TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/04/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2430/2022 e 2462/2022 r.g
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2430/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Manganello Parte_1
Salvatore)
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Gambino Controparte_1
Ornella)
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
Al quale è stato riunito il procedimento n. 2462/2022 r.g, promosso da Parte_2 nei confronti di avente ad oggetto la
[...] Parte_1 separazione tra coniugi
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza dell'11.02.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/09/2022, Parte_1 premettendo di avere contratto, in data 21.08.2019, matrimonio concordatario con dalla cui unione era nato un figlio, ancora minorenne, Controparte_1 chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della convenuta, che a suo dire avrebbe provocato la crisi matrimoniale per avere posto in essere atteggiamenti vessatori e prevaricatori in suo danno, per essersi disinteressata del marito e per non aver contribuito al menagè familiare.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda di separazione ma resisteva a quella di addebito.
All'udienza presidenziale dell'08.02.2023, al presente procedimento veniva riunito quello portante il n. 2462/2022 r.g - pendente tra le stesse parti e avente lo stesso oggetto -ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del
Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi a sé stesso per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti, incarico ai Servizi Sociali e al
Consultorio familiare, all'udienza dell'11.02.2025, sulle conclusioni delle parti e del
P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dal ricorrente, considerato il dichiarato proposito dello stesso di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione della convenuta.
La domanda di addebito formulata da deve essere rigettata perché, oltre che Pt_1 generica, è rimasta allo sterile stato delle asserzioni.
Quanto all'affidamento del figlio minore, va rilevato che, nel corso dell'istruttoria, era stato dato incarico ai Servizi Sociali e disposti incontri con il padre in forma protetta tenuto conto che aveva accusato il marito di condotte violente e di CP_1 fare uso di sostanze stupefacenti.
A seguito degli accertamenti svolti dai predetti Servizi, tenuto conto che gli operatori non hanno ravvisato alcuna anomalia nella figura paterna e hanno dato atto che il minore era felice di incontrare il padre (“esiste un buon legame affettivo tra padre e figlio
e che il signor possiede buone capacità di gestione del figlio. Non sono state Parte_1 riscontrate anomalie in relazione alla figura paterna”), sono stati disposti incontri liberi;
si è inoltre incaricato il Consultorio familiare di intraprendere un percorso volto a superare la conflittualità tra i coniugi.
Anche tale percorso ha dato esito positivo, avendo le parti trovato un canale di comunicazione che le sta aiutando a superare il conflitto.
Nella relazione del Consultorio familiare si legge:“La capacità di comunicazione e decisione congiunta tra i genitori è migliorata così come la consapevolezza dei doveri di relazione e collaborazione correlati alla gestione degli interessi del minore”.
Alla luce di ciò, vanno confermate le statuizioni adottate con i provvedimenti provvisori e urgenti come modificati con ordinanza del 23.04.2024.
Pertanto, il minore va affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato stabilmente presso il domicilio materno. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Il padre potrà incontrare i figli liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici del minore. Solo in caso di disaccordo, il minore trascorrerà con il padre il pomeriggio di tre giorni infrasettimanali (il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00) e, a settimane alterne, un week end (dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica) nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di cinque giorni in occasione delle festività natalizie, di tre giorni in occasione di quelle pasquali e di venti giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto.
Va inoltre dato incarico al Consultorio familiare del Comune di Ravanusa di proseguire l'incarico ad essi affidato per un ulteriore periodo di un anno.
L'ordinanza presidenziale merita conferma anche riguardo alle statuizioni di carattere patrimoniale, tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro.
Pertanto, verserà a a titolo di Parte_1 Controparte_1 concorso nel mantenimento del figlio minore, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'assegno di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti.
Va invece rigettata la domanda della convenuta volta a ottenere un assegno per il suo mantenimento tenuto conto della manifestata capacità lavorativa della stessa.
La domanda con la quale il ricorrente ha chiesto l'assegnazione di parte del mobilio della casa coniugale è inammissibile in questa sede, richiedendo l'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate;
lo stesso esito seguiranno le spese del sub procedimento, tenuto conto che l'ostilità di nel rapporto tra CP_1 padre e figlio può ricondursi al clima altamente conflittuale che caratterizza la prima fase della separazione e che, superata tale fase, entrambe le parti hanno manifestato un atteggiamento di collaborazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] Controparte_1 (CL) il 03/05/1989;
rigetta la domanda di addebito;
affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico l'obbligo di pagare a Parte_1 Controparte_1
a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, entro il giorno 10 di ogni
[...] mese, l'assegno di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
incarica il Consultorio familiare del Comune di Ravanusa di proseguire l'incarico ad essi affidato per un ulteriore periodo di un anno;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 31.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)