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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/12/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2579/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2579/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...], c.f. CP_2 C.F._2
;
[...] entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. BRUNETTI ANTONIO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , hanno CP_1 CP_2 esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Barge (CN) il 22/09/2013, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 23, parte II, Serie A, dell'anno 2013; - che dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] l'[...] e Persona_1
nato a [...] il [...]; Persona_2
- che il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 157/2024 emessa in data 27/06/2024 e pubblicata in data 17/07/2024, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Con ordinanza del 07/11/2025 il giudice relatore, preso atto che l'affido dei minori, definito dai coniugi come condiviso, viene di fatto articolato come un affido super esclusivo in favore della madre, ha fissato udienza per la comparizione personale delle parti davanti a sé al
11/12/2025.
Nel corso della predetta udienza il sig. , reso edotto che le condizioni concordate CP_1 costituiscono ipotesi di affido super esclusivo in favore della madre, ha confermato la propria volontà di procedere in tal senso a fronte degli impegni lavorativi e al fine di garantire maggiore tutela ai minori e, in particolare, al minore , affetto da un Disturbo Per_1
Oppositivo Provocatorio (cd. DOP) con tratti borderline rispetto al morbo di Asperger come da documentazione allegata al ricorso introduttivo.
All'esito dell'udienza le parti hanno, dunque, chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) I figli minori e vengono affidati in via super esclusiva alla Persona_1 Persona_2 madre ed avranno stabile abitazione e residenza anagrafica presso la stessa. I coniugi, tenuto conto del fatto che il signor è molto occupato con il lavoro, stabiliscono CP_1 concordemente che alla madre, signora , viene riconosciuta la rappresentanza CP_2 genitoriale esclusiva dei figli nei rapporti con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli enti previdenziali, le istituzioni mediche e paramediche (ad es. Centro Kalipè), i medici in generale, così che tali istituzioni non necessitino del consenso e della contestuale presenza di entrambi i genitori essendo sufficiente il solo consenso della madre;
3) Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- tutti i mercoledì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando provvederà
a riaccompagnarli a scuola;
- a fine settimana alternati dal venerdì sera (post piscina) sino al lunedì mattina quando saranno riaccompagnati a scuola;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in periodi da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno;
- 7 giorni durante le vacanze di Natale alternando la Vigilia di Natale ed il giorno di
Natale, nonché il 31 dicembre ed il Capodanno;
- metà delle vacanze Pasquali alternando la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- altre festività annuali alternate;
- resta inteso che i coniugi potranno modificare le modalità di visita predette li modulandole secondo le loro esigenze lavorative e gli impegni dei figli;
4) Entrambi i genitori, compatibilmente con le esigenze lavorative, nel fine settimana si impegnano ad occuparsi personalmente dei figli (o per il tramite dei rispettivi genitori) e a non delegare a terzi le loro cure;
5) Il sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al CP_1 CP_2 mantenimento dei figli la somma mensile di €. 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) tra il giorno 15 ed il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) Le spese straordinarie per i figli verranno poste nella misura del 70% in capo al sig.
[...]
e per il rimanente 30% in capo alla sig.ra e verranno disciplinate CP_1 CP_2 come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli a data 15.3.2016 del Tribunale di Torino che si allega sotto la lettera A);
7) il sig. autorizza la sig.ra ad incassare per intero gli assegni CP_1 CP_2 unici universali per i figli;
8) Tutte le spese straordinarie potranno essere portate in detrazione dal padre nella misura del 70% e dalla madre nella misura del 30%, incluse quelle del Centro Kalipè;
9) Entrambi i genitori concordano sulla necessità di far svolgere attività sportiva ai figli
(attualmente corsi di nuoto il venerdì pomeriggio presso la piscina di Piasco);
10) I genitori di , signori e , si CP_1 Controparte_3 Controparte_4 impegnano a rilasciare alla signora una fideiussione, a prima richiesta e senza CP_2 eccezioni, a garanzia del pagamento dell'assegno di mantenimento ordinario meglio descritto al precedente capo 5), tempo per tempo scadente, dovuto dal signor;
fino a un CP_1 importo massimo garantito di 50.000 € (v. doc. n. 19). In ogni caso le parti dichiarano e ribadiscono che tale clausola costituisce elemento funzionale indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale.
11) Le parti dichiarano di aver regolato ogni questione economica fra loro pendente e nulla hanno più a pretendere l'una dall'altra;
12) Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia richiesta di assegno divorzile e/o di mantenimento per sé stesse.
13) Le spese legali saranno ad esclusivo carico del sig. ” CP_1 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il CP_1
08/09/1986 a Savigliano (CN), e , nata il [...] Alessandria CP_2
(AL), celebrato in Barge (CN) il 22/09/2013, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 23, parte II, Serie A, dell'anno 2013;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Barge (Cn) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2579/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...], c.f. CP_2 C.F._2
;
[...] entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. BRUNETTI ANTONIO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , hanno CP_1 CP_2 esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Barge (CN) il 22/09/2013, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 23, parte II, Serie A, dell'anno 2013; - che dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] l'[...] e Persona_1
nato a [...] il [...]; Persona_2
- che il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 157/2024 emessa in data 27/06/2024 e pubblicata in data 17/07/2024, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Con ordinanza del 07/11/2025 il giudice relatore, preso atto che l'affido dei minori, definito dai coniugi come condiviso, viene di fatto articolato come un affido super esclusivo in favore della madre, ha fissato udienza per la comparizione personale delle parti davanti a sé al
11/12/2025.
Nel corso della predetta udienza il sig. , reso edotto che le condizioni concordate CP_1 costituiscono ipotesi di affido super esclusivo in favore della madre, ha confermato la propria volontà di procedere in tal senso a fronte degli impegni lavorativi e al fine di garantire maggiore tutela ai minori e, in particolare, al minore , affetto da un Disturbo Per_1
Oppositivo Provocatorio (cd. DOP) con tratti borderline rispetto al morbo di Asperger come da documentazione allegata al ricorso introduttivo.
All'esito dell'udienza le parti hanno, dunque, chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) I figli minori e vengono affidati in via super esclusiva alla Persona_1 Persona_2 madre ed avranno stabile abitazione e residenza anagrafica presso la stessa. I coniugi, tenuto conto del fatto che il signor è molto occupato con il lavoro, stabiliscono CP_1 concordemente che alla madre, signora , viene riconosciuta la rappresentanza CP_2 genitoriale esclusiva dei figli nei rapporti con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli enti previdenziali, le istituzioni mediche e paramediche (ad es. Centro Kalipè), i medici in generale, così che tali istituzioni non necessitino del consenso e della contestuale presenza di entrambi i genitori essendo sufficiente il solo consenso della madre;
3) Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- tutti i mercoledì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando provvederà
a riaccompagnarli a scuola;
- a fine settimana alternati dal venerdì sera (post piscina) sino al lunedì mattina quando saranno riaccompagnati a scuola;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in periodi da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno;
- 7 giorni durante le vacanze di Natale alternando la Vigilia di Natale ed il giorno di
Natale, nonché il 31 dicembre ed il Capodanno;
- metà delle vacanze Pasquali alternando la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- altre festività annuali alternate;
- resta inteso che i coniugi potranno modificare le modalità di visita predette li modulandole secondo le loro esigenze lavorative e gli impegni dei figli;
4) Entrambi i genitori, compatibilmente con le esigenze lavorative, nel fine settimana si impegnano ad occuparsi personalmente dei figli (o per il tramite dei rispettivi genitori) e a non delegare a terzi le loro cure;
5) Il sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al CP_1 CP_2 mantenimento dei figli la somma mensile di €. 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) tra il giorno 15 ed il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) Le spese straordinarie per i figli verranno poste nella misura del 70% in capo al sig.
[...]
e per il rimanente 30% in capo alla sig.ra e verranno disciplinate CP_1 CP_2 come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli a data 15.3.2016 del Tribunale di Torino che si allega sotto la lettera A);
7) il sig. autorizza la sig.ra ad incassare per intero gli assegni CP_1 CP_2 unici universali per i figli;
8) Tutte le spese straordinarie potranno essere portate in detrazione dal padre nella misura del 70% e dalla madre nella misura del 30%, incluse quelle del Centro Kalipè;
9) Entrambi i genitori concordano sulla necessità di far svolgere attività sportiva ai figli
(attualmente corsi di nuoto il venerdì pomeriggio presso la piscina di Piasco);
10) I genitori di , signori e , si CP_1 Controparte_3 Controparte_4 impegnano a rilasciare alla signora una fideiussione, a prima richiesta e senza CP_2 eccezioni, a garanzia del pagamento dell'assegno di mantenimento ordinario meglio descritto al precedente capo 5), tempo per tempo scadente, dovuto dal signor;
fino a un CP_1 importo massimo garantito di 50.000 € (v. doc. n. 19). In ogni caso le parti dichiarano e ribadiscono che tale clausola costituisce elemento funzionale indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale.
11) Le parti dichiarano di aver regolato ogni questione economica fra loro pendente e nulla hanno più a pretendere l'una dall'altra;
12) Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia richiesta di assegno divorzile e/o di mantenimento per sé stesse.
13) Le spese legali saranno ad esclusivo carico del sig. ” CP_1 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il CP_1
08/09/1986 a Savigliano (CN), e , nata il [...] Alessandria CP_2
(AL), celebrato in Barge (CN) il 22/09/2013, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 23, parte II, Serie A, dell'anno 2013;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Barge (Cn) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi