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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/06/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2596/2020 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio degli avv.ti Dario Cocivera e Fiorentino De Leo, che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici distrettuali di Messina
è ope legis domiciliato,
resistente
oggetto: indennizzo malformazioni da talidomide.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 15 giugno 2020 , lamentando l'ingiusto rigetto Parte_1
della domanda presentata in via amministrativa il 5 aprile 2017, chiedeva in giudizio il riconoscimento del diritto all'indennizzo di cui alla l n. 244/2007 e s.m.i. per essere affetto da malformazione congenita (focomelia) all'arto inferiore destro, asseritamente compatibile con la sindrome da talidomide e, per l'effetto, la condanna del alla corresponsione della relativa Controparte_1
prestazione, con gli accessori di legge.
Nella resistenza del convenuto, espletata ctu medico-legale e sostituita l'udienza del 12 giugno
2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Ai fini della decisione della controversia occorre anzitutto richiamare il quadro normativo di riferimento.
Con l'art. 2, comma 363, l. n. 244/2007 il Legislatore ha esteso in favore dei “soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia” il diritto all'indennizzo di cui all'art. 1 l. n. 229/2005, già previsto per i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.
Tale disposizione è poi stata specificata dal successivo art. 31 d.l. n. 207/2008, convertito con modifiche e integrazione dalla l. n. 14/2009, a norma del quale l'indennizzo di cui al richiamato art. 2, comma 363, “si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965”
(comma 1 bis), rimandando ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di corresponsione.
In attuazione di tale ultimo precetto, il Controparte_3
con decreto n. 163/2009, ha dunque emanato il Regolamento di esecuzione dell'art. 2, comma
[...]
363, l. n. 244/2007, stabilendo all'art. 1, comma 3, la data di decorrenza del predetto indennizzo (1 gennaio 2008, quale data di entrata in vigore della l. n. 244/2007).
Il successivo art. 21 ter d.l. n. 113/2016, convertito con modifiche dalla l. n. 160/2016, e ha poi esteso il riconoscimento di tale indennizzo anche in favore dei nati negli anni 1958 e 1966 – seppur con iniziale decorrenza dalla diversa data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè dal 21 agosto 2016 – nonché in favore dei soggetti che, “ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide”, rinviando a tal fine ad apposito regolamento ministeriale per la definizione dei “criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma 2, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide”.
Per l'effetto, con D.M. n. 166/2017 il ha apportato al precedente Regolamento del CP_1
2009 le dovute modifiche e integrazioni, provvedendo altresì alla definizione dei criteri di inclusione ed esclusione di cui all'allegato A, quale parte integrante del provvedimento.
In particolare, rientrano tra i criteri ricorrenti di inclusione: “assunzione del farmaco da parte della madre del soggetto tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento (34-50 giorni dall'ultima mestruazione) (± 2 giorni per entrambi gli indicatori) periodo coincidente con l'embriogenesi degli arti;
danno bilaterale e grossolanamente simmetrico degli arti;
costante compromissione dei cingoli scapolare e pelvico (la compromissione dello sviluppo degli arti è associata all'ipoplasia del cingolo scapolare o pelvico)”. Sono, invece, criteri di esclusione: “malformazioni tipo amputazione;
malformazioni da sindrome da bande amniotiche (spesso classificati come trasversi); LRD post- assiali;
gravi LRD degli arti superiori che sono unilaterali;
gravi LRD della porzione distale di un arto con porzione prossimale e cingolo completamente normali (spesso classificate come trasverse); malformazioni che vengono trasmesse alla prole (…) malformazioni terminali trasverse (…) come pure tra le longitudinali le postassiali e le multiple”.
Il decreto prevede, inoltre, che “Nella considerazione che rimane un'area di incertezza nell'attribuzione di LRD a sindrome talidomidica, tale attribuzione dovrà essere risolta attraverso un'accurata diagnosi differenziale fondata su criteri clinici e genetico-molecolari sulla base della letteratura scientifica disponibile”.
Da ultimo, quanto alla documentazione sanitaria da allegare alla domanda esso richiede “per i soggetti nati dal 1958 al 1966: prescrizione della talidomide alla madre del danneggiato, se reperibile;
b) per i soggetti nati al di fuori del periodo dal 1958 al 1966: documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della talidomide, da cui si evinca la prescrizione/assunzione del farmaco omonimo in gravidanza nel periodo tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento (± 2 giorni per entrambi gli indicatori); c) per ambedue le fattispecie: cartella clinica della nascita, se reperibile;
cartelle cliniche e/o certificazioni di strutture pubbliche relative alla diagnosi, a interventi eventualmente subiti e al decorso delle infermità nelle forme previste dalla legge da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto”; viene precisato, tuttavia, che in nessun caso l'omesso reperimento della documentazione sanitaria è condizione preclusiva dell'accertamento sanitario.
Tanto premesso, nel caso di specie il ricorrente, nato nel 1971, ha eccepito di essere affetto da una malformazione congenita dell'arto inferiore destro, consistente in una deformità della diafisi tibiale, agenesia del perone destro, anchilosi dell'articolazione tibio-tarsica con extrarotazione del piede destro, agenesia completa del II raggio del piede destro e deformità dell'articolazione metatarso- falangea al primo raggio del piede destro e comportante una dismetria in accorciamento dell'arto inferiore di circa 14 cm, con conseguente necessità di utilizzo di una protesi alla gamba da sostituire con cadenza quinquennale.
La sussistenza del nesso causale tra l'alterazione anatomica della gamba destra riportata dal ricorrente e le deformazioni indotte dal talidomide è stata esclusa dal nominato consulente d'ufficio, dott. , specialista in Ortopedia e Traumatologia, il quale, a seguito di un'attenta analisi Persona_1
della documentazione sanitaria in atti e dei reperti emessi in sede di visita medico peritale, ha precisato che “l'interessamento maggiore nei casi di deformità indotta da AL è l'arto superiore rispetto agli inferiori mentre il perone è l'osso meno colpito dell'arto inferiore (…) Tali descrizioni, associate alla letteratura citata dallo stesso CTP, ci permettono di riflettere sulla estrema improbabilità che
l'assunzione di talidomide abbia potuto indurre nel caso in esame una agenesia del perone che invece appare molto più probabile di natura congenita soprattutto in assenza di altre lesioni anche di modesta entità essendo le deformità indotte da un farmaco che si diffonde per via vascolare. Questo criterio della maggiore probabilità assume ancora più consistenza dall'assenza di prova concreta dell'assunzione di farmaco durante la gravidanza sia in senso assoluto sia nel periodo finestra così ben descritto dal Dott. Messina”.
A seguito dei chiesti chiarimenti in ordine alle osservazioni mosse dal ctp, dott. Per_2
egli ha poi specificato che “in questa rara malformazione “L'eziologia non è nota ed è
[...] probabilmente causata da alterazioni durante il periodo critico dello sviluppo degli arti nell'embrione, tra la quarta e la settima settimana di gestazione. È stata ipotizzata una mutazione somatica”. ( , OL ON Fibular hemimelia J Med Life 2022). Nessuna Persona_3
Co correlazione diretta con la talidomide è indicata dagli ”.
Infine, quanto alla presunta assunzione da parte della madre di farmaci contenenti talidomide nel periodo, indicato dalla norma, compreso tra il ventesimo e il trentaseiesimo giorno dal concepimento, il ricorrente si è limitato a produrre copia di una consulenza genetica redatta in data 30 gennaio 2019 dall'UOC di Patologia Clinica dell'AOU Policlinico di Messina e del verbale della
Commissione Medica Ospedaliera dell'11 febbraio 2019, ove si fa riferimento ad una dichiarazione sostitutiva della madre, (non in atti), la quale avrebbe riferito di aver Parte_2
assunto, su prescrizione del proprio medico di base, ginecologo, delle “pillole a base di AL
(…) il ” per gestire una severa nausea gravidica, non chiarendo, tuttavia, l'epoca CP_5
gestazionale di assunzione.
Sul punto il consulente ha chiarito che “i farmaci contenenti talidomide venivano revocati dalla produzione e commercializzazione nel 1962. La madre del Sig. ha dichiarato di avere Parte_1
assunto un farmaco antiemetico contenente talidomide nel 1970/71 dopo circa 9 anni dal ritiro dal commercio dello stesso (…) Infatti il Decreto con cui veniva sancito il divieto di produzione e commercializzazione di tutti i farmaci a base di talidomide venne pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 186 del 25 luglio 1962. Qualora un medico avesse prescritto un farmaco, tra l'altro non più presente nel prontuario farmaceutico e parimenti qualora un farmacista avesse consegnato nelle mani di un cliente un farmaco vietato al commercio, sarebbero stati penalmente perseguibili. Di fatto permane un divieto sancito sul piano giuridico”.
Tali conclusioni, sorrette da congrua e tecnica motivazione, resistono anche agli ulteriori rilievi mossi dal ricorrente con le ultime note;
si rammenta, infatti, che secondo i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) delineati dagli artt. 40 e 41 c.p.c., la regola probatoria in sede civilista è basata sul principio della “preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non"; con l'ulteriore precisazione che la regola della "certezza probabilistica" non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica)” (v. in termini Cass. n.
4602/2021 resa in fattispecie analoga, con cui la Corte ha confermato la statuizione del giudice di secondo grado di rigetto della domanda di indennizzo ex l. n. 244/2007, escludendo il fondamento giuridico della pretesa di parte ricorrente di un accertamento del nesso causale in termini di
"possibilità" quanto alla derivazione delle infermità indennizzabili per sindrome da talidomide).
In definitiva, stante la mancanza del nesso di causalità tra l'assunzione di talidomide da parte della madre (peraltro non comprovata) e la malformazione riportata dal ricorrente, la domanda va integralmente respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio. Vanno, invece, poste a integrale carico del
[...]
quelle di ctu (v. ex multis Cass. n. 17644/2016), già liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa le spese processuali;
condanna il a pagare quelle di ctu. CP_1
Messina, 13.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro