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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.5.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5936/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Labia Parte_1
- OPPONENTE - contro
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Brescia
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico CP_2
Longo
- OPPOSTI -
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.07.2023, parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 04320239004018609000, notificata a mezzo pec in data 27.06.2023, dell'importo complessivo di €.20.209,31, limitatamente ai seguenti titoli:
1. avviso di addebito n. 34320160000713690000, notificato in data 04.08.2016 a titolo di contributi previdenziali;
2. avviso di addebito n. 34320160002541346000, notificato in data 09.12.2016 a titolo di contributi previdenziali;
3. avviso di addebito n. 34320170001246710000, notificato in data 29.12.2017 a titolo di contributi previdenziali, chiedendo di dichiarare l'intervenuta estinzione della debitoria e l'infondatezza della pretesa creditoria, previa sospensione dell'esecutività della intimazione di pagamento oggetto del giudizio. pagina 1 di 3 In particolare, l'opponente ha dedotto che i crediti relativi ai tre avvisi di addebito sono stati estinti
(all. d), a seguito della richiesta di adesione per la definizione agevolata (cd. “saldo e stralcio”) presentata in data 30.04.2019 (all. b) e della comunicazione dell' del piano di Controparte_1
rateazione del 18.10.2019 (all. c).
Costituitasi in giudizio, l ha contestato l'avverso ricorso. Controparte_1
Si è costituito in giudizio l' , eccependo il suo difetto di legittimazione passiva e, nel merito, CP_2
chiedendo il rigetto del ricorso.
Con note di trattazione scritta depositate in data 7.05.2025, l' ha dedotto che “a seguito della CP_1
sentenza n. 811/2024 pubblicata in data 11.03.2024 dal Tribunale di Foggia -sezione lavoro-, si è provveduto al perfezionamento del saldo e stralcio e all'azzeramento dei ruoli opposti, come da allegato estratto di ruolo. Pertanto si chiede dichiararsi la cessata materia del contendere con spese compensate”.
Parte ricorrente, con note di trattazione scritta depositate in data 9.05.2025, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché, per effetto del perfezionamento del saldo e stralcio e dell'azzeramento dei ruoli opposti da parte dell'
[...]
, non sussiste più l'interesse ad agire e a contraddire. Controparte_3
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale) possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
In ordine alla regolamentazione delle spese, le stesse seguono la soccombenza virtuale dell' e CP_1 sono poste integralmente a suo carico, atteso che l' ha provveduto al perfezionamento del CP_1 saldo e stralcio e all'azzeramento dei ruoli oggetto dell'intimazione di pagamento in corso di causa, solo in data 7.05.2025, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 811/2024, emessa nel giudizio iscritto al n. 5121/2022 R.G.L. in data 11.03.2024 e passata in giudicato in data 5.05.2024.
pagina 2 di 3 Le spese possono essere, invece, integralmente compensate nei confronti dell' , estraneo alla CP_2
procedura esecutiva.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 04320239004018609000 con riferimento agli avvisi di addebito nn.
34320160000713690000, 34320160002541346000, 34320170001246710000;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi €.2.697,00, oltre IVA, CAP e spese generali, oltre al rimborso del contributo unificato versato;
- compensa le spese di lite nei confronti dell' . CP_2
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.5.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.5.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5936/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Labia Parte_1
- OPPONENTE - contro
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Brescia
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico CP_2
Longo
- OPPOSTI -
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.07.2023, parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 04320239004018609000, notificata a mezzo pec in data 27.06.2023, dell'importo complessivo di €.20.209,31, limitatamente ai seguenti titoli:
1. avviso di addebito n. 34320160000713690000, notificato in data 04.08.2016 a titolo di contributi previdenziali;
2. avviso di addebito n. 34320160002541346000, notificato in data 09.12.2016 a titolo di contributi previdenziali;
3. avviso di addebito n. 34320170001246710000, notificato in data 29.12.2017 a titolo di contributi previdenziali, chiedendo di dichiarare l'intervenuta estinzione della debitoria e l'infondatezza della pretesa creditoria, previa sospensione dell'esecutività della intimazione di pagamento oggetto del giudizio. pagina 1 di 3 In particolare, l'opponente ha dedotto che i crediti relativi ai tre avvisi di addebito sono stati estinti
(all. d), a seguito della richiesta di adesione per la definizione agevolata (cd. “saldo e stralcio”) presentata in data 30.04.2019 (all. b) e della comunicazione dell' del piano di Controparte_1
rateazione del 18.10.2019 (all. c).
Costituitasi in giudizio, l ha contestato l'avverso ricorso. Controparte_1
Si è costituito in giudizio l' , eccependo il suo difetto di legittimazione passiva e, nel merito, CP_2
chiedendo il rigetto del ricorso.
Con note di trattazione scritta depositate in data 7.05.2025, l' ha dedotto che “a seguito della CP_1
sentenza n. 811/2024 pubblicata in data 11.03.2024 dal Tribunale di Foggia -sezione lavoro-, si è provveduto al perfezionamento del saldo e stralcio e all'azzeramento dei ruoli opposti, come da allegato estratto di ruolo. Pertanto si chiede dichiararsi la cessata materia del contendere con spese compensate”.
Parte ricorrente, con note di trattazione scritta depositate in data 9.05.2025, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché, per effetto del perfezionamento del saldo e stralcio e dell'azzeramento dei ruoli opposti da parte dell'
[...]
, non sussiste più l'interesse ad agire e a contraddire. Controparte_3
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale) possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
In ordine alla regolamentazione delle spese, le stesse seguono la soccombenza virtuale dell' e CP_1 sono poste integralmente a suo carico, atteso che l' ha provveduto al perfezionamento del CP_1 saldo e stralcio e all'azzeramento dei ruoli oggetto dell'intimazione di pagamento in corso di causa, solo in data 7.05.2025, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 811/2024, emessa nel giudizio iscritto al n. 5121/2022 R.G.L. in data 11.03.2024 e passata in giudicato in data 5.05.2024.
pagina 2 di 3 Le spese possono essere, invece, integralmente compensate nei confronti dell' , estraneo alla CP_2
procedura esecutiva.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 04320239004018609000 con riferimento agli avvisi di addebito nn.
34320160000713690000, 34320160002541346000, 34320170001246710000;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi €.2.697,00, oltre IVA, CAP e spese generali, oltre al rimborso del contributo unificato versato;
- compensa le spese di lite nei confronti dell' . CP_2
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.5.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3