Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00304/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00442/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 442 del 2022, proposto da
ES TA, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune dell’Aquila, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti
LV RO, rappresentato e difeso dagli avvocati ES Camerini e Paolo RO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato ES Camerini in L’Aquila, via Garibaldi n. 62;
per l’annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale dell’Aquila n. 287 del 10 maggio 2022, non comunicata al ricorrente e parzialmente conosciuta a seguito della pubblicazione nell’Albo Pretorio on line del Comune dell’Aquila;
- degli eventuali atti attuativi della predetta deliberazione e, in particolare:
1) l’accertamento di conformità dell’edificio di proprietà del signor LV RO;
2) il permesso a costruire convenzionato ovvero l’atto equivalente, inteso a consentire la trasformazione in definitivo dell’edificio provvisorio di proprietà del signor LV RO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di LV RO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa SA LL;
Uditi per il ricorrente l’avvocato Carlo Benedetti e per il controinteressato l’avvocato ES Camerini;
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 9 settembre 2022, il ricorrente ha domandato l’annullamento della deliberazione n. 287 del 10 maggio 2022, con la quale la Giunta Comunale dell’Aquila ha approvato il progetto planivolumetrico di coordinamento, proposto dal proprietario del fondo finitimo, per la regolarizzazione di un manufatto temporaneo ivi realizzato in virtù della deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 25 maggio 2009.
In data 4 novembre 2022 il controinteressato ha notificato l’atto opposizione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
In data 28 dicembre 2022 il ricorrente si è costituito nel presente giudizio. In particolare, il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato, per i seguenti motivi:
1) violazione degli articoli 31 e 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, omesso esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi, sviamento di potere in tema di accertamento di conformità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, con riferimento all’ammissibilità dell’operazione di “tombatura” della superficie eccedente rispetto a quella massima fissata nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 2009 (primo motivo);
2) difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento di potere nell’applicazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 2009 e dell’articolo 30 bis, comma 27, delle NTA del PRG, violazione dell’articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’articolo 23 della legge regionale 13 ottobre 2020, n. 23, e incompetenza della Giunta Comunale, con riferimento all’originaria insussistenza della vocazione edificatoria dell’area sulla quale è stato realizzato il manufatto temporaneo, alla violazione delle distanze dai confini e dagli altri fabbricati e all’insussistenza del requisito della doppia conformità dell’opera (secondo motivo).
Ha resistito al ricorso il controinteressato LV RO, il quale, con memoria depositata in data 28 marzo 2026, ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità, dal momento che ben due sentenze del Consiglio di Stato, sulle quali si è formato il giudicato, hanno accertato che il Comune dell’Aquila non è tenuto a proseguire il procedimento concernente il progetto planivolumetrico di coordinamento approvato con la deliberazione impugnata.
Alla pubblica udienza del 28 aprile 2026 il Presidente del Collegio ha avvisato le parti presenti, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, del rilievo officioso di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione; indi, la causa è stata discusa e trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 10784 del 14 dicembre 2023 la sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto avverso la sentenza di questo Tribunale n. 504 del 24 ottobre 2019 e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento con il quale il Comune dell’Aquila aveva negato al signor RO l’autorizzazione alla trasformazione del manufatto temporaneo, dal medesimo costruito sul terreno confinante con il terreno di proprietà del ricorrente, in manufatto definitivo, sul presupposto del superamento del limite di superficie utile, previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 2009, per la realizzazione dei manufatti temporanei nella fase emergenziale post sisma.
Il giudicato formatosi su tale sentenza non fa stato nei confronti del ricorrente, il quale non ha mai assunto la veste di parte nell’ambito del giudizio con essa definito e non ha neppure proposto opposizione di terzo ai sensi dell’articolo 108 del codice del processo amministrativo.
Nondimeno, l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune dell’Aquila ha negato al controinteressato l’autorizzazione alla trasformazione del proprio manufatto da temporaneo in definitivo si fonda sull’accertamento dell’insussistenza del superamento del limite di superficie utile consentito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 2009, specificamente dedotto quale vizio della deliberazione impugnata con il presente ricorso.
Con la sentenza n. 2614 del 18 marzo 2024 la seconda sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dal signor TA avverso la sentenza n. 400 del 18 luglio 2023, con la quale questo Tribunale dichiarava improcedibile il ricorso dal medesimo proposto per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune dell’Aquila sulla propria istanza, volta a stimolare l’esercizio del potere di repressione dell’abuso edilizio posto in essere dal signor RO con la realizzazione del manufatto temporaneo oggetto del presente ricorso.
Le statuizioni contenute nella predetta sentenza, sulla quale si è formato il giudicato, fanno stato tra le parti di quel giudizio, esattamente coincidenti con le parti del presente giudizio (il signor ES TA, il signor LV RO e il Comune dell’Aquila).
In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato, con valore di giudicato tra le predette parti, che:
a) all’accertamento della legittima realizzazione del manufatto provvisorio del signor RO, contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 10784 del 2023, “consegue che Comune dell’Aquila non deve più portare necessariamente a conclusione l’iter procedurale concernente il progetto planovolumetrico di coordinamento presentato dal signor RO…giacché esso era stato redatto per ovviare alla sentenza di primo grado che aveva annullato il diniego di sanatoria n. 95101 del 20 giugno 2017 (poi riformata dal Consiglio di Stato con la su citata sentenza n. 10784/3023), né è possibile predicare che l’ente locale debba adottare provvedimenti repressivi dell’edificio del signor RO, trattandosi di manufatto da considerarsi legittimo”;
b) il “provvedimento di rigetto di accertamento di conformità è stato annullato in via definitiva per vizi sostanziali, avendo il Consiglio di Stato affermato la sanabilità dell’opera, cosicché non vi è alcun abuso da reprimere – e non vi era fin dalla scadenza del termine per decidere sulla domanda di sanatoria, stante la sua fondatezza – e conseguentemente alcun inadempimento dell’amministrazione nel porre in essere atti repressivi di un abuso sanabile e sostanzialmente sanato. Al riguardo si evidenzia che la sentenza n. 10784/3023 ha definitivamente acclarato che il diniego di sanatoria n. 95101 del 20 giugno 2017 è illegittimo in quanto basato su un unico erroneo presupposto inerente al superamento della superficie utile consentita. Accertata dunque la fattuale insussistenza dell’unico motivo ostativo all’accoglimento della domanda di accertamento in conformità, l’opera va considerata assentibile e la successiva azione amministrativa si palesa ormai vincolata nel senso di un accoglimento dell’istanza (salvo che si riscontrino ipotetiche – e in questa sede non dedotte – ulteriori illegittime trasformazioni del manufatto intervenute successivamente al diniego annullato)”;
c) “le ulteriori doglianze del signor TA inerenti al mancato rispetto delle distanze dal confine e tra le costruzioni non attengono a un silenzio inadempimento del Comune, trattandosi di questioni privatistiche, le quali potranno essere eventualmente vagliate in un futuro ipotetico contenzioso dinanzi ai competenti organi giudiziari.”
Il Collegio ritiene che tali sopravvenienze siano idonee a privare il signor TA dell’interesse dedotto con il presente ricorso, che è quello di ottenere l’annullamento della deliberazione con cui la Giunta Comunale dell’Aquila ha approvato il progetto planivolumetrico di coordinamento, proposto dal signor LV RO a seguito dell’illegittimo diniego oppostogli dal Comune dell’Aquila alla trasformazione da temporaneo in definitivo di un manufatto erroneamente ritenuto non sanabile.
In seguito all’accertamento della legittimità e della conseguente sanabilità del manufatto, il ricorrente non potrebbe, perciò, conseguire alcuna utilità pratica, diretta ed immediata dall’annullamento dell’approvazione del progetto planivolumetrico di coordinamento approvato con la deliberazione impugnata con il presente ricorso, attesa la sua sostanziale superfluità, peraltro già affermata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2614 del 2024, sopra richiamata.
La natura soggettiva della giurisdizione amministrativa preclude al Collegio di vagliare, in assenza di una lesione dell’interesse sostanziale del ricorrente, la generica pretesa all’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato per i vizi dedotti con il presente ricorso.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
La definizione in rito del ricorso e “la notevole peculiarità della vicenda” (già evidenziata dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 2614 del 2024) giustificano la compensazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e il controinteressato.
In ragione della mancata costituzione in giudizio, non sono dovute le spese al Comune dell’Aquila.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Spese non dovute al Comune dell’Aquila.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR RU, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
SA LL, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| SA LL | AR RU |
IL SEGRETARIO