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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6374 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
RAZZANO MODESTINO
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. PACE LUIGI
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11/08/2022 la ricorrente chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in AL il 19/01/2017 con il resistente, dal quale era nato un figlio
. A sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la comunione materiale e Per_1 spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con provvedimento di omologazione del 07/12/2021. Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la pronuncia di divorzio e la conferma delle condizioni di separazione.
1 Si costituiva il resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status alle medesime condizioni della separazione.
All'udienza presidenziale del 01/12/2022, il Presidente delegato confermava le condizioni della separazione con attribuzione dell'assegno unico familiare in misura integrale alla ricorrente,
All'udienza del 03/10/2025, le parti presenti personalmente dichiaravano di avere raggiunto un accordo nei seguenti termini: € 300,00 a carico del padre a titolo di mantenimento per il figlio, oltre al 50% spese extra-assegno, e percezione integrale dell'assegno unico familiare in favore della madre, conferma per il resto della disciplina in vigore (patti della separazione). La causa era rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del
07/12/2021, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 23/11/2021.
In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3
n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'accordo, non essendo in contrasto con norme imperative ed essendo conforme all'interesse del figlio minore (di anni 8), può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, lo scioglimento del matrimonio contratto in
AL in data 19/01/2017 da , nata l'[...] a [...], e Parte_1
nato il [...] a [...]; Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AL per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 l. 01/12/1970,898 e 134 R.D. 09/07/1939,
n. 1238, 49, lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (atto n. 3, parte I, serie /, anno 2017);
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 03/10/2025 Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6374 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
RAZZANO MODESTINO
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. PACE LUIGI
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11/08/2022 la ricorrente chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in AL il 19/01/2017 con il resistente, dal quale era nato un figlio
. A sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la comunione materiale e Per_1 spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con provvedimento di omologazione del 07/12/2021. Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la pronuncia di divorzio e la conferma delle condizioni di separazione.
1 Si costituiva il resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status alle medesime condizioni della separazione.
All'udienza presidenziale del 01/12/2022, il Presidente delegato confermava le condizioni della separazione con attribuzione dell'assegno unico familiare in misura integrale alla ricorrente,
All'udienza del 03/10/2025, le parti presenti personalmente dichiaravano di avere raggiunto un accordo nei seguenti termini: € 300,00 a carico del padre a titolo di mantenimento per il figlio, oltre al 50% spese extra-assegno, e percezione integrale dell'assegno unico familiare in favore della madre, conferma per il resto della disciplina in vigore (patti della separazione). La causa era rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del
07/12/2021, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 23/11/2021.
In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3
n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'accordo, non essendo in contrasto con norme imperative ed essendo conforme all'interesse del figlio minore (di anni 8), può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, lo scioglimento del matrimonio contratto in
AL in data 19/01/2017 da , nata l'[...] a [...], e Parte_1
nato il [...] a [...]; Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AL per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 l. 01/12/1970,898 e 134 R.D. 09/07/1939,
n. 1238, 49, lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (atto n. 3, parte I, serie /, anno 2017);
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 03/10/2025 Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio 2