Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4124/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
19/12/2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4124/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc;
d a
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Piazza;
Parte_4
- ricorrente -
c o n t r o rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Nobile;
Controparte_1
- convenuta -
e contro
; CO
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi al difensore dei richiedenti l'ammissione.
1
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che , , Parte_1 Parte_2
e hanno proposto Parte_3 Parte_4
opposizione avverso il decreto del 13/3/2024 con cui il Tribunale di Palermo, sezione GIP/GUP, ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in favore dei primi due, nell'ambito del procedimento penale n.
5301/2022 R.G.N.R., n. 3530/2022 R.G.GIP, e rigettato, per l'effetto, l'istanza di liquidazione di compensi proposti dai rispettivi difensori e Parte_3
Parte_4
considerato che il non si è costituito, sebbene CO
ritualmente citato, sicché va dichiarata la sua contumacia;
che si è invece costituita l sollevando il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva; premesso che il decreto di revoca si fonda sulla seguente motivazione:
“rilevato che gli imputati, tutti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sono stati condannati, nell'ambito del giudizio abbreviato celebrato dinanzi alla scrivente e per il quale si chiede la liquidazione dei compensi, rispettivamente alla pena di 13 e mesi 4 di reclusione e , e di anni 7 di Pt_1 Pt_2
reclusione ed euro 2.600 di multa ) (..); che dalla rapina è generato Parte_5
un provento di oltre 100.000 euro che i concorrenti nel reato (oltre ai tre anche e ) hanno diviso tra loro;
che Parte_6 Persona_1
dunque, sussistono validi motivi per ritenere in capo ai medesimi la carenza delle condizione per l'ammissione al gratuito patrocinio. Sul punto si osserva che: (.. ha dichiarato nell'istanza del 20.2.2023 che il reddito Parte_2
del nucleo familiare ammontava, nell'anno 2021 , ad euro 10.573,00 in quanto percepito dalla figli ch ha Controparte_3 Parte_1
dichiarato un reddito del nucleo familiare pari ad euro 12.785,80; (..) che nessuno degli imputati ha fatto riferimento alla percezione di redditi illeciti - che nell'anno 2022 avrebbe determinato il superamento della soglia di legge – e
2 che tuttavia, concorrono a determinare il reddito rilevante, tanto che “In tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione, il giudice deve tener conto anche dei redditi da attività illecita, la cui esistenza può essere provata ricorrendo a presunzioni semplici, purché fondate su concreti elementi di fatto idonei a determinare il superamento di detto limite”; che, nella specie, è stato giudizialmente accertata la commissione di un reato il cui provento ha determinato un innalzamento dei limiti di reddito, quantomeno per l'anno 2022; che, conseguentemente, va revocato il decreto di ammissione al patrocinio degli imputati , Parte_2 Parte_1
e e rigettata la richiesta di liquidazione dei
[...] Controparte_4
compensi presentata dai difensori dei medesimi”; premesso che gli opponenti lamentano la violazione del principio della presunzione di innocenza sancito dall'art. 27 Cost., in considerazione del fatto che la sentenza su cui si fonda il decreto di revoca non era ancora divenuta irrevocabile;
considerato che
i ricorrenti hanno chiesto:
- l'annullamento/revoca del decreto, pubblicato del 13/3/2024, emesso dal
Tribunale di Palermo, sezione GIP/GUP, nell'ambito del procedimento penale
N. 5301/2022 R.G.N.R., nella parte in cui è stata disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di e Parte_1
; Parte_2
- la liquidazione del compenso in favore degli avvocati Parte_3
e come determinato dal Protocollo d'Intesa
[...] Parte_4
sottoscritto in data 16.06.2026 dal Tribunale di Palermo, dal COA di Palermo, dalla Camera Penale di Palermo e dalla dirigenza dell'ufficio amministrativo dello stesso Tribunale;
considerato, in via preliminare, che come affermato dalla Corte di
Cassazione, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio
3 non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante” (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 11/09/2018, n. 21997); rilevato quindi che va dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli avvocati e limitatamente alla Parte_3 Parte_4
impugnazione della revoca dell'ammissione al beneficio;
considerato, sotto altro profilo, che il soggetto legittimato passivamente è soltanto il , poiché esclusivo titolare del rapporto CO
debitorio oggetto del procedimento stesso e non anche, invece, l CP
, la quale ha unicamente il compito di trasmettere la dovuta informativa
[...]
reddituale; ed invero, l'art. 99 comma 2 del TUSG regola il ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione (prevedendo espressamente che il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo), ma non l'ipotesi, diversa, di revoca dell'ammissione già disposta;
in tale seconda ipotesi, l'opposizione deve essere proposta verso il CO
(vedi Cass. 15219/2022);
[...]
ritenuto, per quanto riguarda il merito, che l'opposizione sia infondata;
rilevato che “il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione: (..)
“d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92” (ex art. 112 TUSG lett. d); rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il Giudice ha il potere di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non solo su richiesta dell'ufficio finanziario, ma anche “d'ufficio” se risulta provata la mancanza dei requisiti reddituali validi per l'ammissione; rilevato che “in tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione, il giudice deve tener conto anche dei redditi da attività illecita, la cui esistenza può essere provata ricorrendo a presunzioni semplici, purchè fondate su concreti elementi di fatto idonei a determinare il superamento di detto limite” (Cass. penale Sentenza n.
13080/2023); considerato che è stata giudizialmente accertata con sentenza n. 1353 del
12/10/2023 la commissione del reato di rapina il cui provento ha determinato
4 l'innalzamento dei limiti di reddito di e;
a Parte_1 Parte_2
tale riguardo deve osservarsi come non sia stato allegato, e tanto meno dimostrato, che la sentenza in questione sia stata appellata e non sia già passata in giudicato;
rilevato comunque che, oltre ai proventi ricavati dal suddetto reato, nel corso delle indagini effettuate sono emersi ulteriori elementi utili a ritenere che i due istanti non versino nelle condizioni di cui all'art. 76 TUSG (DPR
115/2002); in particolare:
- il e il erano parte di un'organizzazione criminale “quale Pt_1 Pt_2
batteria stabile di rapinatori” (..) con “creazione di una cassa comune ove riversare parte dei proventi illeciti delle rapine già messe a segno per poi reinvestirli nei nuovi colpi programmati”. Il già nel 2005 era stato Pt_1
sottoposto a custodia cautelare in carcere “per una rapina perpetrata con le stesse modalità, in pregiudizio della banca Popolare di Milano, in provincia di
Varese”. In data 10/3/2022 era stata realizzata a Modena una “rapina commessa con modalità analoghe e (..) si poteva verificare la corrispondenza tra i tre soggetti che avevano fatto ingresso nei locali delle due banche (di Modena e di
, ovvero , e ” Per_2 Parte_1 Parte_2 Persona_3
(vedi pag. 3 sent. in atti);
-inoltre, dalle intercettazioni ambientali e telefoniche effettuate durante le indagini, è emerso un tenore di vita del e del incompatibile Pt_2 Pt_1
con il mantenimento del sussidio de quo : in data 8/4/2022 viene registrata una conversazione dalla quale si ricava che il programmava l'acquisto di un Pt_2
immobile e rassicurava il venditore di avere a disposizione già Persona_4
20.000 euro e di riuscire a “racimolare tutto entro Pasqua”; inoltre, nella conversazione intercettata in data 21/4/2022, sempre il replicava “di Pt_2
essere in possesso soltanto di 16.000 euro diligentemente custoditi dalla moglie”
(vedi pag. 7 sent. in atti); infine, il , durante una conversazione con il Pt_1
figlio , riferiva delle trattative in corso per l'acquisto di un ciclomotore di Per_5
grossa cilindrata per la cifra di 2.200 euro, che i due concordavano di intestare alla zia (v. pag. 6 sent. in atti); rilevato quindi che nel caso in specie la revoca deve essere disposta non
(soltanto) per la condanna per rapina (dalla quale si è ricavato un provento pari
5 a €100.00) ma altresì per il tenore di vita emerso nel corso delle indagini, su cui il Tribunale, sezione GIP/GUP ha fondato il decreto di revoca dell'ammissione; che, per di più, ai proventi derivanti dalle attività illecite si cumulano i redditi dichiarati per l'anno 2021 (che si presume siano rimasti invariati anche per l'anno 2022, atteso che non è pervenuta alcuna modifica delle condizioni reddituali ai sensi dell'art. 79 lett. d) TUSG): ha dichiarato un Parte_2
reddito pari a € 10.573,00 e ha dichiarato un reddito pari a € Parte_1
12.785,60 (vedi istanze di ammissione in atti); rilevato che è da respingere, altresì, l'argomentazione dei ricorrenti secondo cui “è preclusa in via generale, salvo e nei limiti in cui gli sia espressamente attribuita, la facoltà di ritornare sui propri provvedimenti a carattere definitorio nei cui confronti sia positivamente prevista l'azionabilità di un apposito rimedio caducatorio”, atteso che tale principio non può trovare applicazione nella materia dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la quale è stata disposta ex lege la revoca, nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 112 TUSG;
ritenuto che
, conclusivamente, il decreto impugnato resista alle censure mosse, avendo il primo giudice correttamente accertato l'insussistenza delle condizioni reddituali che giustifica, per entrambi i ricorrenti, la revoca del beneficio;
considerato, infine, che, stante la contumacia del CO
, non deve essere adottato alcun provvedimento in ordine alle spese del
[...]
presente giudizio tra gli opponenti e detto convenuto, mentre invece, tenuto conto della soccombenza in rito dell e della soccombenza Controparte_1
nel merito degli opponenti, sussistono giuste ragioni per compensarle tra costoro.
P.Q.M.
Nella contumacia del qui dichiarata: CO
a) dichiara il difetto di legittimazione attiva degli avvocati Parte_3
e limitatamente alla impugnazione della revoca
[...] Parte_4
dell'ammissione al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato di Parte_1
e di;
[...] Parte_2
b) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell;
Controparte_1
6 c) rigetta per il resto il ricorso.
Nulla in ordine alle spese del presente giudizio tra opponente e
[...]
. CO
Dichiara compensate le spese di giudizio tra opponente e CP
.
[...]
Palermo, 18/03/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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