Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
Cron. ___________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Addì F.A. _________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela ______________
Fachile, nella causa iscritta al n.7009/2024 R.G.L promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
_________________
C.F. residente a [...], rappresentato Parte_1 C.F._1 _____
e difeso dall'Avv. Gaetano Billitteri, per mandato in atti _________________ _____
Ricorrente
per
CONTRO _________________
[...
con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14, in persona del legale Controparte_1 _________________
_____ rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giunta, per mandato in atti
_________________
con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella via Ciro Controparte_2 _____
il Grande n. 21, C.F , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Il Cancelliere P.IVA_1
dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistenti
All'esito dell'udienza del 9.1.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato,
mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida - per ciascun convenuto - in complessivi euro 1200,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Con ricorso depositato l'8.5.2024, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento Parte_2
n. 296 2024 90081938 69/000, notificata il 7.4.2024 nella parte relativa agli avvisi di addebito n.
59620180003035312000 di euro 19.786,61 per contributi IVS anni 2011- 2012- 2013 e n.
59620190004181013000 di euro 1.111,70 per contributi IVS anno 2011.
A sostegno dell'opposizione deduceva la intervenuta prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale e la mancata notifica degli avvisi di addebito, chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l contestando la Controparte_1
domanda di cui chiedeva il rigetto. Eccepiva in via preliminare la tardiva proposizione del ricorso, il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, in ordine le eccezioni relative adempimenti di competenza dell'ente creditore, l'assenza di litisconsorzio necessario per cui chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ; nel merito deduceva l'inesistenza della prescrizione per avere CP_2
notificato successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, il preavviso di fermo amministrativo n.
2968020230004485400 e alla luce della sospensione dei termini disposta per l'emergenza Covid.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto della opposizione con CP_2
vittoria di spese del giudizio. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività attesa la regolare notifica degli atti impositivi e l'esclusiva responsabilità della , nel caso di prescrizione maturatasi Controparte_1
successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.
La causa, senza alcuna istruttoria, all'esito dell'udienza del 9.1.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione.
All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli avvisi di addebito de
quibus, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99
Appare opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del
20/04/2006) che, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che: “Avverso la
cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del
codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia
mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo
agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la
legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un
titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c)
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella
esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre
opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto
nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di
impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o
agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è
soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del
1981”.
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie e chiarisce che nel caso, come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o “fatti estintivi sopravvenuti alla
formazione del titolo”, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale non opposta appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.,
CP_ Ciò posto, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti dell' deducendo che il termine quinquennale sarebbe decorso sia nel caso di mancata notificazione degli avvisi di addebito, sia, in caso di prova delle notifiche di atti interruttivi, nel periodo successivo alle medesime.
Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma 9 L.
335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”),
Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non Controparte_3
muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995 atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata ritualmente in atti dall'ente previdenziale, si evince la regolare notifica degli avvisi di addebito in oggetto. avvenuta a mezzo del servizio postale, in particolare l'avviso n. 59620180003035312000 in data 3.8.2018 e l'avviso n. 59620190004181013000 in data 20.9.2019.
Risulta altresì che successivamente alla notifica degli avvisi di addebito veniva ritualmente notificato in data
8.1.2024, come atto interruttivo, il fermo amministrativo n. 2968020230004485400, la cui notifica neppure risulta contestata da parte opponente, che interrompeva la decorrenza del termine di prescrizione.
Accertata, quindi, la regolare notifica degli avvisi di addebito e la notifica del fermo amministrativo in data
8.1.2024, nonché tenuto conto delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi alla attività degli enti impositori a causa della emergenza sanitaria Covid, non vi è dubbio che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 7.4.2024, non fosse ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Alla luce delle superiori considerazioni nessuna prescrizione si è perfezionata nella fattispecie di causa, il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 11.2.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile