Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 3 GENNAIO 2025
N.R.G. 2949/2024
All'udienza del 3 gennaio 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 8:56 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 26 novembre 2024.
Sono presenti:
- L'Avv. Antonio Napoli per la ricorrente, collegato tramite teams;
- l'Avv. Maria Angela Borgese per per delega CP_1
dell'Avv. Laganà collegata tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e danno
Alle ore 9:13, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:49 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,01;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
2 Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Dott. ssa
Maria D. Romeo, all'udienza del 3.01.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
2949/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente ,
TRA
rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv. ti Graziella Scionti ed Antonio Napoli, giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_2
in persona del suo Presidente, legale
[...]
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Angela Maria Laganà e D. C. Adornato;
resistente
Oggetto: ricorso avverso avviso di addebito.
Dando lettura alle ore 14:50, assenti le parti dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
3 Con ricorso depositato il 23 ottobre 2024, la ricorrente ha proposto opposizione avverso il diniego dell'istanza di annullamento in autotutela, afferente all'avviso di addebito n. 39420230003865271000, notificato il 2 gennaio 2024, per l'importo di Euro 2.275,09, dovuti per la contribuzione a titolo di I.V.S. coltivatori diretti e somme aggiuntive per l'anno 2022, e, l 'avviso di addebito n. 39420240001703210000, notificato a mezzo pec in data 04.10.2024 per l'importo di Euro
42,00, dovuti a titolo di somme aggiuntive sui contributi I.V.S. anno 2020, eccependone la non dovutezza, in virtù delle sentenze n. 1123/2022 del
30.06.2022 e n. 217/2024 del 20.02.2024, emesse dal
Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale.
, deduceva, quanto all'AVA n. Parte_1
39420230003865271000 che l se da un lato CP_1
conteneva la contribuzione dovuta per l'anno 2022, per altro verso gravava i predetti importi con sanzioni amministrative. Parimenti per quanto concerne l'avviso di addebito n. 39420240001703210000, notificato in data 04.10.2024, per l'importo di Euro
42,00 richiesto a titolo di somme aggiuntive per i contributi anno 2020, stante l'annullamento degli atti prodromici, non erano dovute le sanzioni.
Si costituiva in giudizio deducendo CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione.
4 La domanda va accolta, per i motivi di seguito riportati.
Quanto alla mancata opposizione dell'avviso di addebito, emesso per contributi e somme aggiuntive, nel termine di 40 giorni dalla notifica dei suddetti atti fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, va detto che, quando si vogliono far valere questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (la cartella di pagamento, o l'avviso), quale può essere la prescrizione del credito o, appunto, fatti estintivi successivi alla formazione del titolo,
l'opposizione da proporre è quella all'esecuzione, prevista dall'art. 615 cpc, proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale.
L'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs
n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615
c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
5 Ciò posto, quanto all'avviso di addebito n.
39420240001703210000, notificato in data
04.10.2024, per l'importo di Euro 42,00 richiesto a titolo di somme aggiuntive per i contributi anno 2020, stante l'annullamento degli atti prodromici, non sono dovute le sanzioni, deve, pertanto, annullarsi il detto avviso, in virtù della sentenza n. 1123/2022, che, ha dichiarato che la ricorrente non è tenuta al pagamento dei contributi a titolo di coltivatore diretto per l'anno di imposizione 2018, 2019 e 2020.
Lo stesso discorso vale per l'avviso n.
39420230003865271000, per cui va dato atto che non sono dovute le somme aggiuntive, portate dallo stesso, atteso, che, il G.L. con la sentenza n. 217/2024, aveva invitato l'Ente, a rimodulare la misura dell'imposizione contributiva, e, precisamente nella misura del 66% per l'anno 2021 e del 50% per l'anno 2022 secondo quanto disposto dalla Legge 205/2017, conseguentemente non doveva gravare la contribuzione, di cui CP_1
all'anno 2022, con le relative sanzioni.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
6 1) accoglie la domanda per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.
39420240001703210000 e l'avviso n.
39420230003865271000;
2)condanna alla refusione delle spese di lite in CP_1
favore della ricorrente, che, liquida in €. 886,00, per onorari, oltre accessori di legge, ove dovuti, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Palmi, 3 gennaio 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria D. Romeo
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