Articolo 1534 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1534Articolo 1535
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23 maggio 2021
Art. 1534-bis. (( (Designazione dei cappellani militari coordinatori). )) (( 1. I nominativi dei cappellani militari coordinatori sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della difesa.
2. I cappellani militari coordinatori assolvono i compiti loro affidati dall'Ordinario militare e, a tal fine, accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza.
3. Il conferimento dell'incarico di funzione ai cappellani coordinatori non comporta alcuna modifica del trattamento economico ))
Entrata in vigore il 23 maggio 2021