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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 3902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3902 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 20689/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 27 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 31 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20689/2024 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv.ti P. L. Panici e C. Panici Parte_1 ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Avv.ti G. Alliegro ed A. Baldieri resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la nominata in epigrafe ha esposto di prestare la propria attività lavorativa sin dal 1 febbraio 2020 alle dipendenze della società resistente risultando formalmente dipendente di altre società in violazione del divieto di interposizione fittizia di manodopera;
ha chiesto, pertanto, accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lei e la resistente sin dal 1 febbraio 2020 nonché la condanna generica della stessa CP_2 alla corresponsione di somme a titolo di differenze retributive, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
La società resistente ha prodotto documentazione estranea alla prestazione lavorativa della ricorrente, e, avendo confermato di avere utilizzato la prestazione della ricorrente, era onerata di provare il titolo (contratto di appalto) in base al quale è avvenuta la dissociazione tra il datore formale della ricorrente e l'utilizzatore
(Fideuram).
La documentale assenza di contratti di appalto stipulati per l'intero periodo e con il formale datore di lavoro della ricorrente dimostra la sussistenza dell'interposizione vietata di manodopera, come statuito dalla S. C., secondo la quale “è onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione”, in quanto
“la dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è consentita solo per ipotesi tipizzate (appalto o somministrazione) … La riscontrata assenza di accordi tra le società effettive utilizzatrici delle prestazioni dei lavoratori
e le società intermediarie che hanno proceduto nelle assunzioni, si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art.
2094 c.c.” (Cass. sez. lav. n. 29889/2019).
Inoltre, è documentale la circostanza che da settembre 2021 a maggio 2024 la ricorrente abbia lavorato unitamente alle dipendenti presso la medesima CP_1 reception, come si evince dalla stessa documentazione prodotta dalla società resistente (all.ti 14 e 19 alla memoria), svolgendo le medesime mansioni;
tale circostanza in fatto è indice di appalto illecito, in quanto, affinché l'appalto endoaziendale possa definirsi lecito, è necessario che i dipendenti dell'appaltatore svolgano un servizio diverso rispetto all'ordinaria attività aziendale e che non vi sia interferenza fra i dipendenti dell'appaltante e i dipendenti dell'appaltatore.
Ne discende l'accoglimento del ricorso con decorrenza settembre 2021 e secondo l'inquadramento precisato nelle note conclusionali da parte ricorrente.
Le spese, stante la soccombenza, vengono poste a carico della società resistente e si liquidano come in dispositivo.
DISPOSITIVO dichiara la sussistenza di un rapporto subordinato tra le parti con decorrenza settembre 2021, con inquadramento nella c.d. area unificata ex 1° e 2° area professionale del C.C.N.L. Credito;
condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive maturate dal mese di settembre 2021 sulla base della retribuzione prevista per la c.d. area unificata ex 1° e 2° area professionale del C.C.N.L. Credito, da determinarsi in separato giudizio, oltre accessori di legge;
condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.689,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato.
Roma, 31 marzo 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 27 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 31 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20689/2024 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv.ti P. L. Panici e C. Panici Parte_1 ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Avv.ti G. Alliegro ed A. Baldieri resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la nominata in epigrafe ha esposto di prestare la propria attività lavorativa sin dal 1 febbraio 2020 alle dipendenze della società resistente risultando formalmente dipendente di altre società in violazione del divieto di interposizione fittizia di manodopera;
ha chiesto, pertanto, accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lei e la resistente sin dal 1 febbraio 2020 nonché la condanna generica della stessa CP_2 alla corresponsione di somme a titolo di differenze retributive, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
La società resistente ha prodotto documentazione estranea alla prestazione lavorativa della ricorrente, e, avendo confermato di avere utilizzato la prestazione della ricorrente, era onerata di provare il titolo (contratto di appalto) in base al quale è avvenuta la dissociazione tra il datore formale della ricorrente e l'utilizzatore
(Fideuram).
La documentale assenza di contratti di appalto stipulati per l'intero periodo e con il formale datore di lavoro della ricorrente dimostra la sussistenza dell'interposizione vietata di manodopera, come statuito dalla S. C., secondo la quale “è onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione”, in quanto
“la dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è consentita solo per ipotesi tipizzate (appalto o somministrazione) … La riscontrata assenza di accordi tra le società effettive utilizzatrici delle prestazioni dei lavoratori
e le società intermediarie che hanno proceduto nelle assunzioni, si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art.
2094 c.c.” (Cass. sez. lav. n. 29889/2019).
Inoltre, è documentale la circostanza che da settembre 2021 a maggio 2024 la ricorrente abbia lavorato unitamente alle dipendenti presso la medesima CP_1 reception, come si evince dalla stessa documentazione prodotta dalla società resistente (all.ti 14 e 19 alla memoria), svolgendo le medesime mansioni;
tale circostanza in fatto è indice di appalto illecito, in quanto, affinché l'appalto endoaziendale possa definirsi lecito, è necessario che i dipendenti dell'appaltatore svolgano un servizio diverso rispetto all'ordinaria attività aziendale e che non vi sia interferenza fra i dipendenti dell'appaltante e i dipendenti dell'appaltatore.
Ne discende l'accoglimento del ricorso con decorrenza settembre 2021 e secondo l'inquadramento precisato nelle note conclusionali da parte ricorrente.
Le spese, stante la soccombenza, vengono poste a carico della società resistente e si liquidano come in dispositivo.
DISPOSITIVO dichiara la sussistenza di un rapporto subordinato tra le parti con decorrenza settembre 2021, con inquadramento nella c.d. area unificata ex 1° e 2° area professionale del C.C.N.L. Credito;
condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive maturate dal mese di settembre 2021 sulla base della retribuzione prevista per la c.d. area unificata ex 1° e 2° area professionale del C.C.N.L. Credito, da determinarsi in separato giudizio, oltre accessori di legge;
condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.689,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato.
Roma, 31 marzo 2025
IL GIUDICE