalla congiunzione materiale o telematica all'atto a cui si riferisce, nonché dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 36827 del
15/12/2022).
Da tali principi ermeneutici, dunque, si desume che non inficiano la validità della procura la carenza di un espresso riferimento numerico delle pagine dell'atto introduttivo né un richiamo specifico al giudizio per il quale è stata conferita, essendo sufficiente a tal fine la congiunzione materiale o telematica della procura all'atto a cui si riferisce, esattamente come nel caso de quo.
Ne deriva, dunque, la validità ai sensi dell'art. 83 c.p.c. della procura di parte attrice, essendo stata rilasciata con scrittura privata recante sottoscrizione autenticata dal difensore ed essendo stata apposta in calce all'atto introduttivo mediante foglio separato attraverso una congiunzione materiale.
Occorre preliminarmente evidenziare come, da un vaglio accurato delle risultanze processuali oggetto dei giudizi definiti in sede civile, RG 985/2008, è emerso come, in quella sede, l'odierno convenuto avesse domandato l'annullamento del contratto preliminare intercorso tra le parti, per dolo determinante, consistito in artifizi e raggiri posti in essere dalla mentre l'odierna attrice (convenuta in giudizio) avesse Parte_1 articolato domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. al fine di ottenere pronuncia costitutiva volta a dare attuazione in forma specifica all'obbligo di concludere un contratto, e, in subordine, risarcimento dei danni materiali e morali, quantificati in euro 120.000,00 mentre, nell'odierno procedimento, quest'ultima ha agito domandando la risoluzione del contratto preliminare intercorso per inadempimento della controparte e la condanna al pagamento del doppio della caparra versata ex art. 1385 c.c. o, in subordine, la restituzione della stessa.
Deve premettersi che, in linea generale, la parte può agire in giudizio scegliendo di ottenere il recesso dal contratto con restituzione del doppio della caparra ovvero, in alternativa, la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni, con onere in capo alla stessa, in quest'ultimo caso, di fornire prova di tutti gli elementi di fattispecie della responsabilità contrattuale.
Tale duplicità di azioni giudiziali si collega alla peculiare natura dell'istituto disciplinato all'art. 1385 c.c., svolgendo esso il ruolo di liquidazione forfettaria del danno derivante dall'inadempimento che, di conseguenza, esime il richiedente dall'onere di dimostrare l'an ed il quantum di pregiudizi patiti una volta accertata la presenza dei presupposti dell'inadempimento contrattuale. Ebbene, la domanda di restituzione della caparra non può che annettersi a quella di recesso, come previsto dalla fattispecie menzionata.
Tanto in via generale;
si deve altresì dare atto che l'elaborazione giurisprudenziale è pervenuta ad ulteriori precisazioni nel solco della pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta in materia e considerato che, peraltro, rientra tra i poteri del giudice la qualificazione della domanda di risoluzione come recesso: indipendentemente dal nomen iuris, utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione caducatoria degli effetti del contratto, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri ufficiosi di interpretazione e qualificazione della domanda, considerarla come azione di recesso ovvero di risoluzione da inquadrare nei confini di cui all'art. 1385 co. 3
c.c. (C. Civ. 8048/2020). Nel caso di specie, la domanda dei ricorrenti deve essere in primo luogo qualificata come domanda di accertamento della legittimità del recesso, con conseguente richiesta di restituzione del doppio della caparra.
L'esito del precedente giudizio, in cui la parte aveva domandato la risoluzione per inadempimento del preliminare e il risarcimento dei danni materiali e morali, quindi, non esplica l'efficacia di giudicato esterno nell'odierno giudizio.
Ed infatti: “, sussiste una disomogeneità tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso a cui fa da contraltare l'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra (consequenziale alla domanda di recesso) e la domanda di risarcimento (consequenziale alla domanda di risoluzione): la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare
l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative” (Sez. U, Sentenza n. 553 del 14/01/2009; conf. Sez. 2, Sentenza n. 20798 del 10/10/2011 e Sez.
2, Sentenza n. 4164 del 02/03/2015).
L'ontologica diversità tra le due tipologie di azioni esercitate, che ha condotto risalente giurisprudenza a ritenere il mutamento della domanda entro i termini delle preclusioni assertive come vera e propria mutatio libelli, conduce a ritenere che il dictum intervenuto in ordine alla proposta domanda riconvenzionale di risarcimento non possa coprire con efficacia di giudicato il successivo giudizio nel quale la parte domandi il pagamento del doppio della caparra ovvero la restituzione della stessa.
Nello specifico, stante la differenza che investe gli oneri probatori delle due domande giudiziali, si deve ritenere che il petitum della azione volta al pagamento del doppio della caparra abbia presupposti diversi, con conseguente onere di provare, ai fini dell'accoglimento, solo l'effettivo pagamento della caparra stessa e l'inadempimento imputabile alla controparte, non anche, come avviene nell'ambito della responsabilità ex art. 1218 c.c., tutti gli altri presupposti della responsabilità contrattuale.
Con riferimento, poi, alla domanda restitutoria pura (formulata in subordine) valgono le medesime considerazioni, in quanto la parte che ha versato la caparra può chiederne la restituzione, ma per ottenerla dovrà proporre apposita domanda non potendo il giudice provvedere di ufficio sugli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione (Cass. 28.9.1983 n. 5736; Cass. 18.6.1991 n. 6880; Cass. 26.6.1995 n. 7234). Da ciò deriva che, in mancanza di domanda di restituzione, non essendo automatico l'obbligo restitutorio, la parte non inadempiente che ha ricevuto la caparra può trattenerla a garanzia dell'obbligazione risarcitoria sino a quando il suo danno, purché richiesto, non sia accertato e liquidato. (Cass. II 4.8.1997 n. 7180).
Ciò precisato, la domanda va rigettata nel merito non essendo stato dimostrato il presupposto funzionale alla articolata domanda restitutoria, ossia il pagamento della caparra confirmatoria. Nello specifico, parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto l'insussistenza dell'obbligazione restitutoria a fronte della non imputabilità, in capo ad dell'inadempimento dell'obbligo di stipulare CP_1 il contratto definitivo, stante il mancato pagamento della caparra (obbligo che gravava sull'attrice e che non è mai stato realmente adempiuto) formulando, di fatto, eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Con la sentenza n. 13/2011, il Giudice ha rigettato la domanda principale proposta dall'odierno convenuto, volta ad ottenere l'annullamento del contratto per vizio del consenso determinato dalla condotta dolosa della controparte sulla scorta del rimedio di cui all'art. 1439 c.c., ma nulla ha statuito in ordine agli inadempimenti posti in essere dalle parti, ne deriva, quindi, che è necessario accertare, in questa sede, se la domanda di recesso e di restituzione della caparra possa fondarsi su presupposti giustificativi e su elementi istruttori validamente acquisiti in giudizio.
Ebbene, l'attrice ha versato in atti una scrittura privata, sottoscritta dalle parti in data 22.11.2007, con cui le parti si impegnavano alla stipula del contratto definitivo di compravendita dell'immobile indicato, con il contestuale pagamento, per quanto qui rileva, di euro 60.000,00 a titolo di caparra che le stesse hanno dato
“per ricevuti”.
Trattasi di vera e propria ricognizione di debito, disciplinata all'art. 1988 c.c., che, insieme alla promessa di pagamento, non costituisce, di per sé, fonte di un'obbligazione ma determina solo un'inversione dell'onere processuale, dispensando il creditore dall'onere di provare la circostanza allegata ed il titolo cui si riferisce.
Grava, pertanto, sul debitore, l'onere di dimostrare l'inesistenza, l'invalidità del titolo ovvero, ancora, la presenza di fatti impeditivi od estintivi dell'altrui pretesa, dandosi luogo ad un fenomeno di astrazione meramente processuale e non anche sostanziale (come avviene, ad esempio, con i titoli di credito).
La prova contraria, peraltro, può essere fornita con ogni mezzo (anche testimoni) e deve concernere la validità,
l'efficacia del rapporto fondamentale ovvero la non esigibilità della pretesa, per intervenuti fatti estintivi.
Ebbene, a questi fini soccorre l'accertamento del fatto operato nel processo penale, conclusosi con sentenza n. 76/2012.
Come già anticipato, in primo grado, il Tribunale di Teramo ha condannato per il reato di Parte_1 tentata truffa ai danni dell'odierno convenuto, accertando, al di là di ogni ragionevole dubbio, che
[...] non ha mai ricevuto la caparra confirmatoria e “che, all'atto di rilasciare la ricevuta della somma CP_1 pari ad €60.000,00, attestò una circostanza non veritiera, oggettivamente foriera di Controparte_1 innegabili effetti pregiudizievoli nella propria sfera patrimoniale ed incrementativi di quella dell'imputata”.
Più nello specifico, il Giudice di prime cure, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio, avallate da riscontri estrinseci, ha ritenuto provate le modalità, integranti l'elemento costitutivo di artifizi e raggiri proprio del reato di truffa, attraverso le quali ha ottenuto la quietanza di pagamento Parte_1
“consistenti nel prospettare, secondo quanto dichiarato dalla persona offesa, la certa collaborazione domestica nello svolgimento dei servizi ed il possibile instaurarsi anche di una relazione affettiva, le quali appaiono – in genere e nel caso di specie – certamente idonee ad incidere sulle scelte – in questo caso patrimoniali – di un uomo – quale è la persona offesa – di scarso livello culturale – titolare di licenza elementare – solo e non più giovanissimo d'età – sessantenne all'epoca dei fatti – e notevolmente – di oltre vent'anni – più anziano dell'imputata, sì da indurlo in errore e così fargli sottoscrivere quella ricevuta dalla quale non è conseguito a tutt'oggi il conseguente pregiudizio patrimoniale, soltanto per la strenua e successiva opposizione manifestata dall' nelle sedi civili” (vd. pag. 5 sentenza n. 76/2012 del 6.04.2012 CP_1
Tribunale di Teramo).
In sede di gravame, con la sentenza n. 1839/2015 (R.G. 83/2013) la Corte d'Appello de L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, confermando, tuttavia, l'accertamento del fatto così come ricostruito dal Giudice di prime cure e, di conseguenza, le statuizioni civili di condanna di al risarcimento del danno Parte_1 morale a favore di costituitosi come parte civile, oltre alle spese processuali. Controparte_1
In punto di diritto, è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che la sentenza del giudice penale di estinzione del reato per prescrizione, emessa a seguito di dibattimento, spiega effetti, nel giudizio civile, nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale, in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati, anche se può essere operata una loro rivalutazione in via autonoma, qualora da essi dipenda il riconoscimento del diritto fatto valere in quella sede (Cass. civ.
Sez. VI, ordinanza del 30 giugno 2020, n. 12973; cfr. Cass. civ. sez. III, 17 novembre 2011, n. 24082).
Ebbene, altresì, gli elementi acquisiti nel giudizio penale, pur non vincolando il giudice civile il quale, come anzidetto, ha un onere di autonoma valutazione dei presupposti della fattispecie sottoposta al suo vaglio, vengono acquisiti nel procedimento in qualità di prove atipiche, liberamente apprezzabili.
La giurisprudenza ha affermato, infatti, che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione di un numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n.
4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, evidentemente soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie (tra le tante, Cass. n. 5440/2010,
Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass. n.
12091/1990, Cass. n. 5792/1990). Detto quindi dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, la giurisprudenza ha chiarito che la loro efficacia probatoria deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n. 18131/2004, Cass. n. 12763/2000,
Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n. 4667/1998, Cass. n.
1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n.3322/1983). In tale ambito, la sentenza penale riveste idonea prova atipica, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass., 17 giugno 2013, n. 15112; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1593). (cfr., da ultimo, Tribunale di Modena n. 407/2023).
Orbene, nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcun elemento utile a determinare una rivalutazione dei fatti accertati in sede penale, essendosi limitata a richiamare il contenuto delle precedenti pronunce civili intervenute sul rapporto per cui è causa, adducendo l'esistenza di un giudicato quanto alla validità del contratto preliminare e dell'effettivo versamento della caparra confirmatoria da parte di da cui Parte_1 discenderebbe il diritto al pagamento del doppio della caparra ovvero di restituzione di quanto corrisposto.
Dall'analisi della sentenza n. 13/2011, non emerso alcun accertamento, con relativa estensione del giudicato, circa l'avvenuto pagamento di €60.000,00 a favore dell'odierno convenuto, essendosi il Giudice limitato a rigettare la domanda di annullamento e risoluzione del contratto ritenendo non sufficientemente provati, in tale sede, gli artifizi e raggiri che avrebbero determinato a sottoscrivere una quietanza di Controparte_1 pagamento senza aver ricevuto alcuna somma.
Né può ritenersi che il rigetto della domanda invalidante (fondata sull'assenza di prova dei raggiri) possa estendere i propri effetti di giudicato esterno su circostanze che non facevano parte del petitum di quel procedimento, ossia l'inadempimento del preliminare imputabile in capo ad e la corretta CP_1 esecuzione dell'obbligo di pagare la caparra stabilita nel contratto, per l'ovvia considerazione che, in quella sede, l'oggetto della controversia afferiva a profili genetici di validità del negozio giuridico stipulato e, in subordine, di inadempimento imputabile all'odierna attrice, non coinvolgendo, in alcun modo, aspetti relativi alla corretta esecuzione, da parte dell' della prestazione insorta a seguito della stipula del CP_1 preliminare di compravendita.
L'unica circostanza accertata è stato il versamento della sul proprio conto, di € 60.000,00 e il Parte_1 successivo prelievo della somma in data 31.10.2007 con assegno destinato, testualmente, “a me medesimo”
(circostanza confermata anche dalla CTU espletata nel giudizio civile). Da tale elemento si desume logicamente che alcuna somma fosse già stata versata a al momento del rilascio della Controparte_1 quietanza avvenuto in data antecedente (27.10.2007 o 26.10.2007) al suddetto prelievo.
Al contrario, l'atteggiamento fraudolento dell'odierna attrice e la mancata corresponsione della caparra di cui chiede la restituzione sono stati pedissequamente ricostruiti ed accertati in sede penale attraverso dichiarazioni testimoniali e riscontri estrinseci, dai quali è emerso che ha indotto a Parte_1 Controparte_1 sottoscrivere la ricevuta di pagamento dopo aver creato un clima di fiducia. Nello specifico è stato provato che, subito dopo la sottoscrizione del preliminare, l'odierna attrice si recava con il convenuto presso le rispettive banche per ottenere informazioni sulle modalità di esecuzione del bonifico, circostanza corroborata dai dipendenti degli Istituti di credito escussi in sede penale e che sconfessa l'assunto dell'attrice secondo il quale l' avrebbe rifiutato qualunque forma di pagamento diverso dai contanti. CP_1
Il fatto stesso che, a seguito del rilascio della quietanza di pagamento - apposta in calce al preliminare datato
27.10.2007 (ovvero 26.10.2007) - le parti fossero andate insieme presso i rispettivi istituti di credito per informazioni sui pagamenti implica, necessariamente, che alcun adempimento fosse stato già effettuato in contanti a titolo di caparra al momento in cui era stata sottoscritta la quietanza.
Inoltre, nello stesso giudizio penale è stata sconfessata la circostanza, dedotta da controparte, che lo stesso avesse corrisposto la somma in contanti, dal momento che: a) gli assegni circolari pari ad euro CP_1
50.000,00 ed euro 10.000,00 intestati alla stessa (versati in atti in sede di memorie istruttorie) non erano trasferibili, b) essi erano stati riprelevati con un assegno in conto corrente e non anche, come falsamente affermato dall'attrice, in contanti.
Alcuna prova, dunque, è stata raggiunta nei precedenti giudizi circa l'effettiva corresponsione da parte di
[...] di €60.000,00 mediante contanti o bonifico bancario successivamente al rilascio della quietanza di Parte_1 pagamento, avendo il Giudice penale ritenuto colpevole, al di là di ogni ragionevole dubbio, Parte_1 di tentata truffa ai danni di per averlo indotto mediante artifizi e raggiri a rilasciare una Controparte_1 quietanza di pagamento senza aver effettivamente corrisposto la somma e con l'intenzione di trarne un profitto ingiusto.
Nello specifico, quanto alla domanda principale, alcun inadempimento può essere ravvisato in capo a
[...] per non aver dato seguito al preliminare, stante la mancata corresponsione da parte di CP_1 [...] sia della caparra, che, come dalla stessa pacificamente ammesso, dei restanti pagamenti per i quali Parte_1 nel preliminare le parti hanno apposto in modo dettagliato termini di scadenza ormai ampiamente decorsi. Ne consegue, dunque, il rigetto della domanda di risoluzione, nonché della restituzione del doppio della caparra confirmatoria.
Per le stesse ragioni è parimenti meritevole di rigetto la domanda subordinata di restituzione di € 60.000,00 versati a titolo di caparra.
Giova precisare che, nonostante l'accertamento delle modalità espletate da per la conclusione Parte_1 del contratto ed il rilascio della quietanza, ritiene, tuttavia, il Tribunale che il preliminare non possa essere dichiarato nullo, come eccepito da Controparte_1
In primo luogo, infatti, il contratto stipulato mediante truffa rientra nel novero dei cd. “reati in contratto” che ricomprende tutte quelle fattispecie nelle quali ad assumere rilevanza penale è la condotta tenuta dal soggetto nel procedimento di formazione del contratto o nella fase di esecuzione del negozio giuridico, distinguendosi, pertanto, dai c.d. “reati contratto” nei quali ciò che viene stigmatizzato dal legislatore penale è la stipulazione del contratto in sé. Secondo l'impostazione ermeneutica consolidata, i “reati in contratto” integrano una violazione delle regole di comportamento che non determina la nullità ex art. 1418 c.c., bensì solo il sorgere di una responsabilità civile, di natura risarcitoria. Gli artifizi e raggiri propri della truffa possono integrare il vizio del consenso nella forma del dolo e comportare annullamento del contratto laddove abbiano determinato la vittima a stipulare un contratto che, in assenza non avrebbe mai stipulato (cd. dolo determinante) ovvero possono comportare risarcimento del danno laddove abbiano indotto il soggetto passivo a stipulare un contratto a condizioni a sé svantaggiose (cd. dolo incidente).
In secondo luogo, non può ravvisarsi neppure una nullità per difetto di causa stante la necessità di distinguere la funzione economico individuale del negozio giuridico intercorso tra le parti (pienamente rispondente al principio di corrispettività) dai “motivi” e dagli intendimenti personali in ordine alla concreta attuazione del regolamento negoziale.
La domanda volta ad ottenere pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, non essendone stati adeguatamente comprovati gli elementi costitutivi.
La collocazione della responsabilità aggravata per lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c. nell'ambito del comparto aquiliano esalta la funzione risarcitoria/riparatoria dell'istituto, relegando sullo sfondo quella sanzionatoria, e fa sì che il danno risarcibile debba essere identificato con il consueto danno aquiliano tanto nell'aspetto sostanziale, quanto sotto il profilo del riparto degli oneri probatori. Il danno da responsabilità aggravata per lite temeraria, in particolare, è costituito — secondo la prevalente opinione — dal pregiudizio strettamente determinato dal processo e non dall'ipotetica lesione del diritto di cui nel processo si controverte.
Deve trattarsi, cioè, di conseguenza della responsabilità aggravata e, cioè, di «danno processuale» (Cass. n.
163/1989; v., in materia di danno processuale causato dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, Cass. n. 23322/2005; Cass. n. 24359/2005; Cass. n. 24360/2006).
Quanto all'onere probatorio gravante sul danneggiato, secondo condivisibile indirizzo, la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an sia del quantum debeatur, o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa, circostanze che non sono adeguatamente state allegate nel caso di specie.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice. Le stesse, tenuto conto del DM 55/2014 (e successive modifiche), avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, alle questioni fattuali e giuridiche affrontate e al pregio dell'attività professionale svolta, devono essere liquidate sulla scorta dei parametri medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ontro Parte_1 gni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
- rigetta le domande articolate;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 14.103,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Teramo, 8.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela d'Adamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1253/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Corradi e dall'Avv. Carlo Corradi, elettivamente Parte_1 domiciliata presso il loro studio sito in Loreto Aprutino (PE), via Cappuccini n. 136
ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Massucci, elettivamente domiciliato Controparte_1 presso il suo studio sito in Nereto, via Vittorio Veneto n.57
CONVENUTO
OGGETTO: risoluzione contrattuale
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
Per parte attrice : Parte_1
“Nel merito: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di vendita redatto in Colonnella
(TE) in data 27-10-2007, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Giulianova il 22-11-2007 al n.
3301 serie 3, tra il promissario venditore, sig. e l'acquirente , avente Controparte_1 Parte_1 ad oggetto l'immobile sito in Colonnella contrada Rio Moro, posto al piano terra e contraddistinto al NCEU del Comune di Colonnella al foglio 23, particella 82 sub. 1 e fondaco al sub. 3, per fatto e colpa imputabile al promissario venditore, sig. e per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento del Controparte_1 doppio della caparra confirmatoria pari ad € 120.000,00, oltre interessi e rivalutazione in favore della sig.ra
ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
Parte_1
In subordine, sempre nel merito, accertato e dichiarato il versamento della somma di € 60.000,00, a titolo di caparra confirmatoria dalla promissaria acquirente, sig.ra in favore del promissario Parte_1 venditore, sig. condannare quest'ultimo alla restituzione in favore dell'attrice della Controparte_1 somma di € 60.000,00 oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese”.
Per parte convenuta : Controparte_1
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, iuxta alligata ac probata partium:
a) Dichiarare infondata, inammissibile ed improcedibile le domande, principale e subordinata, spiegate dall'attrice;
b) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per difetto di procura;
c) Dichiarare la nullità del contratto preliminare del 26 ottobre 2007, per difetto di causa;
d) Accertare e dichiarare la nullità, ovvero la non veridicità e, quindi, l'inefficacia, della presunta dichiarazione di quietanza della somma di € 60.000,00;
e) In via subordinata, dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'attrice e, per l'effetto, risolvere il contratto preliminare del 26 ottobre 2007;
f) Condannare l'attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura che sarà ritenuta di Giustizia;
g) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.04.2019, ha convenuto in giudizio Parte_1 ivi deducendo: Controparte_1
a) che con preliminare di vendita stipulato in data 27.10.2007 – registrato presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Giulianova il 22.11.2007 al n. 3301 serie 3 – in proprio e quale procuratore di Controparte_1
ha promesso di vendere a l'immobile sito a Colonnella contrada Rio Controparte_2 Parte_1
Moro censito in catasto al foglio 23, particella 82 sub 1 e fondaco sub 3 al prezzo di vendita complessivo di €
160.000,00 da corrispondersi con la seguente cadenza temporale: €60.000,00, versati contestualmente alla sottoscrizione, a titolo di caparra confirmatoria rispetto ai quali è stata rilasciata quietanza in calce al preliminare, €40.000,00 da versarsi entro la data del 30.05.2008 ed €60.000,00 da versarsi entro la data del
30.05.2009;
b) che, a seguito della volontà di di recedere dagli accordi intercorsi, ha Controparte_1 Parte_1 preteso la restituzione del doppio della caparra confirmatoria, senza alcun esito;
c) che ha adito il Tribunale di Teramo – sez. distaccata di Giulianova - chiedendo Controparte_1
l'annullamento del preliminare per fatto e colpa addebitabili a ovvero la risoluzione del Parte_1 contratto e risarcimento danni;
d) che con sentenza n. 13/2011, confermata in appello con sentenza n. 1633/2017 del 13.09.2017, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea;
e) che, nonostante le intimazioni rivolte al promissario venditore di addivenire alla stipulazione del contratto definitivo, ovvero di restituire il doppio della caparra, nulla è stato versato da . Controparte_1
L'attrice ha, quindi, articolato domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di
[...]
e condanna al pagamento del doppio della caparra ovvero, in subordine, ha chiesto la restituzione CP_1 della somma di € 60.000,00 versati a titolo di caparra.
Con comparsa del 18.07.2019 si è costituito in giudizio che ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, la nullità dell'atto di citazione per difetto di procura e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Il convenuto ha chiesto, inoltre, di dichiarare la nullità del preliminare e della quietanza e, in via subordinata, di risolvere il contratto preliminare per inadempimento dell'attrice, oltre alla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nella memoria di costituzione, il convenuto ha affermato di non aver mai ricevuto la caparra di €60.000,00 da e di aver sottoscritto la quietanza di pagamento a seguito di artifizi e raggiri da parte Parte_1 dell'odierna attrice acclarati in sede penale dapprima con la sentenza n. 76/2012 emessa dal Tribunale di
Teramo – sez. distaccata di Giulianova in data 27.01.2012 (R.G. 564/10) con la quale il Giudice ha condannato del reato p. e p. dagli artt. 56 e 640 c.p. e, successivamente, con la sentenza n. 1839/2015 Parte_1
(R.G. 83/2013) con la quale la Corte d'Appello de L'Aquila, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato, confermando, tuttavia, le statuizioni civili.
La causa è stata istruita documentalmente.
Pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante essa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità della citazione, essendo infondati i rilievi sollevati dal convenuto circa la genericità del contenuto della procura, carente di espressi riferimenti all'odierno giudizio, oltre che non contestuale all'atto di citazione.
L'art. 83 c.p.c. impone che, quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questo debba essere munito di procura, generale o speciale, rilasciata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Più nello specifico, la norma stabilisce che la procura speciale possa essere apposta in calce o a margine dell'atto con il quale la parte si costituisce o comunque interviene in giudizio, con la precisazione che “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”.
Secondo l'interpretazione pacifica della Corte di legittimità, a cui questo Tribunale intende dare continuità,
l'art. 83 comma 3 c.p.c., non presuppone la contestualità del conferimento della procura alla redazione dell'atto cui si riferisce, dato che la specialità si desume dalla congiunzione materiale o telematica all'atto a cui si riferisce, nonché dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 36827 del
15/12/2022).
Da tali principi ermeneutici, dunque, si desume che non inficiano la validità della procura la carenza di un espresso riferimento numerico delle pagine dell'atto introduttivo né un richiamo specifico al giudizio per il quale è stata conferita, essendo sufficiente a tal fine la congiunzione materiale o telematica della procura all'atto a cui si riferisce, esattamente come nel caso de quo.
Ne deriva, dunque, la validità ai sensi dell'art. 83 c.p.c. della procura di parte attrice, essendo stata rilasciata con scrittura privata recante sottoscrizione autenticata dal difensore ed essendo stata apposta in calce all'atto introduttivo mediante foglio separato attraverso una congiunzione materiale.
Occorre preliminarmente evidenziare come, da un vaglio accurato delle risultanze processuali oggetto dei giudizi definiti in sede civile, RG 985/2008, è emerso come, in quella sede, l'odierno convenuto avesse domandato l'annullamento del contratto preliminare intercorso tra le parti, per dolo determinante, consistito in artifizi e raggiri posti in essere dalla mentre l'odierna attrice (convenuta in giudizio) avesse Parte_1 articolato domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. al fine di ottenere pronuncia costitutiva volta a dare attuazione in forma specifica all'obbligo di concludere un contratto, e, in subordine, risarcimento dei danni materiali e morali, quantificati in euro 120.000,00 mentre, nell'odierno procedimento, quest'ultima ha agito domandando la risoluzione del contratto preliminare intercorso per inadempimento della controparte e la condanna al pagamento del doppio della caparra versata ex art. 1385 c.c. o, in subordine, la restituzione della stessa.
Deve premettersi che, in linea generale, la parte può agire in giudizio scegliendo di ottenere il recesso dal contratto con restituzione del doppio della caparra ovvero, in alternativa, la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni, con onere in capo alla stessa, in quest'ultimo caso, di fornire prova di tutti gli elementi di fattispecie della responsabilità contrattuale.
Tale duplicità di azioni giudiziali si collega alla peculiare natura dell'istituto disciplinato all'art. 1385 c.c., svolgendo esso il ruolo di liquidazione forfettaria del danno derivante dall'inadempimento che, di conseguenza, esime il richiedente dall'onere di dimostrare l'an ed il quantum di pregiudizi patiti una volta accertata la presenza dei presupposti dell'inadempimento contrattuale. Ebbene, la domanda di restituzione della caparra non può che annettersi a quella di recesso, come previsto dalla fattispecie menzionata.
Tanto in via generale;
si deve altresì dare atto che l'elaborazione giurisprudenziale è pervenuta ad ulteriori precisazioni nel solco della pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta in materia e considerato che, peraltro, rientra tra i poteri del giudice la qualificazione della domanda di risoluzione come recesso: indipendentemente dal nomen iuris, utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione caducatoria degli effetti del contratto, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri ufficiosi di interpretazione e qualificazione della domanda, considerarla come azione di recesso ovvero di risoluzione da inquadrare nei confini di cui all'art. 1385 co. 3
c.c. (C. Civ. 8048/2020). Nel caso di specie, la domanda dei ricorrenti deve essere in primo luogo qualificata come domanda di accertamento della legittimità del recesso, con conseguente richiesta di restituzione del doppio della caparra.
L'esito del precedente giudizio, in cui la parte aveva domandato la risoluzione per inadempimento del preliminare e il risarcimento dei danni materiali e morali, quindi, non esplica l'efficacia di giudicato esterno nell'odierno giudizio.
Ed infatti: “, sussiste una disomogeneità tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso a cui fa da contraltare l'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra (consequenziale alla domanda di recesso) e la domanda di risarcimento (consequenziale alla domanda di risoluzione): la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare
l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative” (Sez. U, Sentenza n. 553 del 14/01/2009; conf. Sez. 2, Sentenza n. 20798 del 10/10/2011 e Sez.
2, Sentenza n. 4164 del 02/03/2015).
L'ontologica diversità tra le due tipologie di azioni esercitate, che ha condotto risalente giurisprudenza a ritenere il mutamento della domanda entro i termini delle preclusioni assertive come vera e propria mutatio libelli, conduce a ritenere che il dictum intervenuto in ordine alla proposta domanda riconvenzionale di risarcimento non possa coprire con efficacia di giudicato il successivo giudizio nel quale la parte domandi il pagamento del doppio della caparra ovvero la restituzione della stessa.
Nello specifico, stante la differenza che investe gli oneri probatori delle due domande giudiziali, si deve ritenere che il petitum della azione volta al pagamento del doppio della caparra abbia presupposti diversi, con conseguente onere di provare, ai fini dell'accoglimento, solo l'effettivo pagamento della caparra stessa e l'inadempimento imputabile alla controparte, non anche, come avviene nell'ambito della responsabilità ex art. 1218 c.c., tutti gli altri presupposti della responsabilità contrattuale.
Con riferimento, poi, alla domanda restitutoria pura (formulata in subordine) valgono le medesime considerazioni, in quanto la parte che ha versato la caparra può chiederne la restituzione, ma per ottenerla dovrà proporre apposita domanda non potendo il giudice provvedere di ufficio sugli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione (Cass. 28.9.1983 n. 5736; Cass. 18.6.1991 n. 6880; Cass. 26.6.1995 n. 7234). Da ciò deriva che, in mancanza di domanda di restituzione, non essendo automatico l'obbligo restitutorio, la parte non inadempiente che ha ricevuto la caparra può trattenerla a garanzia dell'obbligazione risarcitoria sino a quando il suo danno, purché richiesto, non sia accertato e liquidato. (Cass. II 4.8.1997 n. 7180).
Ciò precisato, la domanda va rigettata nel merito non essendo stato dimostrato il presupposto funzionale alla articolata domanda restitutoria, ossia il pagamento della caparra confirmatoria. Nello specifico, parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto l'insussistenza dell'obbligazione restitutoria a fronte della non imputabilità, in capo ad dell'inadempimento dell'obbligo di stipulare CP_1 il contratto definitivo, stante il mancato pagamento della caparra (obbligo che gravava sull'attrice e che non è mai stato realmente adempiuto) formulando, di fatto, eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Con la sentenza n. 13/2011, il Giudice ha rigettato la domanda principale proposta dall'odierno convenuto, volta ad ottenere l'annullamento del contratto per vizio del consenso determinato dalla condotta dolosa della controparte sulla scorta del rimedio di cui all'art. 1439 c.c., ma nulla ha statuito in ordine agli inadempimenti posti in essere dalle parti, ne deriva, quindi, che è necessario accertare, in questa sede, se la domanda di recesso e di restituzione della caparra possa fondarsi su presupposti giustificativi e su elementi istruttori validamente acquisiti in giudizio.
Ebbene, l'attrice ha versato in atti una scrittura privata, sottoscritta dalle parti in data 22.11.2007, con cui le parti si impegnavano alla stipula del contratto definitivo di compravendita dell'immobile indicato, con il contestuale pagamento, per quanto qui rileva, di euro 60.000,00 a titolo di caparra che le stesse hanno dato
“per ricevuti”.
Trattasi di vera e propria ricognizione di debito, disciplinata all'art. 1988 c.c., che, insieme alla promessa di pagamento, non costituisce, di per sé, fonte di un'obbligazione ma determina solo un'inversione dell'onere processuale, dispensando il creditore dall'onere di provare la circostanza allegata ed il titolo cui si riferisce.
Grava, pertanto, sul debitore, l'onere di dimostrare l'inesistenza, l'invalidità del titolo ovvero, ancora, la presenza di fatti impeditivi od estintivi dell'altrui pretesa, dandosi luogo ad un fenomeno di astrazione meramente processuale e non anche sostanziale (come avviene, ad esempio, con i titoli di credito).
La prova contraria, peraltro, può essere fornita con ogni mezzo (anche testimoni) e deve concernere la validità,
l'efficacia del rapporto fondamentale ovvero la non esigibilità della pretesa, per intervenuti fatti estintivi.
Ebbene, a questi fini soccorre l'accertamento del fatto operato nel processo penale, conclusosi con sentenza n. 76/2012.
Come già anticipato, in primo grado, il Tribunale di Teramo ha condannato per il reato di Parte_1 tentata truffa ai danni dell'odierno convenuto, accertando, al di là di ogni ragionevole dubbio, che
[...] non ha mai ricevuto la caparra confirmatoria e “che, all'atto di rilasciare la ricevuta della somma CP_1 pari ad €60.000,00, attestò una circostanza non veritiera, oggettivamente foriera di Controparte_1 innegabili effetti pregiudizievoli nella propria sfera patrimoniale ed incrementativi di quella dell'imputata”.
Più nello specifico, il Giudice di prime cure, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio, avallate da riscontri estrinseci, ha ritenuto provate le modalità, integranti l'elemento costitutivo di artifizi e raggiri proprio del reato di truffa, attraverso le quali ha ottenuto la quietanza di pagamento Parte_1
“consistenti nel prospettare, secondo quanto dichiarato dalla persona offesa, la certa collaborazione domestica nello svolgimento dei servizi ed il possibile instaurarsi anche di una relazione affettiva, le quali appaiono – in genere e nel caso di specie – certamente idonee ad incidere sulle scelte – in questo caso patrimoniali – di un uomo – quale è la persona offesa – di scarso livello culturale – titolare di licenza elementare – solo e non più giovanissimo d'età – sessantenne all'epoca dei fatti – e notevolmente – di oltre vent'anni – più anziano dell'imputata, sì da indurlo in errore e così fargli sottoscrivere quella ricevuta dalla quale non è conseguito a tutt'oggi il conseguente pregiudizio patrimoniale, soltanto per la strenua e successiva opposizione manifestata dall' nelle sedi civili” (vd. pag. 5 sentenza n. 76/2012 del 6.04.2012 CP_1
Tribunale di Teramo).
In sede di gravame, con la sentenza n. 1839/2015 (R.G. 83/2013) la Corte d'Appello de L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, confermando, tuttavia, l'accertamento del fatto così come ricostruito dal Giudice di prime cure e, di conseguenza, le statuizioni civili di condanna di al risarcimento del danno Parte_1 morale a favore di costituitosi come parte civile, oltre alle spese processuali. Controparte_1
In punto di diritto, è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che la sentenza del giudice penale di estinzione del reato per prescrizione, emessa a seguito di dibattimento, spiega effetti, nel giudizio civile, nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale, in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati, anche se può essere operata una loro rivalutazione in via autonoma, qualora da essi dipenda il riconoscimento del diritto fatto valere in quella sede (Cass. civ.
Sez. VI, ordinanza del 30 giugno 2020, n. 12973; cfr. Cass. civ. sez. III, 17 novembre 2011, n. 24082).
Ebbene, altresì, gli elementi acquisiti nel giudizio penale, pur non vincolando il giudice civile il quale, come anzidetto, ha un onere di autonoma valutazione dei presupposti della fattispecie sottoposta al suo vaglio, vengono acquisiti nel procedimento in qualità di prove atipiche, liberamente apprezzabili.
La giurisprudenza ha affermato, infatti, che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione di un numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n.
4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, evidentemente soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie (tra le tante, Cass. n. 5440/2010,
Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass. n.
12091/1990, Cass. n. 5792/1990). Detto quindi dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, la giurisprudenza ha chiarito che la loro efficacia probatoria deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n. 18131/2004, Cass. n. 12763/2000,
Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n. 4667/1998, Cass. n.
1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n.3322/1983). In tale ambito, la sentenza penale riveste idonea prova atipica, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass., 17 giugno 2013, n. 15112; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1593). (cfr., da ultimo, Tribunale di Modena n. 407/2023).
Orbene, nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcun elemento utile a determinare una rivalutazione dei fatti accertati in sede penale, essendosi limitata a richiamare il contenuto delle precedenti pronunce civili intervenute sul rapporto per cui è causa, adducendo l'esistenza di un giudicato quanto alla validità del contratto preliminare e dell'effettivo versamento della caparra confirmatoria da parte di da cui Parte_1 discenderebbe il diritto al pagamento del doppio della caparra ovvero di restituzione di quanto corrisposto.
Dall'analisi della sentenza n. 13/2011, non emerso alcun accertamento, con relativa estensione del giudicato, circa l'avvenuto pagamento di €60.000,00 a favore dell'odierno convenuto, essendosi il Giudice limitato a rigettare la domanda di annullamento e risoluzione del contratto ritenendo non sufficientemente provati, in tale sede, gli artifizi e raggiri che avrebbero determinato a sottoscrivere una quietanza di Controparte_1 pagamento senza aver ricevuto alcuna somma.
Né può ritenersi che il rigetto della domanda invalidante (fondata sull'assenza di prova dei raggiri) possa estendere i propri effetti di giudicato esterno su circostanze che non facevano parte del petitum di quel procedimento, ossia l'inadempimento del preliminare imputabile in capo ad e la corretta CP_1 esecuzione dell'obbligo di pagare la caparra stabilita nel contratto, per l'ovvia considerazione che, in quella sede, l'oggetto della controversia afferiva a profili genetici di validità del negozio giuridico stipulato e, in subordine, di inadempimento imputabile all'odierna attrice, non coinvolgendo, in alcun modo, aspetti relativi alla corretta esecuzione, da parte dell' della prestazione insorta a seguito della stipula del CP_1 preliminare di compravendita.
L'unica circostanza accertata è stato il versamento della sul proprio conto, di € 60.000,00 e il Parte_1 successivo prelievo della somma in data 31.10.2007 con assegno destinato, testualmente, “a me medesimo”
(circostanza confermata anche dalla CTU espletata nel giudizio civile). Da tale elemento si desume logicamente che alcuna somma fosse già stata versata a al momento del rilascio della Controparte_1 quietanza avvenuto in data antecedente (27.10.2007 o 26.10.2007) al suddetto prelievo.
Al contrario, l'atteggiamento fraudolento dell'odierna attrice e la mancata corresponsione della caparra di cui chiede la restituzione sono stati pedissequamente ricostruiti ed accertati in sede penale attraverso dichiarazioni testimoniali e riscontri estrinseci, dai quali è emerso che ha indotto a Parte_1 Controparte_1 sottoscrivere la ricevuta di pagamento dopo aver creato un clima di fiducia. Nello specifico è stato provato che, subito dopo la sottoscrizione del preliminare, l'odierna attrice si recava con il convenuto presso le rispettive banche per ottenere informazioni sulle modalità di esecuzione del bonifico, circostanza corroborata dai dipendenti degli Istituti di credito escussi in sede penale e che sconfessa l'assunto dell'attrice secondo il quale l' avrebbe rifiutato qualunque forma di pagamento diverso dai contanti. CP_1
Il fatto stesso che, a seguito del rilascio della quietanza di pagamento - apposta in calce al preliminare datato
27.10.2007 (ovvero 26.10.2007) - le parti fossero andate insieme presso i rispettivi istituti di credito per informazioni sui pagamenti implica, necessariamente, che alcun adempimento fosse stato già effettuato in contanti a titolo di caparra al momento in cui era stata sottoscritta la quietanza.
Inoltre, nello stesso giudizio penale è stata sconfessata la circostanza, dedotta da controparte, che lo stesso avesse corrisposto la somma in contanti, dal momento che: a) gli assegni circolari pari ad euro CP_1
50.000,00 ed euro 10.000,00 intestati alla stessa (versati in atti in sede di memorie istruttorie) non erano trasferibili, b) essi erano stati riprelevati con un assegno in conto corrente e non anche, come falsamente affermato dall'attrice, in contanti.
Alcuna prova, dunque, è stata raggiunta nei precedenti giudizi circa l'effettiva corresponsione da parte di
[...] di €60.000,00 mediante contanti o bonifico bancario successivamente al rilascio della quietanza di Parte_1 pagamento, avendo il Giudice penale ritenuto colpevole, al di là di ogni ragionevole dubbio, Parte_1 di tentata truffa ai danni di per averlo indotto mediante artifizi e raggiri a rilasciare una Controparte_1 quietanza di pagamento senza aver effettivamente corrisposto la somma e con l'intenzione di trarne un profitto ingiusto.
Nello specifico, quanto alla domanda principale, alcun inadempimento può essere ravvisato in capo a
[...] per non aver dato seguito al preliminare, stante la mancata corresponsione da parte di CP_1 [...] sia della caparra, che, come dalla stessa pacificamente ammesso, dei restanti pagamenti per i quali Parte_1 nel preliminare le parti hanno apposto in modo dettagliato termini di scadenza ormai ampiamente decorsi. Ne consegue, dunque, il rigetto della domanda di risoluzione, nonché della restituzione del doppio della caparra confirmatoria.
Per le stesse ragioni è parimenti meritevole di rigetto la domanda subordinata di restituzione di € 60.000,00 versati a titolo di caparra.
Giova precisare che, nonostante l'accertamento delle modalità espletate da per la conclusione Parte_1 del contratto ed il rilascio della quietanza, ritiene, tuttavia, il Tribunale che il preliminare non possa essere dichiarato nullo, come eccepito da Controparte_1
In primo luogo, infatti, il contratto stipulato mediante truffa rientra nel novero dei cd. “reati in contratto” che ricomprende tutte quelle fattispecie nelle quali ad assumere rilevanza penale è la condotta tenuta dal soggetto nel procedimento di formazione del contratto o nella fase di esecuzione del negozio giuridico, distinguendosi, pertanto, dai c.d. “reati contratto” nei quali ciò che viene stigmatizzato dal legislatore penale è la stipulazione del contratto in sé. Secondo l'impostazione ermeneutica consolidata, i “reati in contratto” integrano una violazione delle regole di comportamento che non determina la nullità ex art. 1418 c.c., bensì solo il sorgere di una responsabilità civile, di natura risarcitoria. Gli artifizi e raggiri propri della truffa possono integrare il vizio del consenso nella forma del dolo e comportare annullamento del contratto laddove abbiano determinato la vittima a stipulare un contratto che, in assenza non avrebbe mai stipulato (cd. dolo determinante) ovvero possono comportare risarcimento del danno laddove abbiano indotto il soggetto passivo a stipulare un contratto a condizioni a sé svantaggiose (cd. dolo incidente).
In secondo luogo, non può ravvisarsi neppure una nullità per difetto di causa stante la necessità di distinguere la funzione economico individuale del negozio giuridico intercorso tra le parti (pienamente rispondente al principio di corrispettività) dai “motivi” e dagli intendimenti personali in ordine alla concreta attuazione del regolamento negoziale.
La domanda volta ad ottenere pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, non essendone stati adeguatamente comprovati gli elementi costitutivi.
La collocazione della responsabilità aggravata per lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c. nell'ambito del comparto aquiliano esalta la funzione risarcitoria/riparatoria dell'istituto, relegando sullo sfondo quella sanzionatoria, e fa sì che il danno risarcibile debba essere identificato con il consueto danno aquiliano tanto nell'aspetto sostanziale, quanto sotto il profilo del riparto degli oneri probatori. Il danno da responsabilità aggravata per lite temeraria, in particolare, è costituito — secondo la prevalente opinione — dal pregiudizio strettamente determinato dal processo e non dall'ipotetica lesione del diritto di cui nel processo si controverte.
Deve trattarsi, cioè, di conseguenza della responsabilità aggravata e, cioè, di «danno processuale» (Cass. n.
163/1989; v., in materia di danno processuale causato dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, Cass. n. 23322/2005; Cass. n. 24359/2005; Cass. n. 24360/2006).
Quanto all'onere probatorio gravante sul danneggiato, secondo condivisibile indirizzo, la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an sia del quantum debeatur, o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa, circostanze che non sono adeguatamente state allegate nel caso di specie.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte attrice. Le stesse, tenuto conto del DM 55/2014 (e successive modifiche), avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, alle questioni fattuali e giuridiche affrontate e al pregio dell'attività professionale svolta, devono essere liquidate sulla scorta dei parametri medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ontro Parte_1 gni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
- rigetta le domande articolate;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 14.103,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Teramo, 8.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo