Sentenza 18 giugno 1968
Massime • 5
Ai fini degli accertamenti relativi non solo alla novita ed originalita ma anche alla industrialita di un'idea brevettata, pur essendo piu agevole e completa l'indagine tecnica eseguita su di un modello od esemplare con il quale materialmente l'inventore abbia concretato la sua idea, nulla in diritto impedisce che i predetti accertamenti vengano eseguiti in astratto, considerando cioe quale sarebbe il risultato tecnicamente ed economicamente prevedibile dalla realizzazione dell'idea stessa.*
Al contraffattore non e consentito di mettere da parte le cose contraffatte in attesa che il brevetto altrui venga a scadenza, dovendo le sanzioni previste dall'art. 85 capov. Della legge sui brevetti avere incondizionata ed immediata applicazione, a tutela concreta del titolare del brevetto, una volta accertata la contraffazione, se il giudice le ritenga nel caso necessarie.*
Sussiste contraffazione di brevetto anche quando all'idea originale, imitata nella parte essenziale, siano dal contraffattore apportate modifiche e miglioramenti. ( Conf. 2848-60).*
Per il principio della presunzione di legittimita che assiste la concessione del brevetto e che ovviamente concerne tutti i requisiti richiesti dalla legge, l'Onere della prova delle nullita del brevetto per difetto dei requisiti di legge incombe a colui che, in via di Azione o come convenuto in riconvenzione, detta nullita affermi od eccepisca. Ove invece non esista il brevetto e colui che rivendica le originalita e la industrialita di una propria invenzione non brevettata che deve dare la prova del suo assunto.*
L'assegnazione in proprieta all'inventore delle parti meccaniche contraffatte, prevista dall'art. 85 della legge sui brevetti per invenzione, non e dettata da uno scopo di punizione del contraffattore bensi dall'intento legislativo di garantire il titolare del brevetto da ogni possibilita di ulteriore violazione dei suoi diritti sulla invenzione e pertanto,qualora l'inventore abbia chiesto l'assegnazione in proprieta delle parti contraffatte ed il giudice ne abbia invece ordinato la distruzione, la domanda deve considerarsi accolta -infra petitum- del quale il contraffattore non ha interesse giuridico a dolersi.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/1968, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1968 |
Testo completo
Per il principio della presunzione di legittimita che assiste la concessione del brevetto e che ovviamente concerne tutti i requisiti richiesti dalla legge, l'Onere della prova delle nullita del brevetto per difetto dei requisiti di legge incombe a colui che, in via di Azione o come convenuto in riconvenzione, detta nullita affermi od eccepisca. Ove invece non esista il brevetto e colui che rivendica le originalita e la industrialita di una propria invenzione non brevettata che deve dare la prova del suo assunto.*