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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16508/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16508/2024 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. BONAGLIA MICHELA che li rappresenta CP_1
e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in GABIANO Parte_1 CP_1
(AL) il 21/05/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GABIANO (AL) (atto n. 3 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nata una IA: il 19/02/2010. Per_1
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 05/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 473/2025 del 07/03/2025, pubblicata in data 10/03/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi;
Con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze, conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
La domanda di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, è divenuta procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GABIANO (AL) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: pagina 2 di 4 DÀ ATTO che le parti rinunciano reciprocamente al mantenimento.
DISPONE che la casa familiare sita in Torino, Via Vistrorio n. 90 sia assegnata alla signora Parte_1
, con tutti gli arredi.
[...]
DÀ ATTO che il signor si è già trasferito altrove ed è residente in [...], CP_1
Viale Buridani n. 31.
DISPONE che la IA sia affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento Persona_2 condiviso, con residenza presso la madre.
DISPONE che i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della IA.
DISPONE, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, conformemente altresì alle esigenze lavorative dei genitori, il padre durante l'anno scolastico (facendo riferimento al Calendario scolastico della Regione Piemonte) potrà incontrare e tenere con sé la IA con le seguenti modalità: a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola, Per_1 riportandola a scuola il lunedì mattina;
un pomeriggio a settimana indicativamente il mercoledì con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva.
DISPONE che durante le vacanze estive, la IA trascorra con ciascun genitore due settimane Per_1 consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno e nel rispetto delle rispettive esigenze lavorative, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località delle vacanze almeno quindici giorni prima della partenza. In difetto di accordo, la IA minore trascorrerà negli anni pari le prime due settimane di agosto con la madre e le ultime due settimane con il padre, viceversa negli anni dispari.
DISPONE, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori, in conformità con le esigenze lavorative dei medesimi, che la IA minore trascorra con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche Per_1 natalizie ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio.
DISPONE che la IA trascorra la Pasqua e le intere vacanze pasquali, ad anni alterni, con l'uno Per_1
o l'altro genitore.
DISPONE che le ulteriori festività ed eventuali ponti siano goduti dal genitore che ha in carico la IA in quel periodo.
DISPONE che ciascun genitore provveda alle esigenze della IA nei periodi di rispettiva spettanza.
DISPONE che il signor corrisponda alla signora a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento della IA, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di Euro 500,00,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche (ivi comprese le spese di trasporto), sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso pagina 3 di 4 il Tribunale di Torino. Il signor , inoltre, si farà carico per l'intero delle spese relative alle CP_1 eventuali cure dentarie della IA nonché delle spese relative all'attività sportiva di “Hip Hop” attualmente frequentata dalla IA . Per_1
DÀ ATTO che l'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla signora . Parte_1
DÀ ATTO che ciascun genitore presta sin d'ora consenso al rilascio e\o rinnovo del passaporto la cui spesa verrà sostenuta al 50% tra i genitori, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la IA nel proprio passaporto.
DÀ ATTO che ogni altra questione economica è già stata regolamentata.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16508/2024 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. BONAGLIA MICHELA che li rappresenta CP_1
e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in GABIANO Parte_1 CP_1
(AL) il 21/05/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GABIANO (AL) (atto n. 3 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nata una IA: il 19/02/2010. Per_1
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 05/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 473/2025 del 07/03/2025, pubblicata in data 10/03/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi;
Con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze, conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
La domanda di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, è divenuta procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GABIANO (AL) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: pagina 2 di 4 DÀ ATTO che le parti rinunciano reciprocamente al mantenimento.
DISPONE che la casa familiare sita in Torino, Via Vistrorio n. 90 sia assegnata alla signora Parte_1
, con tutti gli arredi.
[...]
DÀ ATTO che il signor si è già trasferito altrove ed è residente in [...], CP_1
Viale Buridani n. 31.
DISPONE che la IA sia affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento Persona_2 condiviso, con residenza presso la madre.
DISPONE che i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della IA.
DISPONE, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, conformemente altresì alle esigenze lavorative dei genitori, il padre durante l'anno scolastico (facendo riferimento al Calendario scolastico della Regione Piemonte) potrà incontrare e tenere con sé la IA con le seguenti modalità: a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola, Per_1 riportandola a scuola il lunedì mattina;
un pomeriggio a settimana indicativamente il mercoledì con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva.
DISPONE che durante le vacanze estive, la IA trascorra con ciascun genitore due settimane Per_1 consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno e nel rispetto delle rispettive esigenze lavorative, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località delle vacanze almeno quindici giorni prima della partenza. In difetto di accordo, la IA minore trascorrerà negli anni pari le prime due settimane di agosto con la madre e le ultime due settimane con il padre, viceversa negli anni dispari.
DISPONE, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori, in conformità con le esigenze lavorative dei medesimi, che la IA minore trascorra con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche Per_1 natalizie ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio.
DISPONE che la IA trascorra la Pasqua e le intere vacanze pasquali, ad anni alterni, con l'uno Per_1
o l'altro genitore.
DISPONE che le ulteriori festività ed eventuali ponti siano goduti dal genitore che ha in carico la IA in quel periodo.
DISPONE che ciascun genitore provveda alle esigenze della IA nei periodi di rispettiva spettanza.
DISPONE che il signor corrisponda alla signora a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento della IA, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di Euro 500,00,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche (ivi comprese le spese di trasporto), sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso pagina 3 di 4 il Tribunale di Torino. Il signor , inoltre, si farà carico per l'intero delle spese relative alle CP_1 eventuali cure dentarie della IA nonché delle spese relative all'attività sportiva di “Hip Hop” attualmente frequentata dalla IA . Per_1
DÀ ATTO che l'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla signora . Parte_1
DÀ ATTO che ciascun genitore presta sin d'ora consenso al rilascio e\o rinnovo del passaporto la cui spesa verrà sostenuta al 50% tra i genitori, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la IA nel proprio passaporto.
DÀ ATTO che ogni altra questione economica è già stata regolamentata.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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