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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 14/10/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 524/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 14 ottobre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 524/2022 R.G.
promossa da nato a [...] l'[...], residente a [...], vico Lombardia n°7, Parte_1
codice fiscale , elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in C.F._1
vico Lombardia n°7, 94010 Centuripe (EN), presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Castana, del Foro
di Enna, C.F. , che lo rappresenta e difende;
C.F._2
RICORRENTE
Contro
, (avv. S. Dolce e G. Madonia), elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso CP_1
l'Avvocatura provinciale dell' ; CP_2
RESISTENTE
Avente ad oggetto: mancata erogazione prestazione (intervento del Fondo di garanzia), osserva quanto segue:
CP_ Con ricorso depositato il 22.04.2022 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva l' per sentirlo condannare al pagamento di quanto di sua spettanza a titolo di ultime tre mensilità, essendo a suo dire, in possesso dei requisiti per beneficiare dell'intervento del Fondo di garanzia.
Adiva il Tribunale per:
In via principale – Dire e dichiarare il diritto del sig. a percepire dal Fondo di Parte_1
Garanzia le ultime tre mensilità antecedenti la sentenza di fallimento non corrisposte dalla CP_1
società “Dany Com S.r.L.” oltre oneri e accessori così determinati:
E dunque in totale €.5.059,86 oltre interessi e/o oneri di legge e conseguentemente condannare l' a versare al sig. la complessiva somma di €.5.059,86 a titolo di a titolo CP_1 Parte_1
di ultime tre mensilità non corrisposte dalla società “Dany Com S.r.L.”, oltre interessi e/o oneri di legge.
In subordine – Dire e dichiarare il diritto del sig. a percepire dal Fondo di Parte_1
Garanzia le ultime tre mensilità antecedenti il licenziamento non corrisposte dalla società CP_1
“Dany Com S.r.L.” oltre oneri e accessori così come determinati dal Curatore Fallimentare in sede di modello SR52:
Gennaio 2019 €.1.126,00
408,55
€.4.698,97 oltre interessi e/o oneri di legge e conseguentemente condannare l' a versare al ricorrente la complessiva somma di €.4.698,97, oltre interessi e/o oneri di CP_1
legge.
In estremo subordine – Dire e dichiarare il diritto del sig. ricorrente a percepire dal Fondo di
Garanzia le mensilità di luglio e agosto 2018 per come quantificate in sede di ammissione CP_1
allo stato passivo fallimentare e per l'effetto condannare l' a versare all'odierno comparente CP_1
la complessiva somma di €.2.865,21 oltre interessi e/o oneri di legge oltre interessi e/o oneri di legge
CP_ L' nel costituirsi in giudizio evidenziava l'assenza dei presupposti di legge per l'operatività della garanzia invocata.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
MOTIVI Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorrente rivendica il diritto all'intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione dell'importo dovutogli a titolo di ultime tre mensilità.
L' esclude la sussistenza dei presupposti per invocare la garanzia in oggetto. CP_1
Si premettano alcuni cenni alla normativa di riferimento
Ai sensi dell'art 2 della legge n.297/1982
Art.
2. Fondo di garanzia.
1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile,
spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa,
avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato
membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
7. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli
2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.
8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153 , a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al
Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione dell' sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo CP_1
del fondo medesimo.
9. Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'articolo 4, primo comma, del decreto-
legge 6 luglio 1978, n. 352 , convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché
dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.
10. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall' previdenza dei giornalisti italiani Controparte_3
Rileva ora in particolare, ai fini che qui occupano, il disposto dell'art 1 del d. lgs 80/1992 Garanzia
dei crediti di lavoro
1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle pro- cedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art.
A mente poi, dell'art 2 del cit. decreto:
“1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro,
diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1,
comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.”.
Data la normativa di riferimento, primo punto certo, è che le mensilità che possono essere anticipate dal Fondo di garanzia, sono esclusivamente le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro, cioè le tre mensilità immediatamente precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta, il
20.2.2019, quindi nell'eventualità, le mensilità da dicembre 2018 a febbraio 2019; di qui la assoluta non accoglibilità della domanda formulata in estremo subordine.
Inconferente risulta infatti la giurisprudenza richiamata relativa al momento di decorrenza dei 12
mesi, che viene individuato all'atto della presentazione della domanda, e da cui il fa scaturire Pt_1
il diritto a rivalersi sulle retribuzioni di luglio e agosto 2018 (ammesse al passivo ed antecedenti alla domanda del 30.11.2018).
Come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione (v. ad es. Cass. 16249/20), i dodici mesi precedenti, nei quali deve rientrare il trimestre rilevante ai fini della fruizione della prestazione del
Fondo di Garanzia, decorrono non già dalla data di apertura della procedura concorsuale, ma (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373/95) da quella di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa.
Quindi, l'evenienza da cui computare, a ritroso, il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro è data dall'iniziativa del lavoratore, mentre non si deve tenere conto del tempo trascorso tra l'iniziativa del lavoratore e l'apertura di una procedura concorsuale o la formazione di un titolo esecutivo.
Ciò vale ovviamente, (a tutela delle ragioni del lavoratore, affinchè appunto le eventuali lungaggini che precedono l'apertura del fallimento non si risolvano a suo danno vanificando la limitata - temporalmente - tutela apprestata dalla legge), solo laddove, il rapporto di lavoro, diversamente dal caso del si sia concluso prima della proposizione della domanda. Pt_1
Per quanto riguarda le altre domande, aventi ad oggetto le mensilità antecedenti alla fine del rapporto,
si osserva che, rispetto alle stesse, difettino i requisiti di operatività della garanzia.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: Il diritto del lavoratore di ottenere prestazioni (TFR e/o ultime tre mensilità di retribuzione) dallo speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge nr. 297 del 1982 si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto, che si perfeziona al verificarsi della condizione di insolvenza del datore di lavoro e all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di una procedura esecutiva ( cfr da ultimo recentissima Corte di Cassazione, sezione lavoro,
sentenza n. 1860 depositata il 27 gennaio 2025).
Dunque l'accertamento del credito in sede di ammissione al passivo è condicio sine qua non dell'operatività della garanzia.
Non è utile a supportare la tesi del ricorrente la giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso laddove si argomenta (alle pagg 3 e 4):
Nei piu' recenti arresti, relativi alla disciplina dell'intervento del fondo di garanzia per il pagamento del TFR, si è ritenuto che dalla natura autonoma (rispetto all'originario obbligo retributivo datoriale) e previdenziale della prestazione erogata dal fondo di garanzia non deriva l'effetto di totale inibizione dell'accertamento giudiziale degli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere nasce l'obbligo di tutela assicurativa…In particolare, quanto al TFR, … Il medesimo principio è
riferibile anche alla obbligazione previdenziale di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 80,
articolo 2, come già ritenuto da questa Corte con ordinanza 24 maggio 2019 n. 14348; ai fini della nascita della obbligazione del fondo di garanzia non è dunque sufficiente che il credito per le retribuzioni sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale… ma occorre autonomamente accertare la ricorrenza dei presupposti oggettivi …. Della obbligazione previdenziale, come fissati dal Decreto Legislativo n. 80 del 1992, articolo 2. …” (cfr. Corte di
Cassazione Sezione 6 L Civile Ordinanza 28 novembre 2019 n. 31128).
Da tale pronunciamento può dunque evincersi solo che l'ammissione dei crediti al passivo è
condizione necessaria, ma non sufficiente, per provocare l'intervento del Fondo di Garanzia e giammai, come invece parrebbe sostenere il ricorrente, che dalla stessa ( ammissione al passivo)
possa prescindersi. Quindi, la valutazione dei requisiti oggettivi ( e soggettivi) demandata alla sede giudiziaria segue la prima imprescindibile condizione e di certo, non può sostituirsi o essere prevista in alternativa a quella.
In altri termini l'ammissione al passivo del lavoratore non vincola in alcun modo l' , che può CP_1
opporre le proprie ragioni alla richiesta di erogazione delle prestazioni a carico del fondo ( cfr Cass.
19277/2018.
Ciò posto, nel caso a mani in cui difetta a monte la condizione data dall'ammissione al passivo delle somme rivendicate ( ultime tre retribuzioni) a fortiori, cioè a prescindere dalla autonoma valutazione di cui sopra, del tutto legittimo deve ritenersi il rifiuto opposto dall' . CP_1
Il ricorso va pertanto rigettato.
Attesa la particolarità della questione sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 14 ottobre 2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 14 ottobre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 524/2022 R.G.
promossa da nato a [...] l'[...], residente a [...], vico Lombardia n°7, Parte_1
codice fiscale , elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in C.F._1
vico Lombardia n°7, 94010 Centuripe (EN), presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Castana, del Foro
di Enna, C.F. , che lo rappresenta e difende;
C.F._2
RICORRENTE
Contro
, (avv. S. Dolce e G. Madonia), elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso CP_1
l'Avvocatura provinciale dell' ; CP_2
RESISTENTE
Avente ad oggetto: mancata erogazione prestazione (intervento del Fondo di garanzia), osserva quanto segue:
CP_ Con ricorso depositato il 22.04.2022 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva l' per sentirlo condannare al pagamento di quanto di sua spettanza a titolo di ultime tre mensilità, essendo a suo dire, in possesso dei requisiti per beneficiare dell'intervento del Fondo di garanzia.
Adiva il Tribunale per:
In via principale – Dire e dichiarare il diritto del sig. a percepire dal Fondo di Parte_1
Garanzia le ultime tre mensilità antecedenti la sentenza di fallimento non corrisposte dalla CP_1
società “Dany Com S.r.L.” oltre oneri e accessori così determinati:
E dunque in totale €.5.059,86 oltre interessi e/o oneri di legge e conseguentemente condannare l' a versare al sig. la complessiva somma di €.5.059,86 a titolo di a titolo CP_1 Parte_1
di ultime tre mensilità non corrisposte dalla società “Dany Com S.r.L.”, oltre interessi e/o oneri di legge.
In subordine – Dire e dichiarare il diritto del sig. a percepire dal Fondo di Parte_1
Garanzia le ultime tre mensilità antecedenti il licenziamento non corrisposte dalla società CP_1
“Dany Com S.r.L.” oltre oneri e accessori così come determinati dal Curatore Fallimentare in sede di modello SR52:
Gennaio 2019 €.1.126,00
408,55
€.4.698,97 oltre interessi e/o oneri di legge e conseguentemente condannare l' a versare al ricorrente la complessiva somma di €.4.698,97, oltre interessi e/o oneri di CP_1
legge.
In estremo subordine – Dire e dichiarare il diritto del sig. ricorrente a percepire dal Fondo di
Garanzia le mensilità di luglio e agosto 2018 per come quantificate in sede di ammissione CP_1
allo stato passivo fallimentare e per l'effetto condannare l' a versare all'odierno comparente CP_1
la complessiva somma di €.2.865,21 oltre interessi e/o oneri di legge oltre interessi e/o oneri di legge
CP_ L' nel costituirsi in giudizio evidenziava l'assenza dei presupposti di legge per l'operatività della garanzia invocata.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
MOTIVI Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorrente rivendica il diritto all'intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione dell'importo dovutogli a titolo di ultime tre mensilità.
L' esclude la sussistenza dei presupposti per invocare la garanzia in oggetto. CP_1
Si premettano alcuni cenni alla normativa di riferimento
Ai sensi dell'art 2 della legge n.297/1982
Art.
2. Fondo di garanzia.
1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile,
spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa,
avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato
membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
7. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli
2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.
8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153 , a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al
Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione dell' sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo CP_1
del fondo medesimo.
9. Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'articolo 4, primo comma, del decreto-
legge 6 luglio 1978, n. 352 , convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché
dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.
10. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall' previdenza dei giornalisti italiani Controparte_3
Rileva ora in particolare, ai fini che qui occupano, il disposto dell'art 1 del d. lgs 80/1992 Garanzia
dei crediti di lavoro
1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle pro- cedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art.
A mente poi, dell'art 2 del cit. decreto:
“1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro,
diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1,
comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.”.
Data la normativa di riferimento, primo punto certo, è che le mensilità che possono essere anticipate dal Fondo di garanzia, sono esclusivamente le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro, cioè le tre mensilità immediatamente precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta, il
20.2.2019, quindi nell'eventualità, le mensilità da dicembre 2018 a febbraio 2019; di qui la assoluta non accoglibilità della domanda formulata in estremo subordine.
Inconferente risulta infatti la giurisprudenza richiamata relativa al momento di decorrenza dei 12
mesi, che viene individuato all'atto della presentazione della domanda, e da cui il fa scaturire Pt_1
il diritto a rivalersi sulle retribuzioni di luglio e agosto 2018 (ammesse al passivo ed antecedenti alla domanda del 30.11.2018).
Come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione (v. ad es. Cass. 16249/20), i dodici mesi precedenti, nei quali deve rientrare il trimestre rilevante ai fini della fruizione della prestazione del
Fondo di Garanzia, decorrono non già dalla data di apertura della procedura concorsuale, ma (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373/95) da quella di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa.
Quindi, l'evenienza da cui computare, a ritroso, il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro è data dall'iniziativa del lavoratore, mentre non si deve tenere conto del tempo trascorso tra l'iniziativa del lavoratore e l'apertura di una procedura concorsuale o la formazione di un titolo esecutivo.
Ciò vale ovviamente, (a tutela delle ragioni del lavoratore, affinchè appunto le eventuali lungaggini che precedono l'apertura del fallimento non si risolvano a suo danno vanificando la limitata - temporalmente - tutela apprestata dalla legge), solo laddove, il rapporto di lavoro, diversamente dal caso del si sia concluso prima della proposizione della domanda. Pt_1
Per quanto riguarda le altre domande, aventi ad oggetto le mensilità antecedenti alla fine del rapporto,
si osserva che, rispetto alle stesse, difettino i requisiti di operatività della garanzia.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: Il diritto del lavoratore di ottenere prestazioni (TFR e/o ultime tre mensilità di retribuzione) dallo speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge nr. 297 del 1982 si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto, che si perfeziona al verificarsi della condizione di insolvenza del datore di lavoro e all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di una procedura esecutiva ( cfr da ultimo recentissima Corte di Cassazione, sezione lavoro,
sentenza n. 1860 depositata il 27 gennaio 2025).
Dunque l'accertamento del credito in sede di ammissione al passivo è condicio sine qua non dell'operatività della garanzia.
Non è utile a supportare la tesi del ricorrente la giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso laddove si argomenta (alle pagg 3 e 4):
Nei piu' recenti arresti, relativi alla disciplina dell'intervento del fondo di garanzia per il pagamento del TFR, si è ritenuto che dalla natura autonoma (rispetto all'originario obbligo retributivo datoriale) e previdenziale della prestazione erogata dal fondo di garanzia non deriva l'effetto di totale inibizione dell'accertamento giudiziale degli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere nasce l'obbligo di tutela assicurativa…In particolare, quanto al TFR, … Il medesimo principio è
riferibile anche alla obbligazione previdenziale di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 80,
articolo 2, come già ritenuto da questa Corte con ordinanza 24 maggio 2019 n. 14348; ai fini della nascita della obbligazione del fondo di garanzia non è dunque sufficiente che il credito per le retribuzioni sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale… ma occorre autonomamente accertare la ricorrenza dei presupposti oggettivi …. Della obbligazione previdenziale, come fissati dal Decreto Legislativo n. 80 del 1992, articolo 2. …” (cfr. Corte di
Cassazione Sezione 6 L Civile Ordinanza 28 novembre 2019 n. 31128).
Da tale pronunciamento può dunque evincersi solo che l'ammissione dei crediti al passivo è
condizione necessaria, ma non sufficiente, per provocare l'intervento del Fondo di Garanzia e giammai, come invece parrebbe sostenere il ricorrente, che dalla stessa ( ammissione al passivo)
possa prescindersi. Quindi, la valutazione dei requisiti oggettivi ( e soggettivi) demandata alla sede giudiziaria segue la prima imprescindibile condizione e di certo, non può sostituirsi o essere prevista in alternativa a quella.
In altri termini l'ammissione al passivo del lavoratore non vincola in alcun modo l' , che può CP_1
opporre le proprie ragioni alla richiesta di erogazione delle prestazioni a carico del fondo ( cfr Cass.
19277/2018.
Ciò posto, nel caso a mani in cui difetta a monte la condizione data dall'ammissione al passivo delle somme rivendicate ( ultime tre retribuzioni) a fortiori, cioè a prescindere dalla autonoma valutazione di cui sopra, del tutto legittimo deve ritenersi il rifiuto opposto dall' . CP_1
Il ricorso va pertanto rigettato.
Attesa la particolarità della questione sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 14 ottobre 2025.