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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3046/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3046/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 aprile 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. LOMBARDI ROMANO Parte_1
Per l'avv. SORRENTI STEFANIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3046/2019 promossa da:
C.F. ), con l'avv. LOMBARDI ROMANO che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. SORRENTI STEFANIA che lo/a Controparte_1 P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato proponeva opposizione avanti il Tribunale di Parte_1
Grosseto all'ordinanza ingiunzione n. 33248 del 11.11.2019 rif. 95/2015 ritualmente notificata il
12.11.2019, emessa dalla , per chiederne l'annullamento e in subordine la Controparte_1
riduzione della irrogata sanzione.
Il ricorrente eccepiva l'annullabilità/nullità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata per l'insussistenza del fatto storico presupposto e, comunque, per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della Legge
689/1981 per la mancata contestazione dell'illecito amministrativo asseritamene commesso dal ricorrente in data 7/02/2015; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della Legge 241/1990 e 18 della Legge 689/1981 in ordine alla misura della sanzione ai sensi dell'art. 11 della L. 689/81 – e comunque sulla eccessività del trattamento sanzionatorio.
Si costituiva in giudizio la si costituiva in giudizio contestando integralmente il Controparte_1
pagina 2 di 6 ricorso e chiedeva ammettersi la prova per testi degli agenti verbalizzanti sulle modalità compiute per addivenire all'accertamento.
All'udienza del 16.07.2020 la difesa del ricorrente rinunciava a far valere l'eccezione relativa alla mancata contestazione del verbale n. 3/15 e, di conseguenza, la parte opposta rinunciava alla propria istanza istruttoria;
La causa veniva documentalmente istruita.
All'udienza del 17.04.2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
La pretesa sanzionatoria prende le mosse dal processo verbale nr. 3/2015 del 07/02/2015, che
“sostituisce il precedente n. 02/15 che conseguentemente viene annullato” nel quale gli Agenti del
Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Monte Argentario contestavano al , Parte_1
individuato quale trasgressore e anche quale obbligato in solido titolare della ditta individuale AR
RC, la violazione dell'art. 193 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152, sanzionata dall'art. 258 comma 4 dello stesso perché, il giorno 16.01.2015 ore 14.00 in loc Arenella nel Comune di Isola del Giglio, accertavano che il alla guida del veicolo IA RT tg. CS443AC di proprietà del Parte_1
rubricato e titolare della ditta individuale aveva effettuato un trasporto di rifiuti Parte_1
“costituito da inerti da demolizione (codice CER 17.09.04) dal proprio cantiere sito in Via dell'Allume
33 loc. Campese…i rifiuti sono stati trasportati senza il prescritto formulario di identificazione dei rifiuti…poi scaricati all'interno di aiole in loc. Arenella in terreno di proprietà dello stesso Parte_1
Nelle aiuole sono stati rinvenuti inerti simili a precedenti occultati sotto uno strato di terra”. Gli
[...]
agenti ravvisavano nel trasporto e nell'occultamento accertato “il reato attività di gestione non autorizzata” con conseguente segnalazione del reato alla Procura della Repubblica con sequestro delle aiole contenenti i rifiuti sotterrati e del veicolo. Il verbale nr. 3/2015 che sostituiva il precedente nr.
2/2015 da intendersi quest'ultimo annullato, veniva notificato con la contestazione immediata e il rubricato sottoscriveva tale verbale senza nulla dichiarare spontaneamente. Gli Agenti del Corpo
Forestale trasmettevano il verbale di accertamento con la prova della contestazione immediata nonché comunicavano che “all'atto della contestazione immediata, era stata consegnata copia del suddetto SPV al trasgressore come trascritto nel SPV medesimo, il trasgressore veniva reso edotto della possibilità di estinguere l'illecito amministrativo mediante versamento dell'importo fissato entro 60 giorni onde pagina 3 di 6 evitare il provvedimento ingiuntivo”. Il ricorrente non si avvaleva di quanto previsto dagli artt. 16 e 18 della L. 689/1981 ed all'esito dell'istruttoria effettuata di cui alla parte motivata del provvedimento impugnato, veniva emessa l'ordinanza ingiunzione qui opposta.
Va preliminarmente rilevato che il ricorrente non contesta il merito della violazione, risultando pacifico che lo stesso effettuava il trasporto dei rifiuti non accompagnato dal prescritto formulario di identificazione comportando l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione opposta. Come riferito anche dallo stesso a seguito di detto accertamento, gli Parte_1
agenti del Corpo Forestale dello Stato provvedevano inoltre a comunicare alla Procura della
Repubblica “di aver rilevato da parte di impresa edile il reato di gestione illecita di rifiuti per aver abbandonato e seppellito rifiuti edili costituiti da inerti da demolizione e costruzione, e il reato di abuso edilizio paesistico per aver modificato aiuole in muratura in assenza dei prescritti titoli autorizzativi” e a disporre il sequestro sia delle aiuole in cui erano stati scaricati gli inerti che dell'autocarro IA
RT targato CS443AC utilizzato per il trasporto degli stessi.
Il signor veniva successivamente sottoposto a procedimento penale n. 15/204 R.G.N.R. Parte_1 all'esito del quale, con sentenza n. 624 del 2017, emessa dal Tribunale Ordinario di Grosseto (prodotta in atti), veniva condannato per il reato di cui all'art. 256, 1° comma lett. a) e 2° comma, D. Lgs.
152/2006 alla pena pecuniaria di euro duemilaseicento di ammenda e la confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti.
Come già rilevato il ricorrente all'udienza del 16.07.2020 rinunciava a far valere l'eccezione relativa alla mancata contestazione del verbale n. 3/15.
Vanno pertanto analizzati gli altri motivi di impugnazione.
Nullità/annullabilità dell'ordinanza per difetto di motivazione nella quantificazione della sanzione ed eccessività del trattamento sanzionatorio.
Deduce il ricorrente che ai sensi dell'art. 11 L. 689/1981 “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”. Sostiene pertanto che sulla base della suddetta normativa, il provvedimento amministrativo con cui viene irrogata una sanzione, infatti, va giustificato non soltanto con riferimento all'an debeatur, ma anche al quantum.
Va in proposito citata la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza del 17 luglio 2024, n.
pagina 4 di 6 19716 nel quale si afferma che: “In materia di opposizione a sanzione amministrativa, nel caso in cui l'opponente ne contesti l'entità, il giudice deve verificare la rispondenza della sanzione alle misure di legge «senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse» (Cass. 6778/2015; Cass.
11481/2020). Una volta che sia accertata l'astratta rispondenza dei fatti contestati all'illecito amministrativo tipizzato, la valutazione operata dal giudice si sottrae al sindacato di legittimità, dovendo egli valutare la congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda. Secondo la giurisprudenza formatasi in tema di opposizione a sanzione amministrativa, la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione sulla determinazione della sanzione non assume rilievo, in quanto si risolve nella mera esposizione dei criteri seguiti dall'autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione dell'importo preteso;
il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinarla applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 legge 689/1981.
La recentissima sentenza richiama anche un altro precedente (Sentenza n. 11481 del 15/06/2020), secondo cui “Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del 1981.
Alla luce dei suddetti principi, va detto che seppur la valutazione dei motivi non sia di competenza di questo Giudice, nell'ordinanza ingiunzione sono congruamente motivati i presupposti di fatto e di diritto che hanno portato all'irrogazione della sanzione. In ordine alla quantificazione della sanzione, considerato che la sanzione è stata confermata dall'Amministrazione nella misura ridotta, e considerato tuttavia che vi è stata anche la condanna del ricorrente in sede penale, questo Giudice ritiene congrua la sanzione irrogata dall'Amministrazione provinciale e per l'effetto la conferma.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidati ai minimi tariffari stante la non complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza di ingiunzione opposta;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Provincia di , che liquida CP_1 in complessivi € 1.278,00 oltre al rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3046/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 aprile 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. LOMBARDI ROMANO Parte_1
Per l'avv. SORRENTI STEFANIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3046/2019 promossa da:
C.F. ), con l'avv. LOMBARDI ROMANO che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. SORRENTI STEFANIA che lo/a Controparte_1 P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato proponeva opposizione avanti il Tribunale di Parte_1
Grosseto all'ordinanza ingiunzione n. 33248 del 11.11.2019 rif. 95/2015 ritualmente notificata il
12.11.2019, emessa dalla , per chiederne l'annullamento e in subordine la Controparte_1
riduzione della irrogata sanzione.
Il ricorrente eccepiva l'annullabilità/nullità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata per l'insussistenza del fatto storico presupposto e, comunque, per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della Legge
689/1981 per la mancata contestazione dell'illecito amministrativo asseritamene commesso dal ricorrente in data 7/02/2015; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della Legge 241/1990 e 18 della Legge 689/1981 in ordine alla misura della sanzione ai sensi dell'art. 11 della L. 689/81 – e comunque sulla eccessività del trattamento sanzionatorio.
Si costituiva in giudizio la si costituiva in giudizio contestando integralmente il Controparte_1
pagina 2 di 6 ricorso e chiedeva ammettersi la prova per testi degli agenti verbalizzanti sulle modalità compiute per addivenire all'accertamento.
All'udienza del 16.07.2020 la difesa del ricorrente rinunciava a far valere l'eccezione relativa alla mancata contestazione del verbale n. 3/15 e, di conseguenza, la parte opposta rinunciava alla propria istanza istruttoria;
La causa veniva documentalmente istruita.
All'udienza del 17.04.2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
La pretesa sanzionatoria prende le mosse dal processo verbale nr. 3/2015 del 07/02/2015, che
“sostituisce il precedente n. 02/15 che conseguentemente viene annullato” nel quale gli Agenti del
Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Monte Argentario contestavano al , Parte_1
individuato quale trasgressore e anche quale obbligato in solido titolare della ditta individuale AR
RC, la violazione dell'art. 193 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152, sanzionata dall'art. 258 comma 4 dello stesso perché, il giorno 16.01.2015 ore 14.00 in loc Arenella nel Comune di Isola del Giglio, accertavano che il alla guida del veicolo IA RT tg. CS443AC di proprietà del Parte_1
rubricato e titolare della ditta individuale aveva effettuato un trasporto di rifiuti Parte_1
“costituito da inerti da demolizione (codice CER 17.09.04) dal proprio cantiere sito in Via dell'Allume
33 loc. Campese…i rifiuti sono stati trasportati senza il prescritto formulario di identificazione dei rifiuti…poi scaricati all'interno di aiole in loc. Arenella in terreno di proprietà dello stesso Parte_1
Nelle aiuole sono stati rinvenuti inerti simili a precedenti occultati sotto uno strato di terra”. Gli
[...]
agenti ravvisavano nel trasporto e nell'occultamento accertato “il reato attività di gestione non autorizzata” con conseguente segnalazione del reato alla Procura della Repubblica con sequestro delle aiole contenenti i rifiuti sotterrati e del veicolo. Il verbale nr. 3/2015 che sostituiva il precedente nr.
2/2015 da intendersi quest'ultimo annullato, veniva notificato con la contestazione immediata e il rubricato sottoscriveva tale verbale senza nulla dichiarare spontaneamente. Gli Agenti del Corpo
Forestale trasmettevano il verbale di accertamento con la prova della contestazione immediata nonché comunicavano che “all'atto della contestazione immediata, era stata consegnata copia del suddetto SPV al trasgressore come trascritto nel SPV medesimo, il trasgressore veniva reso edotto della possibilità di estinguere l'illecito amministrativo mediante versamento dell'importo fissato entro 60 giorni onde pagina 3 di 6 evitare il provvedimento ingiuntivo”. Il ricorrente non si avvaleva di quanto previsto dagli artt. 16 e 18 della L. 689/1981 ed all'esito dell'istruttoria effettuata di cui alla parte motivata del provvedimento impugnato, veniva emessa l'ordinanza ingiunzione qui opposta.
Va preliminarmente rilevato che il ricorrente non contesta il merito della violazione, risultando pacifico che lo stesso effettuava il trasporto dei rifiuti non accompagnato dal prescritto formulario di identificazione comportando l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione opposta. Come riferito anche dallo stesso a seguito di detto accertamento, gli Parte_1
agenti del Corpo Forestale dello Stato provvedevano inoltre a comunicare alla Procura della
Repubblica “di aver rilevato da parte di impresa edile il reato di gestione illecita di rifiuti per aver abbandonato e seppellito rifiuti edili costituiti da inerti da demolizione e costruzione, e il reato di abuso edilizio paesistico per aver modificato aiuole in muratura in assenza dei prescritti titoli autorizzativi” e a disporre il sequestro sia delle aiuole in cui erano stati scaricati gli inerti che dell'autocarro IA
RT targato CS443AC utilizzato per il trasporto degli stessi.
Il signor veniva successivamente sottoposto a procedimento penale n. 15/204 R.G.N.R. Parte_1 all'esito del quale, con sentenza n. 624 del 2017, emessa dal Tribunale Ordinario di Grosseto (prodotta in atti), veniva condannato per il reato di cui all'art. 256, 1° comma lett. a) e 2° comma, D. Lgs.
152/2006 alla pena pecuniaria di euro duemilaseicento di ammenda e la confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti.
Come già rilevato il ricorrente all'udienza del 16.07.2020 rinunciava a far valere l'eccezione relativa alla mancata contestazione del verbale n. 3/15.
Vanno pertanto analizzati gli altri motivi di impugnazione.
Nullità/annullabilità dell'ordinanza per difetto di motivazione nella quantificazione della sanzione ed eccessività del trattamento sanzionatorio.
Deduce il ricorrente che ai sensi dell'art. 11 L. 689/1981 “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”. Sostiene pertanto che sulla base della suddetta normativa, il provvedimento amministrativo con cui viene irrogata una sanzione, infatti, va giustificato non soltanto con riferimento all'an debeatur, ma anche al quantum.
Va in proposito citata la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza del 17 luglio 2024, n.
pagina 4 di 6 19716 nel quale si afferma che: “In materia di opposizione a sanzione amministrativa, nel caso in cui l'opponente ne contesti l'entità, il giudice deve verificare la rispondenza della sanzione alle misure di legge «senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse» (Cass. 6778/2015; Cass.
11481/2020). Una volta che sia accertata l'astratta rispondenza dei fatti contestati all'illecito amministrativo tipizzato, la valutazione operata dal giudice si sottrae al sindacato di legittimità, dovendo egli valutare la congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda. Secondo la giurisprudenza formatasi in tema di opposizione a sanzione amministrativa, la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione sulla determinazione della sanzione non assume rilievo, in quanto si risolve nella mera esposizione dei criteri seguiti dall'autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione dell'importo preteso;
il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinarla applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 legge 689/1981.
La recentissima sentenza richiama anche un altro precedente (Sentenza n. 11481 del 15/06/2020), secondo cui “Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del 1981.
Alla luce dei suddetti principi, va detto che seppur la valutazione dei motivi non sia di competenza di questo Giudice, nell'ordinanza ingiunzione sono congruamente motivati i presupposti di fatto e di diritto che hanno portato all'irrogazione della sanzione. In ordine alla quantificazione della sanzione, considerato che la sanzione è stata confermata dall'Amministrazione nella misura ridotta, e considerato tuttavia che vi è stata anche la condanna del ricorrente in sede penale, questo Giudice ritiene congrua la sanzione irrogata dall'Amministrazione provinciale e per l'effetto la conferma.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidati ai minimi tariffari stante la non complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza di ingiunzione opposta;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Provincia di , che liquida CP_1 in complessivi € 1.278,00 oltre al rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 6 di 6