Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/02/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 12056 / 2021 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. GUZZO MARIANO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. FANARA SALVATORE) CP_1
Resistente
◊
All'udienza del 18.02.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
in accoglimento del ricorso, annulla l' avviso di addebito n. 59620210001326073000
notificato il 23.11.2021;
CP_ condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in favore del procuratore antistatario in complessivi euro 1.689,00 oltre spese
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso del 28.12.2021, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59620210001326073000 notificato tramite pec il 23.11.2021 per gli anni dal 2015 al 2020, intimante il pagamento della somma di euro di €18.448,00 per i contributi dovuti, per la Gestione artigiani,
concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato. Eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la mancata notifica di un avviso di accertamento, la nullità per la mancanza di sottoscrizione digitale e per non essere stato spedito in un formato immodificabile. Nel merito deduceva: - Violazione del co.74 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89, Stabilità 2015 non essendo
CP_ attribuito all il potere di disconoscere il regime in questione. Il ricorrente asseriva di avere optato per gli anni in questione per il regime forfettario ex art. 1 co.
54 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale prevede (oltre al pagamento dell'imposta sostitutiva irpef al 15%) la riduzione del 30% dei contributi spettanti e dovuti agli artigiani e commercianti. Dedudeva di avere provveduto a versare i contributi spettanti in base tale normativa eccependo che il co. 74 ut supra citato, attribuisce tale potere di disconoscere il regime solo all'amministrazione finanziaria e non a quella previdenziale;
premesso che, instaurato il contraddittorio, l convenuto si costituiva CP_2
chiedendo il rigetto del ricorso poiché inammissibile e infondato. In particolare,
l'Istituto deduceva l'inammissibilità dell'opposizione poiché tardivamente proposta oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 46/99; l'inammissibilità dell'opposizione quanto ai vizi formali da farsi valere nei termini di 20 di giorni cui
CP_ all'art.617 cpc. Nel merito deduceva che con l'AVA opposto l ha provveduto a
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro recuperare le differenze contributive relative agli anno 2015 e 2019 ingenerate dalla
CP_ revoca del regime fiscale agevolato. L deduceva che tale revoca era stata adottata da Agenzia delle Entrate in quanto nelle dichiarazione dei redditi del ricorrente non è stato compilato il quadro “LM” “ Regime Forfettario Determinazione
Reddito”.
CP_
- premesso che la causa (disposta la rinotifica del ricorso all istruita documentalmente, veniva rinviata all'odierna udienza di discussione e in pari data decisa;
- premesso che va disattesa poiché infondata l'eccezione di inammissibilità
dell'opposizione per tardività della stessa essendo stata proposta in data 28.12.2021,
entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'AVA (21.11.2021) previsto dall'
art. 24 del D.Lgs. 46/99;
- rilevato che con riferimento all'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di addebito, ed in ordine alla sussistenza degli ulteriori asseriti vizi (formali), il ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi che doveva essere proposta nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c. nel testo modificato dall'art. 2 comma 3 lett. e n. 41 d.l. n. 35/2005, conv. con mod. con l. n.
80/2005). E poiché il termine de quo dev'essere rispettato a pena di decadenza e la eventuale ricorrenza il giudice deve verificarla anche d'ufficio (così Cass. n. 18207
del 2003), nel caso di specie risulta per tabulas che l'opposizione è stata presentata ben al di là di esso, e va perciò dichiarata in parte qua inammissibile. Si osserva comunque che L'AVA appare adeguatamente motivato in conformità al modello ministeriale;
- ritenuto che, nel merito, il ricorso deve essere accolto.
La parte resistente, pur essendo suo onere (si rammenti al riguardo che “In tema di
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti
costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed
intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con
CP_ la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base
di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti CP_2
costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. ex plurimis
Cass. n. 22862/2010), non ha, infatti, fornito la prova della sussistenza della pretesa contributiva alla base dell'AVA opposto, presupposto per procedere al recupero delle somme.
Nell'ambito del presente giudizio, infatti, la posizione sostanziale di attore compete al creditore, convenuto in opposizione, che è tenuto a dare prova dell'esistenza del credito e delle ragioni poste a fondamento di esso, mentre spetta al debitore opponente, che assume la veste di convenuto, provare gli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 22123/2009), era onere dell'Istituto provare la sussistenza dei requisiti del credito vantato.
Detta prova non è stata fornita dall il quale pur avendo dedotto di avere CP_2
provveduto a richiedere le differenze contributive relative agli anno 2015 e 2019
sulla base della revoca adottata da Agenzia delle Entrate non ha prodotto il provvedimento formale di revoca o l'atto di accertamento mentre l'opponente dal suo canto ha documentato di avere aderito nel 2015 al regime forfettario e di avere effettuato versamenti a titolo di oneri contributivi negli anni 2019-2020, ovvero nel periodo cui si riferisce l'AVA opposto.
Orbene, poiché tale prova non è stata fornita, avendo di contro l'opponente espressamente contestato anche documentalmente la sussistenza del preteso credito contributivo, appare evidente che il ricorso deve trovare accoglimento e l'avviso di
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro addebito opposto, va annullato con le conseguenziali statuizioni in materia di spese di lite, di cui al dispositivo.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 18/02/2025.
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- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro