TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.264/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 264/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 te domiciliato in LI (SA) alla vi
[...] lo studio dell'avv. Cosimo Iannone dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F: Controparte_1 C.F._2
e domiciliata in Eboli (SA) alla Via Amendol
[...] lo studio dell'avv. Gaetano Naimoli dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'avv. Dario Andreoli, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 01.01.2023, premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario co in data 18 Controparte_1 luglio 2004 nel Comune di Mercato S. Severino ( e coniugale non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che, il Tribunale di Salerno con sentenza non definitiva n. 2758/2022, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare, con l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e l'eliminazione di ogni mantenimento a CP_1 favore della resistente. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, Controparte_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili de tava quanto allegato dalla ricorrente e precisava la forte sperequazione rispetto alla posizione reddituale del ricorrente, stimato chirurgo maxillofacciale, grazie soprattutto al supporto ed al contributo costante della moglie alla vita familiare e, dunque, chiedeva il riconoscimento del diritto in proprio favore di ricevere la somma di € 2.000,00 mensili a titolo di assegno divorzile
2. In data 3 aprile 2023, le parti erano comparse dinanzi al Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. Concessi i termini ex art. 183, co 6 c.p.c., il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In primo luogo, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione dei coniugi in cui gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Presidente del Tribunale ha disposto la conferma dei provvedimenti resi in sede di separazione tra i coniugi (ordinanza presidenziale del 25.10.2021) Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Assegno Divorzile Al riguardo, occorre valutare la richiesta in merito all'assegno divorzile, avendone il ricorrente richiesto il mancato riconoscimento a fronte della domanda avanzata dalla resistente in ragione della sperequazione reddituale tra gli ex coniugi ed il contributo da lei offerto per la carriera professionale dell'ex marito. Tanto premesso, occorre precisare che, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'ex coniuge spetta l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, laddove emerga una situazione di bisogno economico, che imponga l'attribuzione allo stesso di un sostegno economico finalizzato a consentire di avere una vita quotidiana dignitosa. In questo senso l'assegno divorzile assume una funzione di natura assistenziale, in coerenza con il dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost. Un'ulteriore funzione dell'assegno divorzile è altresì quella di natura compensativa, avendo l'assegno altresì lo scopo di valorizzare il ruolo e il contributo del coniuge nella costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n.5605/2020). Resta ormai estraneo all'assegno divorzile qualsiasi funzione volta al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e ciò rende irrilevante, ai fini della valutazione della spettanza e dell'ammontare dell'assegno, la mera sproporzione tra i redditi dei coniugi ancorché considerevole (cfr. Cass. Civ. n. 21234/2019). Di contro, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre "l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto" (Cass. Civ. S.U. n. 18287/2018). Nondimeno, la più recente giurisprudenza di legittimità ha comunque affermato la possibilità di riconoscere all'ex coniuge l'assegno divorzile laddove occorra garantire una ragionevole perequazione patrimoniale tra i coniugi, nel caso in cui lo stesso abbia dovuto rinunciare a concrete occasioni professionali - reddituali, profilo questo che risulta assorbente rispetto a quello assistenziale (cfr. Cass. Civ. n. 38362/2021), il cui onere di allegazione e probatorio e a carico del richiedente l'assegno. Al riguardo, occorre rilevare che, dalla documentazione depositata emerge che la resistente – che ha dichiarato di essere insegnante e di non avere altre fonti di reddito – ha percepito nel 2021 un reddito complessivo pari ad euro 28.890,00 e di euro 31.075,42 nell'anno di imposto 2022, è inoltre proprietaria di un Mercedes GLS, oltre che titolare di quattro immobili, di cui di due ne ha la sola nuda proprietà; di contro, il ricorrente ha percepito, nell'anno di imposta 2021, un reddito di 109.837,03 e di euro 78.391,81 nell'anno di imposta 2022. Risulta poi titolare di due autoveicoli, Citroen C3 e Bmw x3, oltre che titolare di un immobile in LI, risulta essere stato detentore, per il 90% del capitale sociale di €10.000, di partecipazioni della “ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY 3D GIORGETTI S.R.L.” (cfr. documentazione in atti). Orbene, l'applicazione di tali principi nel caso in esame non determina il riconoscimento in favore della resistente del diritto di ricevere una somma mensile a titolo di assegno divorzile, nonostante la sproporzione tra le condizioni economiche-patrimoniali delle parti. In particolare, il Tribunale in primo luogo rileva che non deve essere riconosciuta la componente assistenziale dell'assegno divorzile considerato che, dalla documentazione prodotta dalla resistente, non emerge uno specifico stato attuale di bisogno nel senso richiesto dai principi in precedenza espressi, essendo titolare del proprio reddito da insegnante e non dovendo sostenere costi per l'affitto di un immobile, vivendo nell'ex casa familiare di sua proprietà (cfr. Cassazione civile sez. I - 28/02/2022, n. 6529 <Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, l'ex coniuge deve produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico-reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto.>> Invece, per ciò che concerne la componente perequativa-compensativa, si osserva non è stato adeguatamente provato il contributo prestato dalla stessa alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832
<Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>); a tal proposito, deve confermarsi In definitiva, in virtù dei principi enunciati e delle risultanze istruttorie, la domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata. Assegnazione della casa familiare La domanda di assegnazione della casa familiare alla resistente avanzata da entrambe le parti deve essere rigettata in mancanza di figli minorenni o maggiorenni ma economicamente indipendenti, trovando il suddetto la propria ratio nella necessità di garantire a questi ultimi una continuità abitativa nelle vicende separative dei genitori Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 18 luglio 2004 nel Comune di Mercato S. Severino (SA) tra
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il 22.1
[...] Controparte_1 [...] el registro degli atti di matrimonio del Co C.F._2 ino (SA) atto n. 57, parte II serie A, anno 2004; B) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
C) rigetta le ulteriori domande avanzate;
D) dichiara integralmente compensate le spese di lite;
E) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mercato San Severino (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 giugno 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 264/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 te domiciliato in LI (SA) alla vi
[...] lo studio dell'avv. Cosimo Iannone dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F: Controparte_1 C.F._2
e domiciliata in Eboli (SA) alla Via Amendol
[...] lo studio dell'avv. Gaetano Naimoli dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'avv. Dario Andreoli, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 01.01.2023, premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario co in data 18 Controparte_1 luglio 2004 nel Comune di Mercato S. Severino ( e coniugale non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che, il Tribunale di Salerno con sentenza non definitiva n. 2758/2022, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare, con l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e l'eliminazione di ogni mantenimento a CP_1 favore della resistente. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, Controparte_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili de tava quanto allegato dalla ricorrente e precisava la forte sperequazione rispetto alla posizione reddituale del ricorrente, stimato chirurgo maxillofacciale, grazie soprattutto al supporto ed al contributo costante della moglie alla vita familiare e, dunque, chiedeva il riconoscimento del diritto in proprio favore di ricevere la somma di € 2.000,00 mensili a titolo di assegno divorzile
2. In data 3 aprile 2023, le parti erano comparse dinanzi al Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. Concessi i termini ex art. 183, co 6 c.p.c., il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In primo luogo, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione dei coniugi in cui gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Presidente del Tribunale ha disposto la conferma dei provvedimenti resi in sede di separazione tra i coniugi (ordinanza presidenziale del 25.10.2021) Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Assegno Divorzile Al riguardo, occorre valutare la richiesta in merito all'assegno divorzile, avendone il ricorrente richiesto il mancato riconoscimento a fronte della domanda avanzata dalla resistente in ragione della sperequazione reddituale tra gli ex coniugi ed il contributo da lei offerto per la carriera professionale dell'ex marito. Tanto premesso, occorre precisare che, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'ex coniuge spetta l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, laddove emerga una situazione di bisogno economico, che imponga l'attribuzione allo stesso di un sostegno economico finalizzato a consentire di avere una vita quotidiana dignitosa. In questo senso l'assegno divorzile assume una funzione di natura assistenziale, in coerenza con il dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost. Un'ulteriore funzione dell'assegno divorzile è altresì quella di natura compensativa, avendo l'assegno altresì lo scopo di valorizzare il ruolo e il contributo del coniuge nella costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n.5605/2020). Resta ormai estraneo all'assegno divorzile qualsiasi funzione volta al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e ciò rende irrilevante, ai fini della valutazione della spettanza e dell'ammontare dell'assegno, la mera sproporzione tra i redditi dei coniugi ancorché considerevole (cfr. Cass. Civ. n. 21234/2019). Di contro, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre "l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto" (Cass. Civ. S.U. n. 18287/2018). Nondimeno, la più recente giurisprudenza di legittimità ha comunque affermato la possibilità di riconoscere all'ex coniuge l'assegno divorzile laddove occorra garantire una ragionevole perequazione patrimoniale tra i coniugi, nel caso in cui lo stesso abbia dovuto rinunciare a concrete occasioni professionali - reddituali, profilo questo che risulta assorbente rispetto a quello assistenziale (cfr. Cass. Civ. n. 38362/2021), il cui onere di allegazione e probatorio e a carico del richiedente l'assegno. Al riguardo, occorre rilevare che, dalla documentazione depositata emerge che la resistente – che ha dichiarato di essere insegnante e di non avere altre fonti di reddito – ha percepito nel 2021 un reddito complessivo pari ad euro 28.890,00 e di euro 31.075,42 nell'anno di imposto 2022, è inoltre proprietaria di un Mercedes GLS, oltre che titolare di quattro immobili, di cui di due ne ha la sola nuda proprietà; di contro, il ricorrente ha percepito, nell'anno di imposta 2021, un reddito di 109.837,03 e di euro 78.391,81 nell'anno di imposta 2022. Risulta poi titolare di due autoveicoli, Citroen C3 e Bmw x3, oltre che titolare di un immobile in LI, risulta essere stato detentore, per il 90% del capitale sociale di €10.000, di partecipazioni della “ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY 3D GIORGETTI S.R.L.” (cfr. documentazione in atti). Orbene, l'applicazione di tali principi nel caso in esame non determina il riconoscimento in favore della resistente del diritto di ricevere una somma mensile a titolo di assegno divorzile, nonostante la sproporzione tra le condizioni economiche-patrimoniali delle parti. In particolare, il Tribunale in primo luogo rileva che non deve essere riconosciuta la componente assistenziale dell'assegno divorzile considerato che, dalla documentazione prodotta dalla resistente, non emerge uno specifico stato attuale di bisogno nel senso richiesto dai principi in precedenza espressi, essendo titolare del proprio reddito da insegnante e non dovendo sostenere costi per l'affitto di un immobile, vivendo nell'ex casa familiare di sua proprietà (cfr. Cassazione civile sez. I - 28/02/2022, n. 6529 <Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, l'ex coniuge deve produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico-reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto.>> Invece, per ciò che concerne la componente perequativa-compensativa, si osserva non è stato adeguatamente provato il contributo prestato dalla stessa alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832
<Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>); a tal proposito, deve confermarsi In definitiva, in virtù dei principi enunciati e delle risultanze istruttorie, la domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata. Assegnazione della casa familiare La domanda di assegnazione della casa familiare alla resistente avanzata da entrambe le parti deve essere rigettata in mancanza di figli minorenni o maggiorenni ma economicamente indipendenti, trovando il suddetto la propria ratio nella necessità di garantire a questi ultimi una continuità abitativa nelle vicende separative dei genitori Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 18 luglio 2004 nel Comune di Mercato S. Severino (SA) tra
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il 22.1
[...] Controparte_1 [...] el registro degli atti di matrimonio del Co C.F._2 ino (SA) atto n. 57, parte II serie A, anno 2004; B) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
C) rigetta le ulteriori domande avanzate;
D) dichiara integralmente compensate le spese di lite;
E) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mercato San Severino (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 giugno 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario