Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di IA Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di IA, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 18.02.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 24.03.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4048 del ruolo generale per l'anno 2019, promossa da
1. , nato a [...], il [...] e ivi residente, via Figari Parte_1
n. 11, elettivamente domiciliato in Milano, v.le Majno n. 45, presso lo Studio
dell'Avv. Dario TREVISAN, che, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Giulio TONELLI, lo rappresentata e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, corrente in p.zza. Salimbeni n. 3, elettivamente Pt_2
domiciliata in IA, via Tuveri n. 12, presso lo Studio dell'Avv. Elisabetta
CARBONI che, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Adriano LOGI e
pagina 1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“In via principale, dato atto di quanto esposto in narrativa:
- dichiarare il Patto nullo e/o annullabile e/o inefficace, anche per vizio del
consenso, e/o comunque non opponibile in ragione dell'intervenuta interruzione
del rapporto per giusta causa;
- accertare ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. la sussistenza di una giusta causa
nell'ambito delle dimissioni del Sig. e, per l'effetto, condannare Pt_1 CP_1
Contr alla restituzione di quanto venisse trattenuto da dalla competenze di fine
rapporto a titolo di indennità di mancato preavviso e/o di penale di cui al Patto
come dovesse essere accertato nel corso del presente procedimento, nonché alla
corresponsione delle indennità di mancato preavviso di cui agli articoli 77 e 79
del CCNL che si quantifica in una somma non inferiore a € 42.169,68, nonché di
una somma ulteriore da calcolare in via equitativa a titolo di risarcimento del
danno da condotte stressogene (c.d. “straining”) o quelle diverse che dovessero
essere accertate in corso di causa, anche in via equitativa;
In via subordinata:
- nel caso in cui dovesse essere ritenuto valido il Patto, ridurre le penali ad equità
ex art. 1384 cod. civ. e/o comunque operare una compensazione con quanto
venisse riconosciuto al Sig. ai fini della giusta causa e/o accertare e Pt_1
pagina 2 dichiarare, in tutto o in parte, l'adempimento del Patto di non concorrenza da
parte del Sig. Pt_1
- nel caso di condanna alla restituzione degli importi asseritamente corrisposti di
cui al Patto, ridurli ad equità ex art. 1384 cod. civ. e/o da ripetersi al netto di
quanto effettivamente erogato e percepito, tenuto conto del regime contributivo e
fiscale ad essi applicabile e/o comunque operare una compensazione con quanto
venisse riconosciuto al Sig. i fini della giusta causa. Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari ed oneri come per legge”.
Nell'interesse della resistente:
“In via principale, rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e
infondate in ogni loro parte;
In via riconvenzionale, nel merito:
a) Accertare la violazione, da parte del sig. del patto di non Parte_1
concorrenza stipulato il 17 giugno 2015, previa declaratoria di efficacia dello
stesso;
b) conseguentemente, condannare la parte convenuta in riconvenzionale al
pagamento in favore della a risarcire i Parte_2
danni patrimoniali da questa subiti - da quantificarsi in € 106.000,00, e
comunque in misura non inferiore penale pattuita per la violazione dell'obbligo
di non concorrenza, con il patto del 17 giugno 2015, nella misura di € 80.000,00;
c) in ogni caso, condannare il sig. al pagamento di € 20.000,00 per Parte_1
l'inadempimento all'obbligo di informare la circa la nuova attività Pt_2
intrapresa dopo la cessazione del rapporto;
pagina 3 d) sempre in ogni caso, condannare la parte convenuta in riconvenzionale a
risarcire i danni di natura non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa, il
tutto oltre interessi e rivalutazione, ovvero della somma, in ipotesi anche
maggiore di quella indicata in via principale, che sarà ritenuta di giustizia, oltre
interessi, rivalutazione, con ogni riserva, per la BA, di agire per il
risarcimento dei danni che dovessero maturare in corso di giudizio;
e) previa declaratoria di inadempimento del convenuto in riconvenzionale agli
obblighi discendenti dal patto di non concorrenza e di risoluzione del patto
stesso, condannare il sig. al pagamento in favore della Pt_1 [...]
dell'ulteriore importo di € 24.139,06, oltre rivalutazione Parte_2
monetaria e interessi, a titolo restitutorio dell'importo percepito a fronte degli
obblighi assunti con il patto di non concorrenza, obblighi rispetto ai quali il sig.
i è reso inadempiente;
Pt_1
f) In via meramente gradata – e condizionata alla denegatissima ipotesi in cui
dovesse dichiararsi la nullità del patto – condannare il sig. al pagamento in Pt_1
favore della dell'ulteriore importo di € Parte_2
24.139,06, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo restitutorio
dell'importo percepito a fronte degli obblighi assunti con il patto di non
concorrenza;
g) Con condanna alla refusione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti della al fine di Parte_2
ottenere la dichiarazione di inefficacia dal patto di non concorrenza ex art. 2125
pagina 4 c.c., anche per vizio del consenso, l'accertamento della sussistenza di una giusta causa delle dimissioni da lui rassegnate, condannare alla restituzione di CP_1
quanto trattenuto dalla competenze di fine rapporto a titolo di indennità di mancato preavviso e/o di penale di cui al patto di non concorrenza, nonché alla corresponsione delle indennità di mancato preavviso e di una somma ulteriore da calcolare in via equitativa a titolo di risarcimento del danno da condotte stressogene.
In specie, egli ha rappresentato:
− di avere lavorato alle dipendenze della Parte_2
(M.P.S.) dal 09.07.2001 e, fin dal 2006, di avere svolto mansioni di
[...]
private banker, impiegato operativamente in via del tutto esclusiva nella città di
IA;
− che il datore di lavoro nel corso degli anni aveva sviluppato l'attività ad egli stesso assegnata, con incarichi e lavori sempre più specializzati, inerenti ai rapporti con la clientela privata, ma anche compiti e mansioni professionali nell'ambito del settore consulenziale/finanziario;
− di avere, in qualità di private banker, e in linea con il proprio percorso professionale, svolto consulenze personalizzate in relazione ai patrimoni dei clienti, onde consentire ai medesimi di scegliere le migliori soluzioni finanziarie finalizzate alla valorizzazione dei rispettivi patrimoni;
− di avere maturato oltre 18 anni di consulenza in materia finanziaria,
acquisendo un ruolo specifico: le competenze professionali sviluppate dal dipendente nel corso del rapporto erano sempre state mirate e limitate alla consulenza finanziaria sui patrimoni della clientela;
pagina 5 − di essersi sempre comportato con professionalità e diligenza, nell'interesse esclusivo di conseguendo l'inquadramento QD 1, con anche CP_1
un riconoscimento di un assegno di euro 2.233,00 annui a titolo di “Ruolo
Private”;
− che, per contro, l'atteggiamento della resistente non era sempre stato caratterizzato da correttezza a buona fede, avendo, infatti, costretto egli stesso a sottoscrivere un patto di non concorrenza, pena la perdita del proprio ruolo;
− che in occasione della sottoscrizione di tale patto gli era stato richiesto da parte di di appore la firma al documento senza diversa opzione e senza la CP_1
possibilità di trattenere una copia libera onde effettuare le proprie valutazioni;
− di essere stato sottoposto a una esplicita e ingiusta grave minaccia di trasferimento, con revoca definitiva e immediata dei propri incarichi e, in ultima analisi, con cessazione sostanziale del rapporto di lavoro;
− che i funzionari di infatti, onde paralizzare fin da subito CP_1
qualsivoglia discussione e/o titubanza, lo avevano informato come fosse pronta una comunicazione, precompilata unilateralmente, che aveva previsto il trasferimento “al personale a disposizione” e di come la avesse già Pt_2
individuato gli eventuali sostituti di quei private banker che non avrebbero sottoscritto tale documento;
− di avere quindi apposto la propria firma al nuovo patto poiché, diversamente, l'opzione sarebbe stata quella di subire la revoca dei propri incarichi e l'allontanamento dal settore private: in altri termini, sarebbe stato destinato a essere confinato in qualche ufficio remoto;
− che il Responsabile del Servizio Gestione Operativa H.R., Per_1
era molto chiaro nel fare presente come, nei casi più critici, si sarebbe
[...]
pagina 6 dovuto procedere per la via più drastica “della rimozione forzata dal ruolo”, che,
per essere pronti a detta eventualità, doveva essere “necessario identificare delle
risorse di “riserva” da poter prontamente utilizzare in sostituzione delle risorse
eventualmente rimosse”, e nell'ambito del processo di revisione, era stato chiaramente specificato che “le risorse che non firmeranno il patto verranno
rimosse dal ruolo e saranno temporaneamente assegnate al Personale a
disposizione Rete Filiali (con conseguente chiusura delle abilitazioni di
interrogazione del portafoglio), con la stessa sede di lavoro che avevano in
precedenza, in modo da avere il tempo tecnico (massimo due settimane) per
poterne decidere la successiva allocazione”;
− che le motivazioni addotte dalla per giustificare l'imposizione Pt_2
del nuovo patto erano le seguenti: “la manovra si rende necessaria in quanto la
recente giurisprudenza ha dimostrato che, in molti casi, i nostri patti non tengono
in sede giudiziale, con la conseguenza di non aver, di fatto, un coerente beneficio
dai corrispettivi erogati”;
− che non era, dunque, emersa specifica necessità di carattere tecnico –
organizzativo e che la resistente aveva preteso la sottoscrizione della nuova pattuizione solo ed esclusivamente per tutelarsi maggiormente in sede giudiziale;
− che, ancora una volta, il 03.06.2019, gli aveva inviato una CP_1
comunicazione al precipuo fine di fargli sottoscrivere un ulteriore patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. ancora più stringente in termini economici, nonché
di limitazione territoriale;
− che, infatti, a fronte di un minimo incremento a titolo di indennità per il patto di non concorrenza (solo euro 1.500,00) la resistente aveva affermato che
“con l'obiettivo di massimizzare le leve di compensation, tenendo conto dei
pagina 7 vincoli dettati dal Piano di Ristrutturazione, è stata definita una proposta di
revisione complessiva degli schemi retributivi all'interno della filiera Private che
accompagni la contestuale revisione dei meccanismi remunerativi dei Patti di non
Concorrenza effettuata anche alla luce delle nuove Disposizioni di Vigilanza”;
− che la condotta della resistente era risultata talmente gravosa per i suoi stessi dipendenti da dissuaderli dal cercare altre opportunità lavorative e da
“vincolarli” sostanzialmente alla propria datrice di lavoro;
− di avere ricevuto, dalla , un aumento in termini di R.A.L. (da Pt_2
euro 45.839,00 a euro 46.572,00) – ovvero solo euro 733,00 (lordi) annui, per euro 61,08 (lordi) mensili e, dall'altra parte, di essersi visto eliminare l'importo di euro 2.233,00 sino ad allora corrispostogli a titolo di Assegno Ruolo Private, con la conseguenza che avrebbe percepito euro 1.500,00 in meno rispetto al passato
(euro 48.072,00), decremento economico che sarebbe stato pareggiato dalla previsione di una maggiorazione di euro 1.500,00 a titolo di Indennità patto di
non concorrenza (euro 6.500,00, anziché euro 5.000,00);
− che non aveva solo preteso la stipulazione di un nuovo patto di CP_1
non concorrenza ancora più gravoso rispetto al precedente, ma non aveva previsto,
neppure, alcun sostanziale miglioramento dal punto di vista economico in favore dei propri dipendenti, quale contraltare ai vincoli allo stesso imposti;
− che, specie nell'ultima parte del rapporto di lavoro, aveva CP_1
riservato trattamenti di maggior favore ad altri colleghi a discapito della propria posizione, nonostante ne avesse parimenti diritto;
− che la descritta circostanza, aggravatasi a seguito della mancata sottoscrizione del patto di non concorrenza propostogli con la citata
pagina 8 comunicazione del 03.06.2019, era riconducibile al fatto di non intendere aderire alle politiche commerciali di discapito della clientela;
CP_1
− che le citate politiche aggressive erano diventate oggetto di indagine da parte di programmi televisivi di inchiesta nazionale a cui erano seguiti accertamenti da parte dell' e di nonché procedimenti CP_2 CP_3
amministrativi e giudiziari i quali avevano confermato la piena responsabilità di avendo essa stessa assunto una condotta del tutto illecita;
CP_1 Pt_2
− che la responsabilità di per i fatti per i quali era stata sanzionata CP_1
dall' e condannata dal , erano stati da egli stesso CP_4 Controparte_5
ricorrente assunti ai fini della propria giusta causa di dimissioni;
− di essere stato richiesto dalla resistente, nella sua qualità di Private
Banker di tenere condotte illecite, come tali accertate da Autorità pubbliche, e che su tale vicenda, era stata poi indagata dalla procura di Milano, con CP_1
sequestro preventivo per oltre euro 35,5 milioni per l'ipotesi di truffa;
− che come anche attestato pubblicamente dal proprio presidente, CP_1
aveva pure deciso di risarcire integralmente tutti i clienti coinvolti nella suddetta vicenda;
− che non v'è dubbio che la condotta di era stata illecita e come CP_1
tale, più che idonea a configurare una giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c.;
− che la pressione a cui i private bankers erano stati sottoposti era significativa, soprattutto nel caso di mancato raggiungimento delle stime commissionali di volta in volta preventivate in quanto il relativo gap doveva necessariamente essere recuperato, senza eccezione e/o riserva alcuna;
− che le citate stime e budget, peraltro, erano pure determinati unilateralmente da senza alcun criterio oggettivo e/o da potersi CP_1
pagina 9 parametrare in funzione dei patrimoni della clientela: l'unico scopo da seguire era solo ed esclusivamente il raggiungimento delle commissioni preventivate;
− che, in questa direzione, le richieste di dati, report e monitoraggi venivano effettuati dalle varie funzioni commerciali con forme oltremodo invasive, anche in termini di strumenti e orari, e con modalità di comunicazione dei risultati caratterizzata da graduatorie comparative e nominative;
− che, dapprima, erano anche intervenute le organizzazioni sindacali per
“porre un freno alle dilaganti e improprie pressioni commerciali ancora in
essere” nei confronti della filiera commerciale della e che, nel gennaio Pt_2
2019, i sindacati erano stati costretti a intervenire nuovamente per denunciare “il
tentativo di reintrodurre i budget individuali e i relativi controlli sulle attività
commerciali svolte dai singoli dipendenti”, “il ripristino di mail aggressive dei
Responsabili delle DTR con toni minacciosi e ultimativi inviate ai Titolari delle
filiali e da questi, a loro volta oggetto di forti pressioni, riproposte
individualmente alle lavoratrici e ai lavoratori”, “il ritorno di politiche
commerciali in cui la clientela è “massa” a cui piazzare i prodotti prescindendo
dalla loro reale situazione economica e sociale. Talvolta con metodi discutibili,
anzi censurabili, che troppo spesso si pongono ai limiti della normativa vigente”;
− che non è un caso isolato quello di anteporre l'interesse della a Pt_2
quello dei clienti, confermato anche da una serie ulteriore di comunicazioni dirette alla sollecitazione di Bond, BTP, Certificates, ovvero di obbligazioni emesse da diversi istituti di credito: prodotti finanziari questi a capitale non completamente garantito che avrebbero potuto anche comportare ingenti perdite per il cliente ovvero un'esposizione a un forte rischio non allineato alle relative aspettative,
come evidenziate nell'afferente profilatura;
pagina 10 − che, del resto, come poi era emerso sul mercato, non si esimeva CP_1
nemmeno dal collocare obbligazioni subordinate, ossia con un ingente fattore di rischio di perdita dell'investimento come poi si è verificato per CP_6
e ;
[...] CP_7
− di non avere mai, in un'ottica di correttezza e buona fede, collocato i citati prodotti nei termini imposti dalla per proteggere la posizione della Pt_2
clientela;
− che nell'ambito delle decisioni che avevano comportato le proprie dimissioni per giusta causa avevano assunto rilevanza anche ulteriori fattori e comportamenti inadempienti come imputabili al datore di lavoro, quali l'indeterminatezza dei target e/o dei budget che venivano sempre predisposti da senza alcun criterio – men che meno connesso con l'andamento dei CP_1
mercati – ovvero da quest'ultima modificati unilateralmente senza mai fornire spiegazioni e senza possibilità alcuna di essere discussi: del resto, le organizzazioni sindacali si erano dovute attivare anche su tale aspetto posto che i
budget “contrariamente a quanto era stato previsto dal protocollo, non
risultavano compatibili con le strategie di medio-lungo periodo, non tengono
conto del demansionamento delle singole unità operative, non sono raggiungibili
né percepiti come tali” e che, a seguito dei confronti effettuati, era emerso come erano stati gli stessi direttori della ad ammettere come “i budget 2016 Pt_2
sono tecnicamente irraggiungibili”;
− che l'esasperata burocratizzazione dei processi interni aveva rallentato e complicato ingiustificatamente la propria attività lavorativa ritrovandosi, spesso e volentieri, in estrema difficoltà nei confronti della clientela;
pagina 11 − che, a titolo esemplificativo, nel dicembre 2018, allorché a seguito della propria rappresentazione effettuata a circa la richiesta di un cliente – CP_1
rimasta inevasa – di disinvestire, medesima aveva elencato la CP_8
documentazione necessaria per attivare un processo di ristoro per l'investimento in diamanti, sottolineando e richiedendogli “il rispetto della non proattività”;
− che è singolare il fatto che la BA non ponesse in essere significativi impedimenti nel momento in cui doveva essere attuata una condotta illecita
(vendita diamanti), laddove, per contro, i tempi di risposta alle lecite esigenze della clientela erano invece “biblici”;
− che, in tale contesto, egli stesso aveva rilevato l'assenza di linee guida certe e specifiche circa il ruolo dei private bankers nell'ambito della struttura aziendale della , non supportato da alcun piano di sviluppo;
Pt_2
− che nei recenti esercizi e, in specie, nell'ultimo periodo era stata CP_1
interessata da criticità inerenti alla propria governance e stabilità patrimoniale, tali da determinare una grave problematica di potenziale default, superata solo ed esclusivamente per il tramite dell'intervento statale;
− che non vi è dubbio che questa situazione di incertezza e di ambiguità
aveva determinato una sempre più crescente preoccupazione nel personale di con riferimento al mantenimento sia del posto di lavoro, che della CP_1
clientela;
− che il vincolo di fiducia sotteso al proprio stesso rapporto lavorativo si era progressivamente incrinato;
− che l'insostenibile stato in cui si era venuto illegittimamente a trovare,
per fatto imputabile in via esclusiva alla resistente, lo aveva determinato,
inevitabilmente, a dover rassegnare, senza alternativa, le proprie dimissioni per
pagina 12 giusta causa il 28.10.2019, non sussistendo più i presupposti per la serena prosecuzione del relativo rapporto.
2. La si è costituita nel Parte_2
giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso e ha domandato, in via riconvenzionale,
l'accertamento della violazione del patto di non concorrenza intercorrente tra le parti, pienamente valido ed efficace, nonché il pagamento delle penali pattuite e il risarcimento dei danni patiti.
Essa ha esposto:
− di avere assunto il 09.07.2001, con contratto di lavoro Parte_1
subordinato a tempo indeterminato, e di avere assegnato il ricorrente a partire dal
09.10.2006 al ruolo di gestore private, dapprima a Salerno e quindi, dal
29.01.2007, a IA, ove, a far data dal 14.04.2016, aveva assunto il ruolo di sostituto del responsabile (denominato private banker deputy branch manager, dal
26.03.2018), inquadrato, dal 01.09.2017, nella categoria dei Quadri direttivi di I
livello;
− che, nell'espletamento della sua attività di gestore private, prima, e da ultimo di sostituto responsabile e deputy branch manager del centro di IA,
egli si era occupato della gestione e sviluppo del portafoglio di propria diretta competenza costituito da clientela privata a elevata patrimonializzazione individuale, in un'ottica di miglioramento del servizio offerto e di raggiungimento degli obiettivi commerciali, economici e di rischio assegnati, nell'ambito degli indirizzi e delle politiche generali della BA;
− che, in particolare, si era occupato di avviare e mantenere nel Pt_1
tempo i rapporti con i clienti private dell'intero centro e, in via diretta, dei clienti
pagina 13 dotati dei portafogli più importanti, acquisendo ogni informazione utile a poter poi proporre ai medesimi clienti gli investimenti più consoni alle loro esigenze;
− che in ragione della peculiarità dell'attività svolta, relativa, come appena chiarito, alla promozione e gestione dei rapporti con la clientela, ha Pt_1
sottoscritto diversi patti di non concorrenza il 21.08.2013 e, da ultimo, il
17.06.2015;
− che nell'ambito di quest'ultimo patto, al fine di consentire condizioni di miglior favore al lavoratore, le parti avevano convenuto che il lavoratore si impegnasse, “fermo restando l'obbligo di fedeltà a Suo carico come per legge e
per contratto per tutta la durata del Suo rapporto di lavoro … anche dopo la
cessazione di detto rapporto, e per un periodo di dodici mesi da tale cessazione, a
non svolgere alcuna attività – direttamente o indirettamente, in forma autonoma,
subordinata e/o imprenditoriale, per conto proprio e/o di terzi – a favore di
Società di Gestione, di Assicurazioni, di Banche e di SIM di gestione ovvero
intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria, nei settori
della gestione di portafogli finanziari della clientela anche istituzionale (ivi
compresa attività di consulenza ed assistenza alla predetta gestione di portafogli),
della intermediazione finanziaria, e comunque in tale ambito in concorrenza con
la nostra Società. Ella si impegna altresì, anche al di fuori dei limiti territoriali di
seguito specificati a non svolgere a favore dei soggetti di cui sopra, né
personalmente né per interposta persona, attività di acquisizione, presentazione
e/o segnalazione di clientela da Lei precedentemente seguita e/o gestita in
costanza di rapporto di lavoro con la … L'obbligo da Lei assunto è Pt_2
territorialmente limitato all'area geografica della Regione Sardegna ovvero a
quella della diversa Regione ove risulti ubicata la sede di lavoro in atto al
pagina 14 momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche a quella diversa
precedente, ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da meno di un
anno. In ogni caso l'area territoriale dell'obbligo di non concorrenza deve
ritenersi comunque estesa a Province “fuori Regione” se rientranti nel raggio di
250 Km dalla sede di lavoro”;
− che il citato patto aveva sancito, inoltre, a carico di l'obbligo di Pt_1
fornire “informazioni complete e documentate circa la Sua effettiva attività
lavorativa ed ogni variazione successiva onde poter verificare il rispetto di
quanto stabilito nel presente patto”;
− che, a fronte di questi obblighi, essa datrice di lavoro si era impegnata a riconoscere a un corrispettivo annuale lordo “pari al 10% della R.A.L.” Pt_1
(retribuzione annuale lorda), somma che la società aveva regolarmente erogato in busta paga sotto la voce “indennità patto di non concorrenza”;
− che nell'ambito della medesima scrittura era stato previsto che tale corrispettivo potesse essere “eventualmente aumentato in funzione dell'entità
dello stock della raccolta annuale complessiva (raccolta diretta + raccolta
indiretta) riferita al portafoglio clienti a Lei assegnato, nel caso in cui l'entità di
detto stock di raccolta rientri all'interno di uno degli scaglioni di valore riportati
nella colonna di sinistra della tabella che segue ed in misura pari alla differenza
tra i valori di corrispettivo riportati nella colonna di destra della stessa tabella ed
il predetto importo del 10% della R.A.L.” e, nella medesima comunicazione, era stato, altresì, precisato che “detto corrispettivo Le verrà erogato, suddiviso in 12
mensilità di pari importo sotto la voce 'indennità patto di non concorrenza”;
− che nell'ambito della stessa scrittura era stato previsto che “per il 2015 il corrispettivo a Lei spettante ammonta ad € 5.000 essendo pari ad € 39.212.345 lo
pagina 15 stock raccolta annuale complessiva”, fermo restando che “per l'anno corrente
l'importo di € 5.000 Le verrà corrisposto pro quota”;
− che, con lettera dell'11.01.2016, la aveva precisato che, in Pt_2
attuazione del patto di non concorrenza sottoscritto il 17.06.2015, lo stock della raccolta annuale complessiva, riferita al portafoglio assegnato, rilevato il
31.10.2015 e assunto per la determinazione del corrispettivo di competenza dell'anno 2016, ammontava a euro 37.829.232 e che, di conseguenza, “applicando
detto valore di stock la formula di calcolo prevista nel richiamato patto, il
corrispettivo annuo spettante per il 2016 ammonta ad € 5.000”;
− che, con lettera del 29.11.2018, aveva precisato che, in attuazione del patto di non concorrenza sottoscritto il 17.06.2015, lo stock della raccolta annuale complessiva, riferita al portafoglio assegnato, rilevato alla data del 31.10.2017 e assunto per la determinazione del corrispettivo di competenza dell'anno 2018
ammontava a euro 38.981.452 e che, di conseguenza, “applicando detto valore di
stock la formula di calcolo prevista nel richiamato patto, il corrispettivo annuo
spettante per il 2018 ammonta ad € 5.000”;
− di avere quindi corrisposto a in forza dei patti di non concorrenza Pt_1
intercorsi, i seguenti importi: euro 2.083,35 nel 2013; euro 5.000,04 nel 2014;
euro 5.000,04 nel 2015; euro 5.000,04 nel 2016; euro 5.000,04 nel 2017; euro
5.000,04 nel 2018; euro 4.138,92 per i primi mesi del 2019;
− che, in caso di violazione da parte di del solo obbligo di Pt_1
informativa circa la sua effettiva attività lavorativa successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, era stata concordata una penale pari a euro 20.000,00 e, per il caso di inadempimento delle altre obbligazioni di cui al patto di non concorrenza,
pagina 16 era stata prevista una penale di importo pari a euro 80.000,00, con espressa salvezza della risarcibilità del danno ulteriore;
− che con procedura telematica, in data 28.10.2019, veva dichiarato Pt_1
di voler recedere dal rapporto di lavoro con decorrenza dal giorno successivo per asserita giusta causa;
− che, con lettera del 30.10.2019, preso atto delle dimissioni presentate dal ricorrente, essa aveva richiamato l'attenzione dell'odierna parte ricorrente-
convenuta in riconvenzionale sugli obblighi assunti con il patto di non concorrenza dalla medesima sottoscritta il 17.06.2015, ricordandogli che tali obblighi permanevano per un periodo di 12 mesi a far data dal 29.10.2019 e,
quindi, fino al 29.10.2020;
− di avere, inoltre, e contestualmente, invitato a fornire con Pt_1
sollecitudine “informazioni complete e documentate circa la Sua effettiva attività
lavorativa ed ogni variazione successiva entro la durata del patto (quindi fino al
29.10.2020) e di informare i soggetti in favore dei quali presterà eventualmente la
sua attività lavorativa in merito all'esistenza e ai contenuti del citato patto di non
concorrenza”;
− di avere, inoltre, contestato a “la sussistenza della giusta causa Pt_1
delle dimissioni”, anticipando che avrebbe provveduto “a trattenere dalle Sue
competenze di fine rapporto l'indennità sostitutiva del preavviso”;
− di avere, ancora, diffidato il ricorrente “dall'utilizzare in qualsiasi forma
notizie e/o informazioni riservate da Lei acquisite sui dati della clientela della
BA in occasione e/o a causa degli incarichi svolti presso la nostra BA”,
con la precisazione che “in caso di inadempimento, la Parte_2
valuterà ogni idonea iniziativa – sia giudiziale che amministrativa
[...]
pagina 17 ( – diretta a tutelare la propria immagine e i propri interessi al fine di CP_3
ottenere tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per inibire il compimento da
parte Sua di attività in contrasto con i citati obblighi contrattuali e per ottenere
quanto previsto nel patto di non concorrenza a titolo di penale e di risarcimento
degli ulteriori danni”;
− che, con lettera del 29.10.2019, aveva individuato, quale ragione Pt_1
d'improseguibilità del rapporto, una serie di comportamenti “unilaterali ed
arbitrari finalizzati a compromettere il mio ruolo e funzione, nonché le relazioni
con la clientela da me seguita, al punto di pregiudicare anche la mia immagine
professionale”, facendo in particolare riferimento alla “revisione dei … compensi”
e alla previsione di “pattuizioni del tutto inique e peggiorative rispetto a quelle
già in essere” e alle “pressioni commerciali oltremodo aggressive aventi ad
oggetto il collocamento di prodotti caratterizzati solo da una componente molto
remunerativa per la in pregiudizio delle reali ed effettive necessità della Pt_2
clientela medesima”, nonché a “una incentivazione di comportamenti che seguono
una logica di esclusiva competizione tra i colleghi, con richieste di dati, report e
monitoraggi effettuati dalle varie funzioni commerciali, con forme del tutto
invasive e comparative dei risultati”;
− che le circostanze dedotte dalla parte ricorrente a sostegno della domanda di accertamento della giusta causa di recesso non potrebbero, nemmeno astrattamente, integrare una giusta causa;
− di contestare fermamente di avere assunto nei confronti della parte ricorrente, o di altri dipendenti, condotte illecite e vessatorie, di cui la medesima parte ricorrente aveva dato genericamente conto nella lettera di dimissioni e, in
pagina 18 particolare, di avere imposto al lavoratore “pattuizioni del tutto inique e
peggiorative rispetto a quelle già in essere”;
− che il patto di non concorrenza, proposto al ricorrente nel 2019, ricalcava quello del 17.06.2015, presentando condizioni sovrapponibili a quelle del patto precedentemente vigente tra le parti, tenuto conto che, a fronte del contenuto dell'obbligo di non concorrenza assunto dal lavoratore, invariato rispetto al precedente patto, quanto ai limiti di oggetto, tempo e spazio (atteso che la
Provincia di IA e Province limitrofe è un'area non molto meno estesa della
Sardegna) del vincolo, è stato riconosciuto al lavoratore un corrispettivo minimo garantito anche in caso di cessazione del rapporto prima del decorso di un triennio;
− che in occasione della sottoscrizione del patto di non concorrenza, nel giugno 2015, era stato illustrato, a il contenuto del patto, anche nella Pt_1
prospettiva delle differenze del medesimo con la precedente versione;
− che non era stato utilizzato alcun atteggiamento intimidatorio nei confronti di altri private banker (e, tanto meno, nei confronti della parte ricorrente), né alcun lavoratore era stato destinatario di provvedimenti di trasferimento o cambio di mansioni per effetto della mancata sottoscrizione del patto;
− che nel giugno del 2019 era stata proposta al lavoratore la sottoscrizione di un nuovo patto di non concorrenza, che avrebbe previsto condizioni identiche rispetto a quelle godute in forza del precedente patto;
− che il ricorrente aveva rifiutato di sottoscrivere il patto e nessuna conseguenza negativa era derivata da tale scelta assunta in autonomia dal
pagina 19 lavoratore, né tanto meno lo stesso era stato trasferito ovvero assegnato ad altre mansioni;
− che aveva sempre goduto di compensi superiori alla retribuzione ordinaria prevista dalla normativa contrattuale collettiva per la categoria di appartenenza e nel giugno 2019 gli era stato riconosciuto un aumento retributivo;
− che gli addetti della avevano indotto gli operatori a promuovere Pt_2
prodotti con l'unico intento di soddisfare le proprie esigenze a discapito degli interessi della clientela e che comunque non era mai stato incentivato, da parte di essa convenuta, il collocamento di prodotti finanziari in violazione delle Pt_2
disposizioni regolamentari della e delle stesse direttive aziendali;
CP_3
− che le politiche commerciali erano basate su logiche distributive che si fondano sui profili dei singoli clienti e solo quindi sui prodotti di investimento adeguati e idonei a soddisfare le esigenze dei clienti: a tal fine ciascuna filiale/centro private riceve una lista di clienti con abbinata, per ciascuno di essi,
la categoria di prodotti adeguati al suo profilo di rischio (tipologia e ctv) e in grado di soddisfare le relative esigenze;
− che la D.T.P. presso la quale aveva operato controparte, così come tutti gli uffici, aveva sempre cercato il raggiungimento dei risultati tramite il coinvolgimento e la partecipazione di tutti e non tramite aggressioni commerciali;
− che non risponde al vero che la non si sarebbe preoccupata di Pt_2
verificare l'adeguatezza dei prodotti rispetto alla clientela: sono, infatti, sempre stati attivi specifici blocchi informatici che controllano – per l'appunto –
l'adeguatezza del prodotto rispetto al profilo di rischio del cliente desunto dal questionario MiFID;
pagina 20 − che in più di una circostanza essa stessa resistente aveva chiesto che tali questionari fossero corrispondenti alla realtà; tali questionari vengono peraltro raccolti dagli stessi gestori, e tra questi dalla odierna parte ricorrente, che devono dunque avere cura di trascrivere correttamente quanto gli viene comunicato dalla clientela;
− di avere sempre preteso dai propri operatori il rispettato dei profili di rischio della clientela e di non avere mai imposto alcunché che non fosse il rispetto delle regole;
− che il servizio di collocamento di prodotti a catalogo era sempre stato abbinato al servizio di consulenza (quindi anche della preventiva verifica di adeguatezza), che presuppone la verifica della adeguatezza del prodotto o servizio al profilo di rischio del cliente;
− che in particolare i gestori non avevano Controparte_9
mai goduto di particolari autonomie decisionali nell'ambito dell'asset allocation
(sia in advice che fuori advice), poiché la piattaforma advice, infatti, non lascia spazio all'autonomia del gestore nello scegliere i prodotti finanziari da proporre al cliente e il Gestore della relazione deve obbligatoriamente effettuare la verifica di adeguatezza degli investimenti, erogare una consulenza sui prodotti in collocamento a catalogo, proporre ai clienti i prodotti più idonei a soddisfare le loro esigenze finanziarie, selezionare e proporre al cliente il product mix ottimale in base alle esigenze patrimoniali e finanziarie del cliente;
− che, quanto al collocamento dei prodotti quali i diamanti, è in vigore un accordo commerciale tra e la società D.P.I. (DIAMOND PRIVATE CP_1
INVESTMENT) che prevede unicamente la presentazione di clienti potenziali e
pagina 21 non l'attività di collocamento diretto dei preziosi, curando poi la DPI direttamente la trattativa;
− che la non aveva mai proposto alla clientela prodotti in Pt_2
contrasto con gli interessi della clientela medesima, controparte non produce alcuna – pur preannunciata – comunicazione da cui si evincerebbe alcuna pratica commerciale aggressiva ascrivibile a essa stessa convenuta;
− che rientra nella normale dialettica lavorativa l'incentivo da parte del datore ai propri dipendenti al fine del raggiungimento di obbiettivi sempre più
ambiziosi e rientra senz'altro nelle prerogative del datore di lavoro quella di decidere i budget dopo averli illustrati al personale;
− di contestare di avere adottato una “esasperata burocratizzazione dei pro-cessi interni” che avessero “complicato ingiustificato l'attività lavorativa” del ricorrente: in particolare, lo scambio di comunicazioni, tra l'area territoriale,
, risalente al dicembre 2018, aveva dato conto della indicazione Pt_1 Pt_3
al lavoratore della documentazione necessaria ai fini dell'evasione della richiesta del cliente, con toni di massima correttezza e senza che fosse rinvenibile un disagio potenziale nei confronti del cliente medesimo;
− che i clienti del Centro Private di IA non avevano avanzato reclami in relazione alle politiche commerciali della ovvero alla condotta dei Pt_2
suoi private bankers, nel periodo oggetto di causa, fermo restando che, eventuali,
e qui contestate, ragioni di doglianza della clientela, relative al rapporto contrattuale intercorrente con la (e non con il private banker), non Pt_2
incidono sul rapporto di lavoro tra lo stesso istituto di credito e il consulente finanziario, a cui la medesima clientela, avente un rapporto contrattuale con la
, era stata assegnata in gestione;
Pt_2
pagina 22 − che quanto alla presunta crisi che coinvolgerebbe la Parte_2
– e ferma restando l'inidoneità di tale situazione a integrare una
[...]
giusta causa di recesso e ad incidere sul sinallagma del contratto di lavoro – si con-testa che al momento delle dimissioni della parte ricorrente aveva CP_1
in uno stato d'incertezza; Pt_4
− che non avrebbe potuto essere annoverata tra le credibili ragioni astrattamente integranti una giusta causa di recesso la presunta crisi che avrebbe riguardato la perché l'asserita difficoltà nella quale aveva CP_8
operato essa resistente aveva riguardato un periodo limitato e risalente nel tempo
(di molti mesi antecedente alle dimissioni della parte ricorrente), difficoltà poi ampiamente superata;
− che la natura pretestuosa delle ragioni di recesso prospettate dalla odierna parte ricorrente emergerebbe, oltre che dalla sovrapponibilità delle stesse con riguardo a quelle dedotte da private banker addetta al medesimo CP_10
Centro diretto da dimessasi nello stesso giorno, dalla circostanza che la Pt_1
stessa parte ricorrente, sin dal giorno successivo aveva avviato un rapporto di lavoro con società concorrente di ed era, dunque, presumibile che tale CP_1
passaggio fosse stato premeditato e ispirato dall'impresa concorrente e preceduto da accordi intercorsi nel corso del rapporto con essendo noto che la CP_1
formalizzazione di un rapporto di lavoro di elevata professionalità prevede una procedura non certo di poche ore;
− che, a seguito della cessazione del rapporto con aveva CP_1 Pt_1
iniziato immediatamente a collaborare con Controparte_11
dove aveva cominciato a espletare mansioni sovrapponibili a quelle sopra descritte, nella zona di IA, come dimostrato dall'estratto dell'albo dei
pagina 23 consulenti finanziari, da cui risulta l'assunzione del ricorrente presso la
[...]
sin dal 29.10.2019; CP_11
− che la opera nello stesso settore Controparte_11
merceologico di essa stessa Parte_2
svolgendo anch'essa attività di raccolta e gestione del risparmio della clientela,
attraverso l'offerta dei diversi strumenti contrattuali e servizi di investimento e in particolare espleta la propria attività anche nell'ambito del settore private
banking;
− che la contestualità delle dimissioni di e e il passaggio Pt_1 Pt_3
alla concorrenza di due private bankers operanti nello stesso centro private rende evidente l'avvio di un'attività concorrenziale aggressiva, e anzi scorretta, da parte di al fine di sottrarre, in maniera illecita, Controparte_11
un'importante fetta di mercato a CP_1
− che, infatti, subito dopo le dimissioni risulta che il ricorrente aveva avviato contatti con alcuni importanti clienti del centro private banking di
IA, dallo stesso seguiti in costanza di rapporto con al fine di indurli a CP_1
liquidare gli investimenti in essere presso la e trasferirli alla concorrente CP_1
presso la quale aveva cominciato a lavorare;
− che a partire dal 04.11.2019 numerosi clienti, in precedenza gestiti da resso con sospetta contestualità, avevano disposto il trasferimento Pt_1 CP_1
di fondi e titoli a Controparte_11
− che l'attività illecita di parte convenuta in riconvenzionale, in circa dieci giorni, aveva provocato il disinvestimento, e il trasferimento alla concorrenza, di euro 9.719.082,25 ascrivibili a nuclei di clientela di primaria importanza in precedenza seguiti dalla parte convenuta in riconvenzionale;
pagina 24 − di essere stata costretta ad adire il Tribunale di Siena – quale foro dell'azienda – chiedendo, in via d'urgenza, l'adozione di un ordine, da adottarsi con decreto inaudita altera parte, che inibisse a a prosecuzione dell'attività Pt_1
posta in essere, a qualsiasi titolo, in violazione del patto di non concorrenza vigente inter partes sino alla sua naturale scadenza (29.10.2020), oltre, nel merito,
alla condanna del medesimo al pagamento dell'importo della penale pattuita;
− che la richiesta cautelare era stata accolta con provvedimento inaudita altera parte ex art. 669-sexies, comma 2°, c.p.c., del 24.11.2020, che “ha ordinato
ad di astenersi dallo svolgimento di attività concorrenziale in Parte_1
violazione del patto di non concorrenza sottoscritto il 29 ottobre 2020”, fissando per la conferma, modifica o revoca del decreto l'udienza del 07.01.2020;
− che con ordinanza del 07.02.2020, il Tribunale di Siena aveva confermato il decreto emesso ai sensi dell'art. 669-sexies c.p.c.;
− che in epoca successiva al deposito del ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Siena, a riprova dell'intento di di stornare per intero la Pt_1
clientela seguita in corso di rapporto per conto di essa stessa aveva CP_1
ricevuto ulteriori ordini di trasferimento di fondi e titoli a
[...]
e che l'attività illecita di aveva provocato il Controparte_11 Pt_1
disinvestimento, e il trasferimento alla concorrenza, euro 14.694.437,62;
− che il flusso di disinvestimenti in uscita della clientela, come sopra detto,
in precedenza gestita dalla parte convenuta in riconvenzionale si è indirizzato esclusivamente presso e non anche presso altri Controparte_11
istituti di credito;
− che, alla data del 10.10.2019, gli asset totali del portafoglio assegnato, in qualità di private banker del centro private di IA (1048), ammontavano a
pagina 25 euro 55.104.597,00, pari al 58,33% degli euro 94.475.187,00 sul totale degli asset
del centro private di IA (1048);
− che l'opera congiunta dei due gestori, e , aveva Pt_1 Pt_3
provocato, in pochissimi giorni, e provocava ancora all'epoca del deposito della memoria di costituzione, il passaggio a di ingenti Controparte_11
masse patrimoniali riferibili a nuclei di clientela del centro private di IA:
euro 2.918.622,48, riferibili a clienti direttamente seguiti da , pur se Pt_3
formalmente assegnati ad altri colleghi, ed euro 14.694.437,62 riferibili a clienti di
Pt_1
− che la retribuzione annua lorda in godimento a alla data di Pt_1
cessazione del rapporto, era pari a euro 45.683,82;
− che, premesso che le richieste di disinvestimento complessivamente pervenute, alla data odierna, da clienti gestiti in costanza di rapporto da Pt_1
ammontano a euro 14.694.437,62, il mancato guadagno si commisura, in termini di mancate commissioni che il private banking di avrebbe maturato e CP_1
percepito sulle somme in questione, a non meno di euro 106.000,00, perdita calcolata considerando la redditività media dei clienti del centro private di
IA per 12 mesi (durata del patto di non concorrenza), pari allo 0,72%.
3. La causa è stata istruita con prova per testi e produzioni documentali ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Il ricorso presentato da è fondato e deve essere accolto, per Parte_1
quanto di ragione.
Nel caso che interessa, ha rappresentato di avere lavorato alle Parte_1
dipendenze della in forza di un contratto a tempo indeterminato e di CP_1
pagina 26 avere formalizzato le proprie dimissioni per giusta causa, determinate da plurime condotte scorrette della odierna resistente.
Dal canto proprio, la ha contestato di avere posto in essere condotte che CP_1
potessero determinare le dimissioni per giusta causa di ha rappresentato Pt_1
che il ricorrente, dimessosi contestualmente alla lavoratrice CP_10
assegnata alle sue stesse mansioni, avrebbe apertamente violato il patto di non concorrenza in essere con essa , attuando, subito dopo le dimissioni, Pt_2
pratiche scorrette nei propri stessi confronti.
Era, quindi, da un lato, onere di provare la sussistenza di tale Parte_1
rapporto e il suo svolgimento nei termini e con le modalità allegati nel ricorso introduttivo, le condotte illegittime della ex datrice di lavoro in suo stesso danno e la legittimità delle proprie dimissioni senza preavviso e, dall'altro, era certamente onere della allegare e documentare un valido patto di non concorrenza, CP_1
nonché la violazione di esso da parte di . Parte_1
Nella vicenda scrutinata è, anzitutto pacifico anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che aveva lavorato alle dipendenze della dal 09.07.2001 al Parte_1 CP_1
29.10.2019, assegnato, dal 09.10.2006, al ruolo di private banker, dapprima presso il cd. centro private di Salerno e poi, dal 29.01.2007, presso il centro
private di IA, ove, dal 14.04.2016, questi aveva assunto il ruolo di sostituto del responsabile, ossia di private banker deputy branch manager, inquadrato, dal
01.09.2017, nella categoria dei Quadri direttivi livello I, per poi, subito dopo la cessazione del lavoro con essere assunto dalla CP_1 [...]
Controparte_11
È, ancora, di evidenza documentale che tra le parti era stato concluso un patto di non concorrenza, da ultimo, per quel che interessa nel presente giudizio,
pagina 27 sottoscritto il 17.06.2015, patto con cui si era impegnato per tutta Parte_1
la durata del rapporto di lavoro e anche per un periodo di 12 mesi dalla eventuale cessazione dello stesso “a non svolgere alcuna attività - direttamente o
indirettamente, in forma autonoma, subordinata e/o imprenditoriale, per conto
proprio e/o di terzi - a favore di Società di Gestione, di Assicurazioni, di Banche e
di SIM di gestione ovvero intrinsecamente ordinate e funzionali alla
intermediazione finanziaria, nei settori della gestione di portafogli finanziari di
clientela anche istituzionale (ivi compresa attività di consulenza ed assistenza alla
predetta gestione di portafogli), della intermediazione finanziaria, e comunque in
tale ambito in concorrenza con la nostre Società. Ella s'impegna altresì, anche al
di fuori dei limiti territoriali di seguito specificati, a non svolgere a favore dei
soggetti di cui sopra, né personalmente né per interposta persona attività di
acquisizione, presentazione e/o segnalazione di clientela da Lei precedentemente
seguita e/o gestita in costanza di rapporto di lavoro con la nfine, Ella Pt_2
non potrà favorire in alcun modo l'acquisizione di propri, eventuali,
collaboratori, oltre che di propri colleghi da parte di azienda concorrente.
L'obbligo da Lei assunto è territorialmente limitato all'arca geografica della
Regione Sardegna, ovvero a quella della diversa Regione ove risulti ubicata la
sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed
anche quella diversa precedente ove la diversa nuova assegnazione sia
intervenuta da meno di un anno. In ogni caso l'area territoriale dell'obbligo di
non concorrenza deve ritenersi comunque estesa a province "fuori Regione" se
rientranti nel raggio di 250 km dalla sede di lavoro” (doc. 1, prodotto col ricorso introduttivo).
pagina 28 È, infine, agli atti che, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 07.02.2020 (R.G.
961/2019), confermata all'esito del reclamo il 09.07.2020 (R.G. 191/2020), il
Tribunale di Siena aveva ordinato a di astenersi dallo svolgimento Parte_1
di attività concorrenziale in violazione del patto di non concorrenza sottoscritto il
17.06.2015 (docc. nn. 26 e 27, prodotti con la memoria di costituzione).
Nella vicenda che interessa, ad avviso del Tribunale, deve essere primariamente rilevata la nullità del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti il 17.06.2015
alla luce dell'art. 2125 c.c., che così stabilisce “Il patto con il quale si limita lo
svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla
cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un
corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto
entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di
dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si
riduce nella misura indicata dal comma precedente”.
Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale, la nullità del patto di non concorrenza in parola deve essere dichiarata per diversi ordini di ragioni e,
anzitutto, a causa dell'assoluta indeterminabilità ex ante dell'ambito territoriale dei divieti di facere posti a carico dello stesso Pt_1
In particolare, si legge testualmente nel patto citato: “Ella s'impegna altresì,
anche al di fuori dei limiti territoriali di seguito specificati, a non svolgere a
favore dei soggetti di cui sopra, né personalmente né per interposta persona
attività di acquisizione, presentazione c/o segnalazione di clientela da Lei
precedentemente seguita e/o gestita in costanza di rapporto di lavoro con la
[...]. Pt_2
pagina 29 L'obbligo da Lei assunto è territorialmente limitato all'arca geografica della
Regione Sardegna, ovvero a quella della diversa Regione ove risulti ubicata la
sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed
anche quella diversa precedente ove la diversa nuova assegnazione sia
intervenuta da meno di un anno. In ogni caso l'area territoriale dell'obbligo di
non concorrenza deve ritenersi comunque estesa a province "fuori Regione" se
rientranti nel raggio di 250 km dalla sede di lavoro.
A fronte di detto vincolo Le verrà riconosciuto, per l'intera durata del Suo
rapporto di lavoro con la nostra Società, un corrispettivo annuale fondo pari al
10% della R.A.L. in godimento in ciascun anno.
Tale corrispettivo potrà essere eventualmente aumentato in funzione dell'entità
dello stock della raccolta annuale complessiva (raccolta diretta ‣ raccolta
indiretta) riferita al portafoglio clienti a Lei assegnato, nel caso in cui l'entità di
detto stock di raccolta rientri all'interno di uno degli scaglioni di valori riportati
nella colonna di sinistra della tabella che segue ed in misura pari alla differenza
tra i valori di corrispettivo riportati nella colonna di destra della stessa tabella ed
il predetto importo del 10% della R.A.L. [...] Poiché il presente patto viene
stipulato nel nostro esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni da noi
espresse al riguardo, la si riserva di recedere in ogni momento entro la Pt_2
fine del rapporto di lavoro dal presente patto di non concorrenza con il periodo di
preavviso di 9 mesi, durante il quale le parti rimarranno vincolate alle rispettive
obbligazioni in esso previste, ferma l'acquisizione da parte sua di quanto già
percepito a titolo di corrispettivo del patto.
pagina 30 In caso di mutamento delle Sue mansioni nel corso del rapporto di lavoro con la
nostra Società ci riserviamo di recedere dal presente patto di non concorrenza
con il preavviso ridotto di 6 mesi” (sottolineatura dello scrivente Giudice, ndr.).
Dalla attenta lettura complessiva, secondo questo Giudice, del patto è di tutta evidenza l'indeterminatezza e l'indeterminabilità, ai sensi dell'art. 1346 c.c.,
dell'area geografica in cui avrebbe dovuto astenersi dallo svolgere Parte_1
attività lavorativa da affermarsi essenziale e connaturata alla sua professionalità,
essendo stato, infatti, delineato nel patto stesso un ambito territoriale non apprezzabile e definibile a priori in termini di estensione, con conseguente impossibilità, per il ricorrente, di valutare il grado di penosità della clausola per sé, anche in termini di congruità del corrispettivo offerto da CP_1
L'assenza di limiti territoriali precisi è apprezzabile, segnatamente, tanto in relazione alla espressa previsione, sopra menzionata, per cui il patto è efficace “al
di fuori dei limiti territoriali di seguito specificati”, quanto in ordine alla estensione del patto non solo alla sede individuata di lavoro al tempo della conclusione del patto stesso, ma anche alla “sede di lavoro in atto al momento
della cessazione del rapporto di lavoro ed anche quella diversa precedente”.
Analoghe considerazioni devono essere svolte a proposito del corrispettivo stabilito nel patto in favore del ricorrente, corrispettivo da reputarsi indeterminato e indeterminabile poiché, altresì, ancorato alla possibile variazione del portafoglio clienti e delle mansioni assegnati a , potere, quest'ultimo, Parte_1
insindacabilmente e unilateralmente collocato in capo alla CP_8
Sui citati profili di nullità, in particolare, la più recente giurisprudenza della Corte
di Cassazione, con orientamento congruamente motivato e da cui, pertanto, anche questo Giudice non ha ragione di discostarsi, in una vicenda del tutto analoga a
pagina 31 quella dell'odierno ricorrente ha così osservato: “Nell'art. 2125 c.c. il legislatore
individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, fra le quali la
mancata pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e/o la
mancata individuazione di limiti di luogo, ossia di un preciso ambito territoriale
dell'obbligo di non facere assunto dal dipendente.
Trattasi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della
nullità parziale ex art. 1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto "a monte"
la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello
specifico patto: l' indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di
luogo del vincolo, determina la nullità dell'intero patto, a prescindere da ogni
valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola.
Ciò significa che ai fini della validità dell' intero patto occorre la determinatezza
o meno la determinabilità del corrispettivo. In mancanza di tali requisiti la
clausola 7) sul corrispettivo deve ritenersi nulla, attesa l'impossibilità di
individuare un esatto in idem placitum consensus relativo a quella clausola. La
nullità di tale clausola dà luogo ad una situazione contrattuale equivalente a
quella di mancata pattuizione di un corrispettivo, ciò che nella fattispecie
delineata nell'art. 2125 c.c. dà luogo alla nullità dell'intero patto.
A ciò si aggiunga che vi è stata una valutazione complessiva della Corte
d'appello, che ha valutato anche la nullità derivante sia dall' incertezza
invincibile dell'ambito territoriale, con conseguente inesistenza di un limite di
luogo, sia dal potere di risoluzione del patto affidata a scelta insindacabile del
datore di lavoro di variare le mansioni e, quindi, di determinare in tal modo la
risoluzione del patto.
Questa conclusione è conforme a diritto.
pagina 32 A quest'ultimo riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare che la
previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del
datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative,
sicché non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di
incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione
patrimoniale pattuita (Cass. n. 23723/2021; Cass. n. 212/2013)” (in motivazione,
Cass. civ., Sez. L.,19.04.2024, n. 10679, le sottolineature sono dello scrivente
Giudice, ndr.).
Ebbene, anche nella vicenda scrutinata, devono condividersi le considerazioni svolte dalla Suprema Corte in ordine alla essenzialità della clausola nulla, posto che, oltre alla natura imperativa della norma violata relativa alla conclusione di un valido patto ex art. 2125 c.c., deve evidenziarsi, in concreto, circa l'attività svolta dall' la essenzialità della pattuizione. Pt_1
In tal senso, il patto, come sopra riportato nel suo tenore letterale, appare correlato all'espletamento delle mansioni di private banker e comunque alla professionalità
acquisita dal medesimo ricorrente in un apprezzabile lasso di tempo, con la conseguenza che quella pattuizione doveva ritenersi determinante del consenso delle parti ai sensi dell'art. 1419 c.c.
Devono, pure, certamente condividersi anche le argomentazione della Corte di
Cassazione in ordine alla nullità del patto in ragione della rimessione al datore di lavoro del potere unilaterale di risolvere l'efficacia della pattuizione, a nulla valendo la argomentazione di parte resistente per cui solo essa avrebbe interesse alla efficacia del patto stesso, posto che alla pattuizione in questione hanno sempre concreto interesse entrambi i contraenti, avendo, in particolare, il lavoratore, parte indubbiamente debole del rapporto, preciso interesse,
pagina 33 quantomeno, a che il patto de quo sia contenuto entro limiti definiti, funzionali ad assicurare la tutela della propria professionalità, del proprio lavoro e, in definitiva,
della libera esplicazione della propria personalità anche in ambito lavorativo (artt.
36 e 2 Cost.).
Per tutte le ragioni sopra esposte, deve essere dichiarata la nullità del patto di non concorrenza concluso tra il ricorrente e la resistente il 17.06.2015, con il conseguente rigetto delle domande principali proposte dalla in via CP_1
riconvenzionale.
Essendo, dunque, nullo il patto di non concorrenza come sopra esposto, qualunque attività lavorativa posta in essere da dopo la cessazione di lavoro – Parte_1
così come dedotta e documentata dalla ed emersa nell'istruttoria svolta CP_1
anche attraverso la prova per testi (si vedano le audizioni dei testi nelle udienze del 19.10.2022 e del 16.05.2023) – deve affermarsi irrilevante poiché successiva alle dimissioni del ricorrente ai sensi dell'art. 2105 c.c., norma che impone un obbligo di fedeltà durante il rapporto di lavoro, obbligo che, dunque, viene meno al cessare del rapporto stesso.
Quanto alle ulteriori domande proposte da relative alla sussistenza Parte_1
di una giusta causa di dimissioni ovvero di attuazione di condotte mobbizzanti o simili da parte della queste devono essere rigettate, in quanto CP_8
infondate, non avendo egli stesso né allegato, né provato alcunché di specifico a tale proposito.
Più in dettaglio, il ricorrente ha posto alla base delle proprie dimissioni senza preavviso talune vicende di cronaca giudiziaria che avevano interessato la CP_1
all'epoca dei fatti per cui è causa e altre non meglio circostanziate pressioni
pagina 34 esercitate da altri dipendenti non identificati della per la sottoscrizione di Pt_2
un nuovo patto di non concorrenza.
Le argomentazioni esposte, a riguardo, da sono del tutto insufficienti, Pt_1
risultando le prime non direttamente collegabili alla sua stessa concreta posizione nella le seconde del tutto generiche in termini di tempi, persone e fatti. CP_1
È, in definitiva, di solare evidenza che, non residuando neppure un principio di allegazione, non è consentito a questo Tribunale, al fine di colmare la lacuna probatoria, neppure l'esercizio dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c.
Nel caso che ci occupa, detto in altri termini, manca, nel ricorso introduttivo, la allegazione di significativi dati di indagine, dati a partire dai quali eventualmente esercitare il potere d'ufficio riconosciuto al Giudice nel rito del lavoro (art. 421
c.p.c.).
Giova richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui “Nel rito del lavoro, quando le risultanze di causa offrono
significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola
formale di giudizio fondata sull'onere della prova, occorrendo, invece, che il
giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di
provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a
superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a
ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti”
(ex multis, Cass. civ., Sez. L., 29.08.2003, n. 12666; Cass. civ., Sez. L.,
30.03.2006, n. 7543).
Invero, nel ricorso introduttivo manca, appunto, la deduzione di una prova testimoniale sul declinarsi delle vicende giudiziarie della sull'attività CP_1
pagina 35 lavorativa materiale di e, per altro verso, sulle condotte di mobbing Parte_1
o di straining asseritamente attuate ai danni del ricorrente odierno.
Non spettano, dunque, a né la corresponsione delle indennità di Parte_1
mancato preavviso di cui agli articoli 77 e 79 del CCNL applicato al rapporto, né
somme ulteriori a titolo di risarcimento del danno da condotte stressogene, in assenza, come visto, di neppure un principio di prova a fondamento delle proprie domande.
5. Deve, altresì, essere accolta, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale della . Parte_2
Quale effetto dell'accertamento della nullità del patto di non concorrenza del
17.06.2015, deve essere condannato al pagamento in favore della Parte_1
dell'importo di euro 24.139,06, Parte_2
corrispondenti agli emolumenti pacificamente corrisposti dalla ex datrice di lavoro al dipendente in attuazione del patto suddetto.
Sulla somma predetta sono dovuti i soli interessi legali dalla domanda giudiziale
(versata in via riconvenzionale, nel presente giudizio) al saldo, essendo state certamente ricevute in buona fede da le somme corrispondenti (art. 2033 Pt_1
c.c.) e non già la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito del datore di lavoro (art. 429 c.p.c.).
Giova, peraltro, evidenziare, anche ai fini della valutazione della condotta processuale, per la sua rilevanza pure in punto di spese di lite, che Parte_1
ha offerto alla a mero titolo conciliativo e a chiusura di ogni ulteriore CP_1
pretesa, la somma di euro 31.000,00, e che il precedente Giudice della controversia aveva formulato, nel verbale per l'udienza in trattazione scritta del
pagina 36 01.07.2021, una ulteriore proposta conciliativa per il superiore importo di euro
40.000,00, oltre contributo per spese legali.
Di seguito, la predetta proposta conciliativa del Giudice era stata accettata esclusivamente dal ricorrente mentre la stessa era stata pervicacemente Pt_1
rifiutata dalla CP_1
Tenuto conto dell'accoglimento delle domande del ricorrente nel nucleo certamente essenziale e del notevole divario tra quanto domandato dalla CP_1
in via riconvenzionale e quanto a essa riconosciuto con la presente sentenza,
[...]
divario a cui deve ricondursi eziologicamente il radicarsi del presente giudizio,
deve essere disposta la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo e la in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, deve essere condannata a rifondere Parte_1
dei restanti due terzi delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo, secondo lo scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, in prossimità dei medi tariffari.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da e, Parte_1
per l'effetto,
2. dichiara la nullità del patto di non concorrenza concluso tra le parti il
17.06.2015;
3. accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale proposta da in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, e, per l'effetto,
pagina 37 4. condanna a pagare, alla Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, per il titolo
[...]
dedotto, la somma di euro 24.139,06, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
5. compensa le spesa tra le parti nella misura di un terzo;
6. condanna in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, a rifondere dei restanti due Parte_1
terzi delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.259,00, di cui euro
259,00 per spese ed euro 6.000,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre C.P.A. ed I.V.A.
IA, 24.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
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