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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12134/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Oggetto: interdizione;
Con l'intervento del PM;
riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa S. Governatori Presidente dott.ssa I. Benincasa Giudice dott. Antonella Galano Giudice on. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12134/2024 promossa da (codice Parte_1
fiscale ) e (codice fiscale ) con C.F._1 Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Francesco Luzzi c/ codice fiscale ) CP_1 C.F._3
INTERDICENDO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 e seguenti c.c. i ricorrenti hanno promosso giudizio di interdizione nei confronti del loro figlio, nato a [...] il [...], affetto da “sindrome da CP_1 alterazione globale dello sviluppo psicologico” che lo rende del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. A causa di tale malattia l'interdicendo necessita di assistenza continua anche per compiere le normali attività di vita quotidiana, essendo, peraltro, “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
5.2.1992 n. 104”.
Effettuato l'esame diretto dell'interdicendo, all'udienza del giorno 20.03.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni contenute nel ricorso.
La domanda va accolta. pagina 1 di 3 Il ricorso è stato proposto dai soggetti legittimati e l'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 473 bis 52
c.p.c. e seg. attraverso l'esame diretto dell'interdicendo che ha rilevato le deficitarie condizioni mentali in cui lo stesso versa.
All'udienza del 27.02.2025, l'interdicendo non è stato in grado di rispondere alle domande formulate dal giudice relatore, in quanto del tutto incapace di comunicare con l'esterno.
Dalla documentazione medica prodotta in atti risulta che a causa della sua patologia, Controparte_1
necessita di assistenza continua anche per compiere le normali attività di vita quotidiana, essendo, peraltro, “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
5.2.1992 n.
104”. Sulla base di tali risultanze deve ritenersi che l'interdicendo versi in condizione di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi.
Per le considerazioni sopra esposte, la domanda va accolta, sussistendo tutte le condizioni richieste per pronunciare l'interdizione.
Ritiene, infatti, il Collegio che tale misura sia la più idonea alla protezione dell'incapace, avuto riguardo al grado di incapacità e alla natura degli interessi da tutelare.
A norma dell'art. 423 c.c. la sentenza deve essere annotata nell'apposito registro e comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita per le annotazioni in margine al medesimo atto, nonché al giudice tutelare ai sensi dell'art. 42 disp. Att. Cpc cui è riservata la nomina del tutore che si indica nella persona di e del protutore che si indica nella persona di Parte_1
Parte_2
Non vi è domanda sulle spese processuali.
PQM
Il Tribunale Civile di Firenze così definitivamente provvede: dichiara l'interdizione di nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Giovanni da Empoli n. 34.
MANDA ALLA Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Empoli per le annotazioni in margine all'atto di nascita dell'interdetto, nonché per la comunicazione al Giudice
Tutelare.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025 su relazione della dott.ssa
Antonella Galano – Giudice Onorario.
Il giudice relatore La Presidente
Dott.ssa A. Galano Dott.ssa S. Governatori
pagina 2 di 3
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Oggetto: interdizione;
Con l'intervento del PM;
riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa S. Governatori Presidente dott.ssa I. Benincasa Giudice dott. Antonella Galano Giudice on. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12134/2024 promossa da (codice Parte_1
fiscale ) e (codice fiscale ) con C.F._1 Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Francesco Luzzi c/ codice fiscale ) CP_1 C.F._3
INTERDICENDO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 e seguenti c.c. i ricorrenti hanno promosso giudizio di interdizione nei confronti del loro figlio, nato a [...] il [...], affetto da “sindrome da CP_1 alterazione globale dello sviluppo psicologico” che lo rende del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. A causa di tale malattia l'interdicendo necessita di assistenza continua anche per compiere le normali attività di vita quotidiana, essendo, peraltro, “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
5.2.1992 n. 104”.
Effettuato l'esame diretto dell'interdicendo, all'udienza del giorno 20.03.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni contenute nel ricorso.
La domanda va accolta. pagina 1 di 3 Il ricorso è stato proposto dai soggetti legittimati e l'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 473 bis 52
c.p.c. e seg. attraverso l'esame diretto dell'interdicendo che ha rilevato le deficitarie condizioni mentali in cui lo stesso versa.
All'udienza del 27.02.2025, l'interdicendo non è stato in grado di rispondere alle domande formulate dal giudice relatore, in quanto del tutto incapace di comunicare con l'esterno.
Dalla documentazione medica prodotta in atti risulta che a causa della sua patologia, Controparte_1
necessita di assistenza continua anche per compiere le normali attività di vita quotidiana, essendo, peraltro, “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
5.2.1992 n.
104”. Sulla base di tali risultanze deve ritenersi che l'interdicendo versi in condizione di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi.
Per le considerazioni sopra esposte, la domanda va accolta, sussistendo tutte le condizioni richieste per pronunciare l'interdizione.
Ritiene, infatti, il Collegio che tale misura sia la più idonea alla protezione dell'incapace, avuto riguardo al grado di incapacità e alla natura degli interessi da tutelare.
A norma dell'art. 423 c.c. la sentenza deve essere annotata nell'apposito registro e comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita per le annotazioni in margine al medesimo atto, nonché al giudice tutelare ai sensi dell'art. 42 disp. Att. Cpc cui è riservata la nomina del tutore che si indica nella persona di e del protutore che si indica nella persona di Parte_1
Parte_2
Non vi è domanda sulle spese processuali.
PQM
Il Tribunale Civile di Firenze così definitivamente provvede: dichiara l'interdizione di nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Giovanni da Empoli n. 34.
MANDA ALLA Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Empoli per le annotazioni in margine all'atto di nascita dell'interdetto, nonché per la comunicazione al Giudice
Tutelare.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025 su relazione della dott.ssa
Antonella Galano – Giudice Onorario.
Il giudice relatore La Presidente
Dott.ssa A. Galano Dott.ssa S. Governatori
pagina 2 di 3
pagina 3 di 3