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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/11/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 3248/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 4.11.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 3248/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(c.f. e P.IVA ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Carmen Pedicino
(c.f. ) - indirizzo pec: C.F._1 Email_1
presso il cui studio, in Avellino, alla via M. Del Gaizo n. 30, è elett.te domiciliato.
OPPONENTE
E (cf. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv.
RA VE (cf. ) - indirizzo pec: C.F._2
presso il cui studio, in Mugnano del Email_2
Cardinale (AV), alla via Mancini n. 33, è elett.te domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 780/22, emesso dal Tribunale di Avellino in data 15.07.22.
Con tale decreto, notificato il 18.07.22, era stato ingiunto all'opponente il pagamento, in favore della società opposta della somma di euro 539.043,68, oltre interessi moratori ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/02 e spese della procedura monitoria. Il Credito derivava dalle seguenti fatture: n. 140 del 3.02.2020; - n. 3000002611 del 15.09.2021; -
n. 3000002866 del 27.09.2021; - n. 3000002922 del 1.10.2021; - n. 300000358 del
25.10.2021; - n. 3000003482 del 26.10.2021; - n. 3000003536 del 27.10.2021; - n.
3000003671 del 3.11.2021; - n. 3000003793 del 26.11.2021; - n. 3000003841 del
30.11.2021 e n. 3000003972 del 20.12.2021. Tali fatture erano relative alle attività del servizio di rifiuti con sistema porta a porta e del servizio di smaltimento di prodotti tessili e di rifiuti solidi urbani dal mese di dicembre del 2019 fino al mese di ottobre del
2021.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva ex artt. 633 e ss. c.p.c. la carenza dei presupposti. In particolare, eccepiva l'intervenuto pagamento della somma di euro 221.418,33 e la inesigibilità del credito delle fatture nn. 3000002866 del
27.09.2021, 3000003482 del 26.10.2021 e 3000003536 del 27.10.2021, inerenti al servizio di smaltimento di prodotti tessili, mai commissionato.
L'opponente contestava gli interessi moratori di cui al Decreto Legislativo n. 231/2002
e il calcolo degli interessi, concludendo per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
pag. 2/6 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, che riconosceva di aver ricevuto il pagamento, dopo la notifica del d.i., della somma di euro
297.602,66, a titolo di sorta capitale.
Chiedeva: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo per la somma residua di euro 241.441,02, oltre gli interessi moratori dal giorno della maturazione fino all'effettivo soddisfo;
-nel merito, il rigetto dell'opposizione, in quanto inammissibile, e, comunque, infondata, con ai sensi dell'art. 96 c.p.c. condanna dell'opponente.
Nel corso del processo, attesi i parziali pagamenti della sorta capitale, l'opposta chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma residua di euro
31.072,33, per sorta capitale, e di euro 57.194,26, per interessi moratori ex D.lgs.
231/02 per le fatture pagate;
chiedeva, poi, la condanna al pagamento degli interessi moratori ex D.lgs. 231/02 dal giorno della maturazione sono a quello dell'effettivo soddisfo per tutte le fatture non pagate.
Il Tribunale, con due autonome ordinanze rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà dell'opposto D.I. e l'istanza ex art. 186 bis codice procedura civile.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento CTU contabile.
L'opposizione è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Va, preliminarmente, rilevato che è pacifico che, dopo la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, il abbia corrisposto alla società la Parte_1 CP_1
complessiva somma di euro 402.787,35, adempiendo all'obbligo di pagamento della sorta capitale riportata dalle fatture n.ri 3000002611, 300000358, 3000003671,
3000003972, 3000002922, 3000003841 e 3000003536.
Risulta ancora controverso il diritto di credito di cui alle fatture n.ri. 140,
3000002866, 3000003482 e 3000003793, dell'importo complessivo di euro 31.072,00, nonché il diritto dell'opposta agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002.
Il assume che, in relazione alle fatture nn. 3000002866, Parte_1
3000003482 e 3000003793, nulla è dovuto atteso che il servizio di smaltimento dei prodotti tessili non è mai stato affidato all'opposta. Quanto alla fattura n. 140, poi,
pag. 3/6 secondo l'opponente l'importo residuo di euro 29.000,00 è stato stornato con la nota di credito n. 10 del 31.10.2018 emessa perché sarebbero servizi non svolti dall'opposta nell'anno 2017.
Orbene, la difesa dell'opponente è priva di pregio.
Dalla documentazione in atti e dalle conclusioni della CTU contabile -a cui il
Tribunale ritiene di aderire, in quanto esaustive, supportate da motivazione completa, priva di vizi logici - emerge, innanzitutto, che il servizio di smaltimento dei prodotti tessili è stato affidato all'opposta con Determina Dirigenziale n. 699/2019.
Con tale Determina, il deliberava quanto segue: di incaricare la Parte_1
società opposta ad eseguire il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani- materassi- codice CER 20.01.11- nel rispetto della normativa vigente;
- di riconoscere i costi aggiuntivi alla società opposta nell'ordine di euro 400/00 a tonnellate, oltre IVA al 10%; - di impegnare la somma di euro 880/00 per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani-materassi, di cui euro 800/00 per trasporto e smaltimento di due tonnellate di rifiuti ed euro 80/00 per Iva al 10%; - di dare atto che la suddetta somma era stata imputata al competente capitolo del Bilancio Comunale anno 2019.
In ordine, poi, alla nota di credito n. 10 del 31.10.2018, il CTU ha accertato che
è stata emessa per mancati servizi relativi all'anno 2017, ma che la relativa somma è stata già decurtata dall'opposta dall'importo della fattura n. 557 del 30.04.2017, il cui pagamento è stato eseguito in data 27.09.2019. Del resto, porre in relazione la nota di credito in esame con la fattura n. 140 è smentito dal fatto che tale fattura attiene a servizi resi nel mese di gennaio 2020.
Dunque, l'importo di euro 29.000,00 va riconosciuto come dovuto.
In definitiva, il è ancora debitore, nei confronti della società Parte_1
opposta, a titolo di sorta capitale, della somma di € 31.072,00.
Poi, atteso che i pagamenti della sorte capitale sono avvenuti in ritardo,
l'opponente è obbligato alla corresponsione dell'ulteriore somma di euro 57.194,26, a titolo di interessi moratori, nonché di euro 16.909,87, a titolo di interessi moratori sulle fatture rimaste ancora oggi non pagate.
Va precisato che l'ultimo importo suindicato è stato determinato tramite un mero calcolo matematico, applicando il tasso di volta in volta stabilito in base al D.Lgs.
231/2002 e dai decreti attuativi, utilizzando come inizio della decorrenza la data di pag. 4/6 scadenza delle singole fatture e come fine della decorrenza la data della presente pronuncia.
Giova rilevare che, nelle transazioni commerciali, il creditore ha diritto al pagamento degli interessi moratori previsti dagli artt. 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 231 del
2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il pagamento, senza necessità di costituzione in mora del debitore (Cassazione civile sez. I, 17/01/2025, n.1217).
La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal richiamato Decreto
Legislativo in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (Cassazione civile sez. II,
24/01/2025, n. 1747).
In definitiva, alla luce di quanto fin qui motivato, visto che la somma di cui l'opponente è debitore risulta inferiore a quella oggetto di ingiunzione, il decreto ingiuntivo va revocato, ma vista la fondatezza della domanda dell'opposta, detratti i pagamenti avvenuti in corso di causa, il va condannato al pagamento Parte_1
del residuo credito, in favore della società opposta, pari alla complessiva somma di euro
105.176,13 (di cui euro 31.072,00, a titolo di sorta capitale, ed euro 74.104,13, a titolo di interessi moratori).
Sono poi dovuti, gli interessi moratori da calcolarsi ex d.lgs. 231/02, a decorrere dalla data della presente pronuncia all'effettivo soddisfo.
Non ricorrono quindi i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96
c.p.c. al risarcimento danni.
Le spese, per un terzo, vengono compensate atteso il quasi integrale pagamento del debito nel corso del giudizio.
Per la restante metà le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente opponente nella misura liquidata in dispositivo in forza del D.M. 147/22, applicando i pag. 5/6 valori minimi dello scaglione da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000, atteso che il valore della controversia supera di poco lo scaglione precedente e la lite è di bassa complessità.
Le spese di CTU sono, in base al principio della soccombenza poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal in persona del Sindaco p.t., disattesa Parte_1
ogni diversa istanza, così provvede:
1. revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
2. condanna il al pagamento, in favore dell'opposta, della Parte_1
somma di euro 105.176,13, oltre interessi moratori come in motivazione;
3. Compensa in ragione di 1/3 le spese di lite;
4. condanna il al pagamento, in favore dell'opposta, dei Parte_1
restanti due terzi delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di euro 9.732,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore alle liti, dichiaratosi antistatario;
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico del che Parte_1
dovrà rimborsare alla società opposta quanto eventualmente corrisposto a tutolo di acconto al consulente.
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 6/6
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 3248/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 4.11.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 3248/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(c.f. e P.IVA ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Carmen Pedicino
(c.f. ) - indirizzo pec: C.F._1 Email_1
presso il cui studio, in Avellino, alla via M. Del Gaizo n. 30, è elett.te domiciliato.
OPPONENTE
E (cf. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv.
RA VE (cf. ) - indirizzo pec: C.F._2
presso il cui studio, in Mugnano del Email_2
Cardinale (AV), alla via Mancini n. 33, è elett.te domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 780/22, emesso dal Tribunale di Avellino in data 15.07.22.
Con tale decreto, notificato il 18.07.22, era stato ingiunto all'opponente il pagamento, in favore della società opposta della somma di euro 539.043,68, oltre interessi moratori ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/02 e spese della procedura monitoria. Il Credito derivava dalle seguenti fatture: n. 140 del 3.02.2020; - n. 3000002611 del 15.09.2021; -
n. 3000002866 del 27.09.2021; - n. 3000002922 del 1.10.2021; - n. 300000358 del
25.10.2021; - n. 3000003482 del 26.10.2021; - n. 3000003536 del 27.10.2021; - n.
3000003671 del 3.11.2021; - n. 3000003793 del 26.11.2021; - n. 3000003841 del
30.11.2021 e n. 3000003972 del 20.12.2021. Tali fatture erano relative alle attività del servizio di rifiuti con sistema porta a porta e del servizio di smaltimento di prodotti tessili e di rifiuti solidi urbani dal mese di dicembre del 2019 fino al mese di ottobre del
2021.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva ex artt. 633 e ss. c.p.c. la carenza dei presupposti. In particolare, eccepiva l'intervenuto pagamento della somma di euro 221.418,33 e la inesigibilità del credito delle fatture nn. 3000002866 del
27.09.2021, 3000003482 del 26.10.2021 e 3000003536 del 27.10.2021, inerenti al servizio di smaltimento di prodotti tessili, mai commissionato.
L'opponente contestava gli interessi moratori di cui al Decreto Legislativo n. 231/2002
e il calcolo degli interessi, concludendo per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
pag. 2/6 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, che riconosceva di aver ricevuto il pagamento, dopo la notifica del d.i., della somma di euro
297.602,66, a titolo di sorta capitale.
Chiedeva: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo per la somma residua di euro 241.441,02, oltre gli interessi moratori dal giorno della maturazione fino all'effettivo soddisfo;
-nel merito, il rigetto dell'opposizione, in quanto inammissibile, e, comunque, infondata, con ai sensi dell'art. 96 c.p.c. condanna dell'opponente.
Nel corso del processo, attesi i parziali pagamenti della sorta capitale, l'opposta chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma residua di euro
31.072,33, per sorta capitale, e di euro 57.194,26, per interessi moratori ex D.lgs.
231/02 per le fatture pagate;
chiedeva, poi, la condanna al pagamento degli interessi moratori ex D.lgs. 231/02 dal giorno della maturazione sono a quello dell'effettivo soddisfo per tutte le fatture non pagate.
Il Tribunale, con due autonome ordinanze rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà dell'opposto D.I. e l'istanza ex art. 186 bis codice procedura civile.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento CTU contabile.
L'opposizione è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Va, preliminarmente, rilevato che è pacifico che, dopo la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, il abbia corrisposto alla società la Parte_1 CP_1
complessiva somma di euro 402.787,35, adempiendo all'obbligo di pagamento della sorta capitale riportata dalle fatture n.ri 3000002611, 300000358, 3000003671,
3000003972, 3000002922, 3000003841 e 3000003536.
Risulta ancora controverso il diritto di credito di cui alle fatture n.ri. 140,
3000002866, 3000003482 e 3000003793, dell'importo complessivo di euro 31.072,00, nonché il diritto dell'opposta agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002.
Il assume che, in relazione alle fatture nn. 3000002866, Parte_1
3000003482 e 3000003793, nulla è dovuto atteso che il servizio di smaltimento dei prodotti tessili non è mai stato affidato all'opposta. Quanto alla fattura n. 140, poi,
pag. 3/6 secondo l'opponente l'importo residuo di euro 29.000,00 è stato stornato con la nota di credito n. 10 del 31.10.2018 emessa perché sarebbero servizi non svolti dall'opposta nell'anno 2017.
Orbene, la difesa dell'opponente è priva di pregio.
Dalla documentazione in atti e dalle conclusioni della CTU contabile -a cui il
Tribunale ritiene di aderire, in quanto esaustive, supportate da motivazione completa, priva di vizi logici - emerge, innanzitutto, che il servizio di smaltimento dei prodotti tessili è stato affidato all'opposta con Determina Dirigenziale n. 699/2019.
Con tale Determina, il deliberava quanto segue: di incaricare la Parte_1
società opposta ad eseguire il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani- materassi- codice CER 20.01.11- nel rispetto della normativa vigente;
- di riconoscere i costi aggiuntivi alla società opposta nell'ordine di euro 400/00 a tonnellate, oltre IVA al 10%; - di impegnare la somma di euro 880/00 per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani-materassi, di cui euro 800/00 per trasporto e smaltimento di due tonnellate di rifiuti ed euro 80/00 per Iva al 10%; - di dare atto che la suddetta somma era stata imputata al competente capitolo del Bilancio Comunale anno 2019.
In ordine, poi, alla nota di credito n. 10 del 31.10.2018, il CTU ha accertato che
è stata emessa per mancati servizi relativi all'anno 2017, ma che la relativa somma è stata già decurtata dall'opposta dall'importo della fattura n. 557 del 30.04.2017, il cui pagamento è stato eseguito in data 27.09.2019. Del resto, porre in relazione la nota di credito in esame con la fattura n. 140 è smentito dal fatto che tale fattura attiene a servizi resi nel mese di gennaio 2020.
Dunque, l'importo di euro 29.000,00 va riconosciuto come dovuto.
In definitiva, il è ancora debitore, nei confronti della società Parte_1
opposta, a titolo di sorta capitale, della somma di € 31.072,00.
Poi, atteso che i pagamenti della sorte capitale sono avvenuti in ritardo,
l'opponente è obbligato alla corresponsione dell'ulteriore somma di euro 57.194,26, a titolo di interessi moratori, nonché di euro 16.909,87, a titolo di interessi moratori sulle fatture rimaste ancora oggi non pagate.
Va precisato che l'ultimo importo suindicato è stato determinato tramite un mero calcolo matematico, applicando il tasso di volta in volta stabilito in base al D.Lgs.
231/2002 e dai decreti attuativi, utilizzando come inizio della decorrenza la data di pag. 4/6 scadenza delle singole fatture e come fine della decorrenza la data della presente pronuncia.
Giova rilevare che, nelle transazioni commerciali, il creditore ha diritto al pagamento degli interessi moratori previsti dagli artt. 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 231 del
2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il pagamento, senza necessità di costituzione in mora del debitore (Cassazione civile sez. I, 17/01/2025, n.1217).
La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal richiamato Decreto
Legislativo in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (Cassazione civile sez. II,
24/01/2025, n. 1747).
In definitiva, alla luce di quanto fin qui motivato, visto che la somma di cui l'opponente è debitore risulta inferiore a quella oggetto di ingiunzione, il decreto ingiuntivo va revocato, ma vista la fondatezza della domanda dell'opposta, detratti i pagamenti avvenuti in corso di causa, il va condannato al pagamento Parte_1
del residuo credito, in favore della società opposta, pari alla complessiva somma di euro
105.176,13 (di cui euro 31.072,00, a titolo di sorta capitale, ed euro 74.104,13, a titolo di interessi moratori).
Sono poi dovuti, gli interessi moratori da calcolarsi ex d.lgs. 231/02, a decorrere dalla data della presente pronuncia all'effettivo soddisfo.
Non ricorrono quindi i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96
c.p.c. al risarcimento danni.
Le spese, per un terzo, vengono compensate atteso il quasi integrale pagamento del debito nel corso del giudizio.
Per la restante metà le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente opponente nella misura liquidata in dispositivo in forza del D.M. 147/22, applicando i pag. 5/6 valori minimi dello scaglione da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000, atteso che il valore della controversia supera di poco lo scaglione precedente e la lite è di bassa complessità.
Le spese di CTU sono, in base al principio della soccombenza poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal in persona del Sindaco p.t., disattesa Parte_1
ogni diversa istanza, così provvede:
1. revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
2. condanna il al pagamento, in favore dell'opposta, della Parte_1
somma di euro 105.176,13, oltre interessi moratori come in motivazione;
3. Compensa in ragione di 1/3 le spese di lite;
4. condanna il al pagamento, in favore dell'opposta, dei Parte_1
restanti due terzi delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di euro 9.732,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore alle liti, dichiaratosi antistatario;
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico del che Parte_1
dovrà rimborsare alla società opposta quanto eventualmente corrisposto a tutolo di acconto al consulente.
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 6/6