Articolo 38 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 37Articolo 39
Versione
18 agosto 1967
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Versione
29 dicembre 1996
Art. 38. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625))
Lo stesso Ente esercita l'attivita' di prospezione non esclusiva nonche' le attivita' di ricerca e di coltivazione nelle zone ad esso assegnate, attraverso societa' controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarita' con terzi.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625))
Le societa' di cui al secondo comma hanno facolta' di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono anche costituire, ai fini dell'esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625))
Entrata in vigore il 29 dicembre 1996