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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, all'udienza del 24.3.2025, sentita la discussione delle parti, emette, dandone lettura in udienza e contestualmente depositandola, la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2207 dell'anno 2023 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Sgaramella, con Parte_1
studio in Andria, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dal suo Ufficio Avvocatura, in persona dell'avv. Rosa Colangelo, con sede in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il domicilio digitale della procuratrice costituita in giudizio
OPPOSTA
sulle CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 19.12.2022,
ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ha proposto opposizione a decreto di Pt_1
rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica emesso nei suoi confronti dall ex art. 20 l. Reg. Puglia Controparte_1
n. 10/2014, notificatole il 23.11.2022.
L'opposizione è pertanto tempestivamente proposta, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato,
a tal fine fissato dall'art. 18 d.p.r. n. 1035/1972, ivi espressamente richiamato, attraverso il rinvio al dodicesimo comma dell'art. 11 del medesimo d.p.r.
L'opposizione è stata peraltro espressamente proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 615, co. 2, c.p.c.: e quindi quale opposizione al diritto dell' di procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata, ovvero al diritto dell'Ente di conseguire il rilascio coattivo dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica del quale il rilascio è ordinato dal provvedimento impugnato, rivolta a questo
Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione sul presupposto dell'avvenuto inizio dell'esecuzione.
Tale presupposto tuttavia non ricorreva affatto, sicché,
riqualificata la domanda dall'Ufficio come di opposizione all'ordine di rilascio emesso dalla competente Autorità, la causa è stata al fine assegnata a questo giudice in quanto tabellarmente addetto alla
2 cognizione delle controversie in materia di opposizione ai provvedimenti della Pubblica Amministrazione.
L'ente opposto resiste con la memoria tempestivamente depositata davanti al Giudice dell'Esecuzione il 6.5.2023.
Null'altro è prescritto in rito, con riguardo all'opposizione di cui si tratta, oltre che, in forza del combinato disposto degli artt.
11, co. 12, e 18 d.p.r. n. 1035/1972 cit., l'opposizione va proposta con ricorso, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato;
dopo di che nessuna disciplina si trova specificamente dettata nell'ordinamento in ordine alle norme secondo le quali il procedimento così introdotto va poi trattato e deciso.
Ora, nella specie, l'opposizione è proposta deducendo in primo luogo la sussistenza, in sostanza, di un rapporto locativo in capo alla ricorrente, che illegittimamente l avrebbe Controparte_1
invece ritenuto inesistente, donde l'abusiva emissione del decreto di rilascio impugnato, erroneamente assumendosi da parte dell'Ente
priva di titolo l'occupazione dell'alloggio in questione da parte della . Pt_1
E tale prospettazione della ricorrente comporta che va individuata nel rito locatizio di cui all'art. 447 bis c.p.c. la disciplina da applicare nel presente giudizio ai fini della sua trattazione e decisione.
Nel merito, è incontroverso che l'alloggio di e.r.p. sito in Andria
alla via Stazio n. 6, pal. G, int. 5, oggetto del provvedimento impugnato, era regolarmente assegnato a tale , che vi Persona_1
abitava unitamente al marito e il cui rapporto di locazione con
3 l è in prosieguo di tempo venuto a cessare a Controparte_1
seguito del trasferimento altrove della loro residenza.
Per ciò che può avere effettivo rilievo ai fini dell'opposizione proposta, allega innanzitutto la che, in costanza del rapporto Pt_1
di locazione della e precisamente nel marzo del 2018, essa e Per_1
il suo intero nucleo familiare, costituito dal marito e da una figlia minorenne, hanno preso a convivere con la medesima e il marito Per_1
presso l'alloggio oggetto di causa, al fine di prestare alla stessa
<>, <>:
col che il nucleo familiare della originaria assegnataria sarebbe venuto a stabilmente ampliarsi alla e al suo nucleo familiare, Pt_1
in capo a cui pure sarebbero ricorsi e tuttora ricorrerebbero i presupposti per l'assegnazione di un alloggio di e.r.p., con l'effetto che, dal momento in cui l'originaria conduttrice e il marito hanno lasciato l'appartamento in questione, la sarebbe Pt_1
automaticamente subentrata alla nel relativo rapporto di Per_1
locazione.
L'istituto dello stabile ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario di alloggio di e.r.p., con diritto del suo nuovo stabile convivente al subentro nell'assegnazione già in essere, è
disciplinato dall'art. 13 l. Reg. Puglia n. 10/2014 nel senso che il diritto del nuovo componente del nucleo familiare a subentrare nella preesistente assegnazione è subordinato alla condizione che la sua convivenza con l'assegnatario sia autorizzata dall'ente gestore,
previa verifica delle condizioni di legge, a seguito di formale richiesta dell'assegnatario.
Senonché, nel caso di specie, non è fornita dalla opponente alcuna prova né dell'istanza che avrebbe dovuto essere stata a suo tempo
4 presentata dalla né comunque della autorizzazione rilasciata Per_1
dall'ente opposto, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115,
co. 1, c.p.c., nega siano mai intervenute entrambe: discende l'onere della relativa prova in capo alla ex art. 2697, co. 1, c.c., Pt_1
che essa non ha neppure semplicemente offerto di assolvere.
In secondo luogo, la opponente invoca in proprio favore la sanatoria prevista dall'art. 20, co. 2, l. Reg. Puglia n. 10/2014, allegando di possedere tutti i requisiti a tal fine prescritti dalla norma.
Senonché, vero è che l'art. 20, co. 2, cit. prevede che <
gestori possono assegnare, al di fuori della graduatoria, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo da nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, previo accertamento da parte dei servizi sociali dei comuni dello stato di particolare disagio socio-economico e di necessità degli occupanti>>; e tuttavia la prima delle condizioni a tal fine fissate per tale assegnazione in sanatoria, che la opponente non risulta peraltro neppure avere richiesto all'ente opposto, dal successivo terzo comma della medesima disposizione è che gli occupanti senza titolo occupino l'alloggio <
in vigore della presente legge>> e quindi a decorrere per lo meno dall'8.4.2011, nel mentre nella specie è la stessa a dedurre Pt_1
di avere stabilito l'abitazione sua e del suo nucleo familiare nell'alloggio in parola dal ben successivo marzo 2018.
Consegue che l'opposizione proposta è sotto ogni profilo infondata e va rigettata, con integrale conferma del decreto di rilascio opposto e condanna della opponente al pagamento delle spese di causa in favore dell' nella misura liquidata in Controparte_1
dispositivo, rapportata al valore della controversia dichiarato
5 dalla opponente e facendo applicazione dei minimi dei parametri ministeriali di riferimento, avuto riguardo alla semplicità della controversia medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione come sopra proposta da nei Parte_1
confronti dell in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e conferma integralmente il decreto di rilascio impugnato;
- condanna la opponente a pagare le spese di causa in favore dell'ente opposto, che si liquidano nella complessiva somma di €
2.538,50 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e agli oneri riflessi.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 24.3.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, all'udienza del 24.3.2025, sentita la discussione delle parti, emette, dandone lettura in udienza e contestualmente depositandola, la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2207 dell'anno 2023 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Sgaramella, con Parte_1
studio in Andria, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dal suo Ufficio Avvocatura, in persona dell'avv. Rosa Colangelo, con sede in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il domicilio digitale della procuratrice costituita in giudizio
OPPOSTA
sulle CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 19.12.2022,
ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ha proposto opposizione a decreto di Pt_1
rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica emesso nei suoi confronti dall ex art. 20 l. Reg. Puglia Controparte_1
n. 10/2014, notificatole il 23.11.2022.
L'opposizione è pertanto tempestivamente proposta, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato,
a tal fine fissato dall'art. 18 d.p.r. n. 1035/1972, ivi espressamente richiamato, attraverso il rinvio al dodicesimo comma dell'art. 11 del medesimo d.p.r.
L'opposizione è stata peraltro espressamente proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 615, co. 2, c.p.c.: e quindi quale opposizione al diritto dell' di procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata, ovvero al diritto dell'Ente di conseguire il rilascio coattivo dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica del quale il rilascio è ordinato dal provvedimento impugnato, rivolta a questo
Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione sul presupposto dell'avvenuto inizio dell'esecuzione.
Tale presupposto tuttavia non ricorreva affatto, sicché,
riqualificata la domanda dall'Ufficio come di opposizione all'ordine di rilascio emesso dalla competente Autorità, la causa è stata al fine assegnata a questo giudice in quanto tabellarmente addetto alla
2 cognizione delle controversie in materia di opposizione ai provvedimenti della Pubblica Amministrazione.
L'ente opposto resiste con la memoria tempestivamente depositata davanti al Giudice dell'Esecuzione il 6.5.2023.
Null'altro è prescritto in rito, con riguardo all'opposizione di cui si tratta, oltre che, in forza del combinato disposto degli artt.
11, co. 12, e 18 d.p.r. n. 1035/1972 cit., l'opposizione va proposta con ricorso, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato;
dopo di che nessuna disciplina si trova specificamente dettata nell'ordinamento in ordine alle norme secondo le quali il procedimento così introdotto va poi trattato e deciso.
Ora, nella specie, l'opposizione è proposta deducendo in primo luogo la sussistenza, in sostanza, di un rapporto locativo in capo alla ricorrente, che illegittimamente l avrebbe Controparte_1
invece ritenuto inesistente, donde l'abusiva emissione del decreto di rilascio impugnato, erroneamente assumendosi da parte dell'Ente
priva di titolo l'occupazione dell'alloggio in questione da parte della . Pt_1
E tale prospettazione della ricorrente comporta che va individuata nel rito locatizio di cui all'art. 447 bis c.p.c. la disciplina da applicare nel presente giudizio ai fini della sua trattazione e decisione.
Nel merito, è incontroverso che l'alloggio di e.r.p. sito in Andria
alla via Stazio n. 6, pal. G, int. 5, oggetto del provvedimento impugnato, era regolarmente assegnato a tale , che vi Persona_1
abitava unitamente al marito e il cui rapporto di locazione con
3 l è in prosieguo di tempo venuto a cessare a Controparte_1
seguito del trasferimento altrove della loro residenza.
Per ciò che può avere effettivo rilievo ai fini dell'opposizione proposta, allega innanzitutto la che, in costanza del rapporto Pt_1
di locazione della e precisamente nel marzo del 2018, essa e Per_1
il suo intero nucleo familiare, costituito dal marito e da una figlia minorenne, hanno preso a convivere con la medesima e il marito Per_1
presso l'alloggio oggetto di causa, al fine di prestare alla stessa
<>, <>:
col che il nucleo familiare della originaria assegnataria sarebbe venuto a stabilmente ampliarsi alla e al suo nucleo familiare, Pt_1
in capo a cui pure sarebbero ricorsi e tuttora ricorrerebbero i presupposti per l'assegnazione di un alloggio di e.r.p., con l'effetto che, dal momento in cui l'originaria conduttrice e il marito hanno lasciato l'appartamento in questione, la sarebbe Pt_1
automaticamente subentrata alla nel relativo rapporto di Per_1
locazione.
L'istituto dello stabile ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario di alloggio di e.r.p., con diritto del suo nuovo stabile convivente al subentro nell'assegnazione già in essere, è
disciplinato dall'art. 13 l. Reg. Puglia n. 10/2014 nel senso che il diritto del nuovo componente del nucleo familiare a subentrare nella preesistente assegnazione è subordinato alla condizione che la sua convivenza con l'assegnatario sia autorizzata dall'ente gestore,
previa verifica delle condizioni di legge, a seguito di formale richiesta dell'assegnatario.
Senonché, nel caso di specie, non è fornita dalla opponente alcuna prova né dell'istanza che avrebbe dovuto essere stata a suo tempo
4 presentata dalla né comunque della autorizzazione rilasciata Per_1
dall'ente opposto, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115,
co. 1, c.p.c., nega siano mai intervenute entrambe: discende l'onere della relativa prova in capo alla ex art. 2697, co. 1, c.c., Pt_1
che essa non ha neppure semplicemente offerto di assolvere.
In secondo luogo, la opponente invoca in proprio favore la sanatoria prevista dall'art. 20, co. 2, l. Reg. Puglia n. 10/2014, allegando di possedere tutti i requisiti a tal fine prescritti dalla norma.
Senonché, vero è che l'art. 20, co. 2, cit. prevede che <
gestori possono assegnare, al di fuori della graduatoria, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo da nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, previo accertamento da parte dei servizi sociali dei comuni dello stato di particolare disagio socio-economico e di necessità degli occupanti>>; e tuttavia la prima delle condizioni a tal fine fissate per tale assegnazione in sanatoria, che la opponente non risulta peraltro neppure avere richiesto all'ente opposto, dal successivo terzo comma della medesima disposizione è che gli occupanti senza titolo occupino l'alloggio <
in vigore della presente legge>> e quindi a decorrere per lo meno dall'8.4.2011, nel mentre nella specie è la stessa a dedurre Pt_1
di avere stabilito l'abitazione sua e del suo nucleo familiare nell'alloggio in parola dal ben successivo marzo 2018.
Consegue che l'opposizione proposta è sotto ogni profilo infondata e va rigettata, con integrale conferma del decreto di rilascio opposto e condanna della opponente al pagamento delle spese di causa in favore dell' nella misura liquidata in Controparte_1
dispositivo, rapportata al valore della controversia dichiarato
5 dalla opponente e facendo applicazione dei minimi dei parametri ministeriali di riferimento, avuto riguardo alla semplicità della controversia medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione come sopra proposta da nei Parte_1
confronti dell in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e conferma integralmente il decreto di rilascio impugnato;
- condanna la opponente a pagare le spese di causa in favore dell'ente opposto, che si liquidano nella complessiva somma di €
2.538,50 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e agli oneri riflessi.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 24.3.2025
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