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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/11/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 4261 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: responsabilità extracontrattuale (art.2051 c.c.) T R A
in persona del legale rappr.te pro tempore, Parte_1 rappr.ta e difesa dagli Avv.ti Biagio Lauri e Carmine Lauri in virtù di procura posta a margine all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata unitamente agli stessi presso il loro studio sito in Palma Campania alla via Roma n. 285
-Attrice- E
, in persona del legale Controparte_1 in Napoli alla Via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Flajani dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce
-convenuta- NONCHE'
, residente in [...]
26 -convenuto contumace- NONCHE'
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_3 in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Meo Santolo, ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio in Scisciano alla Via Spartimento nr 11/C,
-terza chiamata- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato in Parte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, premettendo di agire quale proprietaria dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Poggiomarino alla Via Passanti Flocco, conveniva in giudizio unitamente alla quali Controparte_2 Controparte_4 rispettivamente proprietario e assicuratore per l'RCA dell'autocarro Fiat Fiorino Tg. EY647EM, al fine di ottenere il risarcimento per i danni subiti dall'erogatore di gas metano ubicato all'interno del suddetto impianto di distribuzione in
1 conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 29.04.2021, alle ore 07:15 circa. In particolare, la società istante riferiva che il conducente del veicolo si fermava a fare rifornimento, e dopo avere concordato la quantità di metano da erogare con l'incaricato del gestore, quest'ultimo, provvedeva ad agganciare la “pistola erogatrice” al serbatoio metano dell'autovettura Fiat;
aggiungeva che il predetto conducente dopo aver pagato l'importo e aver preso la ricevuta, mentre era ancora in corso l'erogazione, ripartiva improvvisamente con la pistola erogatrice ancora inserita al serbatoio, provando ingenti danni. Chiedeva quindi in seguito a tale evento, la complessiva somma di € 24.364,00 per la sostituzione dell'erogatore danneggiato. Si costituiva , eccependo in via preliminare Controparte_5
l'improponibilità della domanda e chiedeva la chiamata in causa della , quale unica responsabile in quanto Controparte_3 gesto oncludeva contestando il quantum, riqualificato dal tecnico di parte nella minor somma di euro 19.123,00. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la ditta
[...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_3
via preliminare la mancanza di responsabilità del proprio addetto incaricato all'erogazione. Assegnati i termini per le memorie 183 comma VI cpc, non disposta l'istruttoria, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con i termini di legge. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità della domanda, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali Va inoltre rigettata la eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 CdA sollevata dalla assicurazione intervenuta. Come è noto, l'art. 148 CdA ha introdotto una nuova procedura di risarcimento stragiudiziale del danno. La norma impone che la richiesta di risarcimento sia presentata secondo determinate
2 modalità (indicate all'art. 145), corredata dalla denuncia di sinistro e recare tutta una serie di indicazioni (codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, luogo, giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno;
nel caso di danno alla persona, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dei dati relativi all'età, attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subìte, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti). Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione (novanta per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso), l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare l'offerta. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. L'art. 145 Cda, dal canto suo, statuisce che la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, contenente le indicazioni di cui all'art. 148 poco sopra compendiate, unitamente al trascorrere di un tempo variabile tra i 60 ed i 90 giorni dalla richiesta, siano condizioni di proponibilità della domanda giudiziale. Una interpretazione meramente letterale del dato normativo porta a ritenere che la nuova disciplina del CdA avrebbe inteso subordinare, sempre e comunque, la proponibilità della domanda giudiziale alla totale ricorrenza di tutte le informazioni imposte dalla norma. La conseguenza è che la mancanza, nella raccomandata inviata, anche di uno solo degli elementi richiesti, renderebbe la domanda giudizialmente improponibile. Una tale ricostruzione, tuttavia, non si concilia con la prescrizione contenuta all'art. 148, comma 5 CdA che prescrive che “in caso di richiesta incompleta l'impresa assicuratrice richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni”. Tale inciso sembrerebbe porre, in capo alla compagnia di assicurazione, un preciso obbligo di cooperazione. Obbligo che mal si concilia con la sanzione a carico del danneggiato, della declaratoria di improponibilità della domanda giudiziale, carente di taluno degli elementi prescritti dal CdA soprattutto laddove, come spesso accade, ci si trovi di fronte alla totale inerzia della compagnia. In realtà il combinato disposto di cui agli art. 145 e 148 CdA ha ampliato la portata della condizione di proponibilità, precedentemente prevista dall'art. 22 della legge n. 990/69, ma
3 non tanto in senso oggettivo, bensì in senso soggettivo, richiedendo una partecipazione attiva dell'assicurazione, il cui comportamento non può essere inerte, dovendo senz'altro conformarsi ai parametri della buona fede precontrattuale rilevante ex artt. 1337 c.c.. L'assicuratore, cioè, è chiamato dal legislatore a svolgere un ruolo di interlocutore serio e propositivo, all'interno della fase stragiudiziale – procedimentalizzata dall'art. 148 – con la conseguenza che l'eventuale (mera) incompletezza della domanda risarcitoria, potendo essere colmata con l'apporto (doveroso) dell'assicuratore, non può per ciò solo costituire un ostacolo alla tutela di diritti fondamentali come quello alla salute (art. 32 Cost.). Conseguentemente, la condizione di proponibilità della domanda deve ritenersi rispettata, in linea generale, ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta, secondo un giudizio da svolgersi non già – formalisticamente – ex ante, bensì ex post, alla luce del contegno di entrambe le parti da valutare ex fide bona. Peraltro, l'interpretazione letterale non si concilia neppure con riferimento alla direttrice, elaborate dalla Corte Costituzionale, secondo cui il diritto di azione, atteso il fondamento costituzionale che lo qualifica, non tollera compromissioni che eccedano un limite di intrinseca ragionevolezza. Certamente non appare ragionevole condizionare il diritto di azione del cittadino all'effettuazione di una singola comunicazione, che certamente non inficia la possibilità dell'assicuratore di comporre in via stragiudiziale la lite. Va infine considerato che, anche sul piano letterale, l'art. 145 che subordina la proponibilità dell'azione solo allorquando la raccomandata venga inviata dal danneggiato, nei tempi prescritti, “avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo…” 148 ovvero 149 ovvero 150, non appare, ad una attenta rilettura, così stringente. Il richiamo ai “contenuti” degli articoli indicati, pare focalizzare l'attenzione piuttosto che sul dato formale della presenza di tutti gli elementi elencati in detti articoli, sul dato contenutistico ovvero sulla sostanzialità delle prescrizioni elencate nella norma. La norma ha difatti operato un collegamento tra il regime della proponibilità dell'azione (art. 145) e quello della procedura stragiudiziale di risarcimento (art. 148), in quanto unico è l'atto di impulso che dà l'avvio ad entrambe le procedure (raccomandata di messa in mora), atto che tuttavia va diversamente valutato a seconda che venga considerato dal punto di vista processuale o dal punto di vista della procedura stragiudiziale (cfr. Trib. Nocera Inferiore n. 7/2007). In quest'ultimo caso gli elementi indicati e richiesti dalla norma
4 vanno certamente considerati tassativamente e la loro mancanza inficia la procedura di risarcimento. Dal punto di vista processuale invece, la raccomandata di messa in mora va valutata, al fine di ritenere proponibile o meno l'azione, in relazione ai contenuti degli articoli richiamati (148, 149 e 150) ovvero dal dato sostanziale di valore espresso da detti articoli, cosicchè dal tenore della raccomandata sia possibile individuare con certezza il danneggiato ed il fatto dannoso, nonché di addivenire all'accertamento del danno. Tale interpretazione è conforme a quella che indubbiamente è la ratio ispiratrice della norma che introduce la condizione di proponibilità, che è quella di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, “a condizione che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste” (Cass. Civ. Sez. III n. 9912/2011 – Trib. Torre Annunziata n. 429/2013). A tale esito interpretativo che peraltro è l'unico che garantisce un'interpretazione costituzionalmente conforme della norma in relazione agli artt. 3, 24 e 32 Cost. è pervenuta la più recente giurisprudenza di merito, secondo la quale ai fini della procedibilità della domanda di risarcimento “è superflua l'omessa indicazione, nella raccomanda inviata a detta impresa, del codice fiscale e dei redditi, mentre la mancata allegazione della documentazione medica, in caso di danno lieve, non assume valore decisivo in ordine alla possibilità dell'assicurazione di effettuare un'offerta” (Trib. Roma 30 marzo 2010 in Foro it. 2010, 9, I, 2561). Pertanto, avendo l'attrice ottemperato a tutte le indicazioni indicate dalle norme prima evidenziate, la formulata eccezione di improponibilità della domanda, da parte dell'Assicurazione intervenuta, va rigettata. Occorre premettere, inoltre che la domanda attorea deve ritenersi automaticamente estesa alla terza chiamata, avendo la convenuta Assicurazione chiamato in causa la Controparte_6 al fine di ottenere la propria liberazione e l'individuazione della parte chiamata quale unica e diretta responsabile dell'evento danno, sicché la chiamata assolve il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio da parte dell'attore dei soggetti indicati dal convenuto come obbligato in sua vece ed il giudice ben potrà emettere una pronunzia di condanna del chiamato in favore dell'attrice (cfr., ex plurimis, Cass. 2011 n. 20610, Cass. 2011 n. 12317, Cass. 2010 n. 5057, Cass. 2008 n. 25559, Cass. 2004 n.3643).
5 Tanto premesso, passando all'esame del merito della domanda attorea, la stessa è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati. In particolare, l'esame della documentazione esibita da parte attrice ha evidenziato come l'esclusiva responsabilità del sinistro sia da addebitare al conducente dell'autovettura Fiat Fiorino Tg. EY647EM. Invero, dalla visione delle telecamere di videosorveglianza, si evince chiaramente il comportamento negligente e pericoloso tenuto dal conducente, il quale in spregio delle più elementari norme sulla sicurezza non si assicurava prima della ripartenza, la conclusione della procedura di erogazione. Né è possibile da tale filmato evincere una ipotesi di responsabilità a carico della terza chiamata, non risultando a carico dell'addetto alla distribuzione un alcun comportamento contrario alle ordinarie norme di diligenza, né parte convenuta ha in tal senso dato tale prova. Passando al quantum, dalla documentazione depositata da parte attrice (fatture per la sostituzione del distributore cfr. fascicolo parte attrice) si evince che per la sostituzione del carburante sono dovuti euro 24.364,00, a cui, sulla base di tali premesse, vanno condannati in solido e Controparte_2 Controparte_4
.
[...] tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 29.4.2021 al soddisfo. Sulle somme così ottenute vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna CP_2
e , in
[...] Controparte_7
a d ore dell'attrice della somma pari ad euro 24.364,00, oltre interessi e rivalutazione così come indicati in parte motiva;
- condanna , in Controparte_1 persona de , Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento delle competenze e spese processuali in favore dell'attrice che liquida in € 254,00 per spese € 5.077,00 per compensi con attribuzione in favore degli avv.ti Biagio Lauri e Carmine Lauri dichiaratisi antistatari;
- condanna , in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, e Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento delle sp favore della terza chiamata, che liquida in euro 5.077,00 per
6 compensi, con attribuzione in favore dell'avv. to Santolo Meo. Torre Annunziata, 24.11.2025. Il giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
7
in persona del legale rappr.te pro tempore, Parte_1 rappr.ta e difesa dagli Avv.ti Biagio Lauri e Carmine Lauri in virtù di procura posta a margine all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata unitamente agli stessi presso il loro studio sito in Palma Campania alla via Roma n. 285
-Attrice- E
, in persona del legale Controparte_1 in Napoli alla Via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Flajani dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce
-convenuta- NONCHE'
, residente in [...]
26 -convenuto contumace- NONCHE'
, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_3 in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Meo Santolo, ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio in Scisciano alla Via Spartimento nr 11/C,
-terza chiamata- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato in Parte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, premettendo di agire quale proprietaria dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Poggiomarino alla Via Passanti Flocco, conveniva in giudizio unitamente alla quali Controparte_2 Controparte_4 rispettivamente proprietario e assicuratore per l'RCA dell'autocarro Fiat Fiorino Tg. EY647EM, al fine di ottenere il risarcimento per i danni subiti dall'erogatore di gas metano ubicato all'interno del suddetto impianto di distribuzione in
1 conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 29.04.2021, alle ore 07:15 circa. In particolare, la società istante riferiva che il conducente del veicolo si fermava a fare rifornimento, e dopo avere concordato la quantità di metano da erogare con l'incaricato del gestore, quest'ultimo, provvedeva ad agganciare la “pistola erogatrice” al serbatoio metano dell'autovettura Fiat;
aggiungeva che il predetto conducente dopo aver pagato l'importo e aver preso la ricevuta, mentre era ancora in corso l'erogazione, ripartiva improvvisamente con la pistola erogatrice ancora inserita al serbatoio, provando ingenti danni. Chiedeva quindi in seguito a tale evento, la complessiva somma di € 24.364,00 per la sostituzione dell'erogatore danneggiato. Si costituiva , eccependo in via preliminare Controparte_5
l'improponibilità della domanda e chiedeva la chiamata in causa della , quale unica responsabile in quanto Controparte_3 gesto oncludeva contestando il quantum, riqualificato dal tecnico di parte nella minor somma di euro 19.123,00. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la ditta
[...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_3
via preliminare la mancanza di responsabilità del proprio addetto incaricato all'erogazione. Assegnati i termini per le memorie 183 comma VI cpc, non disposta l'istruttoria, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con i termini di legge. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità della domanda, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali Va inoltre rigettata la eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 CdA sollevata dalla assicurazione intervenuta. Come è noto, l'art. 148 CdA ha introdotto una nuova procedura di risarcimento stragiudiziale del danno. La norma impone che la richiesta di risarcimento sia presentata secondo determinate
2 modalità (indicate all'art. 145), corredata dalla denuncia di sinistro e recare tutta una serie di indicazioni (codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, luogo, giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno;
nel caso di danno alla persona, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dei dati relativi all'età, attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subìte, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti). Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione (novanta per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso), l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare l'offerta. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. L'art. 145 Cda, dal canto suo, statuisce che la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, contenente le indicazioni di cui all'art. 148 poco sopra compendiate, unitamente al trascorrere di un tempo variabile tra i 60 ed i 90 giorni dalla richiesta, siano condizioni di proponibilità della domanda giudiziale. Una interpretazione meramente letterale del dato normativo porta a ritenere che la nuova disciplina del CdA avrebbe inteso subordinare, sempre e comunque, la proponibilità della domanda giudiziale alla totale ricorrenza di tutte le informazioni imposte dalla norma. La conseguenza è che la mancanza, nella raccomandata inviata, anche di uno solo degli elementi richiesti, renderebbe la domanda giudizialmente improponibile. Una tale ricostruzione, tuttavia, non si concilia con la prescrizione contenuta all'art. 148, comma 5 CdA che prescrive che “in caso di richiesta incompleta l'impresa assicuratrice richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni”. Tale inciso sembrerebbe porre, in capo alla compagnia di assicurazione, un preciso obbligo di cooperazione. Obbligo che mal si concilia con la sanzione a carico del danneggiato, della declaratoria di improponibilità della domanda giudiziale, carente di taluno degli elementi prescritti dal CdA soprattutto laddove, come spesso accade, ci si trovi di fronte alla totale inerzia della compagnia. In realtà il combinato disposto di cui agli art. 145 e 148 CdA ha ampliato la portata della condizione di proponibilità, precedentemente prevista dall'art. 22 della legge n. 990/69, ma
3 non tanto in senso oggettivo, bensì in senso soggettivo, richiedendo una partecipazione attiva dell'assicurazione, il cui comportamento non può essere inerte, dovendo senz'altro conformarsi ai parametri della buona fede precontrattuale rilevante ex artt. 1337 c.c.. L'assicuratore, cioè, è chiamato dal legislatore a svolgere un ruolo di interlocutore serio e propositivo, all'interno della fase stragiudiziale – procedimentalizzata dall'art. 148 – con la conseguenza che l'eventuale (mera) incompletezza della domanda risarcitoria, potendo essere colmata con l'apporto (doveroso) dell'assicuratore, non può per ciò solo costituire un ostacolo alla tutela di diritti fondamentali come quello alla salute (art. 32 Cost.). Conseguentemente, la condizione di proponibilità della domanda deve ritenersi rispettata, in linea generale, ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta, secondo un giudizio da svolgersi non già – formalisticamente – ex ante, bensì ex post, alla luce del contegno di entrambe le parti da valutare ex fide bona. Peraltro, l'interpretazione letterale non si concilia neppure con riferimento alla direttrice, elaborate dalla Corte Costituzionale, secondo cui il diritto di azione, atteso il fondamento costituzionale che lo qualifica, non tollera compromissioni che eccedano un limite di intrinseca ragionevolezza. Certamente non appare ragionevole condizionare il diritto di azione del cittadino all'effettuazione di una singola comunicazione, che certamente non inficia la possibilità dell'assicuratore di comporre in via stragiudiziale la lite. Va infine considerato che, anche sul piano letterale, l'art. 145 che subordina la proponibilità dell'azione solo allorquando la raccomandata venga inviata dal danneggiato, nei tempi prescritti, “avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo…” 148 ovvero 149 ovvero 150, non appare, ad una attenta rilettura, così stringente. Il richiamo ai “contenuti” degli articoli indicati, pare focalizzare l'attenzione piuttosto che sul dato formale della presenza di tutti gli elementi elencati in detti articoli, sul dato contenutistico ovvero sulla sostanzialità delle prescrizioni elencate nella norma. La norma ha difatti operato un collegamento tra il regime della proponibilità dell'azione (art. 145) e quello della procedura stragiudiziale di risarcimento (art. 148), in quanto unico è l'atto di impulso che dà l'avvio ad entrambe le procedure (raccomandata di messa in mora), atto che tuttavia va diversamente valutato a seconda che venga considerato dal punto di vista processuale o dal punto di vista della procedura stragiudiziale (cfr. Trib. Nocera Inferiore n. 7/2007). In quest'ultimo caso gli elementi indicati e richiesti dalla norma
4 vanno certamente considerati tassativamente e la loro mancanza inficia la procedura di risarcimento. Dal punto di vista processuale invece, la raccomandata di messa in mora va valutata, al fine di ritenere proponibile o meno l'azione, in relazione ai contenuti degli articoli richiamati (148, 149 e 150) ovvero dal dato sostanziale di valore espresso da detti articoli, cosicchè dal tenore della raccomandata sia possibile individuare con certezza il danneggiato ed il fatto dannoso, nonché di addivenire all'accertamento del danno. Tale interpretazione è conforme a quella che indubbiamente è la ratio ispiratrice della norma che introduce la condizione di proponibilità, che è quella di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, “a condizione che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste” (Cass. Civ. Sez. III n. 9912/2011 – Trib. Torre Annunziata n. 429/2013). A tale esito interpretativo che peraltro è l'unico che garantisce un'interpretazione costituzionalmente conforme della norma in relazione agli artt. 3, 24 e 32 Cost. è pervenuta la più recente giurisprudenza di merito, secondo la quale ai fini della procedibilità della domanda di risarcimento “è superflua l'omessa indicazione, nella raccomanda inviata a detta impresa, del codice fiscale e dei redditi, mentre la mancata allegazione della documentazione medica, in caso di danno lieve, non assume valore decisivo in ordine alla possibilità dell'assicurazione di effettuare un'offerta” (Trib. Roma 30 marzo 2010 in Foro it. 2010, 9, I, 2561). Pertanto, avendo l'attrice ottemperato a tutte le indicazioni indicate dalle norme prima evidenziate, la formulata eccezione di improponibilità della domanda, da parte dell'Assicurazione intervenuta, va rigettata. Occorre premettere, inoltre che la domanda attorea deve ritenersi automaticamente estesa alla terza chiamata, avendo la convenuta Assicurazione chiamato in causa la Controparte_6 al fine di ottenere la propria liberazione e l'individuazione della parte chiamata quale unica e diretta responsabile dell'evento danno, sicché la chiamata assolve il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio da parte dell'attore dei soggetti indicati dal convenuto come obbligato in sua vece ed il giudice ben potrà emettere una pronunzia di condanna del chiamato in favore dell'attrice (cfr., ex plurimis, Cass. 2011 n. 20610, Cass. 2011 n. 12317, Cass. 2010 n. 5057, Cass. 2008 n. 25559, Cass. 2004 n.3643).
5 Tanto premesso, passando all'esame del merito della domanda attorea, la stessa è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati. In particolare, l'esame della documentazione esibita da parte attrice ha evidenziato come l'esclusiva responsabilità del sinistro sia da addebitare al conducente dell'autovettura Fiat Fiorino Tg. EY647EM. Invero, dalla visione delle telecamere di videosorveglianza, si evince chiaramente il comportamento negligente e pericoloso tenuto dal conducente, il quale in spregio delle più elementari norme sulla sicurezza non si assicurava prima della ripartenza, la conclusione della procedura di erogazione. Né è possibile da tale filmato evincere una ipotesi di responsabilità a carico della terza chiamata, non risultando a carico dell'addetto alla distribuzione un alcun comportamento contrario alle ordinarie norme di diligenza, né parte convenuta ha in tal senso dato tale prova. Passando al quantum, dalla documentazione depositata da parte attrice (fatture per la sostituzione del distributore cfr. fascicolo parte attrice) si evince che per la sostituzione del carburante sono dovuti euro 24.364,00, a cui, sulla base di tali premesse, vanno condannati in solido e Controparte_2 Controparte_4
.
[...] tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 29.4.2021 al soddisfo. Sulle somme così ottenute vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna CP_2
e , in
[...] Controparte_7
a d ore dell'attrice della somma pari ad euro 24.364,00, oltre interessi e rivalutazione così come indicati in parte motiva;
- condanna , in Controparte_1 persona de , Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento delle competenze e spese processuali in favore dell'attrice che liquida in € 254,00 per spese € 5.077,00 per compensi con attribuzione in favore degli avv.ti Biagio Lauri e Carmine Lauri dichiaratisi antistatari;
- condanna , in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, e Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento delle sp favore della terza chiamata, che liquida in euro 5.077,00 per
6 compensi, con attribuzione in favore dell'avv. to Santolo Meo. Torre Annunziata, 24.11.2025. Il giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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