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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 09/04/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 09/04/2025 nella causa RG n. 158/2022 promossa da
, , assistito dall'avv. ACCONCI LUCIA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, CP_1 C.F._2
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella, in funzione di GL, deducendo di essere creditore nei confronti del resistente dell'importo di euro 4.400, a titolo di anticipi provvigionali indebitamente pagati;
ha chiesto, pertanto, la condanna del resistente alla restituzione di tale importo;
-il resistente, regolarmente citato, è rimasto contumace;
-la causa, istruita documentalmente, mediante l'interrogatorio libero del ricorrente e l'audizione dei testimoni da questi indicati, è stata discussa oralmente all'odierna udienza.
Considerato che:
-il sig. ha dedotto di essere un agente di società di forniture energetiche e che il convenuto, in Pt_1 qualità di procacciatore d'affari, ha collaborato con lui, nel periodo settembre 2017-settembre 2018, con l'incarico di raccogliere segnalazioni di nominativi di possibili clienti per le mandanti;
-il ricorrente ha allegato, altresì, di aver pattuito con il resistente la corresponsione periodica a favore di quest'ultimo di anticipi provvigionali e di aver complessivamente erogato a tal titolo l'importo di euro 4.400;
-evidenziando che il proprio procacciatore non ha maturato il diritto al pagamento di provvigioni, ha chiesto la condanna del sig. alla restituzione di quanto indebitamente pagatogli;
CP_1
-ebbene, la domanda di ripetizione di indebito oggettivo (nel cui perimetro deve essere inquadrata la fattispecie oggetto di causa) è fondata e deve, pertanto, essere integralmente accolta;
-il ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, mentre il convenuto, non costituendosi in giudizio, non ha provato fatti modificativi/impeditivi/estintivi dell'altrui pretesa;
Tes
-tenuto conto delle testimonianze assunte (vd. in particolare teste ), della documentazione in atti
(vd. in particolare le fatture sub. doc. 3) e della mancata comparizione di parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale (elemento, questo, in base al quale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., valutati gli altri elementi di prova dianzi indicati i fatti su cui è chiesto l'interpello possono ritenersi ammessi) deve ritenersi provato il rapporto di collaborazione tra le parti, con la previsione di erogazione, a favore del procacciatore, di anticipi provvigionali, nel periodo di cui si discorre;
-il ricorrente ha, altresì, fornito la prova dei relativi pagamenti effettuati a tal titolo (vd. contabili di bonifico sub. doc. 4);
-si ritiene altresì provata l'insussistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, ossia il saldo negativo derivante dal raffronto tra pagamenti effettuati a titolo di anticipo e l'ammontare delle provvigioni maturate (vd. interrogatorio libero, nonché valorizzazione dell'art. 232 c.p.c., in relazione al cap. 3 ricorso);
1 -il ricorrente ha conclusivamente provato il proprio diritto sia nell'an sia nel quantum e, conseguentemente, il convenuto deve essere condannato a restituire al ricorrente l'importo di euro 4.400, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
-le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come da dispositivo sulla base del d.m. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-condanna a restituire a l'importo di euro 4.400, oltre CP_1 Parte_1 interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, complessivamente CP_1 Parte_1 liquidate in euro 2.500, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge.
Biella, 09/04/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 09/04/2025 nella causa RG n. 158/2022 promossa da
, , assistito dall'avv. ACCONCI LUCIA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, CP_1 C.F._2
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella, in funzione di GL, deducendo di essere creditore nei confronti del resistente dell'importo di euro 4.400, a titolo di anticipi provvigionali indebitamente pagati;
ha chiesto, pertanto, la condanna del resistente alla restituzione di tale importo;
-il resistente, regolarmente citato, è rimasto contumace;
-la causa, istruita documentalmente, mediante l'interrogatorio libero del ricorrente e l'audizione dei testimoni da questi indicati, è stata discussa oralmente all'odierna udienza.
Considerato che:
-il sig. ha dedotto di essere un agente di società di forniture energetiche e che il convenuto, in Pt_1 qualità di procacciatore d'affari, ha collaborato con lui, nel periodo settembre 2017-settembre 2018, con l'incarico di raccogliere segnalazioni di nominativi di possibili clienti per le mandanti;
-il ricorrente ha allegato, altresì, di aver pattuito con il resistente la corresponsione periodica a favore di quest'ultimo di anticipi provvigionali e di aver complessivamente erogato a tal titolo l'importo di euro 4.400;
-evidenziando che il proprio procacciatore non ha maturato il diritto al pagamento di provvigioni, ha chiesto la condanna del sig. alla restituzione di quanto indebitamente pagatogli;
CP_1
-ebbene, la domanda di ripetizione di indebito oggettivo (nel cui perimetro deve essere inquadrata la fattispecie oggetto di causa) è fondata e deve, pertanto, essere integralmente accolta;
-il ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, mentre il convenuto, non costituendosi in giudizio, non ha provato fatti modificativi/impeditivi/estintivi dell'altrui pretesa;
Tes
-tenuto conto delle testimonianze assunte (vd. in particolare teste ), della documentazione in atti
(vd. in particolare le fatture sub. doc. 3) e della mancata comparizione di parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale (elemento, questo, in base al quale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., valutati gli altri elementi di prova dianzi indicati i fatti su cui è chiesto l'interpello possono ritenersi ammessi) deve ritenersi provato il rapporto di collaborazione tra le parti, con la previsione di erogazione, a favore del procacciatore, di anticipi provvigionali, nel periodo di cui si discorre;
-il ricorrente ha, altresì, fornito la prova dei relativi pagamenti effettuati a tal titolo (vd. contabili di bonifico sub. doc. 4);
-si ritiene altresì provata l'insussistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, ossia il saldo negativo derivante dal raffronto tra pagamenti effettuati a titolo di anticipo e l'ammontare delle provvigioni maturate (vd. interrogatorio libero, nonché valorizzazione dell'art. 232 c.p.c., in relazione al cap. 3 ricorso);
1 -il ricorrente ha conclusivamente provato il proprio diritto sia nell'an sia nel quantum e, conseguentemente, il convenuto deve essere condannato a restituire al ricorrente l'importo di euro 4.400, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
-le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come da dispositivo sulla base del d.m. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-condanna a restituire a l'importo di euro 4.400, oltre CP_1 Parte_1 interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, complessivamente CP_1 Parte_1 liquidate in euro 2.500, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge.
Biella, 09/04/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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