Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di AR sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 342/2022 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 342/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, comma 1°, c.p.c., vertente tra:
(codice fiscale e partita i.v.a.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco in carica, avv. , rappresentato e difeso, in forza di deliberazione Parte_2
della Giunta comunale n. 28 del 7.2.2022, allegata in atti, e di procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, dall'avv.
Teresa Fabbricatore, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito ad
Acri (CS), in via G. Amendola, n. 132, con indirizzo di posta elettronica certificata:
e numero di telefono/fax: 0984-942358 Email_1
Appellante in via principale
e
1
6.10.1994, (codice fiscale: ), nato a Controparte_2 C.F._2
Cosenza, il 14.5.1998 e (codice fiscale: Parte_3
), nata ad [...], il [...], tutti residenti a[...], rappresentati e difesi, come da procura posta a margine dell'atto di precetto, dall'avv. Gaetano Bruni, elettivamente domiciliati presso il proprio studio professionale, sito ad Acri, in via G. Brodolini, n. 12, con indirizzo di posta elettronica certificata: e numero di telefono/fax: 0984- Email_2
955415;
Appellati/Appellanti incidentali
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante principale chiede: “Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello di AR, previa sospensione della esecutività e/o esecuzione della sentenza impugnata, giuste argomentazioni di cui al presente atto, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, per le causali di cui in narrativa, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza del Tribunale di
Cosenza n. 133/2022 pubblicata il 27.1.22 e notificata in data 31.1.2022 e, in accoglimento della domanda dell'opponente, dichiarare la inefficacia e/o nullità e/o improcedibilità del precetto opposto. Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”;
il procuratore degli appellati/appellanti incidentali , e CP_1 CP_2 Parte_3
chiede: “il rigetto dell'appello principale, con ogni ulteriore conseguenziale
[...] pronunzia di diritto, anche ex art. 93 c.p.c.; accogliendosi per l'effetto, l'impugnazione incidentale di parte appellata anche in riferimento alle spese di causa da distrarsi ex art.
93 c.p.c. Salvis juribus”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
2 Con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., in data 15.11.2019, il in Parte_1 persona del l.r.p.t., ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1°, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli in data 6.11.2019, con il quale e Controparte_1 CP_2
, sia in proprio che in qualità, rispettivamente, di tutore e pro-tutore della loro
[...]
sorella minore, , gli avevano intimato il pagamento della somma di Parte_3
euro 615.017,19, avente titolo nella sentenza n. 276/2019 del Tribunale di Cosenza, notificata in data 22.2.2019, con la quale il opponente era stato condannato a Pt_1
corrispondere alle parti opposte la complessiva somma di euro 1.200.000,00, oltre interessi compensativi, poiché ritenuto responsabile, in solido con , Persona_1
della morte del loro padre ( ), avvenuta il 29.4.2004, a seguito delle lesioni Persona_2
riportate il giorno prima, mentre era intento, quale operaio della impresa del , a Per_1
rimuovere il cartellone del cantiere collocato sulla recinzione esterna del campo sportivo
“Città di Acri”, presso il quale erano stati eseguiti i lavori di completamento appaltati dal
Pt_1
A fondamento dell'opposizione, il ha premesso che la citata sentenza n. Parte_1
276/2019 del Tribunale di Cosenza, su cui si fondava il precetto, era stata appellata dal dinanzi alla Corte di Appello di AR (incardinando il giudizio Parte_1
r.g.a.c. n. 529/2019) e la sua efficacia esecutiva era stata sospesa, con ordinanza del
16.10.2019, fino alla concorrenza della metà delle somme complessivamente liquidate;
pertanto, le parti opposte avevano notificato il precetto riportante un credito pari alla metà delle somme liquidate nella sentenza n. 276/2019 del Tribunale di Cosenza, oltre interessi e spese.
Tanto premesso, l'opponente ha chiesto – previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo – la declaratoria di inefficacia o di nullità del precetto opposto, perché: I) con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 27.12.2016, il Comune di Acri era stato sottoposto alla procedura di dissesto finanziario, sicché, ai sensi dell'art. 248, comma 2°, del decreto legislativo n. 267/2000 (d'ora in poi “testo unico degli enti locali” o anche solo “t.u.e.l.”), dalla data della dichiarazione di dissesto e fino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 del t.u.e.l., non potevano essere intraprese o proseguite azioni esecutive individuali nei confronti dell'ente locale;
II) ad ogni modo, CP_1
e non erano legittimati a riscuotere la quota del credito
[...] Controparte_2
spettante alla sorella minore ( ), perché, pur essendone, Parte_3
rispettivamente, il tutore e pro-tutore, non avevano ottenuto la previa autorizzazione alla
3 riscossione del credito da parte del giudice tutelare, il quale avrebbe dovuto determinarsi sull'impiego delle somme (ai sensi dell'art. 320, comma 4°, c.c.).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 5.2.2020, si sono costituiti in giudizio e , sia in proprio che, Controparte_1 Controparte_2
rispettivamente, come tutore e pro-tutore della sorella minore, , i quali Parte_3
hanno sostenuto, oltre che l'infondatezza dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, l'infondatezza di entrambi i motivi di opposizione al precetto, in quanto: I) il credito fatto valere con il precetto, trovando fonte in un illecito, non rientrava, ai sensi degli artt. 252, comma 4°, del e 5, comma 2°, del decreto CP_3
legge n. 80/2004, nella liquidazione di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione, concernente i debiti correlati ad atti e fatti di gestione;
II) il difetto di l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320, comma 4°, c.c. non comportava alcuna nullità, poiché: a) non era necessaria per l'intimazione del precetto, ma soltanto quando veniva emessa dal giudice dell'esecuzione l'ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 553 c.p.c.; b) la riscossione di un credito del de cuius non era un atto di straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione ex art. 320, comma 4°, c.c.; c) ad ogni modo, si sarebbe trattato, non già di nullità, ma di un vizio di annullabilità che poteva essere fatto valere soltanto dal minore divenuto maggiorenne o dal tutore.
Con ordinanza del 7.7.2020, adottata a scioglimento della riserva presa all'udienza del
6.7.2020, il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto ed ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c. Con successiva ordinanza resa all'esito dell'udienza del 7.12.2020, tenuta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020, il giudice istruttore ha ritenuto tardiva la memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2 c.p.c. di parte opponente e, comunque, inammissibili le richieste istruttorie formulate dal aggiornando la causa per la Pt_1 precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.10.2021.
Quindi, precisate le conclusioni a tale udienza (il procuratore delle parti opposte ha, anche, depositato la sentenza n. 1016/2021 della Corte di Appello di AR, di integrale conferma della sentenza n. 276/2019 del Tribunale di Cosenza, ossia del titolo posto alla base del precetto opposto), il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica (cfr. ordinanza in atti).
4 Con memoria di costituzione depositata telematicamente in data 14.12.2021, si è costituita in giudizio in proprio, la quale, dopo aver fatto presente di Parte_3
aver raggiunto la maggiore età e, quindi, la capacità di stare in giudizio, ha fatto proprie tutte le richieste e difese avanzate nel proprio interesse dai rappresentanti (la ex tutrice e l'ex pro-tutore ). Controparte_1 Controparte_2
Hanno depositato la comparsa conclusionale soltanto le parti opposte, mentre, nel successivo termine, ha depositato la memoria di replica il Parte_1
2. La sentenza n. 133/2022 del Tribunale di Cosenza, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 133/2022, pubblicata il 27.1.2022 e notificata il 31.1.2022, il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'opposizione proposta dal accertando la validità Parte_1
ed efficacia del precetto, notificato dalle parti opposte in data 6.11.2019; ha condannato, inoltre, la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, compensandole per la metà.
In sintesi, il Tribunale - dopo avere precisato che: a) oggetto della opposizione era l'atto di precetto notificato, per conseguire il pagamento di quanto stabilito nella sentenza del
Tribunale di Cosenza n. 276/2019 e che tale sentenza era stata confermata dalla Corte di
Appello di AR, con sentenza n. 1016/2021, prodotta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.10.2021; b) la costituzione in giudizio di Parte_3
(divenuta maggiorenne), comportando la ratifica di ogni attività processuale dei suoi rappresentanti legali e la sanatoria retroattiva di ogni eventuale vizio di rappresentanza, rendeva superflua la delibazione della eccezione concernente la mancanza di autorizzazione del giudice tutelare alla riscossione delle somme nell'interesse della minore ex art. 320 c.c. - ha rigettato l'opposizione del ritenendo il Parte_1
credito intimato con il precetto opposto non riferibile, ai sensi degli artt. 252, comma 4°, del e 5, comma 2°, del decreto legge n. 80/2004, ad atti e fatti di gestione, atteso CP_3
che le somme riconosciute in favore degli eredi di costituivano un credito Persona_2 derivante da un illecito civile imputabile all'ente locale, in quanto tale, estraneo all'attività strettamente gestionale del presupposto necessario al fine di attrarre i Pt_1 relativi debiti alla massa separata del dissesto, affidata alla gestione dell'Organo straordinario di liquidazione.
5 Il Tribunale, da ultimo, ha compensato nella misura della metà le spese di lite, in considerazione delle ragioni della decisione e della controvertibilità delle questioni affrontate, ponendo la residua metà a carico della parte soccombente.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., in data 26.2.2022, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello - con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata - il affidandosi a cinque motivi, Parte_1
con cui ha chiesto, in integrale riforma della stessa, la declaratoria di nullità, inefficacia o improcedibilità del precetto opposto, come trascritto in epigrafe.
In particolare, il appellante ha lamentato che: 1) la sentenza del Tribunale era in Pt_1 contrasto con l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 14.9.2021 (resa nell'ambito del giudizio R.g.e. n. 2044/2019), con la quale, in accoglimento dell'opposizione al pignoramento avviato successivamente alla notifica del precetto opposto, il giudice aveva ritenuto che il medesimo debito oggetto del precetto opposto nel presente giudizio era assoggettabile alla competenza dell'Organo straordinario di liquidazione, sulla base degli artt. 252, comma 4° e 248, comma 2° del t.u.e.l. e dell'art. 5, comma 2°, del decreto legge n. 80/2004, con conseguente improcedibilità della procedura esecutiva nei confronti della gestione ordinaria del 2) il Tribunale, statuendo che il Parte_1 debito per cui è causa non era assoggettabile alla gestione dell'Organo straordinario della liquidazione, aveva violato il divieto di cui agli artt. 248, commi 2° e 4°, 252, comma 4° del t.u.e.l. e 5, comma 2° del decreto legge n. 80/2004; 3) l'interpretazione restrittiva del
Tribunale del concetto di “debito correlato ad atti e fatti di gestione” era in contrasto con la ratio dell'istituto del dissesto finanziario degli enti locali, volta a ripristinare gli equilibri di bilancio degli enti locali in crisi, mediante la predisposizione di una netta separazione tra la gestione passata e quella corrente, ed era sconfessata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (di cui alle sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 15 del 2020 e n. 1 del 2022); 4) il primo giudice aveva confuso la data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato - approvato con delibera consiliare n. 24 del 6.9.2017
(di guisa che l' aveva competenza relativamente a Parte_4
fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31.12.2016 e non, come sostenuto dal
Tribunale, entro il 31.12.2018) - con la data di approvazione di un non meglio precisato
6 bilancio consolidato (del 29.9.2019), che, in realtà, era l'annuale delibera consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio, privo di attinenza con il caso di specie); 5) il riferimento fatto dal Tribunale alla sentenza n. 1016/2021 della Corte di Appello di
AR era errato, poiché detta pronuncia era del tutto irrilevante per la risoluzione della controversia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 7.5.2022, si sono costituiti nel presente giudizio di appello , e Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
, i quali hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'istanza di
[...] inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, e, nel merito, hanno sostenuto l'infondatezza del gravame, in quanto: I) la sentenza n. 276/2019 del Tribunale di Cosenza, titolo posto alla base del precetto opposto, era stata pubblicata nel 2019, mentre il dissesto del di Acri era stato dichiarato nel 2016, sicché il credito Pt_1 intimato con il precetto opposto sfuggiva all'applicazione della disciplina di cui all'art. 252 del t.u.e.l., per via delle modifiche introdotte alla predetta disposizione con l'art. 5, comma 2°, del decreto legge n. 80/2004; II) il credito di cui al precetto opposto, discendendo da un fatto illecito del non era qualificabile come debito Parte_1 correlato ad atti e fatti di gestione, ai sensi dell'art. 252, comma 4° del t.u.e.l., come integrato dall'art. 5, comma 2°, del decreto legge n. 80/2004, con la conseguenza che non si trattava di un credito, di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione, non rilevando, in senso contrario, le sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 15/2020 e 1/2022 che riguardavano crediti che scaturivano da attività gestionale); III) il credito intimato con il precetto opposto - quantunque avesse la propria fonte in un fatto illecito antecedente all'apertura del dissesto (poiché risalente al 28.4.2004) - era stato accertato con sentenze (la n. 276 del 13.2.2019 del Tribunale di Cosenza e la n. 1016 del
13.7.2021 della Corte di Appello di AR) pubblicate successivamente al limite temporale rappresentato dall'approvazione del bilancio consolidato (avvenuta il
29.7.2019); IV) oltretutto, la situazione di dissesto del Comune di Acri era cessata, come comprovato dalla documentazione prodotta.
Gli appellati, inoltre, hanno proposto appello incidentale avverso il capo di sentenza, con cui il Tribunale ha disposto la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite del giudizio di primo grado, lamentando che non potevano giustificare la compensazione delle spese motivazioni generiche come quelle addotte dal primo giudice (ovverosia le
“ragioni della decisione” e la “controvertibilità delle questioni affrontate”), dovendosi,
7 piuttosto, fare riferimento su gravi ed eccezionali ragioni, come stabilito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 77/2018. Gli appellati, quindi, hanno concluso come trascritto in epigrafe.
Con ordinanza del 13.6.2022, adottata a scioglimento della riserva presa all'udienza dell'8.6.2022, è stata rigettata l'istanza di inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio in formato cartaceo, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 10.7.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c. In particolare, gli appellati hanno eccepito l'intervenuto giudicato a seguito di due sentenze del Tribunale di Cosenza, relative ad altre opposizioni, ma concernente la medesima questione.
La causa, quindi, è stata assegnata in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica (cfr. ordinanza in atti).
Nella comparsa conclusionale depositata telematicamente in data 16.9.2024, gli appellati hanno, ancora, eccepito l'intervenuta formazione del giudicato esterno e del giudicato interno, nonché l'inammissibilità del gravame per sopravvenuto carenza di interesse.
Per contro, nella comparsa conclusionale presentata il 16.9.2024, il appellante Pt_1 ha resistito alle avverse eccezioni, rilevandone l'inammissibilità per tardiva proposizione e l'infondatezza nel merito.
Nelle rispettive memorie di replica, le parti hanno contestato il fondamento delle difese avversarie e ribadito le proprie.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, delle difese e dei motivi di appello principale proposti dal e del motivo di appello incidentale Parte_1
proposto dagli appellati, nonché del contenuto delle comparse conclusionali e delle repliche di entrambe le parti, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) pregiudizialmente, la valutazione della fondatezza o meno delle eccezioni di
8 giudicato esterno, di giudicato interno e di sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, sollevate dagli odierni appellati con le note scritte presentate il
10.07.2024 (in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni di pari data) e reiterate sia nella comparsa conclusionale che nella successiva memoria di replica;
b) solo in caso di rigetto delle predette eccezioni pregiudiziali, la qualificazione giuridica del credito di cui al precetto opposto come relativo o meno ad un atto o fatto di gestione verificatosi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, rientrante nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione del per il quale non potevano essere intraprese o proseguite azioni esecutive Parte_1 nei confronti dell'ente locale, a norma dell'art. 248, comma 2° del t.u.e.l., fintantoché era aperta la procedura di dissesto (qualificazione esclusa dal Tribunale, con pronuncia censurata dal;
c) la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di Parte_1
primo grado (compensate nella misura della metà al Tribunale, con pronuncia censurata con appello incidentale proposto dagli eredi ); c) la regolamentazione delle spese _3
di lite del giudizio di appello.
In difetto di impugnazione sul punto, la sentenza di primo grado, invece, deve ritenersi passata in giudicato, nella parte in cui ha statuito che la costituzione in giudizio di
(divenuta maggiorenne nelle more del processo di primo grado) Parte_3
aveva reso superflua la delibazione della questione concernente la mancanza di autorizzazione del giudice tutelare (ex art. 320 c.c.) alla riscossione delle somme da parte di e , in nome e nell'interesse della sorella, minore di Controparte_1 Controparte_2
età al momento della introduzione del giudizio di primo grado.
2. L'eccezione di giudicato esterno degli appellati
Come accennato (v. il paragrafo sullo svolgimento del processo), , Controparte_1
e , con le note di trattazione scritta depositate Controparte_2 Parte_3 telematicamente il 10.7.2024 (in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni di pari data), hanno eccepito che sulle questioni per cui è causa si è formato un giudicato esterno, in ragione delle sentenze nn. 669/2024 e 1154/2024 (a volte individuata dalle parti come n. 1254/2024) del Tribunale di Cosenza, allegate in atti, passate in giudicato ed aventi ad oggetto la medesima questione pregiudiziale oggetto del presente giudizio di opposizione a precetto, avendo tali pronunce stabilito che il credito
9 precettato (successivamente, oggetto di esecuzione) non poteva essere considerato correlato ad un atto o fatto della gestione amministrativa e, quindi, non era impedita la promozione o la prosecuzione di azioni esecutive, ai sensi del combinato disposto degli artt. 248 e 252 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
L'eccezione è stata ribadita e precisata nella comparsa conclusionale depositata in via telematica il 16.9.2024 e nella successiva memoria di replica.
A tale eccezione ha resistito il con la comparsa conclusionale depositata Parte_1
telematicamente il 16.9.2024 e con la memoria di replica del 7.10.2024, rilevando che: a)
l'eccezione di giudicato era stata proposta tardivamente dalla controparte, ossia, per la prima volta, soltanto in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
b) le sentenze del Tribunale di Cosenza n. 669/2024 e n. 1154/2024 avevano definito questioni che non avevano alcuna attinenza con la presente opposizione a precetto;
c) l'eccezione era inammissibile, in assenza di certificazione di passaggio in giudicato, ex art. 124 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile.
L'eccezione non è fondata.
Deve evidenziarsi, in punto di fatto che: a) successivamente alla notifica (avvenuta il
6.11.2019) del precetto opposto, per cui è causa, i fratelli (odierni appellati) _3
hanno proceduto a notificare al Comune di Acri atto di pignoramento presso terzi;
b) proseguito il procedimento di esecuzione (R.g.e. n. 2044/2019), con sentenza n.
1154/2024 (o n. 1254/2024), pubblicata il 3.6.2024, il Tribunale di Cosenza, decidendo sull'opposizione agli atti esecutivi proposta dal avverso l'ordinanza di Parte_1
assegnazione del 15.4.2022 (proc. n. 3117/2024 r.g.a.c.), emanata nelle more, ha rigettato l'opposizione ed ha accertato la validità ed efficacia dell'ordinanza di assegnazione, rilevando, in sintesi, che, come affermato nella sentenza del Tribunale di Cosenza n.
133/2022 del 27.1.2022 (oggetto del presente giudizio di appello), il credito fatto valere dagli eredi , derivante da un illecito civile imputabile all'ente locale, non era _3
riferibile, ai sensi degli artt. 252, comma 4°, del T.u.e.l. e 5, comma 2°, del decreto legge n. 80/2004, ad atti e fatti di gestione, cosicché non sussisteva l'improcedibilità, di cui all'art. 248, comma 2°, del della procedura esecutiva in essere (v. la sentenza CP_3 citata, depositata telematicamente dall'avv. Bruni il 10.7.2024); c) analogo principio è stato affermato nella sentenza n. 669/2024 del Tribunale di Cosenza, relativa ad opposizione del avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione di Parte_1 assegnazione di somme in favore dell'avv. G. Bruni, quale difensore degli eredi , _3
10 anticipante delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. (cfr. la sentenza, relativa al procedimento n.
3827/2021 r.g.a.c. e, parimenti, prodotta in allegato alle note di trattazione scritta del
10.7.2024).
Tanto premesso e ribadito che il passaggio in giudicato di entrambe le sentenze (n.
669/2024 e n. 1254/2024) del Tribunale di Cosenza è contestato dal non Parte_1 può considerarsi assolto l'onere, gravante sugli eredi , di provare la formazione _3
del giudicato, non potendosi prescindere, a tal fine, dalla certificazione della Cancelleria di cui all'art. 124 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile (cfr. la costante giurisprudenza sul punto, tra cui, v. Cass., sez. III, n. 36258/2023; sez. I, n.
6868/2022; sez-. VI-I n. 4809/2018).
Non è, pertanto, sufficiente la prova della notificazione, a mezzo p.e.c., delle sentenze medesime al (v. le copie delle relata;
la notificazione è stata effettuata, Parte_1
rispettivamente, il 20.3.2024 ed il 3.6.2024 all'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore dell'ente, costituito in quel giudizio, avv. Teresa Fabbricatore:
oltre che agli indirizzi di posta elettronica certificata Email_3 del Comune: e cri.cs.it”). Email_4 Email_5 Pt_1
Con riguardo, poi, alla sentenza n. 669/2024, deve rilevarsi, ulteriormente, che essa non concerne le medesime parti del giudizio, in quanto il soggetto opposto è l'avv. G. Bruni.
3. Il merito. Le valutazioni della Corte di Appello
L'appello proposto dal è infondato nel merito. Pt_1 Pt_1
Il primo motivo di gravame, con cui il lamenta che la sentenza di primo Parte_1
grado è illegittima, poiché in contrasto, dal punto di vista logico e giuridico, con l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 14.9.2021 (resa nel giudizio R.g.e. n.
2044/2019) - che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione ai sensi dell'art. 248, comma 2°, del T.u.e.l.) - è infondato, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, deve rilevarsi il carattere non definitivo di una simile pronuncia del giudice dell'esecuzione di improcedibilità dell'esecuzione (cfr., tra le tante, Cass., sez. 6-
III, n. 24037/202; n. 30300/2009; n. 9652/2017; 12170/2016).
In secondo luogo, deve osservarsi che l'ordinanza suddetta è stata tempestivamente opposta dagli eredi e l'opposizione è stata accolta all'esito della fase cautelare _3
(con ordinanza del 7.12.20121).
11 Dalla documentazione prodotta, infatti, si evince che: a) successivamente alla notifica
(avvenuta il 6.11.2019) del precetto opposto, per cui è causa, i fratelli (odierni _3
appellati) hanno proceduto a notificare al Comune di Acri atto di pignoramento presso terzi;
b) nell'ambito di tale procedura esecutiva (R.g.e. n. 2044/2019), il Tribunale di
Cosenza, sezione esecuzioni mobiliari, con ordinanza del 7.9.2021, depositata in cancelleria il 14.9.2021, definendo il sub-procedimento ai sensi dell'art. 549 c.p.c., ha dichiarato l'improcedibilità del pignoramento, ai sensi dell'art. 248 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ritenendo il credito dei fratelli compreso _3
tra quelli derivanti da fatti o atti verificatisi entro il 31.12.2016 e, pertanto, devoluti alla competenza dell' (ai sensi degli artt. 252, comma 4° Parte_4 del e dell'art. 5, comma 2°, del decreto legge n. 80/2004) (v. l'atto prodotto CP_3 dall'avv. Fabbricatore, con deposito telematico del 5.3.2022); c) tuttavia, avverso la suddetta ordinanza di improcedibilità dell'esecuzione, i fratelli , come accennato, _3 hanno proposto opposizione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione cautelare ed il Tribunale di Cosenza, con ordinanza cautelare del 7.12.2021, adottata ai sensi dell'art. 618, comma 2°, c.p.c., ne ha sospeso l'efficacia, fissando il termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, rilevando che il credito portato in esecuzione dagli eredi aveva natura risarcitoria e discendeva _3 da un mero illecito civile, estraneo all'attività propriamente gestionale dell'ente, che non poteva essere inserito nella massa passiva e ben poteva essere dar luogo ad un procedimento di esecuzione nelle forme ordinarie (v. il documento depositato telematicamente dall'avv. Bruni, nel giudizio di I grado, il 17.12.2021).
Il secondo, terzo, quarto e quinto dei motivi di appello del vista la Parte_1
connessione logica e giuridica che li avvince, possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono, parimenti, infondati.
Con tali motivi l'appellante lamenta l'illegittimità della sentenza, perché: a) il Tribunale, ritenendo il debito per cui è causa non assoggettabile alla gestione dell'Organo straordinario della liquidazione, ha violato il divieto di cui agli artt. 248, commi 2° e 4°,
252, comma 4° del t.u.e.l. e 5, comma 2° del decreto legge n. 80/2004 (secondo motivo di appello); b) l'interpretazione restrittiva del Tribunale del concetto di “debito correlato ad atti e fatti di gestione” è in contrasto con la ratio dell'istituto del dissesto finanziario degli enti locali, volto a ripristinare gli equilibri di bilancio degli enti locali in crisi, mediante la predisposizione di una netta separazione tra la gestione passata e quella
12 corrente, ed è sconfessata dalle pronunce a giurisprudenza del Consiglio di Stato, di cui alle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2020 e n. 1 del 2022
(terzo motivo di appello); c) il primo giudice ha confuso la data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato - che, nel caso di specie, è stato approvato con delibera consiliare n. 24 del 6.9.2017 (cosicché che l'Organo straordinario di liquidazione aveva competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il
31.12.2016 e non, come affermato dal Tribunale, entro il 31.12.2018) con la data di approvazione di un non meglio precisato bilancio consolidato (del 29.9.2019), che, in realtà, corrisponde all'annuale delibera consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio, privo di attinenza con il caso di specie); d) il riferimento fatto dal Tribunale alla sentenza n. 1016/2021 della Corte di Appello di AR è errato, poiché detta pronuncia è del tutto irrilevante per la risoluzione della controversia.
I motivi di appello riguardano, dunque, il limite posto dalla disciplina del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali alla istaurazione o prosecuzione di procedimenti esecutivi nei confronti degli enti locali di cui sia stato dichiarato il dissesto finanziario.
E' opportuno, pertanto, procedere ad una ricostruzione della normativa di rilievo.
L'art. 248, comma 2°, del t.u.e.l. (rubricato: “Conseguenze della dichiarazione di dissesto”) dispone, tra l'altro, che: “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione….”;
A norma dell'art. 252, comma 4°, del t.u.e.l. (rubricato: “Composizione, nomina e attribuzioni”): “L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva”.
L'art. 5, comma 2°, del decreto legge n. 80/2004, convertito, con modifiche, nella legge n. 140/2004 (rubricato: “Disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario) dispone che: “Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
13 enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico”.
Premesso questo, l'interpretazione sistematica delle suddette disposizioni induce ad escludere, come ritenuto dal Tribunale e contrariamente all'assunto del Pt_1
appellante in via principale, che sussista, nella fattispecie in esame, la causa di improcedibilità di cui all'art. 248 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, poiché il credito vantato dagli appellati, pur risalente al 28.4.2004, ossia a prima del 31.12.2016 (anno precedente l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, avvenuta con delibera del Consiglio comunale n. 24 del 6.9.2017), non trova il suo fondamento in “atti o fatti di gestione”, ma in un fatto illecito (accertato con sentenza n. 279 del 12.2.2019 del Tribunale di Cosenza, confermata con sentenza n. 1016 del 13.7.2021 della Corte di Appello di AR), ossia in una fonte dell'obbligazione del tutto estranea all'attività gestionale dell'ente (v., ad esempio, sentenza del CP_4
Calabria – sezione distaccata di Reggio Calabria, sezione I, n. 231 del 2.5.2018, che ha considerato che non rientrava nella massa passiva del dissesto un debito discendente da un mero illecito civile di un che era stato condannato per danni derivanti da Pt_1
eventi alluvionali).
In senso contrario rispetto a tale conclusione, come, del resto, correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, non possono rilevare le sentenze dell'Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato n. 15 del 2020 e n. 1 del 2022, in quanto relative ad atti o fatti certamente riconducibili alla gestione dell'ente locale.
Ne primo caso, infatti, il credito che veniva ritenuto suscettibile di essere compreso nella massa passiva della gestione liquidatoria straordinaria discendeva da un'occupazione abusiva di terreni privati da parte dell'ente locale, ma per scopi di interesse pubblico e previa adozione di un provvedimento di c.d. acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001) che, per quanto avesse un effetto costitutivo e non meramente ricognitivo, presupponeva tale utilizzazione del bene per scopi di interesse pubblico e, pertanto, il credito risultava certamente correlato ad atti e fatti di gestione dell'ente (cfr. la motivazione della sentenza citata).
14 Con riguardo al caso esaminato dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 1/2022, il credito discendeva da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un per il Pt_1 pagamento dell'onorario di alcuni avvocati che erano stati nominati dall'ente per la difesa di propri interessi in giudizio, cosicché non vi era dubbio che si trattasse di attività gestionale (cfr. la sentenza).
Al contrario, nella fattispecie oggetto di controversia, si tratta di un mero fatto illecito, privo di alcuna correlazione con la cura dell'interesse pubblico.
D'altra parte, trattandosi di disposizioni eccezionali, non ne è consentita l'applicazione analogica, per il divieto di cui all'art. 14 delle preleggi.
L'appello deve essere, dunque, rigettato ed ogni altra questione rimane assorbita.
3. L'appello incidentale proposto da , e Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
sulla compensazione parziale delle spese di lite di primo grado ed il regime
[...]
delle spese del giudizio di appello. L'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Come visto (v. paragrafo sullo svolgimento del processo), gli appellati hanno proposto appello incidentale avverso il capo di sentenza con cui il Tribunale ha disposto la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite del giudizio di primo grado, ritenendo che, contrariamente all'assunto del primo giudice, non possono giustificare la compensazione delle spese circostanze generiche, quali quelle richiamate nella sentenza impugnata (ovverosia le “ragioni della decisione” e la “controvertibilità delle questioni affrontate”).
L'appello incidentale è infondato.
Occorre premettere che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2°, c.p.c., come modificato dall'art. 13 del decreto legge n. 132/2014, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistevano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nella motivazione della pronuncia, la Corte ha precisato che le ipotesi illegittimamente non considerate dal legislatore dovevano rivestire il carattere di gravità ed eccezionalità al pari di quelle tipizzate, ossia l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni
15 dirimenti, che hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
Deve essere ribadito, inoltre, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni, al pari di ogni altra clausola generale, devono essere specificate dal giudice di merito in via interpretativa (v., ad esempio, Cass. civ. n. 9977/2019).
Tanto chiarito, vale evidenziare che, in effetti, la questione oggetto del presente giudizio
– ovverosia l'eccepita improcedibilità dell'esecuzione del credito di cui è causa per via del dissesto del Comune di Acri dichiarato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 27.12.2016 – all'epoca in cui era stata emanata la sentenza di primo grado, come correttamente statuito dal Tribunale, appariva alquanto controversa, perché sulla stessa vi erano state pronunce contrastanti nell'ambito dello stesso giudizio di esecuzione R.g.e. n.
2044/2019 del Tribunale di Cosenza (ovverosia l'ordinanza di improcedibilità del
7.9.2014, depositata in cancelleria il 14.9.2021 e la successiva ordinanza cautelare, che ne aveva sospeso l'efficacia, del 7.12.2021) e non vi erano (così come non risultano ancora) precedenti di legittimità noti e tali da chiarire quale dei due orientamenti possibili fosse quello da prediligere, il che rappresentava una grave ed eccezionale ragione atta a giustificare la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite, equiparabile, nella sostanza, alla novità della questione trattata, tanto più in considerazione della stessa incertezza della giurisprudenza amministrativa sulla medesima questione di diritto.
Quanto detto, quindi, giustifica il rigetto dell'appello incidentale e la conferma del capo di sentenza che ha compensato, nella misura della metà, le spese di lite del giudizio di primo grado.
L'esito complessivo del merito della lite, favorevole agli eredi e, per altro verso, _3 il rigetto dell'appello incidentale proposto da questi ultimi e la permanenza, anche all'esito del giudizio di appello, della mancanza di precedenti di legittimità noti sulla questione decisiva inducono a compensare, anche in relazione al giudizio di appello, le spese di lite nella misura della metà, ponendo la residua metà a carico del Parte_1
in ragione della soccombenza nel merito.
[...]
Le spese di lite del presente giudizio di appello si liquidano, nell'intero, in complessivi euro 13.078,00 (euro 2.853,00 per lo studio della controversia;
euro 1.659,00 per la fase introduttiva;
euro 3.822,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 4.744,00 per la fase decisoria), tenuto conto dei parametri minimi dello scaglione per le cause di valore
16 da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00, considerata la concreta attività difensiva svolta, di fatto, ripetitiva di argomenti svolti nel primo grado di giudizio e in altri procedimenti.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello principale e sull'appello incidentale
(entrambi integralmente rigetti per infondatezza), peraltro, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AR, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto dal in persona del l.r.p.t. e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da , e , Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 133/2022 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 27.1.2022 e notificata il 31.01.2022, così provvede:
- rigetta l'appello principale del e quello incidentale proposto da Parte_1 CP_1
, e e, per l'effetto, conferma integralmente
[...] Controparte_2 Parte_3
la sentenza appellata;
- condanna il in persona del l.r.p.t., al rimborso delle spese processuali Parte_1
del presente giudizio nei confronti di , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, che, compensate per metà, liquida, per la restante metà, nella somma di Parte_5
euro 6.539,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Gaetano Bruni, dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico sia dell'appellante principale che degli appellanti incidentali l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 17.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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