Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5240 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 22164/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- DODICESIMA SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Alessia Notaro pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 22164 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(P.IVA ) in persona del l.r.p.t. Sig. sedente alla Via Guglielmo Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 Melisurgo 15 in Napoli (NA), rapp.ta e difesa giusta procura allegata all' atto di opposizione dall'avv. Vincenzo Angelino (C.F: con studio in Napoli (NA) al Corso Umberto I, 109 ove elettivamente C.F._1 domicilia.
-OPPONENTE
E
(CF ), nata a [...] il [...] e ivi residente alla P.zz Bovio CP_1 C.F._2 n. 33 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Bausan 36, presso lo studio dell'avv. Francesco Bile (CF:
[...]
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di costituzione. C.F._3
-OPPOSTA
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: Con scritti conclusionali l'opponente, reiterate le proprie difese ed argomentazioni, si riportava alle conclusioni rassegnate sintetizzandole come segue:
1. Dichiarare l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile vantato dalla Dott.ssa ;
2. In subordine, dichiarare la prescrizione parziale o totale dei crediti CP_1 azionati;
3. Accertare la nullità e/o l'inefficacia delle deleghe prodotte dalla controparte;
4. Disporre una nuova
CTU per la verifica dei rapporti di compensazione e dell'autenticità delle sottoscrizioni e/o chiamare a chiarimenti il CTU e rimodulare l'importo in ragione delle criticità;
5. Accertare che in assenza di verificazione richiesta le deleghe non possono essere attribuite al Sig. e pertanto dichiarare nulla ogni attività; 6. Parte_2
pagina 1 di 7
7. Condannare la Dott.ssa al CP_1 pagamento delle spese processuali, onorari e accessori di legge;
8. Ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannare la stessa per lite temeraria. Inoltre, la reiterava le istanze istruttorie. Parte_1
Con scritti conclusionali l'opposta riproponendo ed ulteriormente argomentando le proprie difese, dopo aver preso posizione in modo specifico sulle conclusioni di controparte, chiedeva confermarsi il d.i. 5477/2021 e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento di euro € 44.114,9 ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare dagli atti di causa spettante alla dott.ssa in forza dell'incarico conferitole e svolto. In CP_1 ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese della doppia fase di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso di il Tribunale di Napoli XII sez civile emetteva d.i. n. 5477/2021- RG n. 15911/2021 CP_1 notificato in data 16.07.2021, recante l'ingiunzione ad “ di pagare alla ricorrente, nel Parte_1 termine di giorni quaranta dalla notifica del decreto, la somma di Euro 44.114,90 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora e sino al soddisfo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 286,00 per spese e € 1.305,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
Con atto di opposizione notificato in data 20.09.2021 eccepiva l'infondatezza del decreto Parte_1 ingiuntivo poiché afferente a un credito privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
L'opponente deduceva, inoltre, l'inesistenza di un contratto scritto di consulenza unitario;
nello specifico il sig.
rappresentava di aver conferito, non un mandato generale, bensì singoli incarichi alla dott. e che, Pt_2 CP_1 con quest'ultima, era stata concordata una compensazione delle reciproche poste creditorie, le une derivanti dalle prestazioni rese dalla professionista, quale consulente del lavoro, le altre derivanti dalle prestazioni svolte dalla nei confronti di diverse società di cui la dottoressa era socia. Parte_1 CP_1
L'opponente eccepiva, oltre alla compensazione, l'estinzione della obbligazione avendo provveduto a corrispondere alcuni importi a mezzo assegni, nonché la somma di € 4.000,00 pro manibus e senza emissione di fattura in favore della dott.ssa , in virtù dei rapporti di stima e amicizia all'epoca esistenti. CP_1
Inoltre, la ritenendo di aver conferito singoli incarichi, sollevava l'eccezione di prescrizione Parte_1 presuntiva/estintiva, evidenziando l'assenza di richieste di pagamento, da parte della professionista, antecedenti al 2021.
In conclusione, chiedeva il rigetto della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento che nulla fosse dovuto in virtù degli accordi compensativi, nonché l'accertamento dell'intervenuto pagamento della somma in contanti di € 4.000; in subordine l'accertamento dei crediti vantati da nei Parte_1 confronti delle società elencate in atti con conseguente compensazione, il tutto con vittoria di spese e condanna di controparte per lite temeraria.
Si costituiva la dott.ssa offrendo una ricostruzione diversa dei rapporti con la controparte e delle CP_1 prestazioni da lei svolte nell'interesse della e contestando le eccezioni sollevate da quest'ultima. Parte_1 In primo luogo, l'opposta evidenziava l'inammissibilità della compensazione stante l'applicabilità, nel caso di specie, del dettato dell'art. 2271 c.c.; inoltre, eccepiva l'inammissibilità e infondatezza dell'eccezione di prescrizione presuntiva e concludeva chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nonché la sua integrale conferma.
Con note di trattazione scritta l'opponente prendeva posizione sulle eccezioni e contestazioni svolte da parte opposta. Mentre quest'ultima si riportava al proprio atto di costituzione.
All'udienza del 20.01.2022 il Giudice, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, concedeva i termini ex art.183 c.p.c. e rinviava al 16.01.2023.
pagina 2 di 7 Con memorie ex art.183 co.6 I termine le parti reiteravano ed ulteriormente argomentavano le proprie difese e specificavano le domande.
Con memoria ex art.183 co.6 II termine c.p.c. l'opposta reiterava il contenuto dei precedenti scritti e articolava mezzi istruttori.
Con memoria ex art.183 co.6 II termine c.p.c. l'opponente, specificate ulteriormente le richieste e difese già articolate, procedeva al disconoscimento delle firme apposte sui documenti contenenti delega inps e delega per la tenuta del libro unico del lavoro (allegati alle memorie II termine di controparte) e articolava mezzi istruttori.
Con memoria ex art.183 co.6 III termine c.p.c. l'opponente reiterava ed ulteriormente argomentava le proprie istanze e chiedeva, in caso di accoglimento dei mezzi istruttori articolati da controparte, l'ammissione alla prova contraria.
Con memoria ex art.183 co.6 III termine c.p.c. l'opposta, prendendo posizione sul disconoscimento formulato da controparte, produceva e-mail in formato msg contenenti in allegato i suddetti documenti disconosciuti provenienti dall'indirizzo di posta elettronica istituzionale della società a firma Email_1 di (da identificarsi in . Inoltre, chiedeva il rigetto delle avverse istanze istruttorie e, in CP_2 CP_3 subordine, di essere ammessa a prova contraria.
Sciolta la riserva assunta all'udienza del 16.01.2023 il Giudice nominava CTU il dott. con il Persona_1 seguente incarico: “esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti, verifichi- tenuto conto di quanto dedotto dalla dott.ssa nel ricorso monitorio e nella presente fase- le attività effettivamente svolte dalla dott.ssa CP_1
dal 18.09.2014 sino al febbraio 2020; quantifichi, sulla base delle tariffe professionali vigenti al CP_1 momento della cessazione delle attività, le somme maturate per le prestazioni rese;
tenti la conciliazione tra le parti;
accerti quant'altro utile a fini di giustizia”. Con riserva all'esito sugli ulteriori mezzi istruttori.
L'ing. depositava in data 31.10.2023, l'elaborato peritale. Quindi, lette le note depositate dalle Persona_1 parti, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruttoria, la causa veniva rinviata al 03.02.2025 per conclusioni. In tale data il Giudice rimetteva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica e concludevano come in premessa.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione presuntiva/estintiva sollevata da parte opponente.
Nella citazione in opposizione la ha richiamato la distinzione tra prescrizione presuntiva ed estintiva senza Pt_1 assumere una precisa posizione in merito a quale delle due eccezioni intendesse sollevare. Se dalla lettura dell'atto di opposizione sembra evincersi che la scelta sia ricaduta sulla proposizione dell'eccezione di prescrizione estintiva, in tutti i successivi atti l'opponente fa espresso riferimento alla prescrizione presuntiva citando il dettato dell'art.2956 c.c. e le massime della Suprema Corte relative alle prescrizioni presuntive (vedasi memorie 183 I, II, e III termine, c.p.c.).
Stante l'ambiguità degli scritti difensivi spetta al Giudice, letti gli atti di causa, individuare la reale volontà sottesa alla domanda “La parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella estintiva, nelle forme alternative, ordinaria ed abbreviata, o di quella presuntiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su presupposti diversi;
in difetto, spetta al giudice del merito procedere all'interpretazione della volontà delle parti ed il relativo giudizio non è utilmente censurabile in cassazione, posto che esso si colloca sul terreno dell'ermeneusi della domanda giudiziale, trovando solo il limite della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato” (Cass civ. ord. N. 29822/2019).
Appare chiaro dalla lettura complessiva degli atti e delle difese che l'eccezione sollevata dall'odierno opponente abbia ad oggetto la prescrizione presuntiva, in virtù degli espliciti riferimenti alla normativa ed alla giurisprudenza ad essa attinenti contenuti soprattutto negli scritti successivi all'atto di opposizione.
pagina 3 di 7 Precisata così l'eccezione ci si sofferma sulla sua infondatezza: per espresso e sedimentato orientamento della Corte di Cassazione la prescrizione presuntiva è validamente eccepita se non sussistano ulteriori contestazioni in merito all'esistenza del credito o all'avvenuta esecuzione delle prestazioni che fondano il credito azionato (ex multis Cass. Civ ord. N. 15665/2023, Cass. Civ. ord. N. 17595/2019, Cass. Civ. ord. n. 30058/2017). Nel caso di specie, stante la contestazione circa il conferimento dell'incarico, l'esistenza del credito o, comunque, il quantum dello stesso, si ravvisa un'incompatibilità che non consente di accogliere l'eccezione di prescrizione presuntiva che va, pertanto, ritenuta infondata.
Venendo al merito della controversia risulta incontestato che tra le parti sussistessero dei rapporti professionali, tuttavia, parte opponente, a fronte della richiesta di pagamento avanzata dalla dott.ssa ha eccepito, in CP_1 primo luogo, che mai era stato conferito un mandato unitario bensì solo singoli e sporadici incarichi e, in secondo luogo, che il compenso per tali incarichi doveva essere compensato con le prestazioni svolte dalla
[...] in favore di società legate alla odierna opposta. Parte_1
È pacifica l'assenza di un contratto scritto contenente la pattuizione delle prestazioni, tuttavia sono presenti in Per_ atti, come correttamente rilevato anche dal CTU nominato ing. , documenti contenenti le deleghe necessarie alla dott.ssa perché potesse operare presso i vari Enti per conto della (doc.1 allegato CP_1 Parte_1 all'atto di costituzione, delega ai fini INPS e delega LUL allegati alle memorie II termine di parte opposta).
Occorre sul punto precisare che l'odierno opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sui documenti affermando che essi non sarebbero riconducibili né al legale rappresentante della società né ad alcuno dei suoi collaboratori.
Prima ancora di valutare la precisione del disconoscimento, si rileva che, a fronte di tali doglianze, parte opposta ha provveduto a depositare gli originali in formato msg contenenti le e-mail scambiate tra la dott.ssa e CP_1 una collaboratrice del sig. , provenienti dall'indirizzo di posta elettronica istituzionale della società Pt_2
con, in allegato, la contestata documentazione. Email_1
Appare evidente che, a fronte di tale produzione, visto anche il silenzio sul punto da parte dell'odierno opponente che ha solo perseverato nell'eccepito generico disconoscimento, possa dirsi accertata, anche ai sensi dell'art. 115 cpc, la riconducibilità della documentazione alla Invero sarebbe stato onere Parte_1 dell'opponente eccepire la falsità dell'indirizzo e-mail o la carente autorizzazione in capo alla collaboratrice firmataria della corrispondenza.
Tornando, dunque, agli incarichi svolti dalla dott.ssa , il consulente tecnico ha distinto gli adempimenti CP_1 attribuibili con certezza all'opera della professionista (perché recanti specifica sottoscrizione oppure perché recanti codici telematici o altre indicazioni riferibili alla dottoressa) da quelli di “dubbia paternità” (sprovvisti di elementi certi che ne dimostrino la predisposizione da parte della sig.ra ). CP_1
Per tali ultimi documenti, quelli di “dubbia paternità”, il CTU ha effettuato un ulteriore distinzione ed ha considerato predisposti dalla dottoressa quelli caratterizzati da elementi di complessità tali da richiedere CP_1 necessariamente l'opera di un esperto professionista, ovvero quelli elaborati mediante specifici software generalmente in uso ai consulenti del lavoro. Di contro, i documenti la cui redazione potrebbe essere stata predisposta anche da un soggetto non esperto, non sono stati considerati al fine di quantificare le attività esperite dalla dottoressa [c.f.r. consulenza in atti…]. Inoltre, con riguardo alle molteplici autodichiarazioni CP_1 mod.770 il CTU ha evidenziato che per alcune annualità risultano depositate le sole ricevute di invio telematico all'Agenzia delle Entrate ma non anche i relativi modelli fiscali;
per altre annualità risultano depositati i modelli ma non anche le ricevute di presentazione all'Agenzia delle Entrate. Tali ultimi documenti, quindi quelli sprovvisti di prova di avvenuta trasmissione, non sono stati considerati tra gli adempimenti per i quali la dottoressa ha diritto ad una remunerazione. “Tanto in ragione sia della mancata prova della conclusione CP_1 del lavoro, sia della circostanza che l'eventuale mancata trasmissione della dichiarazione potrebbe esporre la Apis a sanzioni in teoria ancora irrogabili dall'Amministrazione Finanziaria.”
pagina 4 di 7 Alla luce di tali risultanze emerge chiaramente il conferimento di numerosi e continuativi incarichi svolti dalla Per_ dott.ssa , meglio specificati nel dettaglio dall'Ing. e rappresentati nella tabella a pag.31 della CP_1 relazione peritale.
Accertato lo svolgimento delle numerose attività, l'ing. ha predisposto due diverse quantificazioni, Persona_1 nella prima ha riconosciuto le spese asseritamente sostenute e quantificate in € 6.000 nella seconda ha escluso tali spese. Inoltre, il CTU, facendo applicazione dell'art.1 comma 6 del Decreto n.46 del 21.02.2013 secondo cui
“l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”, ha applicato ai compensi spettanti per le attività svolte dalla consulente e calcolati sulle tariffe professionali, una decurtazione del 10%, importo ritenuto in linea con la media dei provvedimenti sanzionatori adottati in circostanze consimili.
All'esito del complesso lavoro il consulente il CTU ha rideterminato gli onorari in complessivi € 38.049,11 (somma già ridotta del 10% per assenza di patto scritto). In particolare, per la “gestione del personale e dei rapporti lavorativi: (assunzioni – trasformazioni – risoluzioni)” gli onorari spettanti alla dottoressa CP_1 ammontano ad euro 18.600,00; per la “predisposizione buste paga, prospetto costo mensile dei dipendenti e dichiarazioni Uniemens”, gli onorari spettanti alla dottoressa ammontano ad € 15.111,65; per la CP_1
“predisposizione modelli 770, certificazioni uniche e autoliquidazioni inail” gli onorari spettanti alla dottoressa ammontano ad euro 7.665,14. Agli atti di causa risultano documentate ulteriori attività – richieste dalla CP_1 normativa di settore - poste in essere nel periodo 2014-2020. In particolare, si tratta delle aperture delle posizioni contributive e previdenziali, delle denunce delle aperture di nuove unità produttive, delle comunicazioni relative alle nomine dei responsabili della sicurezza sul lavoro. Per tali attività, sicuramente svolte dalla consulente, il ctu ha provveduto a quantificare - in base agli importi indicati nel decreto n.46/2013 - gli onorari spettanti alla dottoressa in euro 900,00. CP_1
La somma determinata dal consulente risulta maggiore degli onorari richiesti al netto con il decreto ingiuntivo (€ 35.100,00) ciò in quanto quella prospettazione era stata svolta dalla dott.ssa tenendo conto di tutte le CP_1 attività, anche quelle ritenute incerte dal CTU, ma praticando uno sconto del 37%. Pertanto, il consulente ha ritenuto corretto riportare il calcolo all'interno dei confini tracciati con la domanda monitoria e, dunque, ha elaborato i due prospetti di compenso partendo dalla somma di € 35.100,00 a titolo di onorari.
La valutazione effettuata dal CTU è senz'altro condivisibile pertanto gli onorari vanno liquidati nei limiti della domanda, altrettanto condivisibile è la operata riduzione del 10% in assenza di patto scritto. Infine, non risultando documentate le spese sostenute per € 6.600 di cui la consulente richiede il pagamento, tra i prospetti formulati dal CTU va fatta applicazione della quantificazione svolta dall'Ing. sub ipotesi n.2 così Persona_1 schematizzata: COMPENSI PROFESSIONALI € 35.100,00 + cassa previdenza 4% € 1.404,00 + iva 22% € 8.030,88 + spese anticip. ex art.15 € 0,00 – ritenuta d'acconto € 7.020,00 = netto a pagare € 37.514,88.
Va ora esaminata l'eccezione di compensazione sollevata dalla Parte_1
L'eccezione è infondata e va, pertanto, rigettata.
L'opponente deduce l'esistenza di un accordo con l'opposta, volto alla compensazione dei crediti reciproci, tuttavia, di tale accordo non vi è in atti alcuna prova.
Nel corso del giudizio è stato chiesto di accertare lo svolgimento dell'attività svolta dalla e di disporre la Pt_1 compensazione delle reciproche partite creditorie.
Tuttavia, nel caso di specie risulta carente proprio uno dei fondamentali requisiti della compensazione ovvero la reciprocità: invero, i crediti vantati dalla dott.ssa , come accertato dal CTU, derivano dall'attività di CP_1 consulenza del lavoro svolta personalmente dalla opposta per la di contro, i crediti addotti in Parte_1 compensazione dalla opponente, discenderebbero da incarichi che quest'ultima ha svolto per società in cui la dott.ssa riveste o rivestiva il ruolo di socia. CP_1
pagina 5 di 7 È lo stesso legislatore a prevedere, con l'art. 2271c.c. un divieto di compensazione operante in casi analoghi e la giurisprudenza è intervenuta sul tema chiarendo la ratio della disciplina e statuendo: “la disposizione di cui all'art 2271 cod civ secondo la quale non è ammessa compensazione tra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio, costituisce una conseguenza della separazione formale ed effettiva - a causa della predetta autonomia patrimoniale - del patrimonio sociale (e delle relative obbligazioni esterne) dal patrimonio dei singoli soci” (Cass. n. 676/73). Il principio stabilito dall'art. 2271 c.c. che esclude la compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società ed il credito che egli ha verso un socio, trova applicazione pure con riguardo all'impresa familiare coltivatrice, di cui all'art. 48 della L. n. 203 del 1982, ed opera anche, osservate le norme contenute negli artt. 2267 e 2268, nel caso inverso di un terzo che sia creditore della detta impresa e debitore del singolo suo componente (Cassazione civile n. 1274/ 1991).
Alla luce di tali presupposti, appare evidente che non sia percorribile la via della compensazione poiché difetta la reciprocità tra i soggetti creditori/debitori stante la chiara autonomia patrimoniale delle società che impedisce l'operatività del meccanismo compensativo.
Ad abundantiam, l'opposta ha eccepito che il sig. aveva fornito queste attività prima mediante la società Pt_2 Scia s.r.l. e, solo in un secondo momento, mediante la Pertanto, l'eventuale accertamento della Parte_1 spettanza delle somme opposte in compensazione andrebbe accertata in altra sede, non potendo essere valutato nel presente giudizio il credito, in quanto le società debitrici non sono parti dell'odierna causa.
La oltre ai crediti oggetto di disamina nel precedente paragrafo, ha eccepito la sussistenza di Parte_1 ulteriori pagamenti mediante assegni nonché la corresponsione della somma di € 4.000,00 pro manibus. Orbene, non risultano individuati né provati gli asseriti pagamenti mediante assegni, né tantomeno la è stata provata la corresponsione della somma di €4.000,00, nonostante la espressa contestazione della sul punto;
CP_1 pertanto, non possono essere detratti dalla somma dovuta neanche tali pagamenti.
La ha chiesto la condanna della dott.ssa per lite temeraria ex art.96 c.p.c.. Tale Parte_1 CP_1 domanda va rigettata stante l'accoglimento della domanda proposta dalla opposta;
dovendosi evidenziare, ad abundantiam, che il tentativo conciliativo svolto dal CTU è naufragato per il mancato consenso della Parte_1
laddove, al contrario, vi era stata accettazione da parte della dott.ssa .
[...] CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014 tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sez. Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n.5477/21 proposta da contro , Parte_1 CP_1 con atto di opposizione notificato in data 20.09.21, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5477/21.
2) Accerta lo svolgimento della prestazione professionale della dott.ssa nell'interesse dalla CP_1 Parte_1
[...
nei limiti indicati in motivazione, e per l'effetto quantifica il compenso dovuto in complessivi € 37.514,88 (già comprensivo di onorari, oneri e spese).
3) Condanna al pagamento della somma di € 37.514,88, oltre interessi dalla messa in mora al Parte_1 soddisfo, a titolo di onorari in favore di CP_1
4) Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.845,00 a titolo di onorario per i Parte_1 due gradi di giudizio ed € 286,00 per spese del monitorio oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge.
pagina 6 di 7 Per_ 5) Pone le spese della CTU liquidate in favore dell'Ing. , quantificate, come da atto di liquidazione “in € 3.906,89 a titolo di onorario oltre 4% ed IVA sull'importo degli onorari (somma dalla quale detrarre l'acconto se ricevuto)”, a carico definitivamente della Parte_1
Così deciso in Napoli, il 27.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
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