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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1359/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1359/2021
Parte_1
/
INTEREUROPE AG
Oggi 18 febbraio 2025 ad ore 09:25, innanzi al giudice dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per l'attrice, , l'avv. Paolo Alessandrini Parte_1 per la convenuta, ER Ag, l'avv. Christian Schicchi, in sostituzione e per delega orale dell'avv. Alessandro Stabile.
Nessuno è comparso per il convenuto contumace, . Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Paolo Alessandrini conclude come da memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 1.
L'avv. Christian Schicchi conclude come da comparsa di costituzione e risposta, ivi richiamando i propri atti ed in particolare le note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Iannetti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1359/2021 promossa da:
nata a [...], il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], Rua del Papavero n. 6, con il patrocinio dell'avv. Paolo Alessandrini.
Attrice contro nato a [...] il [...], residente in [...], Isole Balneari, Controparte_1
Ses Salines, Carrer Rafel Orell, 4.
Convenuto contumace nonché contro
INTEREUROPE AG, con sede in Milano Via Luigi Majno n. 17/a 20122, in persona del legale rappresentante pro tempore, mandataria dell'impresa assicuratrice, Controparte_2
con sede in Spagna, Avda de Burgos, 109, 28050 Madrid (ES), con il patrocinio
[...] dell'avv. Alessandro Stabile.
Convenuta
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludono come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione datato 12/07/2021, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 di Ascoli Piceno, la compagnia assicuratrice (quale mandataria per Controparte_3 l'Italia di e Controparte_2 Controparte_2 CP_1
, per ivi sentire accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di quest'ultimo nella causazione del
[...] sinistro stradale occorso il 17/06/2016 in Palma De Mallorca (Spagna) e, pertanto, condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni, per la complessiva somma di € 48.803,23 oltre interessi e rivalutazione ovvero nella diversa maggiore o minore somma di giustizia e spese mediche;
in via subordinata, ove non si ritenga applicabile il diritto spagnolo, condannare i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 34.373,62 oltre interessi e rivalutazione ovvero nella diversa maggiore o minore somma di giustizia e spese mediche, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la convenuta ER AG, quale mandataria ex art. 152 cod. ass., della mandante chiedendo, che ogni denegata pronuncia di condanna venga esclusivamente emessa nei confronti di CP_2
pagina 2 di 6 quest'ultima e l'applicazione, nella specie, del diritto spagnolo;
in ogni caso, il rigetto della domanda, poiché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata di merito ed in caso di accoglimento della domanda, determinarsi il minore importo ritenuto di giustizia, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio il convenuto, , per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Veniva ammessa la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice.
La causa giungeva all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge n. 69 del 18/06/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del
19/06/2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 04/07/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, vanno applicati:
- il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo";
- il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi";
-il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n.
363/2019; Cass. Civ. n. 12002/2014), come riconosciuto anche dalla Corte di legittimità a SS.UU. con pronuncia n. 9936 del 08/05/2014.
La presente controversia ha per oggetto la domanda di risarcimento dei danni patiti da , a causa Parte_1 del sinistro stradale occorso il 17/06/2016 in Spagna.
L'attrice ha dunque proposto domanda risarcitoria nei confronti dei convenuti, ER Ag, nella sua indicata qualità, e di , quale proprietario/conducente del veicolo antagonista. Controparte_1
La convenuta, ER AG ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva non contestando la propria qualifica di mandataria dell'assicuratore estero, ai sensi dell'art. 152 d.lgs. n. 209/2005, tuttavia chiedendo che ogni eventuale condanna fosse pronunciata esclusivamente nei confronti della mandante.
Esposte le prospettazioni, si procede all'esame della fattispecie in decisione.
L'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione passiva della convenuta, ER AG, rispetto alla domanda risarcitoria proposta dall'attrice, deve ritenersi infondata. Si osserva, in via generale, che, ai sensi dell'art. 1230 comma 2 d.lgs. n. 20972005, il mandatario deve essere obbligatoriamente nominato da qualsiasi impresa intenda esercitare l'attività assicurativa nel ramo responsabilità civile autoveicoli, anche se soltanto al di fuori dell'Italia operando “per conto2 dell'impresa mandante in forza del disposto di cui all'art. 152 comma 3 d.lgs. n. 20972005.
Al mandatario nominato è affidato il compito di acquisire informazioni e adottare tutte le misure necessarie per liquidare i danni causati da sinistri stradali provocati da veicoli assicurati dall'impresa mandante, immatricolati nell'Unione Europea, ma avvenuti in Paesi diversi dall'Italia e in danno di persone residenti in Italia, potendo – ciò costituendo una facoltà – il danneggiato richiedere il risarcimento direttamente al medesimo, il quale ha pagina 3 di 6 l'obbligo di formulare un'offerta o motivare per iscritto il proprio rifiuto, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta;
alternativamente la vittima di un sinistro avvenuto all'estero può richiedere il risarcimento direttamente all'assicuratore straniero del responsabile, ovvero - nel caso di renitenza o inesistenza del mandatario - all'Organismo di Indennizzo Italiano, di cui all'art. 298 d.lgs. 209/2005 in forza del disposto di cui all'art. 153 co.
2 d.lgs. 209/2005.
Da quanto premesso discende, come ribadito con condivisibile orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10124 del 18.5.2015), che la vittima italiana di un sinistro transfrontaliero ha il diritto di convenire in giudizio il mandatario, in nome e per conto della mandante, e ciò sia perché l'attribuzione di un diritto sostanziale implica necessariamente il potere di agire in giudizio a tutela di quel diritto, sia perché il mandatario liquidando il risarcimento "per conto" dell'impresa mandante (pagando quindi un debito altrui) ne è un rappresentante sostanziale - tanto che il pagamento del risarcimento, da parte del medesimo, ha efficacia liberatoria per il responsabile civile e il suo assicuratore, estinguendo il debito - avendone pertanto, quindi, necessariamente anche il potere rappresentativo processuale attivo e passivo, potendo agire ed essere convenuto in giudizio, in nome e per conto del mandante, per l'adempimento delle obbligazioni inerenti l'oggetto del mandato.
Alla luce di ciò Sc. Si. ha correttamente convenuto in giudizio la ER AG quale mandataria per l'Italia, al fine di ottenere una sentenza eseguibile nei confronti della mandante.
In via preliminare, occorre individuare la legge applicabile alla domanda in atti.
Questo Tribunale ritiene che debba applicarsi la legge spagnola, invero già correttamente invocata da entrambe le parti. L'art. 4 Reg. CE 864/2007 (c.d. Ro II) prevede infatti che alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatto illecito si applichi la legge “del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto”. La predetta disposizione normativa, anche in virtù della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (ex multis, sentenza del 10/12/2015 in causa C350-14), deve intendersi nel senso che il paese in cui si verifica il danno è il paese in cui si verifica il danno-evento, cioè il sinistro stradale foriero di danni-conseguenza patrimoniali e non patrimoniali.
Orbene, il sinistro per cui è causa si è verificato in Spagna, deve pertanto applicarsi la legge spagnola vigente ratione temporis alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti dalla danneggiata, . Parte_1
L'accertamento della legge spagnola può essere compiuto d'ufficio da questo Tribunale, tenuto conto altresì dei documenti prodotti dalle parti.
Ciò premesso, la causa è matura per la decisione.
La domanda attorea è fondata nei limiti di cui appresso.
Al fine di determinare le responsabilità del sinistro in oggetto, occorre ivi richiamare i verbali della Guardia
Civil de Trafico – Destacamento de Manacor, intervenuta sul luogo dell'incidente, a nulla rilevando, in questa sede, l'offerta di risarcimento dell'assicurazione e non accettata dall'attrice, poiché priva di alcuna natura confessoria o ricognitiva, sicché la suddetta offerta non esonera il danneggiato che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal sinistro- dagli oneri di allegazione e di prova che incombono sull'attore (ex multis, Cass. Civ. Sez. III n. 24205/2015), poiché, in sede contenziosa per il risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale, qual è quella che ci occupa, le parti rivestono la posizione, processuale e sostanziale, di attrice, la danneggiata, e di convenuta, la società assicuratrice ed il conducente/proprietario del mezzo antagonista, , gravando sulla prima gli oneri di allegazione e di prova di ogni parte Controparte_1 attrice, ivi compreso l'onere di provare l'esistenza e l'entità dei danni risarcibili. In conclusione, va ribadito che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, la comunicazione dell'offerta dell'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. n. 20972005 non determina alcuna inversione dell'onere della prova, in quanto detto effetto non è espressamente previsto né è desumibile da alcun indice normativo, pur potendo riconoscere alla medesima la più limitata portata degli effetti interruttivi della prescrizione ex art. 2944 c.c.
pagina 4 di 6 Va, inoltre, osservato che il pagamento offerto prima del giudizio, in caso di mancata accettazione, comporta che sia impedita la mora dell'impresa assicuratrice .
La responsabilità del sinistro va dunque ricercata nella dinamica descritta dagli organi accertatori.
L'attrice riferisce e documenta che la richiesta di risarcimento dei danni in oggetto è relativa al sinistro stradale occorso, ai danni della medesima, il giorno 17/06/2016 a Palma De Mallorca in cui il veicolo BMW serie 1 targato DG064jS, condotto dalla proprietaria attrice, mentre percorreva regolarmente la marcia, all'atto di svoltare verso il margine destro della carreggiata, previa segnalazione di manovra e rallentamento, veniva tamponata dall'autovettura Nissan Patrol targata 7375bRJ condotta da ed assicurata con Controparte_1 la tanto che la propria autovettura veniva conseguentemente sbalzata contro un muro di CP_2 recinzione ed essere completamente distrutta, mentre la conducente veniva immediatamente trasportata in ambulanza presso il locale nosocomio ove le venivano prestate le prime cure, riportando danni alla persona.
Sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia della guardia civil de Trafico – Destacamento de Manacor che effettuava i rilievi del caso, come da verbale, in atti.
La mandataria di , ex art. 152 cod. ass., veniva individuata nella odierna convenuta, Parte_2
che, con nota datata , riconosceva la suddetta qualità, pur Controparte_3 P.IVA_1 dichiarandosi carente di legittimazione passiva.
Con nota del 26/04/2017, la ER A.G. inviava all'attrice, atto di transazione e quietanza a saldo, per il complessivo importo di € 6.643,85 a titolo di risarcimento dei soli danni materiali, interruttiva della prescrizione annuale di cui al diritto spagnolo, somma non accettata dall'attrice, in quanto ritenuta non satisfattiva e ciò con nota del 29/0372019 (doc. 17), per cui la medesima attivava la negozazione assistita ex artt 2,3 d.l. n. 132/2014 convertito nella l. n. 162/2014, rimasta senza esito, sebbene, nelle more del presente giudizio, l'attrice ha altresì affermato si aver ricevuto dalla convenuta la proposta conciliativa di € 16.000,00 .
La dinamica del sinistro non è contestata nella presente sede giudiziale dalla convenuta costituita, CP_4
, nella sua indicata qualità di mandataria della obbligata in solido per la r.c.a. con il convenuto,
[...] CP_2
. Controparte_1
E' stata espletata la CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, la quale ha verificato la sussistenza del nesso di causalità materiale tra il sinistro in oggetto e le lesioni riportate dall'attrice, come meglio accertato nell'elaborato peritale, che ha verificato il quadro menomante obiettivato al momento dell'esame della periziata, ritenuto definitivamente stabilizzatosi;
il CTU ha quindi determinato il danno biologico subito dall'attrice accertando, a carico di quest'ultima, una inabilità permanente da intendersi come danno biologico valutabile nella misura del ¾ %, comprensivo della componente dinamico-relazionale che non configura una condizione limitante delle attività quotidiane svolte dall'attrice, la C.T.U., sulla base della normativa spagnola, ha altresì accertato, a carico della la inabilità temporanea come segue: i primi 34 giorni come “perjucio Parte_1 particular moderato2 ed i successivi 40 giorni come “perjuicio basico”, in considerazione della stabilizzazione dei postumi, il CTU non ha ritenuto prevedibili ulteriori future spese ed ha ritenuto la congruità della spese mediche in atti, per la complessiva somma di € 488,00.
Questo giudice condivide le argomentazioni squisitamente tecniche e le conclusioni rigorosamente logiche cui è pervenuto il CTU che appaiono congruamente invero sufficientemente motivate e, pertanto, vi aderisce, ivi richiamandole integralmente.
La Spagna prevede un sistema risarcitorio di matrice legislativa c.d. “ ”, introdotto nel 1995, aggiornato CP_5 con l'ultima versione entrata in vigore dal 01/01/2016, sicché procedendo nel calcolo della somma, in relazione all'accertamento compiuto dal C.T.U. e all'età dell'attrice all'atto del sinistro in oggetto, si perviene ai suddetti importi:
A titolo di inabilità temporanea
-giorni 34 per € 30,00 per “perjuicio basico”, per l'importo di € 1.020,00, giorni 40 per € 52,00 per “perjuicio moderato” per l'importo di € 2.080,00,
A titolo di postumi pagina 5 di 6 -considerata l'età della danneggiata: anni 28, la relativa somma di € 269,00 ed i postumi accertati nella misura del 3/45, l'importo complessivo, a tale titolo, è pari ad € 7.532,056.
Il danno non patrimoniale è dunque complessivamente accertato nella complessiva somma di € 10.632,056 e va riconosciuto in favore dell'attrice nella suddetta misura.
E ciò in quanto l'art. 148 del cod delle ass. non attribuisce all'offerta della impresa assicuratrice, avvenuta in sede meramente stragiudiziale, alcun valore vincolante nel giudizio contenzioso
Vanno inoltre riconosciute le spese mediche, congrue per l'importo di € 488,00.
Calcolati sulle predette somme, devalutate alla data del sinistro e poi rivalutate anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
In conclusione, i convenuti, in solido e nelle rispettive qualità, vanno condannati alla corresponsione delle suddette somme in favore dell'attrice con accessori secondo i criteri già esposti.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della ridotta minore somma accertata e riconosciuta in favore dell'attrice rispetto all'importo di cui alla domanda e della offerta conciliativa, le stesse vanno compensate tra le parti, nella misura del 30% e si liquidano come da seguente dispositivo.
Le spese della C.T.U. vanno poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona della dott.ssa Stefania Iannetti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a. accertata la responsabilità esclusiva del sinistro in oggetto a carico del convenuto contumace, CP_1
, e, per l'effetto condanna i convenuti, in solido e nelle rispettive qualità, a pagare in favore dell'attrice,
[...]
, la complessiva di € 10.632,056 quale danno non patrimoniale oltre ad € 488,00, a titolo di Parte_1 spese mediche, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati in motivazione;
b. rigetta ogni altra domanda;
c. compensa tra le parti, nella misura del 30%, le spese di lite;
condanna i convenuti in solido e nelle loro rispettive qualità al pagamento dell' 80% delle spese di lite, in favore dell'attrice, spese che si liquidano nella somma complessiva di € 5.400,00 (che vanno compensate nella misura del 20%) oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre spese per perizia di parte, ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
d. pone le spese della CTU definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Ascoli Piceno, lì 18/02/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 16:45
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1359/2021
Parte_1
/
INTEREUROPE AG
Oggi 18 febbraio 2025 ad ore 09:25, innanzi al giudice dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per l'attrice, , l'avv. Paolo Alessandrini Parte_1 per la convenuta, ER Ag, l'avv. Christian Schicchi, in sostituzione e per delega orale dell'avv. Alessandro Stabile.
Nessuno è comparso per il convenuto contumace, . Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Paolo Alessandrini conclude come da memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 1.
L'avv. Christian Schicchi conclude come da comparsa di costituzione e risposta, ivi richiamando i propri atti ed in particolare le note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Iannetti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1359/2021 promossa da:
nata a [...], il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], Rua del Papavero n. 6, con il patrocinio dell'avv. Paolo Alessandrini.
Attrice contro nato a [...] il [...], residente in [...], Isole Balneari, Controparte_1
Ses Salines, Carrer Rafel Orell, 4.
Convenuto contumace nonché contro
INTEREUROPE AG, con sede in Milano Via Luigi Majno n. 17/a 20122, in persona del legale rappresentante pro tempore, mandataria dell'impresa assicuratrice, Controparte_2
con sede in Spagna, Avda de Burgos, 109, 28050 Madrid (ES), con il patrocinio
[...] dell'avv. Alessandro Stabile.
Convenuta
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludono come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione datato 12/07/2021, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 di Ascoli Piceno, la compagnia assicuratrice (quale mandataria per Controparte_3 l'Italia di e Controparte_2 Controparte_2 CP_1
, per ivi sentire accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di quest'ultimo nella causazione del
[...] sinistro stradale occorso il 17/06/2016 in Palma De Mallorca (Spagna) e, pertanto, condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni, per la complessiva somma di € 48.803,23 oltre interessi e rivalutazione ovvero nella diversa maggiore o minore somma di giustizia e spese mediche;
in via subordinata, ove non si ritenga applicabile il diritto spagnolo, condannare i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 34.373,62 oltre interessi e rivalutazione ovvero nella diversa maggiore o minore somma di giustizia e spese mediche, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la convenuta ER AG, quale mandataria ex art. 152 cod. ass., della mandante chiedendo, che ogni denegata pronuncia di condanna venga esclusivamente emessa nei confronti di CP_2
pagina 2 di 6 quest'ultima e l'applicazione, nella specie, del diritto spagnolo;
in ogni caso, il rigetto della domanda, poiché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata di merito ed in caso di accoglimento della domanda, determinarsi il minore importo ritenuto di giustizia, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio il convenuto, , per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Veniva ammessa la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice.
La causa giungeva all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge n. 69 del 18/06/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del
19/06/2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 04/07/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, vanno applicati:
- il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo";
- il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi";
-il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n.
363/2019; Cass. Civ. n. 12002/2014), come riconosciuto anche dalla Corte di legittimità a SS.UU. con pronuncia n. 9936 del 08/05/2014.
La presente controversia ha per oggetto la domanda di risarcimento dei danni patiti da , a causa Parte_1 del sinistro stradale occorso il 17/06/2016 in Spagna.
L'attrice ha dunque proposto domanda risarcitoria nei confronti dei convenuti, ER Ag, nella sua indicata qualità, e di , quale proprietario/conducente del veicolo antagonista. Controparte_1
La convenuta, ER AG ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva non contestando la propria qualifica di mandataria dell'assicuratore estero, ai sensi dell'art. 152 d.lgs. n. 209/2005, tuttavia chiedendo che ogni eventuale condanna fosse pronunciata esclusivamente nei confronti della mandante.
Esposte le prospettazioni, si procede all'esame della fattispecie in decisione.
L'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione passiva della convenuta, ER AG, rispetto alla domanda risarcitoria proposta dall'attrice, deve ritenersi infondata. Si osserva, in via generale, che, ai sensi dell'art. 1230 comma 2 d.lgs. n. 20972005, il mandatario deve essere obbligatoriamente nominato da qualsiasi impresa intenda esercitare l'attività assicurativa nel ramo responsabilità civile autoveicoli, anche se soltanto al di fuori dell'Italia operando “per conto2 dell'impresa mandante in forza del disposto di cui all'art. 152 comma 3 d.lgs. n. 20972005.
Al mandatario nominato è affidato il compito di acquisire informazioni e adottare tutte le misure necessarie per liquidare i danni causati da sinistri stradali provocati da veicoli assicurati dall'impresa mandante, immatricolati nell'Unione Europea, ma avvenuti in Paesi diversi dall'Italia e in danno di persone residenti in Italia, potendo – ciò costituendo una facoltà – il danneggiato richiedere il risarcimento direttamente al medesimo, il quale ha pagina 3 di 6 l'obbligo di formulare un'offerta o motivare per iscritto il proprio rifiuto, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta;
alternativamente la vittima di un sinistro avvenuto all'estero può richiedere il risarcimento direttamente all'assicuratore straniero del responsabile, ovvero - nel caso di renitenza o inesistenza del mandatario - all'Organismo di Indennizzo Italiano, di cui all'art. 298 d.lgs. 209/2005 in forza del disposto di cui all'art. 153 co.
2 d.lgs. 209/2005.
Da quanto premesso discende, come ribadito con condivisibile orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10124 del 18.5.2015), che la vittima italiana di un sinistro transfrontaliero ha il diritto di convenire in giudizio il mandatario, in nome e per conto della mandante, e ciò sia perché l'attribuzione di un diritto sostanziale implica necessariamente il potere di agire in giudizio a tutela di quel diritto, sia perché il mandatario liquidando il risarcimento "per conto" dell'impresa mandante (pagando quindi un debito altrui) ne è un rappresentante sostanziale - tanto che il pagamento del risarcimento, da parte del medesimo, ha efficacia liberatoria per il responsabile civile e il suo assicuratore, estinguendo il debito - avendone pertanto, quindi, necessariamente anche il potere rappresentativo processuale attivo e passivo, potendo agire ed essere convenuto in giudizio, in nome e per conto del mandante, per l'adempimento delle obbligazioni inerenti l'oggetto del mandato.
Alla luce di ciò Sc. Si. ha correttamente convenuto in giudizio la ER AG quale mandataria per l'Italia, al fine di ottenere una sentenza eseguibile nei confronti della mandante.
In via preliminare, occorre individuare la legge applicabile alla domanda in atti.
Questo Tribunale ritiene che debba applicarsi la legge spagnola, invero già correttamente invocata da entrambe le parti. L'art. 4 Reg. CE 864/2007 (c.d. Ro II) prevede infatti che alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatto illecito si applichi la legge “del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto”. La predetta disposizione normativa, anche in virtù della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (ex multis, sentenza del 10/12/2015 in causa C350-14), deve intendersi nel senso che il paese in cui si verifica il danno è il paese in cui si verifica il danno-evento, cioè il sinistro stradale foriero di danni-conseguenza patrimoniali e non patrimoniali.
Orbene, il sinistro per cui è causa si è verificato in Spagna, deve pertanto applicarsi la legge spagnola vigente ratione temporis alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti dalla danneggiata, . Parte_1
L'accertamento della legge spagnola può essere compiuto d'ufficio da questo Tribunale, tenuto conto altresì dei documenti prodotti dalle parti.
Ciò premesso, la causa è matura per la decisione.
La domanda attorea è fondata nei limiti di cui appresso.
Al fine di determinare le responsabilità del sinistro in oggetto, occorre ivi richiamare i verbali della Guardia
Civil de Trafico – Destacamento de Manacor, intervenuta sul luogo dell'incidente, a nulla rilevando, in questa sede, l'offerta di risarcimento dell'assicurazione e non accettata dall'attrice, poiché priva di alcuna natura confessoria o ricognitiva, sicché la suddetta offerta non esonera il danneggiato che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal sinistro- dagli oneri di allegazione e di prova che incombono sull'attore (ex multis, Cass. Civ. Sez. III n. 24205/2015), poiché, in sede contenziosa per il risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale, qual è quella che ci occupa, le parti rivestono la posizione, processuale e sostanziale, di attrice, la danneggiata, e di convenuta, la società assicuratrice ed il conducente/proprietario del mezzo antagonista, , gravando sulla prima gli oneri di allegazione e di prova di ogni parte Controparte_1 attrice, ivi compreso l'onere di provare l'esistenza e l'entità dei danni risarcibili. In conclusione, va ribadito che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, la comunicazione dell'offerta dell'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. n. 20972005 non determina alcuna inversione dell'onere della prova, in quanto detto effetto non è espressamente previsto né è desumibile da alcun indice normativo, pur potendo riconoscere alla medesima la più limitata portata degli effetti interruttivi della prescrizione ex art. 2944 c.c.
pagina 4 di 6 Va, inoltre, osservato che il pagamento offerto prima del giudizio, in caso di mancata accettazione, comporta che sia impedita la mora dell'impresa assicuratrice .
La responsabilità del sinistro va dunque ricercata nella dinamica descritta dagli organi accertatori.
L'attrice riferisce e documenta che la richiesta di risarcimento dei danni in oggetto è relativa al sinistro stradale occorso, ai danni della medesima, il giorno 17/06/2016 a Palma De Mallorca in cui il veicolo BMW serie 1 targato DG064jS, condotto dalla proprietaria attrice, mentre percorreva regolarmente la marcia, all'atto di svoltare verso il margine destro della carreggiata, previa segnalazione di manovra e rallentamento, veniva tamponata dall'autovettura Nissan Patrol targata 7375bRJ condotta da ed assicurata con Controparte_1 la tanto che la propria autovettura veniva conseguentemente sbalzata contro un muro di CP_2 recinzione ed essere completamente distrutta, mentre la conducente veniva immediatamente trasportata in ambulanza presso il locale nosocomio ove le venivano prestate le prime cure, riportando danni alla persona.
Sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia della guardia civil de Trafico – Destacamento de Manacor che effettuava i rilievi del caso, come da verbale, in atti.
La mandataria di , ex art. 152 cod. ass., veniva individuata nella odierna convenuta, Parte_2
che, con nota datata , riconosceva la suddetta qualità, pur Controparte_3 P.IVA_1 dichiarandosi carente di legittimazione passiva.
Con nota del 26/04/2017, la ER A.G. inviava all'attrice, atto di transazione e quietanza a saldo, per il complessivo importo di € 6.643,85 a titolo di risarcimento dei soli danni materiali, interruttiva della prescrizione annuale di cui al diritto spagnolo, somma non accettata dall'attrice, in quanto ritenuta non satisfattiva e ciò con nota del 29/0372019 (doc. 17), per cui la medesima attivava la negozazione assistita ex artt 2,3 d.l. n. 132/2014 convertito nella l. n. 162/2014, rimasta senza esito, sebbene, nelle more del presente giudizio, l'attrice ha altresì affermato si aver ricevuto dalla convenuta la proposta conciliativa di € 16.000,00 .
La dinamica del sinistro non è contestata nella presente sede giudiziale dalla convenuta costituita, CP_4
, nella sua indicata qualità di mandataria della obbligata in solido per la r.c.a. con il convenuto,
[...] CP_2
. Controparte_1
E' stata espletata la CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, la quale ha verificato la sussistenza del nesso di causalità materiale tra il sinistro in oggetto e le lesioni riportate dall'attrice, come meglio accertato nell'elaborato peritale, che ha verificato il quadro menomante obiettivato al momento dell'esame della periziata, ritenuto definitivamente stabilizzatosi;
il CTU ha quindi determinato il danno biologico subito dall'attrice accertando, a carico di quest'ultima, una inabilità permanente da intendersi come danno biologico valutabile nella misura del ¾ %, comprensivo della componente dinamico-relazionale che non configura una condizione limitante delle attività quotidiane svolte dall'attrice, la C.T.U., sulla base della normativa spagnola, ha altresì accertato, a carico della la inabilità temporanea come segue: i primi 34 giorni come “perjucio Parte_1 particular moderato2 ed i successivi 40 giorni come “perjuicio basico”, in considerazione della stabilizzazione dei postumi, il CTU non ha ritenuto prevedibili ulteriori future spese ed ha ritenuto la congruità della spese mediche in atti, per la complessiva somma di € 488,00.
Questo giudice condivide le argomentazioni squisitamente tecniche e le conclusioni rigorosamente logiche cui è pervenuto il CTU che appaiono congruamente invero sufficientemente motivate e, pertanto, vi aderisce, ivi richiamandole integralmente.
La Spagna prevede un sistema risarcitorio di matrice legislativa c.d. “ ”, introdotto nel 1995, aggiornato CP_5 con l'ultima versione entrata in vigore dal 01/01/2016, sicché procedendo nel calcolo della somma, in relazione all'accertamento compiuto dal C.T.U. e all'età dell'attrice all'atto del sinistro in oggetto, si perviene ai suddetti importi:
A titolo di inabilità temporanea
-giorni 34 per € 30,00 per “perjuicio basico”, per l'importo di € 1.020,00, giorni 40 per € 52,00 per “perjuicio moderato” per l'importo di € 2.080,00,
A titolo di postumi pagina 5 di 6 -considerata l'età della danneggiata: anni 28, la relativa somma di € 269,00 ed i postumi accertati nella misura del 3/45, l'importo complessivo, a tale titolo, è pari ad € 7.532,056.
Il danno non patrimoniale è dunque complessivamente accertato nella complessiva somma di € 10.632,056 e va riconosciuto in favore dell'attrice nella suddetta misura.
E ciò in quanto l'art. 148 del cod delle ass. non attribuisce all'offerta della impresa assicuratrice, avvenuta in sede meramente stragiudiziale, alcun valore vincolante nel giudizio contenzioso
Vanno inoltre riconosciute le spese mediche, congrue per l'importo di € 488,00.
Calcolati sulle predette somme, devalutate alla data del sinistro e poi rivalutate anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
In conclusione, i convenuti, in solido e nelle rispettive qualità, vanno condannati alla corresponsione delle suddette somme in favore dell'attrice con accessori secondo i criteri già esposti.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della ridotta minore somma accertata e riconosciuta in favore dell'attrice rispetto all'importo di cui alla domanda e della offerta conciliativa, le stesse vanno compensate tra le parti, nella misura del 30% e si liquidano come da seguente dispositivo.
Le spese della C.T.U. vanno poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona della dott.ssa Stefania Iannetti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a. accertata la responsabilità esclusiva del sinistro in oggetto a carico del convenuto contumace, CP_1
, e, per l'effetto condanna i convenuti, in solido e nelle rispettive qualità, a pagare in favore dell'attrice,
[...]
, la complessiva di € 10.632,056 quale danno non patrimoniale oltre ad € 488,00, a titolo di Parte_1 spese mediche, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati in motivazione;
b. rigetta ogni altra domanda;
c. compensa tra le parti, nella misura del 30%, le spese di lite;
condanna i convenuti in solido e nelle loro rispettive qualità al pagamento dell' 80% delle spese di lite, in favore dell'attrice, spese che si liquidano nella somma complessiva di € 5.400,00 (che vanno compensate nella misura del 20%) oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre spese per perizia di parte, ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
d. pone le spese della CTU definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Ascoli Piceno, lì 18/02/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 16:45
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