Art. 16. Estensione di agevolazioni concernenti gli oneri sociali
L'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 1 settembre 1983 e fino al 31 dicembre 1984, previsto dall' articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748 , e' concesso, con le modalita' di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni di Bacoli e Monte di Procida.
Agli oneri derivanti dal comma precedente si fa fronte con le disponibilita' del fondo per la protezione civile. A tal fine il limite di cui al comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748 , e' elevato a 4.000 milioni.
Per l'esercizio finanziario 1984 i comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sono autorizzati a prevedere in bilancio le stesse entrate iscritte per l'esercizio finanziario 1983.
L'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 1 settembre 1983 e fino al 31 dicembre 1984, previsto dall' articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748 , e' concesso, con le modalita' di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni di Bacoli e Monte di Procida.
Agli oneri derivanti dal comma precedente si fa fronte con le disponibilita' del fondo per la protezione civile. A tal fine il limite di cui al comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748 , e' elevato a 4.000 milioni.
Per l'esercizio finanziario 1984 i comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sono autorizzati a prevedere in bilancio le stesse entrate iscritte per l'esercizio finanziario 1983.